Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1389
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Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di recupero dell'imposta di registro relativa a provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 59 TUR, non è previsto l'obbligo di notifica di un avviso di liquidazione, in quanto la riscossione avviene secondo le modalità proprie delle spese di giustizia.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto la cartella di pagamento adeguatamente motivata, contenendo tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa tributaria e consentendo l'esercizio del diritto di difesa.

  • Accolto
    Eccessività delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di gravame relativo alle spese di lite, ritenendole sproporzionate rispetto ai parametri forensi civili, e ha proceduto a una nuova liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1389
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1389
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo