CASS
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di VENEZIA c/ VE TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ST LL, che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli la sentenza in punto di irrogazione della pena con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio. FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia emessa il 12/06/2024 con la quale NO LL è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 640 e 648, quarto comma, cod. pen. La Procura ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice applicato soltanto la pena detentiva in luogo della pena congiunta, prevista per entrambi i reati. Il ricorso è fondato e va accolto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5721 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 16/01/2025 A fronte della previsione codicistica della pena congiunta, detentiva e pecuniaria, per entrambi i reati, di truffa e di ricettazione, il tribunale ha irrogato esclusivamente la pena detentiva di otto mesi di reclusione, omettendo di pronunciarsi su quella pecuniarie e così incorrendo in violazione di legge. La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. perché provveda ad un nuovo giudizio relativo al trattamento sanzionatorio
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma il 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ST LL, che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli la sentenza in punto di irrogazione della pena con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio. FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia emessa il 12/06/2024 con la quale NO LL è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 640 e 648, quarto comma, cod. pen. La Procura ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice applicato soltanto la pena detentiva in luogo della pena congiunta, prevista per entrambi i reati. Il ricorso è fondato e va accolto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5721 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 16/01/2025 A fronte della previsione codicistica della pena congiunta, detentiva e pecuniaria, per entrambi i reati, di truffa e di ricettazione, il tribunale ha irrogato esclusivamente la pena detentiva di otto mesi di reclusione, omettendo di pronunciarsi su quella pecuniarie e così incorrendo in violazione di legge. La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. perché provveda ad un nuovo giudizio relativo al trattamento sanzionatorio
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma il 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente