Articolo 15 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 14Articolo 16
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27 aprile 2001
Art. 15. 1. L'articolo 16 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara che non vi e' luogo a provvedere.
2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ".
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell' art. 330 del codice civile , si veda in nota all'art. 4.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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