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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11785 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64135/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 64135/2018 promossa da:
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 64135/2018, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello parte attrice
CONTRO
[...]
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Prof. Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella ed Elena
Vaccarella parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., la risoluzione di diritto per inadempimento ed esclusiva colpa di CP_2
del contratto perfezionatosi in conseguenza dell'accettazione da parte di UniCredit
[...]
Pag. 1 di 10 Leasing S.p.A. della proposta irrevocabile di acquisto del complesso immobiliare sito in
Comune di Pollina (Palermo) formulata da con la comunicazione del Controparte_2
9.05.2001 (prot. 31933, v. ns. doc. 5), e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno Controparte_2
subito e a corrispondere in favore di l'importo di Euro Parte_1
4.809.466,89, pari alla differenza fra il corrispettivo della vendita concordato fra CP_2
e la dante causa (€ 13.809.475,89, corrispondenti ad €
[...] Controparte_3
16.571.371,07 al netto dell'IVA) e il prezzo ricavato da quest'ultima dalla vendita a terzi dell'immobile (€ 9.000.000), il tutto con maggiorazione della rivalutazione monetaria del dovuto sino alla data dell'emananda sentenza nonché del risarcimento del danno per mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario da liquidarsi, avendo riguardo alle somme capitali come determinate e come via via annualmente rivalutate in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio, in relazione agli impieghi presumibili del denaro in relazione alla qualità di imprenditore commerciale del settore finanziario di UniCredit Leasing S.p.A.e di o in subordine in Parte_1
via equitativa in misura pari all'interesse annuo del 6% o secondo tasso annuo diverso da determinarsi secondo equità. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge.”
Per parte convenuta: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale rigettare l'avversa domanda in quanto infondata. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora Parte_1
in poi anche ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
(d'ora in poi Controparte_1
anche ) per sentir accogliere le conclusioni sopra richiamate. CP_2
1.1.Al riguardo, parte attrice ha esposto che: con contratto di sale and lease back del 9 maggio 2001 Leasing Roma s.p.a. (successivamente confluita in
[...]
aveva concesso in locazione finanziaria a Valtur s.p.a. un CP_3
Pag. 2 di 10 complesso turistico alberghiero sito in Pollina (PA); contestualmente, Leasing
Roma s.p.a. aveva acquistato da Valtur s.p.a. il medesimo complesso, al prezzo di L. 60.000.000.000; con scrittura del 9 maggio 2001, (ora Controparte_4
) aveva sottoscritto una lettera di garanzia a favore di Leasing Roma CP_2
S.p.A., in cui dichiarava che “con la presente si impegna in modo irrevocabile ed a semplice richiesta della Leasing Roma S.p.A., ad acquistare l'immobile oggetto del contratto di leasing in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento, al prezzo che risulterà dall'attualizzazione dei canoni a scadere e del valore di acquisto finale di cui all'art. 8 del contratto stesso, ad un tasso pari all'Euribor 3 mesi + 1,55 così come definito nell'allegato al contratto di locazione finanziaria, oltre insoluti, interessi, indennizzi e spese indicate dalla Leasing Roma S.p.A. ed una penale fissa di Lit. 300.000.000
(trecentomilioni)”; a fronte dell'inadempimento di Valtur S.p.A., Controparte_3
si era avvalsa della clausola risolutiva espressa all'uopo prevista ed aveva
[...]
comunicato in data 29 marzo 2011 a controparte l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, contestualmente comunicando ad CP_2
l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e la propria volontà di far valere l'impegno assunto dalla medesima società in forza della lettera di garanzia del 9 maggio 2001, indicando in Euro 16.571.371,07 l'importo da corrispondere, evidenziando le singole voci di credito (credito capitale scaduto al 29.3.2011 pari ad Euro 4.045.494,31; interessi di mora maturati sino a tale data in Euro 147.221,23; debito residuo, canoni a scadere e valore di acquisto finale attualizzato al tasso di cui all'art. 8 del contratto stesso, pari ad
Euro 9.461.823,28; importo dovuto a titolo di penale di Euro 154.937,07; IVA al 20% pari ad Euro 2.761.895,18).
1.2.
Considerato che
tale richiesta era rimasta priva di riscontro, esponeva parte attrice, che in data 16 giugno 2011, aveva emesso nei Controparte_3
confronti di la fattura n. 02/0929877 per l'importo complessivo di € CP_2
16.571.071,07 (IVA inclusa) dovuto per la cessione del complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing, aveva chiesto ed Controparte_3
Pag. 3 di 10 ottenuto, in data 13 settembre 2011, presso il Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo, poi opposto da;
in data 10 marzo 2016, CP_2 Controparte_3
aveva diffidato ad adempiere all'impegno irrevocabile
[...] CP_2
all'acquisto rilasciato in data 9 maggio 2001, avvertendola che decorso inutilmente il termine di 15 giorni, il contratto si sarebbe dovuto intendere risolto con ogni conseguenza di legge;
con comunicazione datata 17 marzo
2016, aveva escluso la propria volontà di addivenire all'acquisto del CP_2
complesso immobiliare, asserendo: “come non possa in alcun modo essere dato seguito ad una richiesta di trasferimento immobiliare e di relativo pagamento che – anche ove in ipotesi fosse valido ed efficace il nostro impegno all'acquisto al quale fate laconico riferimento (cosa che non è) – dovrebbero essere preceduti da ogni opportuna verifica sulla consistenza e sulla situazione giuridica e fattuale dell'immobile in questione, anche al fine di accertare la sua effettiva corrispondenza a quello al quale il nostro asserito impegno all'acquisto si sarebbe all'epoca riferito”; decorso inutilmente il termine assegnato ad per CP_2
adempiere, il rapporto era stato, dunque, risolto;
in data 23 giugno 2016, aveva proceduto alla vendita del complesso Controparte_3
immobiliare in favore di un soggetto terzo – Aeroviaggi S.p.A. – ad un valore
(imponibile) di € 9.000.000; intanto, il Tribunale di Bologna con sentenza n.
37/2017, passata in giudicato, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di Controparte_5
[...
.Esponeva altresì parte attrice che successivamente, era Parte_1
subentrata a titolo particolare nella titolarità dei crediti relativi al contratto di leasing oggetto di causa e nei rapporti giuridici collegati ai crediti ceduti, per effetto del contratto di cessione concluso in data 10 maggio 2017 con il quale erano stati trasferiti a “tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che Pt_1
assistono i Crediti e i Crediti Futuri, e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle previsioni dei relativi contratti di locazione finanziaria e di ogni legge o contratto applicabile”.
Pag. 4 di 10 2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_2
parte attrice, in particolare, esponendo che la sentenza n. 37/2007 del Tribunale di Bologna di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_3
e di rigetto delle domande di quest'ultima era passata in giudicato, deducendo comunque nel merito che non sussisteva alcun inadempimento a sé imputabile né alcun comportamento che non fosse conforme al canone di correttezza e buona fede buona fede, dimodoché la risoluzione del rapporto tra e CP_2
doveva essere imputata unicamente a quest'ultima. Controparte_3
3.La causa veniva istruita documentalmente.
4. Emerge, dunque, dagli atti che, in data 29 marzo 2011, , cui Controparte_3
è succeduta nel rapporto (doc. 5 ter, 5 quater di parte Parte_1
attrice), stante il perdurante inadempimento di Valtur s.p.a., comunicava a quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa e provvedeva a manifestare ad la propria volontà di far valere l'impegno assunto con CP_2
la “lettera di impegno” del 9.05.2001, chiedeva dunque che venisse effettuato il pagamento dell'importo indicato affinché si perfezionasse la vendita (doc. 7 di parte attrice).
4.1.A tale manifestazione di volontà non seguiva però la corresponsione dell'importo richiesto, ma comunicazione del 17.3.2016 con la quale CP_2
aveva comunicato “come non possa in alcun modo essere dato seguito ad una richiesta di trasferimento immobiliare e di relativo pagamento che – anche ove in ipotesi fosse valido ed efficace il nostro impegno all'acquisto al quale fate laconico riferimento (cosa che non è) – dovrebbero essere preceduti da ogni opportuna verifica sulla consistenza e sulla situazione giuridica e fattuale dell'immobile in questione, anche al fine di accertare la sua effettiva corrispondenza a quello al quale il nostro asserito impegno all'acquisto si sarebbe all'epoca riferito”, facendo riferimento all'allora pendente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Bologna poi esitato nella sentenza
37/2007 (doc. 14 di parte attrice).
Pag. 5 di 10 5.Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all'efficacia dispiegata dall'accertamento, ormai passato in giudicato, contenuto nella sentenza del
Tribunale di Bologna n. 37/2017 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra e (dante causa dell'odierna CP_2 Controparte_3
attrice per effetto del contratto di cessione concluso in data 10 maggio 2017).
5.1.Sul punto, ritiene questo Tribunale che, conformemente alla posizione espressa, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo ( Cass. sez. III 15 maggio 2018 nr. 11754
e giurisprudenza ivi citata;
Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 nr. 28415; 9 dicembre 2016 nr. 25269; 16 dicembre 2015, n.25304)” (Cass. sez. lav., 41895/2021). A ciò deve aggiungersi che costituisce un orientamento giurisprudenziale assolutamente granitico quello secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio sul rapporto, caratterizzato da plena cognitio, tanto da consentire il deposito di documentazione, anche non sopravvenuta, ulteriore rispetto alla fase monitoria, e non sulla legittimità del decreto ingiuntivo (da ultimo, Cass. sez. III, n. 32959/2024).
5.2.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che, nel presente giudizio, tenuto conto del giudicato di cui alla sentenza n. 37/2017 del Tribunale di Bologna, valorizzata da entrambe le parti, sia precluso in questa sede il riesame della questione relativa all'inadempimento di per le ragioni che Controparte_2
seguono.
6.Nella sentenza citata, il Tribunale di Bologna ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di adempimento di parte opposta, proprio in
Pag. 6 di 10 considerazione del fatto che l'obbligazione assunta da , con lettera di CP_2
impegno avente causa prevalente di garanzia, fosse quella di stipulare il contratto di trasferimento del compendio immobiliare a determinate condizioni e non di provvedere al pagamento dell'importo dovuto dall'utilizzatore inadempiente.
6.1. Giova sul punto osservare che, conformemente a giurisprudenza costante della Suprema Corte, “Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass.
4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021)” (Cass. sez. III n.
1259/2024).
6.2. L'odierna attrice, chiedendo che venga accertata la risoluzione del contratto in questa sede, chiede, in altri termini, di verificare che l'inadempimento di sia stato grave, azione che non può essere svolta alla luce del giudizio CP_2
di cognizione dinnanzi al Tribunale di Bologna esitato nel rigetto della domanda di adempimento, nel corso del quale, peraltro, l' Controparte_3
stragiudizialmente diffidava la ad adempiere e comunicava la CP_2
risoluzione del contratto di diritto.
6.3. Ciò in ragione del fatto che sia la domanda di risoluzione che la domanda di adempimento (incompatibili se non proposte in via gradata), postulano lo stesso antecedente logico ovvero l'inadempimento della controparte che, nel
Pag. 7 di 10 caso della risoluzione dovrebbe altresì essere connotato da gravità, come richiesto dall'art. 1453 c.c.
6.4. Né può revocarsi in dubbio che questo Tribunale possa immutare la qualificazione del contratto già operata con sentenza passata in giudicato.
6.5.Inoltre, come ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità,
“ in una linea di coerente continuità con il percorso nomofilattico tracciato da Sez. U. n.
12310 del 2015 e seguìto da Sez. U. n. 22404 del 2018 (le quali, a differenza del terzo arresto giurisprudenziale, affrontano la questione dei limiti dello ius variandi non già in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì con riferimento al giudizio a cognizione piena), questa Corte, ancora una volta a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, Rv. 672396 - 01), ha enunciato il principio di diritto secondo cui
(appunto), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
1.3. le Sezioni unite del 2024 spiegano che la nozione di “domanda alternativa” o di
“domanda modificata” (o “domanda complanare”, secondo la definizione di una parte della dottrina), ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese dell'opponente) si trae con chiarezza dalla pronuncia del 2015. Ed infatti,
Sez. U. n. 12310/2015 afferma (vedi pag. 19 della sentenza) che «[l]a vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta […] nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o
“aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si
Pag. 8 di 10 aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività»; e aggiunge (ibidem, pagg. 19-20) che «secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., [in questo] sta tutto il loro non essere domande
“nuove”, rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande
“nuove” aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda […] mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio». Per Cass. Sez. U. n.
26727/2024 (pag. 13, punto 5.2.4) il punto cruciale della questione si “sposta” dal perimetro formale del dilemma “emendatio o mutatio libelli” all'area dell'interesse tutelabile, sicché «è […] agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta “ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per «alternatività» o «per incompatibilità»”.
Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità “a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale”, limitando il “rischio di giudicati contrastanti” e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo;
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna “sorpresa”, né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l'elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi, i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l'identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente
Pag. 9 di 10 all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità»”(Cass. sez. II n. 7236/2025).
7.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che, in disparte il caso di sopravvenienze
(quale il perdurare dell'inadempimento anche successivo alla condanna di adempimento, pur regolarmente portata ad esecuzione, cfr. Cass. sez. II, n.
19826/2004), chiesta la domanda di adempimento non possa essere presentata autonomamente in un successivo giudizio domanda di risoluzione del contratto.
8.Alla luce di tutte le superiori ragioni, le domande di parte attrice, di accertamento della risoluzione e quella conseguente di risarcimento del danno devono essere dichiarate inammissibili, vertendo su questioni ormai coperte da giudicato in quanto relative alla medesima pretesa sostanziale già fatta valere in altro giudizio.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, vista la nota spese depositata da come da dispositivo in applicazione dei Controparte_2
parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti in ragione del valore della causa nonché della qualità e della quantità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara le domande avanzate da inammissibili;
Parte_1
condanna in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di che si liquidano in € 64.138 oltre esborsi, Controparte_2
rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 7.8.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 64135/2018 promossa da:
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 64135/2018, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello parte attrice
CONTRO
[...]
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Prof. Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella ed Elena
Vaccarella parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., la risoluzione di diritto per inadempimento ed esclusiva colpa di CP_2
del contratto perfezionatosi in conseguenza dell'accettazione da parte di UniCredit
[...]
Pag. 1 di 10 Leasing S.p.A. della proposta irrevocabile di acquisto del complesso immobiliare sito in
Comune di Pollina (Palermo) formulata da con la comunicazione del Controparte_2
9.05.2001 (prot. 31933, v. ns. doc. 5), e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno Controparte_2
subito e a corrispondere in favore di l'importo di Euro Parte_1
4.809.466,89, pari alla differenza fra il corrispettivo della vendita concordato fra CP_2
e la dante causa (€ 13.809.475,89, corrispondenti ad €
[...] Controparte_3
16.571.371,07 al netto dell'IVA) e il prezzo ricavato da quest'ultima dalla vendita a terzi dell'immobile (€ 9.000.000), il tutto con maggiorazione della rivalutazione monetaria del dovuto sino alla data dell'emananda sentenza nonché del risarcimento del danno per mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario da liquidarsi, avendo riguardo alle somme capitali come determinate e come via via annualmente rivalutate in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio, in relazione agli impieghi presumibili del denaro in relazione alla qualità di imprenditore commerciale del settore finanziario di UniCredit Leasing S.p.A.e di o in subordine in Parte_1
via equitativa in misura pari all'interesse annuo del 6% o secondo tasso annuo diverso da determinarsi secondo equità. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge.”
Per parte convenuta: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale rigettare l'avversa domanda in quanto infondata. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora Parte_1
in poi anche ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
(d'ora in poi Controparte_1
anche ) per sentir accogliere le conclusioni sopra richiamate. CP_2
1.1.Al riguardo, parte attrice ha esposto che: con contratto di sale and lease back del 9 maggio 2001 Leasing Roma s.p.a. (successivamente confluita in
[...]
aveva concesso in locazione finanziaria a Valtur s.p.a. un CP_3
Pag. 2 di 10 complesso turistico alberghiero sito in Pollina (PA); contestualmente, Leasing
Roma s.p.a. aveva acquistato da Valtur s.p.a. il medesimo complesso, al prezzo di L. 60.000.000.000; con scrittura del 9 maggio 2001, (ora Controparte_4
) aveva sottoscritto una lettera di garanzia a favore di Leasing Roma CP_2
S.p.A., in cui dichiarava che “con la presente si impegna in modo irrevocabile ed a semplice richiesta della Leasing Roma S.p.A., ad acquistare l'immobile oggetto del contratto di leasing in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento, al prezzo che risulterà dall'attualizzazione dei canoni a scadere e del valore di acquisto finale di cui all'art. 8 del contratto stesso, ad un tasso pari all'Euribor 3 mesi + 1,55 così come definito nell'allegato al contratto di locazione finanziaria, oltre insoluti, interessi, indennizzi e spese indicate dalla Leasing Roma S.p.A. ed una penale fissa di Lit. 300.000.000
(trecentomilioni)”; a fronte dell'inadempimento di Valtur S.p.A., Controparte_3
si era avvalsa della clausola risolutiva espressa all'uopo prevista ed aveva
[...]
comunicato in data 29 marzo 2011 a controparte l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, contestualmente comunicando ad CP_2
l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e la propria volontà di far valere l'impegno assunto dalla medesima società in forza della lettera di garanzia del 9 maggio 2001, indicando in Euro 16.571.371,07 l'importo da corrispondere, evidenziando le singole voci di credito (credito capitale scaduto al 29.3.2011 pari ad Euro 4.045.494,31; interessi di mora maturati sino a tale data in Euro 147.221,23; debito residuo, canoni a scadere e valore di acquisto finale attualizzato al tasso di cui all'art. 8 del contratto stesso, pari ad
Euro 9.461.823,28; importo dovuto a titolo di penale di Euro 154.937,07; IVA al 20% pari ad Euro 2.761.895,18).
1.2.
Considerato che
tale richiesta era rimasta priva di riscontro, esponeva parte attrice, che in data 16 giugno 2011, aveva emesso nei Controparte_3
confronti di la fattura n. 02/0929877 per l'importo complessivo di € CP_2
16.571.071,07 (IVA inclusa) dovuto per la cessione del complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing, aveva chiesto ed Controparte_3
Pag. 3 di 10 ottenuto, in data 13 settembre 2011, presso il Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo, poi opposto da;
in data 10 marzo 2016, CP_2 Controparte_3
aveva diffidato ad adempiere all'impegno irrevocabile
[...] CP_2
all'acquisto rilasciato in data 9 maggio 2001, avvertendola che decorso inutilmente il termine di 15 giorni, il contratto si sarebbe dovuto intendere risolto con ogni conseguenza di legge;
con comunicazione datata 17 marzo
2016, aveva escluso la propria volontà di addivenire all'acquisto del CP_2
complesso immobiliare, asserendo: “come non possa in alcun modo essere dato seguito ad una richiesta di trasferimento immobiliare e di relativo pagamento che – anche ove in ipotesi fosse valido ed efficace il nostro impegno all'acquisto al quale fate laconico riferimento (cosa che non è) – dovrebbero essere preceduti da ogni opportuna verifica sulla consistenza e sulla situazione giuridica e fattuale dell'immobile in questione, anche al fine di accertare la sua effettiva corrispondenza a quello al quale il nostro asserito impegno all'acquisto si sarebbe all'epoca riferito”; decorso inutilmente il termine assegnato ad per CP_2
adempiere, il rapporto era stato, dunque, risolto;
in data 23 giugno 2016, aveva proceduto alla vendita del complesso Controparte_3
immobiliare in favore di un soggetto terzo – Aeroviaggi S.p.A. – ad un valore
(imponibile) di € 9.000.000; intanto, il Tribunale di Bologna con sentenza n.
37/2017, passata in giudicato, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di Controparte_5
[...
.Esponeva altresì parte attrice che successivamente, era Parte_1
subentrata a titolo particolare nella titolarità dei crediti relativi al contratto di leasing oggetto di causa e nei rapporti giuridici collegati ai crediti ceduti, per effetto del contratto di cessione concluso in data 10 maggio 2017 con il quale erano stati trasferiti a “tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che Pt_1
assistono i Crediti e i Crediti Futuri, e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed al loro esercizio in conformità alle previsioni dei relativi contratti di locazione finanziaria e di ogni legge o contratto applicabile”.
Pag. 4 di 10 2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_2
parte attrice, in particolare, esponendo che la sentenza n. 37/2007 del Tribunale di Bologna di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_3
e di rigetto delle domande di quest'ultima era passata in giudicato, deducendo comunque nel merito che non sussisteva alcun inadempimento a sé imputabile né alcun comportamento che non fosse conforme al canone di correttezza e buona fede buona fede, dimodoché la risoluzione del rapporto tra e CP_2
doveva essere imputata unicamente a quest'ultima. Controparte_3
3.La causa veniva istruita documentalmente.
4. Emerge, dunque, dagli atti che, in data 29 marzo 2011, , cui Controparte_3
è succeduta nel rapporto (doc. 5 ter, 5 quater di parte Parte_1
attrice), stante il perdurante inadempimento di Valtur s.p.a., comunicava a quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa e provvedeva a manifestare ad la propria volontà di far valere l'impegno assunto con CP_2
la “lettera di impegno” del 9.05.2001, chiedeva dunque che venisse effettuato il pagamento dell'importo indicato affinché si perfezionasse la vendita (doc. 7 di parte attrice).
4.1.A tale manifestazione di volontà non seguiva però la corresponsione dell'importo richiesto, ma comunicazione del 17.3.2016 con la quale CP_2
aveva comunicato “come non possa in alcun modo essere dato seguito ad una richiesta di trasferimento immobiliare e di relativo pagamento che – anche ove in ipotesi fosse valido ed efficace il nostro impegno all'acquisto al quale fate laconico riferimento (cosa che non è) – dovrebbero essere preceduti da ogni opportuna verifica sulla consistenza e sulla situazione giuridica e fattuale dell'immobile in questione, anche al fine di accertare la sua effettiva corrispondenza a quello al quale il nostro asserito impegno all'acquisto si sarebbe all'epoca riferito”, facendo riferimento all'allora pendente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Bologna poi esitato nella sentenza
37/2007 (doc. 14 di parte attrice).
Pag. 5 di 10 5.Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all'efficacia dispiegata dall'accertamento, ormai passato in giudicato, contenuto nella sentenza del
Tribunale di Bologna n. 37/2017 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra e (dante causa dell'odierna CP_2 Controparte_3
attrice per effetto del contratto di cessione concluso in data 10 maggio 2017).
5.1.Sul punto, ritiene questo Tribunale che, conformemente alla posizione espressa, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo ( Cass. sez. III 15 maggio 2018 nr. 11754
e giurisprudenza ivi citata;
Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 nr. 28415; 9 dicembre 2016 nr. 25269; 16 dicembre 2015, n.25304)” (Cass. sez. lav., 41895/2021). A ciò deve aggiungersi che costituisce un orientamento giurisprudenziale assolutamente granitico quello secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio sul rapporto, caratterizzato da plena cognitio, tanto da consentire il deposito di documentazione, anche non sopravvenuta, ulteriore rispetto alla fase monitoria, e non sulla legittimità del decreto ingiuntivo (da ultimo, Cass. sez. III, n. 32959/2024).
5.2.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che, nel presente giudizio, tenuto conto del giudicato di cui alla sentenza n. 37/2017 del Tribunale di Bologna, valorizzata da entrambe le parti, sia precluso in questa sede il riesame della questione relativa all'inadempimento di per le ragioni che Controparte_2
seguono.
6.Nella sentenza citata, il Tribunale di Bologna ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di adempimento di parte opposta, proprio in
Pag. 6 di 10 considerazione del fatto che l'obbligazione assunta da , con lettera di CP_2
impegno avente causa prevalente di garanzia, fosse quella di stipulare il contratto di trasferimento del compendio immobiliare a determinate condizioni e non di provvedere al pagamento dell'importo dovuto dall'utilizzatore inadempiente.
6.1. Giova sul punto osservare che, conformemente a giurisprudenza costante della Suprema Corte, “Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass.
4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021)” (Cass. sez. III n.
1259/2024).
6.2. L'odierna attrice, chiedendo che venga accertata la risoluzione del contratto in questa sede, chiede, in altri termini, di verificare che l'inadempimento di sia stato grave, azione che non può essere svolta alla luce del giudizio CP_2
di cognizione dinnanzi al Tribunale di Bologna esitato nel rigetto della domanda di adempimento, nel corso del quale, peraltro, l' Controparte_3
stragiudizialmente diffidava la ad adempiere e comunicava la CP_2
risoluzione del contratto di diritto.
6.3. Ciò in ragione del fatto che sia la domanda di risoluzione che la domanda di adempimento (incompatibili se non proposte in via gradata), postulano lo stesso antecedente logico ovvero l'inadempimento della controparte che, nel
Pag. 7 di 10 caso della risoluzione dovrebbe altresì essere connotato da gravità, come richiesto dall'art. 1453 c.c.
6.4. Né può revocarsi in dubbio che questo Tribunale possa immutare la qualificazione del contratto già operata con sentenza passata in giudicato.
6.5.Inoltre, come ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità,
“ in una linea di coerente continuità con il percorso nomofilattico tracciato da Sez. U. n.
12310 del 2015 e seguìto da Sez. U. n. 22404 del 2018 (le quali, a differenza del terzo arresto giurisprudenziale, affrontano la questione dei limiti dello ius variandi non già in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì con riferimento al giudizio a cognizione piena), questa Corte, ancora una volta a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, Rv. 672396 - 01), ha enunciato il principio di diritto secondo cui
(appunto), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
1.3. le Sezioni unite del 2024 spiegano che la nozione di “domanda alternativa” o di
“domanda modificata” (o “domanda complanare”, secondo la definizione di una parte della dottrina), ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese dell'opponente) si trae con chiarezza dalla pronuncia del 2015. Ed infatti,
Sez. U. n. 12310/2015 afferma (vedi pag. 19 della sentenza) che «[l]a vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta […] nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o
“aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si
Pag. 8 di 10 aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività»; e aggiunge (ibidem, pagg. 19-20) che «secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., [in questo] sta tutto il loro non essere domande
“nuove”, rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande
“nuove” aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda […] mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio». Per Cass. Sez. U. n.
26727/2024 (pag. 13, punto 5.2.4) il punto cruciale della questione si “sposta” dal perimetro formale del dilemma “emendatio o mutatio libelli” all'area dell'interesse tutelabile, sicché «è […] agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta “ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per «alternatività» o «per incompatibilità»”.
Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità “a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale”, limitando il “rischio di giudicati contrastanti” e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo;
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna “sorpresa”, né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l'elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi, i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l'identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente
Pag. 9 di 10 all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità»”(Cass. sez. II n. 7236/2025).
7.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che, in disparte il caso di sopravvenienze
(quale il perdurare dell'inadempimento anche successivo alla condanna di adempimento, pur regolarmente portata ad esecuzione, cfr. Cass. sez. II, n.
19826/2004), chiesta la domanda di adempimento non possa essere presentata autonomamente in un successivo giudizio domanda di risoluzione del contratto.
8.Alla luce di tutte le superiori ragioni, le domande di parte attrice, di accertamento della risoluzione e quella conseguente di risarcimento del danno devono essere dichiarate inammissibili, vertendo su questioni ormai coperte da giudicato in quanto relative alla medesima pretesa sostanziale già fatta valere in altro giudizio.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, vista la nota spese depositata da come da dispositivo in applicazione dei Controparte_2
parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti in ragione del valore della causa nonché della qualità e della quantità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara le domande avanzate da inammissibili;
Parte_1
condanna in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di che si liquidano in € 64.138 oltre esborsi, Controparte_2
rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 7.8.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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