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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1389/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3618/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
LI US SP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della US Corte D'Appello Napoli - Piazza Cenni Torre A Piano 24 80100 Napoli NA Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2346/2025 emessa dalla Corte di US Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240097324709000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 26.08.2024, eccependo l'omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione ed il difetto di motivazione.
Si costituivano il Ministero della US ed LI US spa, allegando controdeduzioni e documentazione, mentre restava contumace l'AdER.
Il primo giudice rigettava il ricorso aderendo alle difese delle resistenti, in quanto nessun atto prodromico risulta necessario in caso di recupero della SPAD, ai sensi dell'art. 59 TUR e del DPR 115/2002, e essendo l'atto impugnato adeguatamente motivato, con condanna alle spese per euro 2.760,00 oltre accessori di legge, per ognuna delle resistenti costituite.
Presenta appello il contribuente, che impugna espressamente il capo sulle spese, del tutto sproporzionate rispetto al valore della causa, e reiterare i motivi del giudizio di prime cure.
Risultano costituite tutte le controparti convenute, che contestano le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dalla lettura della documentazione in atti, in relazione alla asserita omessa notifica dell'atto prodromico a quello impugnato ed al lamentato difetto di motivazione della cartella gravata, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione del primo giudice, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle resistenti. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Quanto all'eccezione concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto, il Collegio ritiene infatti giuridicamente corretta la decisione del primo giudice in quanto l'imposta di registro oggetto della cartella di pagamento impugnata, in forza della fattispecie derogatoria prevista dall'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986
(Testo Unico dell'Imposta di Registro), deve essere recuperata dal Ministero della US e non dall'Amministrazione finanziaria, seguendo l'iter proprio delle spese di giustizia disciplinato dal d.P.R. n.
115/2002 (Testo Unico delle Spese di US). In tale ambito procedimentale, non è previsto l'obbligo di notificare alla parte un autonomo avviso di liquidazione dell'imposta di registro, né la previa adozione o notificazione di atti prodromici rispetto all'iscrizione a ruolo. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è costante nell'affermare che, nelle ipotesi di recupero dell'imposta di registro relative a provvedimenti giudiziari rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 59 TUR, la riscossione avviene secondo le modalità proprie delle spese di giustizia, con esclusione dell'obbligo di previa notifica dell'avviso di liquidazione. In particolare, è stato chiarito che in tema di imposta di registro, quando il tributo è dovuto in relazione a provvedimenti giudiziari soggetti al regime di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 131 del 1986, il recupero compete al Ministero della US e avviene secondo la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cfr: Cass.
Ord. n. 26798/2024), senza che sia necessaria la notificazione di un avviso di liquidazione al contribuente, costituendo pertanto la cartella di pagamento il primo atto con il quale la pretesa viene portata a conoscenza dell'obbligato, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che il contribuente può far valere tutte le proprie ragioni in sede di impugnazione della cartella stessa. Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto risulta infondata in diritto, non essendo previsto dall'ordinamento, nel caso di specie, alcun obbligo di previa notificazione di avvisi o atti prodromici rispetto all'iscrizione a ruolo.
Parimenti del tutto infondata risulta essere il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione della cartella, che invece risulta redatta conformemente alle vigenti disposizioni normative, aecondo un modello standardizzato contenente tutti gli elementi necessari al contribuente per comprenderne i presupposti,
l'oggetto e la causale sottesi alla pretesa tributaria, indicando gli estremi del provvedimento oggetto di tassazione, tanto da consentire al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Risulta invece fondato il primo motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese di lite, che risultano icto oculi del tutto sproporzionate rispetto a quelle previste per la Corte di US Tributaria di primo grado dai Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014 Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022; pertanto, le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate in conformità a quanto normativamente previsto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione, condannando Ricorrente_1 alle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessive euro 280,00 oltre accessori se dovuti, e compensando le spese del presente grado tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte l'appello nei sensi di cui in motivazione;
e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna Ricorrente_1 alle spese di giudizio di quel grado liquidate in complessive euro 280,00 oltre se accessori se dovuti;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3618/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
LI US SP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della US Corte D'Appello Napoli - Piazza Cenni Torre A Piano 24 80100 Napoli NA Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2346/2025 emessa dalla Corte di US Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240097324709000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 26.08.2024, eccependo l'omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione ed il difetto di motivazione.
Si costituivano il Ministero della US ed LI US spa, allegando controdeduzioni e documentazione, mentre restava contumace l'AdER.
Il primo giudice rigettava il ricorso aderendo alle difese delle resistenti, in quanto nessun atto prodromico risulta necessario in caso di recupero della SPAD, ai sensi dell'art. 59 TUR e del DPR 115/2002, e essendo l'atto impugnato adeguatamente motivato, con condanna alle spese per euro 2.760,00 oltre accessori di legge, per ognuna delle resistenti costituite.
Presenta appello il contribuente, che impugna espressamente il capo sulle spese, del tutto sproporzionate rispetto al valore della causa, e reiterare i motivi del giudizio di prime cure.
Risultano costituite tutte le controparti convenute, che contestano le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dalla lettura della documentazione in atti, in relazione alla asserita omessa notifica dell'atto prodromico a quello impugnato ed al lamentato difetto di motivazione della cartella gravata, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione del primo giudice, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle resistenti. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Quanto all'eccezione concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto, il Collegio ritiene infatti giuridicamente corretta la decisione del primo giudice in quanto l'imposta di registro oggetto della cartella di pagamento impugnata, in forza della fattispecie derogatoria prevista dall'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986
(Testo Unico dell'Imposta di Registro), deve essere recuperata dal Ministero della US e non dall'Amministrazione finanziaria, seguendo l'iter proprio delle spese di giustizia disciplinato dal d.P.R. n.
115/2002 (Testo Unico delle Spese di US). In tale ambito procedimentale, non è previsto l'obbligo di notificare alla parte un autonomo avviso di liquidazione dell'imposta di registro, né la previa adozione o notificazione di atti prodromici rispetto all'iscrizione a ruolo. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è costante nell'affermare che, nelle ipotesi di recupero dell'imposta di registro relative a provvedimenti giudiziari rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 59 TUR, la riscossione avviene secondo le modalità proprie delle spese di giustizia, con esclusione dell'obbligo di previa notifica dell'avviso di liquidazione. In particolare, è stato chiarito che in tema di imposta di registro, quando il tributo è dovuto in relazione a provvedimenti giudiziari soggetti al regime di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 131 del 1986, il recupero compete al Ministero della US e avviene secondo la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cfr: Cass.
Ord. n. 26798/2024), senza che sia necessaria la notificazione di un avviso di liquidazione al contribuente, costituendo pertanto la cartella di pagamento il primo atto con il quale la pretesa viene portata a conoscenza dell'obbligato, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che il contribuente può far valere tutte le proprie ragioni in sede di impugnazione della cartella stessa. Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto risulta infondata in diritto, non essendo previsto dall'ordinamento, nel caso di specie, alcun obbligo di previa notificazione di avvisi o atti prodromici rispetto all'iscrizione a ruolo.
Parimenti del tutto infondata risulta essere il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione della cartella, che invece risulta redatta conformemente alle vigenti disposizioni normative, aecondo un modello standardizzato contenente tutti gli elementi necessari al contribuente per comprenderne i presupposti,
l'oggetto e la causale sottesi alla pretesa tributaria, indicando gli estremi del provvedimento oggetto di tassazione, tanto da consentire al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Risulta invece fondato il primo motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese di lite, che risultano icto oculi del tutto sproporzionate rispetto a quelle previste per la Corte di US Tributaria di primo grado dai Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014 Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022; pertanto, le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate in conformità a quanto normativamente previsto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione, condannando Ricorrente_1 alle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessive euro 280,00 oltre accessori se dovuti, e compensando le spese del presente grado tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte l'appello nei sensi di cui in motivazione;
e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna Ricorrente_1 alle spese di giudizio di quel grado liquidate in complessive euro 280,00 oltre se accessori se dovuti;
compensa le spese del presente grado di giudizio.