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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2985 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. Laura Loreni e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto della sede di Latina via Cesare Battisti n. 52 Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Maurizio Faticoni e dall'avv. Stefania Genovesi e domiciliato con i difensori presso lo studio dell'avv. Virgilia Coletta in Roma viale Mazzini n. 114/B Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 741/2023 del Tribunale di Latina pubblicata in data 04/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 1. , titolare di pensione di vecchiaia e di pensione di invalidità civile Controparte_1 trasformata in assegno sociale, premesso di aver ricevuto dall' la nota datata Pt_1
24/01/2021 con cui l' comunicava un indebito a suo carico per il periodo dal
Pt_1 gennaio 2018 e sino al febbraio 2021 per un importo complessivo di € 10.471,49, a titolo di somme percepite e non dovute, e dedotta l'illegittimità di tale richiesta di restituzione per mancato superamento dei limiti reddituali, avendo l' calcolato
Pt_1 il reddito da pensione VO al lordo e non al netto, oltre che per violazione del principio di irripetibilità dei trattamenti pensionistici percepiti dai pensionati in buona fede, ha agito in giudizio contro l'indicato rassegnando le seguenti
Pt_1 conclusioni: “revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace la nota di indebito del 24.01.2021 trasmessa ad esso ricorrente dalla sede di Latina per tutte le
Pt_1 ragioni di cui alla premessa del presente atto, con ripristino del beneficio della prestazione INVCIV n.07071095 dal 01.03.2021. In ogni caso condannare l
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione di quanto dovesse risultare CP_2 essere stato trattenuto indebitamente …”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Latina ha così statuito: “1) dichiara che Pt_1
l'indebito contestato dall al sig. con comunicazione del Pt_1 Controparte_1
24.01.2021 è illegittimo e, per l'effetto, condanna l'Istituto a ripristinare la prestazione INVCIV n.07071095 con decorrenza dall'1.3.2021 nonché a restituire in suo favore quanto trattenuto fino ad oggi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna l – in persona del legale rapp.te p.t. – a rifondere in favore di parte ricorrente le Pt_1 spese processuali che si liquidano in complessivi €3.727,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente”.
1.2. Richiamati la normativa vigente in materia ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda alla stregua dei seguenti rilievi: a) appare fondamentale comprendere, ai fini del giudizio in esame, a quale reddito deve farsi riferimento, se occorre cioè considerare il reddito complessivo, cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell'IRPEF, oppure il reddito imponibile ai fini IRPEF;
b) la normativa per i limiti reddituali è data dall'articolo 14 septies legge n. 33/1980, secondo cui “I limiti di reddito [...], sono elevati a L. [...] annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari”: sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16599/2020, ha enunciato e ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui: “per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.”; c) con la nota del 24/01/2021 l' ha Pt_1 ricalcolato la pensione del ricorrente categoria INVCIV n. 07071095 dal 01/01/2018, sulla base della comunicazione dei redditi per gli anni 2018, 2019 e 2020, determinando un indebito pari ad € 10.471,49: l' a seguito di chiarimenti Pt_1 chiesti dal Giudice, ha precisato che “ai fini della valutazione dell'indebito sorto per periodi a partire da gennaio 2019, sono stati presi in considerazione i redditi da pensione dell'anno in corso (2019) e i redditi diversi da pensione dell'anno precedente
2 (2018), così come stabilito dalla legge 122 del 2010. Il limite reddituale per il 2019 era
€ 16532,10. I soli redditi da pensione VO per il 2019 superavano tale soglia, ammontando a € 16619,59. A questi vanno aggiunti i redditi fondiari del 2018 pari a
€ 331”; d) la ricostruzione offerta dall' appare errata, avendo calcolato, ai fini Pt_1 della valutazione dell'indebito in oggetto, i redditi fondiari non imponibili (pari ad
€ 331), in contrasto con quanto innanzi precisato, secondo cui il reddito da prendere in considerazione è solo quello imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: ed infatti i suddetti redditi sono pacificamente “non imponibili”, come reso chiaro dalla lettura dei modd. 730 depositati in atti dall' alla voce n. Pt_1
147; e) in ogni caso, dalla documentazione reddituale in atti emerge che parte ricorrente: - per il 2018 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.423 che, detratte le trattenute IRPEF per € 1.893, genera un reddito netto pari ad € 14.530, con la conseguenza che il reddito netto percepito dal ricorrente nell'anno 2018 (anche volendo aggiungere i redditi fondiari pari ad € 331 come ritenuto da
è ampiamente al di sotto del limite previsto dalle tabelle ministeriali che, per Pt_1
l'anno 2018 è fissato in € 16.664,36; per il 2019 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.620 che, detratte le trattenute IRPEF per € 1.953, genera un reddito netto pari ad € 14.667, con la conseguenza che il reddito netto percepito dal ricorrente nell'anno 2019 (anche volendo aggiungere i redditi fondiari pari ad € 331 come ritenuto da è ampiamente al di sotto del limite previsto dalle tabelle Pt_1 ministeriali che, per l'anno 2019 è fissato in € 16.814,34; - per il 2020 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.686 che, detratte le trattenute IRPEF per
€1.973, genera un reddito netto pari ad € 14.713 al di sotto dei limiti reddituali fissati per legge.
1.3. Pertanto, ha concluso il giudice di prime cure, non risultando superati i limiti di reddito per il godimento della prestazione in oggetto, la domanda deve essere accolta, con conseguente illegittimità dell'indebito contestato dall' con Pt_1 comunicazione del 24/01/2021.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' lamentando Pt_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di indebito e condannato l' alla Pt_1 restituzione delle somme medio tempore trattenute a tale titolo.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, l' critica la sentenza di primo Pt_1 grado sostenendo che: i) appaiono non corrette le affermazioni di cui in sentenza: il debito scaturisce da una ricostituzione automatica (batch) del 25/01/2021 che ha
“letto” i redditi del signor direttamente dal modello 730 del 2019 presenti CP_1 all'Agenzia delle Entrate proiettandoli negli anni 2020 e 2021; ii) nel dettaglio sono stati considerati i redditi lordi da pensione VO n. 10069668 sommati ai redditi da terreni e fabbricati non imponibili: difatti, le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda, e nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF (art. 14 - septies,
3 quarto comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33), e tali redditi devono essere sempre computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali;
iii) il comma 8, dell'art. 35, della legge n. 14/2009, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”; quindi, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto: - dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente, e tali redditi diversi, quali redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF devono essere comunicati ogni anno dall'interessato con apposito modello Red;
iv) quanto ai redditi fondiari non imponibili, sono esclusi dalla comunicazione tramite modello RED soltanto quelli di cui all'art. 42 TUIR (“costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze appartenenti al proprietario o all'affittuario se la destinazione di tali costruzioni rientrano nei seguenti casi: abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra;
custodia fondi/bestiame/vigilanza lavoratori agricoli;
ricovero animali;
custodia macchine agricole;
protezione piante”) ed all'art. 43 TUIR (“non sono considerati produttivi di redditi fondiari gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni”), tra i quali non rientra l'immobile dichiarato nel mod. 730 con accatastamento A/3 con codice utilizzo 2 (ossia immobile non utilizzato), con la conseguenza che i redditi fondiari non imponibili dichiarati dal signor al punto 147 del modello 730 pari ad € 331 CP_1 vanno computati a tutti gli effetti ai fini della determinazione del reddito rilevante ai fini del diritto alla prestazione;
v) contrariamente all'assunto del Tribunale di Latina, secondo la previsione del D.M. 553/92, i redditi da prendere in considerazione per la determinazione di quello rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali sono, da un lato, i redditi assoggettabili ad IRPEF, dall'altro anche quelli esenti da detta imposta, i quali comunque vanno indicati comprensivi, e cioè al lordo, degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
4.1. Le riportate argomentazioni non appaiono tali da scalfire il ragionamento logico-giuridico posto alla base della decisione del giudice di prime cure.
4.2. Da un lato, difatti, esse appaiono contraddittorie, poiché l' ammette che Pt_1
l'indebito fatto valere nei riguardi di sia emerso in ragione della Controparte_1 valutazione dei redditi lordi da pensione VO n. 10069668 sommati ai redditi da terreni e fabbricati non imponibili: al contempo, l' appellante afferma che Pt_1 nella determinazione del reddito rilevante devono essere computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF ma sempre computati al netto degli oneri
4 deducibili e delle ritenute fiscali, mentre soltanto i redditi non assoggettabili all'IRPEF dovrebbero considerarsi al lordo.
4.3. D'altro canto, il gravame non si confronta compiutamente ed in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che in dettaglio ha illustrato come, a prescindere dalla considerazione dei redditi fondiari non imponibili, calcolando i redditi IRPEF al netto delle ritenute fiscali, il limite annuale reddituale non sarebbe comunque superato.
4.4. In altri termini, il motivo di appello non censura in alcun modo le evidenze documentali riportate dal primo giudice, secondo cui (è bene ribadire) il pensionato: - per il 2018 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.423 che, detratte le trattenute IRPEF per € 1.893, genera un reddito netto pari ad € 14.530, con la conseguenza che il reddito netto percepito dal ricorrente nell'anno 2018 (anche volendo aggiungere i redditi fondiari pari ad € 331 come ritenuto da
è ampiamente al di sotto del limite previsto dalle tabelle ministeriali, che per Pt_1
l'anno 2018 è fissato in € 16.664,36; - per il 2019 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.620 che, detratte le trattenute IRPEF per € 1.953, genera un reddito netto pari ad € 14.667, con la conseguenza che il reddito netto percepito nell'anno 2019 (anche volendo aggiungere i redditi fondiari pari ad € 331 come ritenuto da è ampiamente al di sotto del limite previsto dalle tabelle Pt_1 ministeriali, che per l'anno 2019 è fissato in € 16.814,34; - per il 2020 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.686 che, detratte le trattenute IRPEF per
€ 1.973, genera un reddito netto pari ad € 14.713, al di sotto dei limiti reddituali fissati per legge.
4.5. Dunque, l'argomento della computabilità al lordo dei redditi fondiari non imponibili assume un rilievo pressoché nullo, nel momento in cui del tutto correttamente i redditi imponibili IRPEF vengono calcolati al netto delle ritenute fiscali ai fini della valutazione del superamento del limite reddituale annuale.
4.6. E non vi è dubbio che - pur non avendo l' censurato tale argomento Pt_1 specifico - che il riferimento sia al reddito “imponibile”, ossia alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.
4.7. Come affermato dalla Suprema Corte, difatti, “la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistibile, né induce a diverso avviso l'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992 - emanato in forza della delega di cui all'art. 3, comma 2 della l. n. 407 del 1990 - laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21529 del 25/10/2016).
5. Pertanto, per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all' appellante delle condizioni processuali richieste Pt_1 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1
5 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento delle spese di lite del Pt_1 grado che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a Pt_1 quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2985 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. Laura Loreni e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto della sede di Latina via Cesare Battisti n. 52 Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Maurizio Faticoni e dall'avv. Stefania Genovesi e domiciliato con i difensori presso lo studio dell'avv. Virgilia Coletta in Roma viale Mazzini n. 114/B Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 741/2023 del Tribunale di Latina pubblicata in data 04/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 1. , titolare di pensione di vecchiaia e di pensione di invalidità civile Controparte_1 trasformata in assegno sociale, premesso di aver ricevuto dall' la nota datata Pt_1
24/01/2021 con cui l' comunicava un indebito a suo carico per il periodo dal
Pt_1 gennaio 2018 e sino al febbraio 2021 per un importo complessivo di € 10.471,49, a titolo di somme percepite e non dovute, e dedotta l'illegittimità di tale richiesta di restituzione per mancato superamento dei limiti reddituali, avendo l' calcolato
Pt_1 il reddito da pensione VO al lordo e non al netto, oltre che per violazione del principio di irripetibilità dei trattamenti pensionistici percepiti dai pensionati in buona fede, ha agito in giudizio contro l'indicato rassegnando le seguenti
Pt_1 conclusioni: “revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace la nota di indebito del 24.01.2021 trasmessa ad esso ricorrente dalla sede di Latina per tutte le
Pt_1 ragioni di cui alla premessa del presente atto, con ripristino del beneficio della prestazione INVCIV n.07071095 dal 01.03.2021. In ogni caso condannare l
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione di quanto dovesse risultare CP_2 essere stato trattenuto indebitamente …”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Latina ha così statuito: “1) dichiara che Pt_1
l'indebito contestato dall al sig. con comunicazione del Pt_1 Controparte_1
24.01.2021 è illegittimo e, per l'effetto, condanna l'Istituto a ripristinare la prestazione INVCIV n.07071095 con decorrenza dall'1.3.2021 nonché a restituire in suo favore quanto trattenuto fino ad oggi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna l – in persona del legale rapp.te p.t. – a rifondere in favore di parte ricorrente le Pt_1 spese processuali che si liquidano in complessivi €3.727,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente”.
1.2. Richiamati la normativa vigente in materia ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda alla stregua dei seguenti rilievi: a) appare fondamentale comprendere, ai fini del giudizio in esame, a quale reddito deve farsi riferimento, se occorre cioè considerare il reddito complessivo, cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell'IRPEF, oppure il reddito imponibile ai fini IRPEF;
b) la normativa per i limiti reddituali è data dall'articolo 14 septies legge n. 33/1980, secondo cui “I limiti di reddito [...], sono elevati a L. [...] annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari”: sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16599/2020, ha enunciato e ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui: “per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.”; c) con la nota del 24/01/2021 l' ha Pt_1 ricalcolato la pensione del ricorrente categoria INVCIV n. 07071095 dal 01/01/2018, sulla base della comunicazione dei redditi per gli anni 2018, 2019 e 2020, determinando un indebito pari ad € 10.471,49: l' a seguito di chiarimenti Pt_1 chiesti dal Giudice, ha precisato che “ai fini della valutazione dell'indebito sorto per periodi a partire da gennaio 2019, sono stati presi in considerazione i redditi da pensione dell'anno in corso (2019) e i redditi diversi da pensione dell'anno precedente
2 (2018), così come stabilito dalla legge 122 del 2010. Il limite reddituale per il 2019 era
€ 16532,10. I soli redditi da pensione VO per il 2019 superavano tale soglia, ammontando a € 16619,59. A questi vanno aggiunti i redditi fondiari del 2018 pari a
€ 331”; d) la ricostruzione offerta dall' appare errata, avendo calcolato, ai fini Pt_1 della valutazione dell'indebito in oggetto, i redditi fondiari non imponibili (pari ad
€ 331), in contrasto con quanto innanzi precisato, secondo cui il reddito da prendere in considerazione è solo quello imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: ed infatti i suddetti redditi sono pacificamente “non imponibili”, come reso chiaro dalla lettura dei modd. 730 depositati in atti dall' alla voce n. Pt_1
147; e) in ogni caso, dalla documentazione reddituale in atti emerge che parte ricorrente: - per il 2018 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.423 che, detratte le trattenute IRPEF per € 1.893, genera un reddito netto pari ad € 14.530, con la conseguenza che il reddito netto percepito dal ricorrente nell'anno 2018 (anche volendo aggiungere i redditi fondiari pari ad € 331 come ritenuto da
è ampiamente al di sotto del limite previsto dalle tabelle ministeriali che, per Pt_1
l'anno 2018 è fissato in € 16.664,36; per il 2019 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.620 che, detratte le trattenute IRPEF per € 1.953, genera un reddito netto pari ad € 14.667, con la conseguenza che il reddito netto percepito dal ricorrente nell'anno 2019 (anche volendo aggiungere i redditi fondiari pari ad € 331 come ritenuto da è ampiamente al di sotto del limite previsto dalle tabelle Pt_1 ministeriali che, per l'anno 2019 è fissato in € 16.814,34; - per il 2020 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.686 che, detratte le trattenute IRPEF per
€1.973, genera un reddito netto pari ad € 14.713 al di sotto dei limiti reddituali fissati per legge.
1.3. Pertanto, ha concluso il giudice di prime cure, non risultando superati i limiti di reddito per il godimento della prestazione in oggetto, la domanda deve essere accolta, con conseguente illegittimità dell'indebito contestato dall' con Pt_1 comunicazione del 24/01/2021.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' lamentando Pt_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di indebito e condannato l' alla Pt_1 restituzione delle somme medio tempore trattenute a tale titolo.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, l' critica la sentenza di primo Pt_1 grado sostenendo che: i) appaiono non corrette le affermazioni di cui in sentenza: il debito scaturisce da una ricostituzione automatica (batch) del 25/01/2021 che ha
“letto” i redditi del signor direttamente dal modello 730 del 2019 presenti CP_1 all'Agenzia delle Entrate proiettandoli negli anni 2020 e 2021; ii) nel dettaglio sono stati considerati i redditi lordi da pensione VO n. 10069668 sommati ai redditi da terreni e fabbricati non imponibili: difatti, le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda, e nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF (art. 14 - septies,
3 quarto comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33), e tali redditi devono essere sempre computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali;
iii) il comma 8, dell'art. 35, della legge n. 14/2009, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”; quindi, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto: - dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente, e tali redditi diversi, quali redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF devono essere comunicati ogni anno dall'interessato con apposito modello Red;
iv) quanto ai redditi fondiari non imponibili, sono esclusi dalla comunicazione tramite modello RED soltanto quelli di cui all'art. 42 TUIR (“costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze appartenenti al proprietario o all'affittuario se la destinazione di tali costruzioni rientrano nei seguenti casi: abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra;
custodia fondi/bestiame/vigilanza lavoratori agricoli;
ricovero animali;
custodia macchine agricole;
protezione piante”) ed all'art. 43 TUIR (“non sono considerati produttivi di redditi fondiari gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni”), tra i quali non rientra l'immobile dichiarato nel mod. 730 con accatastamento A/3 con codice utilizzo 2 (ossia immobile non utilizzato), con la conseguenza che i redditi fondiari non imponibili dichiarati dal signor al punto 147 del modello 730 pari ad € 331 CP_1 vanno computati a tutti gli effetti ai fini della determinazione del reddito rilevante ai fini del diritto alla prestazione;
v) contrariamente all'assunto del Tribunale di Latina, secondo la previsione del D.M. 553/92, i redditi da prendere in considerazione per la determinazione di quello rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali sono, da un lato, i redditi assoggettabili ad IRPEF, dall'altro anche quelli esenti da detta imposta, i quali comunque vanno indicati comprensivi, e cioè al lordo, degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
4.1. Le riportate argomentazioni non appaiono tali da scalfire il ragionamento logico-giuridico posto alla base della decisione del giudice di prime cure.
4.2. Da un lato, difatti, esse appaiono contraddittorie, poiché l' ammette che Pt_1
l'indebito fatto valere nei riguardi di sia emerso in ragione della Controparte_1 valutazione dei redditi lordi da pensione VO n. 10069668 sommati ai redditi da terreni e fabbricati non imponibili: al contempo, l' appellante afferma che Pt_1 nella determinazione del reddito rilevante devono essere computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF ma sempre computati al netto degli oneri
4 deducibili e delle ritenute fiscali, mentre soltanto i redditi non assoggettabili all'IRPEF dovrebbero considerarsi al lordo.
4.3. D'altro canto, il gravame non si confronta compiutamente ed in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che in dettaglio ha illustrato come, a prescindere dalla considerazione dei redditi fondiari non imponibili, calcolando i redditi IRPEF al netto delle ritenute fiscali, il limite annuale reddituale non sarebbe comunque superato.
4.4. In altri termini, il motivo di appello non censura in alcun modo le evidenze documentali riportate dal primo giudice, secondo cui (è bene ribadire) il pensionato: - per il 2018 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.423 che, detratte le trattenute IRPEF per € 1.893, genera un reddito netto pari ad € 14.530, con la conseguenza che il reddito netto percepito dal ricorrente nell'anno 2018 (anche volendo aggiungere i redditi fondiari pari ad € 331 come ritenuto da
è ampiamente al di sotto del limite previsto dalle tabelle ministeriali, che per Pt_1
l'anno 2018 è fissato in € 16.664,36; - per il 2019 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.620 che, detratte le trattenute IRPEF per € 1.953, genera un reddito netto pari ad € 14.667, con la conseguenza che il reddito netto percepito nell'anno 2019 (anche volendo aggiungere i redditi fondiari pari ad € 331 come ritenuto da è ampiamente al di sotto del limite previsto dalle tabelle Pt_1 ministeriali, che per l'anno 2019 è fissato in € 16.814,34; - per il 2020 ha percepito un reddito lordo da pensione pari ad € 16.686 che, detratte le trattenute IRPEF per
€ 1.973, genera un reddito netto pari ad € 14.713, al di sotto dei limiti reddituali fissati per legge.
4.5. Dunque, l'argomento della computabilità al lordo dei redditi fondiari non imponibili assume un rilievo pressoché nullo, nel momento in cui del tutto correttamente i redditi imponibili IRPEF vengono calcolati al netto delle ritenute fiscali ai fini della valutazione del superamento del limite reddituale annuale.
4.6. E non vi è dubbio che - pur non avendo l' censurato tale argomento Pt_1 specifico - che il riferimento sia al reddito “imponibile”, ossia alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.
4.7. Come affermato dalla Suprema Corte, difatti, “la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistibile, né induce a diverso avviso l'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992 - emanato in forza della delega di cui all'art. 3, comma 2 della l. n. 407 del 1990 - laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21529 del 25/10/2016).
5. Pertanto, per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all' appellante delle condizioni processuali richieste Pt_1 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1
5 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento delle spese di lite del Pt_1 grado che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a Pt_1 quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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