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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11929 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13384/2015 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. LAURO Parte_1
GIOVANNI, giusta procura a margine dell'atto introduttivo,
attore
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Antonio Actis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., Controparte_2
rappresentata da con il patrocinio dell'avv. Antonio Controparte_3
MB RA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione terza chiamata in causa
NONCHÉ
in persona Controparte_4
del l.r.p.t., contumace,
terzo chiamato in causa
NONCHÉ
Pagina 1 di 9 , con il patrocinio dell'avv. Rachele Controparte_5
Sannino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
terza chiamata in causa
***
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 5.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (di seguito, Controparte_6
ha sottoposto a pignoramento l'immobile sito in Napoli, CP_7
designato in C.F. al fg. 1, p.lla 84, sub 9, di proprietà del
[...]
Controparte_8
suo debitore in virtù del contratto di mutuo dell'1.6.1979 e
[...]
di altri successivi, così instaurando la procedura esecutiva immobiliare n.
1267/1987.
Nell'ambito di questa, ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c., con ricorso depositato il 10.4.2014, sostenendo di avere Parte_1
acquisito per usucapione, per possesso ininterrotto protrattosi sin dal 1981, il cespite in oggetto;
con ordinanza ex art. 616 c.p.c. del 2.6.2014, il G.E., nel definire la fase sommaria dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando termine di mesi tre per l'instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente non vi ha pacificamente provveduto e ha quindi proposto
Pagina 2 di 9 ulteriore ricorso ex art. 619 c.p.c., datato 23.3.2015, di contenuto uguale al precedente;
all'udienza del 31.3.2015, il G.E., preso atto che l'opponente non formulava istanza di sospensione, ha assegnato termine di mesi tre per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente vi ha quindi provveduto, notificando, il 22.5.2015, l'atto introduttivo della presente causa di merito nei confronti di CP_1
procuratrice del creditore procedente, e del fallimento del
[...] CP_8
frattanto costituitosi nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 107,
[...]
c. VI, l. fall.
Il 10.11.2016, il tribunale ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di effettiva titolare del Controparte_9
credito per il quale si procede in seguito alla fusione di in Controparte_10
e alla successiva fusione di quest'ultima con Controparte_11 [...]
con la costituzione del nuovo e predetto soggetto giuridico. CP_12
Con successiva ordinanza del 15.2.2018, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , che si era resa frattanto Controparte_5
aggiudicataria dell'immobile pignorato.
La notificazione dell'atto di chiamata in causa è stata dichiarata nulla con ordinanza del 18.6.2024 e, a seguito della sua rinnovazione, la CP_5
si è costituita in giudizio.
Infine, con ordinanza del 4.3.2025, attesa la revoca della dichiarazione di fallimento del il procedimento è stato dichiarato Controparte_8
interrotto e l'opponente lo ha riassunto nei confronti delle altre parti, fra le quali il nel quale il Controparte_4 Controparte_13
si era frattanto fuso.
Pagina 3 di 9 2. L'eccezione di nullità della notificazione della citazione, avanzata da dev'essere rigettata, se non altro per il dirimente rilievo Controparte_1
che la spontanea costituzione della parte convenuta avrebbe in ogni caso sanato il vizio dalla stessa dedotto, ai sensi dell'art. 156, c. III, c.p.c.
3. Dev'essere altresì rigettata l'eccezione volta ad accertare l'inammissibilità dell'azione per duplicazione della precedente e per tardiva instaurazione del giudizio di merito.
3.1. Quanto al primo aspetto, l'opposizione è nata dinanzi al G.E. con ricorso datato 23.3.2015. In calce allo stesso, presente nel fascicolo analogico dell'esecuzione, non vi è timbro di cancelleria e non si può
pertanto stabilire in che data sia stato effettivamente depositato;
all'udienza del 31.3.2015, l'avvocato dell'opponente si è tuttavia riportato ad esso, che deve pertanto intendersi prodotto, se non altro, a tale data.
Vero è che detto ricorso non è stato notificato;
su di esso, tuttavia, si è
instaurato il contraddittorio con il creditore procedente in occasione della predetta udienza, alla quale il G.E. non si è pronunciato sull'istanza di sospensione, rinunciata dall'opponente, ma sul solo termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il ricorso avrebbe dovuto essere invero notificato anche all'esecutato e, per esso, alla relativa procedura fallimentare, non Controparte_8
comparso all'udienza del 31.3.2015 e dunque ignaro dell'opposizione fino all'instaurazione della presente causa di merito.
Ciò, tuttavia, non dipende da inerzia dell'opponente, ma dalla mancata emanazione di un provvedimento giudiziale in tal senso;
tale omissione non può pregiudicare le ragioni dell'incolpevole ricorrente, né condurre
Pagina 4 di 9 all'inammissibilità della domanda, ritualmente proposta, con ricorso, davanti al G.E.
La pretermissione di una delle parti nella fase sommaria non implica l'inammissibilità della domanda, non prevista da alcuna disposizione.
Del pari, la duplicazione dell'opposizione, già proposta, in termini identici, con precedente ricorso ex art. 619 c.p.c., non incorre in alcuna sanzione processuale, non sussistendo violazione del principio di ne bis in
idem, invocato dal convenuto. CP_8
Sebbene, infatti, l'opponente non abbia coltivato l'opposizione proposta con il precedente e identico ricorso del 10.4.2014, ciò determina soltanto l'estinzione di quell'azione, ma non preclude, fino a quando essa sia proponibile nel procedimento esecutivo, la sua riedizione con altro ricorso,
non essendosi formato sul punto alcun giudicato.
Potrebbe al più discorrersi del mero c.d. giudicato cautelare, che investe, tuttavia, la sola fase sommaria e i provvedimenti tipici di questa, non già l'accertamento connaturato al giudizio a cognizione piena.
3.2. Quanto al secondo aspetto, il termine per l'instaurazione della causa di merito, pari a mesi tre, è stato assegnato con ordinanza del
31.3.2015 e non era pertanto decorso alla data del 22.5.2015, quanto fu notificata la citazione introduttiva del presente giudizio.
Anche tale eccezione va dunque disattesa.
4. Nel merito, l'opposizione si fonda sul dedotto acquisto dell'immobile - pignorato in danno del suo apparente Controparte_8
proprietario - in favore di per effetto di usucapione Parte_1
ventennale, decorrente dal 1981 ovvero, in subordine, dal 1989.
Pagina 5 di 9 Nella prospettiva dell'opponente, l'ingresso del cespite nel suo patrimonio, avvenuto a titolo originario e non impedito dall'azione esecutiva frattanto intrapresa sullo stesso né dal fallimento del , sarebbe CP_8
opponibile al creditore pignorante e alla stessa aggiudicataria, impedendone l'espropriazione in favore di questa.
4.1. Tale prospettazione giuridica, di per sé astrattamente condivisibile,
omette tuttavia di confrontarsi con l'esistenza, in favore del creditore procedente, di un'iscrizione ipotecaria anteriore al pignoramento e allo stesso possesso vantato dall'opponente.
Infatti, la originaria creditrice procedente, aveva erogato CP_7
in favore dell'esecutato svariati mutui assistiti da garanzie ipotecarie, fra le quali quella costituita con iscrizione dell'11.3.1981, nn. 3726/536,
conseguente all'atto pubblico per notar del 25.2.1981, azionato Per_1
nella procedura esecutiva in discorso.
Detta iscrizione è stata poi tempestivamente rinnovata, come si desume dalla consultazione del fascicolo dell'esecuzione e, in particolare,
dall'iscrizione del 9.3.2001, nn. 987/5065, risultante dalla visura ipotecaria dell'8.4.2015, a sua volta allegata alla nota di deposito dell'1.7.2015 a firma del professionista delegato, notaio Persona_2
4.2. Ebbene, la più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha negato che l'usucapione, per quanto rappresenti una modalità d'acquisto della proprietà a titolo originario, possa atteggiarsi a usucapio libertatis e che possa, di conseguenza, comportare anche la generale e necessaria estinzione dei diritti reali parziari esistenti sul bene, con particolare riferimento alle ipoteche anteriormente iscritte (v.
Pagina 6 di 9 Cass., Sez. III, n. 565/25).
A tale conclusione la S.C. è giunta, valorizzando le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 160/24, laddove è stata pronunciata l'illegittimità dell'art. 7, c. III, l. n. 47/85, nella parte in cui consente all'istituto della confisca c.d. edilizia di estinguere anche le ipoteche iscritte sull'immobile abusivo in data anteriore all'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
In tale pronuncia, infatti, il giudice delle leggi ha ritenuto che la confisca, sebbene rappresenti una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario, non sia “in sé logicamente e ontologicamente incompatibile con
una disciplina che espressamente preveda (o – come nel caso
dell'usucapione – consenta di desumere dai presupposti normativi che
compongono la fattispecie acquisitiva) la salvezza di pregressi diritti reali”.
Da ciò si trae argomento per affermare simmetricamente che anche l'usucapione, che parimenti implica un acquisto a titolo originario, non travolga le ipoteche già esistenti sull'immobile, almeno nel caso che la relativa iscrizione preesista all'esercizio del possesso da parte dell'usucapente.
Non essendo il potere di fatto da lui esercitato sul cespite incompatibile con la salvezza del diritto di garanzia già costituito su di esso – poiché a sua volta non caratterizzato da una relazione diretta e immediata con il bene che forma oggetto –, nulla esclude che il possessore incameri l'immobile, dopo vent'anni, al suo patrimonio come gravato dall'altrui diritto parziario.
4.3. Tale conclusione, a ben vedere, è peraltro compatibile anche con altra e precedente giurisprudenza di legittimità, di segno apparentemente
Pagina 7 di 9 opposto (v. Cass., Sez. III, n. 29325/19).
In detto arresto, infatti, la S.C., riprendendo un orientamento già in passato espresso, è giunta alla conclusione che l'usucapione nuoccia al creditore ipotecario non già in virtù di un'ipotetica usucapio libertatis, ma in ragione della retroattività dell'acquisto al momento iniziale del possesso, tale da travolgere gli atti dispositivi frattanto compiuti dal precedente proprietario.
Ciò, tuttavia, non toglie che le iscrizioni a loro volta anteriori a tale data mantengano il loro vigore, avendo preceduto l'instaurazione di quel rapporto di fatto con il bene che ha condotto all'acquisto originario.
4.4. Ebbene, nel caso di specie, l'ipoteca vantata dal creditore procedente è stata iscritta l'11.3.1981 e poi tempestivamente rinnovata,
mentre la terza opponente avrebbe iniziato a possedere l'immobile, così
modificando la sua precedente condizione di mera detentrice, a far data dal
14.10.1981, quando inoltrò al una missiva con la quale Controparte_8
annunciava l'intento di interrompere ogni pagamento connesso al godimento del cespite.
Sulla base della sua stessa prospettazione, pertanto, l'inizio del possesso ha seguito la costituzione del diritto reale di garanzia in favore del creditore.
Da ciò discende, secondo la tesi sposata dalla S.C. e recepita nella presente sentenza, l'inopponibilità, nei confronti del creditore ipotecario,
dell'usucapione che ne è derivata in favore della odierna opponente.
Permanendo l'ipoteca, restano i suoi effetti giuridici, fra i quali il diritto, in capo al garantito, di espropriare, ai sensi dell'art. 2808, c. I, c.c., il
Pagina 8 di 9 bene che ne forma oggetto.
Sussiste, di conseguenza, anche nei confronti della il diritto, Pt_1
prima in capo a e poi in capo a di CP_7 Controparte_9
procedere a esecuzione.
L'opposizione è dunque rigettata.
5. Le spese sono compensate in ragione dell'infondatezza delle eccezioni preliminari delle parti convenute e della controversa interpretazione giurisprudenziale dei rapporti fra ipoteche e usucapione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_1
di in persona del l.r.p.t., rappresentata da Controparte_2
del Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., e di , disattesa ogni contraria Controparte_5
istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 12/12/2025.
IL GIUDICE
UG MA
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13384/2015 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. LAURO Parte_1
GIOVANNI, giusta procura a margine dell'atto introduttivo,
attore
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Antonio Actis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., Controparte_2
rappresentata da con il patrocinio dell'avv. Antonio Controparte_3
MB RA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione terza chiamata in causa
NONCHÉ
in persona Controparte_4
del l.r.p.t., contumace,
terzo chiamato in causa
NONCHÉ
Pagina 1 di 9 , con il patrocinio dell'avv. Rachele Controparte_5
Sannino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
terza chiamata in causa
***
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 5.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (di seguito, Controparte_6
ha sottoposto a pignoramento l'immobile sito in Napoli, CP_7
designato in C.F. al fg. 1, p.lla 84, sub 9, di proprietà del
[...]
Controparte_8
suo debitore in virtù del contratto di mutuo dell'1.6.1979 e
[...]
di altri successivi, così instaurando la procedura esecutiva immobiliare n.
1267/1987.
Nell'ambito di questa, ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c., con ricorso depositato il 10.4.2014, sostenendo di avere Parte_1
acquisito per usucapione, per possesso ininterrotto protrattosi sin dal 1981, il cespite in oggetto;
con ordinanza ex art. 616 c.p.c. del 2.6.2014, il G.E., nel definire la fase sommaria dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando termine di mesi tre per l'instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente non vi ha pacificamente provveduto e ha quindi proposto
Pagina 2 di 9 ulteriore ricorso ex art. 619 c.p.c., datato 23.3.2015, di contenuto uguale al precedente;
all'udienza del 31.3.2015, il G.E., preso atto che l'opponente non formulava istanza di sospensione, ha assegnato termine di mesi tre per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente vi ha quindi provveduto, notificando, il 22.5.2015, l'atto introduttivo della presente causa di merito nei confronti di CP_1
procuratrice del creditore procedente, e del fallimento del
[...] CP_8
frattanto costituitosi nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 107,
[...]
c. VI, l. fall.
Il 10.11.2016, il tribunale ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di effettiva titolare del Controparte_9
credito per il quale si procede in seguito alla fusione di in Controparte_10
e alla successiva fusione di quest'ultima con Controparte_11 [...]
con la costituzione del nuovo e predetto soggetto giuridico. CP_12
Con successiva ordinanza del 15.2.2018, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , che si era resa frattanto Controparte_5
aggiudicataria dell'immobile pignorato.
La notificazione dell'atto di chiamata in causa è stata dichiarata nulla con ordinanza del 18.6.2024 e, a seguito della sua rinnovazione, la CP_5
si è costituita in giudizio.
Infine, con ordinanza del 4.3.2025, attesa la revoca della dichiarazione di fallimento del il procedimento è stato dichiarato Controparte_8
interrotto e l'opponente lo ha riassunto nei confronti delle altre parti, fra le quali il nel quale il Controparte_4 Controparte_13
si era frattanto fuso.
Pagina 3 di 9 2. L'eccezione di nullità della notificazione della citazione, avanzata da dev'essere rigettata, se non altro per il dirimente rilievo Controparte_1
che la spontanea costituzione della parte convenuta avrebbe in ogni caso sanato il vizio dalla stessa dedotto, ai sensi dell'art. 156, c. III, c.p.c.
3. Dev'essere altresì rigettata l'eccezione volta ad accertare l'inammissibilità dell'azione per duplicazione della precedente e per tardiva instaurazione del giudizio di merito.
3.1. Quanto al primo aspetto, l'opposizione è nata dinanzi al G.E. con ricorso datato 23.3.2015. In calce allo stesso, presente nel fascicolo analogico dell'esecuzione, non vi è timbro di cancelleria e non si può
pertanto stabilire in che data sia stato effettivamente depositato;
all'udienza del 31.3.2015, l'avvocato dell'opponente si è tuttavia riportato ad esso, che deve pertanto intendersi prodotto, se non altro, a tale data.
Vero è che detto ricorso non è stato notificato;
su di esso, tuttavia, si è
instaurato il contraddittorio con il creditore procedente in occasione della predetta udienza, alla quale il G.E. non si è pronunciato sull'istanza di sospensione, rinunciata dall'opponente, ma sul solo termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il ricorso avrebbe dovuto essere invero notificato anche all'esecutato e, per esso, alla relativa procedura fallimentare, non Controparte_8
comparso all'udienza del 31.3.2015 e dunque ignaro dell'opposizione fino all'instaurazione della presente causa di merito.
Ciò, tuttavia, non dipende da inerzia dell'opponente, ma dalla mancata emanazione di un provvedimento giudiziale in tal senso;
tale omissione non può pregiudicare le ragioni dell'incolpevole ricorrente, né condurre
Pagina 4 di 9 all'inammissibilità della domanda, ritualmente proposta, con ricorso, davanti al G.E.
La pretermissione di una delle parti nella fase sommaria non implica l'inammissibilità della domanda, non prevista da alcuna disposizione.
Del pari, la duplicazione dell'opposizione, già proposta, in termini identici, con precedente ricorso ex art. 619 c.p.c., non incorre in alcuna sanzione processuale, non sussistendo violazione del principio di ne bis in
idem, invocato dal convenuto. CP_8
Sebbene, infatti, l'opponente non abbia coltivato l'opposizione proposta con il precedente e identico ricorso del 10.4.2014, ciò determina soltanto l'estinzione di quell'azione, ma non preclude, fino a quando essa sia proponibile nel procedimento esecutivo, la sua riedizione con altro ricorso,
non essendosi formato sul punto alcun giudicato.
Potrebbe al più discorrersi del mero c.d. giudicato cautelare, che investe, tuttavia, la sola fase sommaria e i provvedimenti tipici di questa, non già l'accertamento connaturato al giudizio a cognizione piena.
3.2. Quanto al secondo aspetto, il termine per l'instaurazione della causa di merito, pari a mesi tre, è stato assegnato con ordinanza del
31.3.2015 e non era pertanto decorso alla data del 22.5.2015, quanto fu notificata la citazione introduttiva del presente giudizio.
Anche tale eccezione va dunque disattesa.
4. Nel merito, l'opposizione si fonda sul dedotto acquisto dell'immobile - pignorato in danno del suo apparente Controparte_8
proprietario - in favore di per effetto di usucapione Parte_1
ventennale, decorrente dal 1981 ovvero, in subordine, dal 1989.
Pagina 5 di 9 Nella prospettiva dell'opponente, l'ingresso del cespite nel suo patrimonio, avvenuto a titolo originario e non impedito dall'azione esecutiva frattanto intrapresa sullo stesso né dal fallimento del , sarebbe CP_8
opponibile al creditore pignorante e alla stessa aggiudicataria, impedendone l'espropriazione in favore di questa.
4.1. Tale prospettazione giuridica, di per sé astrattamente condivisibile,
omette tuttavia di confrontarsi con l'esistenza, in favore del creditore procedente, di un'iscrizione ipotecaria anteriore al pignoramento e allo stesso possesso vantato dall'opponente.
Infatti, la originaria creditrice procedente, aveva erogato CP_7
in favore dell'esecutato svariati mutui assistiti da garanzie ipotecarie, fra le quali quella costituita con iscrizione dell'11.3.1981, nn. 3726/536,
conseguente all'atto pubblico per notar del 25.2.1981, azionato Per_1
nella procedura esecutiva in discorso.
Detta iscrizione è stata poi tempestivamente rinnovata, come si desume dalla consultazione del fascicolo dell'esecuzione e, in particolare,
dall'iscrizione del 9.3.2001, nn. 987/5065, risultante dalla visura ipotecaria dell'8.4.2015, a sua volta allegata alla nota di deposito dell'1.7.2015 a firma del professionista delegato, notaio Persona_2
4.2. Ebbene, la più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha negato che l'usucapione, per quanto rappresenti una modalità d'acquisto della proprietà a titolo originario, possa atteggiarsi a usucapio libertatis e che possa, di conseguenza, comportare anche la generale e necessaria estinzione dei diritti reali parziari esistenti sul bene, con particolare riferimento alle ipoteche anteriormente iscritte (v.
Pagina 6 di 9 Cass., Sez. III, n. 565/25).
A tale conclusione la S.C. è giunta, valorizzando le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 160/24, laddove è stata pronunciata l'illegittimità dell'art. 7, c. III, l. n. 47/85, nella parte in cui consente all'istituto della confisca c.d. edilizia di estinguere anche le ipoteche iscritte sull'immobile abusivo in data anteriore all'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
In tale pronuncia, infatti, il giudice delle leggi ha ritenuto che la confisca, sebbene rappresenti una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario, non sia “in sé logicamente e ontologicamente incompatibile con
una disciplina che espressamente preveda (o – come nel caso
dell'usucapione – consenta di desumere dai presupposti normativi che
compongono la fattispecie acquisitiva) la salvezza di pregressi diritti reali”.
Da ciò si trae argomento per affermare simmetricamente che anche l'usucapione, che parimenti implica un acquisto a titolo originario, non travolga le ipoteche già esistenti sull'immobile, almeno nel caso che la relativa iscrizione preesista all'esercizio del possesso da parte dell'usucapente.
Non essendo il potere di fatto da lui esercitato sul cespite incompatibile con la salvezza del diritto di garanzia già costituito su di esso – poiché a sua volta non caratterizzato da una relazione diretta e immediata con il bene che forma oggetto –, nulla esclude che il possessore incameri l'immobile, dopo vent'anni, al suo patrimonio come gravato dall'altrui diritto parziario.
4.3. Tale conclusione, a ben vedere, è peraltro compatibile anche con altra e precedente giurisprudenza di legittimità, di segno apparentemente
Pagina 7 di 9 opposto (v. Cass., Sez. III, n. 29325/19).
In detto arresto, infatti, la S.C., riprendendo un orientamento già in passato espresso, è giunta alla conclusione che l'usucapione nuoccia al creditore ipotecario non già in virtù di un'ipotetica usucapio libertatis, ma in ragione della retroattività dell'acquisto al momento iniziale del possesso, tale da travolgere gli atti dispositivi frattanto compiuti dal precedente proprietario.
Ciò, tuttavia, non toglie che le iscrizioni a loro volta anteriori a tale data mantengano il loro vigore, avendo preceduto l'instaurazione di quel rapporto di fatto con il bene che ha condotto all'acquisto originario.
4.4. Ebbene, nel caso di specie, l'ipoteca vantata dal creditore procedente è stata iscritta l'11.3.1981 e poi tempestivamente rinnovata,
mentre la terza opponente avrebbe iniziato a possedere l'immobile, così
modificando la sua precedente condizione di mera detentrice, a far data dal
14.10.1981, quando inoltrò al una missiva con la quale Controparte_8
annunciava l'intento di interrompere ogni pagamento connesso al godimento del cespite.
Sulla base della sua stessa prospettazione, pertanto, l'inizio del possesso ha seguito la costituzione del diritto reale di garanzia in favore del creditore.
Da ciò discende, secondo la tesi sposata dalla S.C. e recepita nella presente sentenza, l'inopponibilità, nei confronti del creditore ipotecario,
dell'usucapione che ne è derivata in favore della odierna opponente.
Permanendo l'ipoteca, restano i suoi effetti giuridici, fra i quali il diritto, in capo al garantito, di espropriare, ai sensi dell'art. 2808, c. I, c.c., il
Pagina 8 di 9 bene che ne forma oggetto.
Sussiste, di conseguenza, anche nei confronti della il diritto, Pt_1
prima in capo a e poi in capo a di CP_7 Controparte_9
procedere a esecuzione.
L'opposizione è dunque rigettata.
5. Le spese sono compensate in ragione dell'infondatezza delle eccezioni preliminari delle parti convenute e della controversa interpretazione giurisprudenziale dei rapporti fra ipoteche e usucapione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_1
di in persona del l.r.p.t., rappresentata da Controparte_2
del Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., e di , disattesa ogni contraria Controparte_5
istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 12/12/2025.
IL GIUDICE
UG MA
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