Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 17 luglio 2023
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01962/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2023, proposto da
I.S.E. S.r.l. Informatica Sales Engineering, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Sebastiano Berardino Santarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agilent Technologies Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022;
- del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022;
- dell’«Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 3 I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018» raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022;
- dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018;
- ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e del M.E.F. prot. n. 5496 del 26 febbraio 2020;
- del decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione Toscana, ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022, e dei relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa EL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, la società “I.S.E. S.r.l. Informatica Sales Engineering” ha impugnato: 1) il decreto del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”; 2) il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”; 3) l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; 4) il decreto prot. n. 24681 del 14 dicembre 2022, con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, indicate in epigrafe, e la Regione Toscana, depositando memorie difensive;
- in pendenza del giudizio, è stato approvato l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con l. n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell’accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
- con memoria del 25 novembre 2025, la società ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti delle Amministrazioni intimate, avendo provveduto al pagamento del 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
- nonostante, in base al tenore letterale dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, il meccanismo previsto determina “ la cessazione della materia del contendere ” (con compensazione delle spese), dal punto di vista processuale ciò che si determina è invece l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati);
- in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito, in condivisione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683);
- tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
EL CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CA | IT RI |
IL SEGRETARIO