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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7120/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MORATTO SABINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ANNI' GABRIELE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/01/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/02/1973 e nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 03/06/2016 e trascritto al n. 8, Parte I, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CASALE SUL SILE, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con il solo obbligo reciproco di comunicare ogni mutamento di residenza;
2) quanto all'abitazione familiare sita in Casale Sul Sile (TV), Via San Michele n. 38:
2.1 Assegna la casa familiare, di cui i coniugi sono proprietari per il 50% ciascuno, alla SI
[...]
e alle figlie, e , completa dei relativi mobili e arredi, con la sola Pt_1 Persona_1 Persona_2
eccezione dei beni e degli effetti personali del IG , il quale ne curerà l'asporto entro la fine Pt_2
del corrente mese di novembre 2024. La SI avrà cura di volturare le utenze a Parte_1
proprio nome e ne sosterrà le relative spese a partire dal mese di dicembre 2024.
2.2 La rata mensile del mutuo, pari ad euro 640,00 circa, verrà pagata dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. In tal senso, il IG anticiperà l'intero importo e la SI Parte_2 Pt_1
provvederà, entro il giorno 5 di ciascun mese, a corrispondere al marito la propria quota parte, a mezzo bonifico bancario presso le coordinate che quest'ultimo avrà cura di comunicarle.
2 2.3. Le spese condominiali dell'immobile verranno così ripartite: le spese ordinarie staranno a esclusivo carico della SI mentre spese straordinarie, nonché gli oneri fiscali e tasse connesse al Pt_1
diritto di proprietà verranno ripartiti in misura pari al 50% ciascuno. Gli oneri invece afferenti all'occupazione e/o fruizione dell'immobile, saranno di competenza della sig.ra in virtù Pt_1
dell'assegnazione.
2.4. I ricorrenti convengono che l'abitazione familiare rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1
e alle figlie sino a quando e non saranno divenute, entrambe, economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, ove proseguano il proprio percorso di studi con profitto. Successivamente, l'immobile verrà posto in vendita e il relativo ricavato ripartito tra la SI e il IG in misura Pt_1 Pt_2
pari al 50% ciascuno;
ferma, in ogni caso e in qualunque momento, la facoltà per ciascuno dei coniugi di acquistare la quota di 1/2 di proprietà dell'altro.
3) Affidamento delle minori, e . Per_1 Per_2
3.1 Le figlie minori, e , resteranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza anagrafica e prevalente collocazione presso l'abitazione familiare.
3.2 Il padre vedrà e terrà con sé le figlie liberamente, previo accordo con la moglie e, comunque, a week end alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche (o di quelle di pattinaggio) sino alla domenica sera, allorquando il IG riporterà e presso l'abitazione Parte_2 Per_1 Per_2
materna, non oltre le ore 18:00. Nella settimana in cui e trascorreranno il week-end Per_1 Per_2
con la mamma, resteranno con il padre per un pernotto infrasettimanale nella giornata di venerdì, dal termine delle lezioni scolastiche (o di quelle di pattinaggio) per essere riaccompagnate dalla madre il sabato mattina, entro le ore 10.00. Il predetto calendario verrà adottato anche durante i periodi delle vacanze scolastiche. Nel corso delle vacanze estive, e trascorreranno con ciascun Per_1 Per_2
genitore due settimane consecutive;
i rispettivi periodi di vacanza con le figlie verranno concordati entro il 30 maggio di ogni anno. e trascorreranno con i genitori, ad anni alternati e Per_1 Per_2
salvo diverso accordo tra i genitori, la Vigilia e il giorno di Natale, il giorno di Capodanno e l'Epifania,
3 i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
eventuali giornate di vacanza nel periodo di Carnevale verranno ripartite tra i genitori in pari misura. e festeggeranno il compleanno con entrambi i Per_1 Per_2
genitori, previo accordo tra quest'ultimi.
4) I ricorrenti danno atto che dalla metà del corrente mese di novembre il IG ha Parte_2
lasciato la residenza familiare si è trasferito provvisoriamente in provincia di Venezia. Il IG Pt_2
si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre il mese di agosto 2025.
5) Aspetti economici
5.1 Tenuto conto anche dell'esborso conseguente al pagamento del canone di locazione di cui al punto
4, il IG corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, l'importo Parte_2
mensile di Euro 600,00 (Euro 300,00 ciascuna) rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, senza necessità di preventiva richiesta. Le parti concordano che il versamento verrà effettuato entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dal mese di dicembre p.v., sul conto corrente intestato alla SI , i cui estremi si indicano Parte_1
di seguito: IBAN: [...] 5.2 Le spese straordinarie per e , Per_1 Per_2
individuate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con rimborso della quota parte in favore del coniuge che le abbia anticipate. Quanto sopra con la sola eccezione delle spese sportive di pattinaggio e relativa attrezzatura, che verranno sostenute per il 60% dal IG e per Pt_2
il restante 40% dalla SI sino a concorrenza della spesa complessiva massima, annua, Pt_1
di euro 5.000,00. L'eventuale eccedenza verrà ripartita – a condizione che i coniugi siano stati concordi nel superamento della soglia sopra indicata – nella misura del 50% ciascuno. Se uno dei coniugi avesse espresso il proprio dissenso al superamento dell'importo annuo di Euro 5.000,00, l'eventuale eccedenza verrà sostenuta integralmente dall'altro coniuge.
5.3 Considerata la prevalente collocazione di e presso la madre, l'assegno unico verrà Per_1 Per_2
percepito dalla SI . Parte_1
4 Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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