Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Consoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6489/2018 R.G. promossa da:
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Siracusa Viale Zecchino preso lo studio dell'avv. Salvatore e Daniele Nocilla come da procura in atti;
- attore
CONTRO
in persona del sindaco p.t. C.F. e P.Iva elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Siracusa, Piazza Duomo n.4 presso lo studio dell' Avv. VINCI ELIANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- convenuto
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 18.04.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.12.2018, conveniva in giudizio, innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale, il in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo Controparte_1 condannare, previo accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice in seguito al sinistro occorsole in data 06.07.2018 e quantificati in € 20.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione. In particolare, l'attrice, esponeva che il giorno 06.07.2018, verso le ore
12.30 circa, mentre camminava in Siracusa, lungo la via De Benedictis rovinava a terra a causa del manto stradale non perfettamente a norma ma sdrucciolevole, non visibile e non segnalato riportando la frattura del coccige che la costringeva a
, in persona del Sindaco p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea siccome
[...]
inammissibile e/o improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro. In particolare eccepiva come i fatti rappresentati da parte attrice e posti a fondamento della domanda non sono corredati da alcun elemento probatorio utile a dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Contestava, in subordine il quantum risarcitorio richiesto dall'attrice, in quanto del tutto privo di adeguato supporto probatorio.
La causa è stata istruita mediante le prove documentali offerte dalle parti essendo parte attrice dichiarata decaduta dalla prova testimoniale ammessa con ordinanza del 30.10.2020.
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa all'udienza del 18.04.2024 è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata non provata e va, pertanto rigettata.
In linea di principio, non vi è alcun dubbio che il sia responsabile ex art. 2051 c.c. dei CP_1
danni causati a terzi dalle cose di cui egli è custode e, pertanto, obbligato alla relativa vigilanza.
Come è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La norma prevede, quindi, in capo al custode una vera e propria responsabilità oggettiva indipendente dalla sussistenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza e derivante unicamente dalla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato al terzo. La predetta fattispecie deve ritenersi dunque configurabile laddove sussista, in capo al soggetto responsabile, un potere di custodia sulla res, consistente in un vero e proprio governo di quest'ultima e, quindi, nella sua disponibilità giuridica e materiale.
È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Una volta dunque inquadrata la responsabilità dell'ente quale custode della cosa, è suo onere quello di dimostrare che l'evento si sia verificato malgrado questi abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa a lui non addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054
c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
All'attrice compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto, dunque, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
Ciò detto, nella fattispecie in esame può dirsi che l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Ed invero i fatti posti a fondamento della domanda non risultano corredati da alcun elemento utile probatorio. Infatti la genericità dei fatti dedotti in citazione, non consente di individuare con certezza il luogo del lamentato sinistro;
le stesse riproduzioni fotografiche allegate in seno all'atto di citazione sono anonime, senza data, né ora e pertanto prive di alcun riscontro probatorio. Inoltre la ricostruzione del medesimo evento in senso all'atto di citazione è totalmente diversa rispetto a quella indicata in fase stragiudiziale e riportata dalla dichiarazione testimoniale sottoscritta in data
27.09.2018 dalla signora in cui si riferiva che il sinistro si era verificato di notte, e Controparte_2
da ricondurre alla presenza di un tombino sconnesso e rientrato presente sul manto stradale.
Stante il rigetto della domanda nell'an, si appalesa superfluo qualsiasi ulteriori scrutinio dei profili relativi al quantum debeatur.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste interamente a carico dell'attrice, con la specificazione che vengono liquidate (come da dispositivo) in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. sulla base del valore del risarcimento liquidato in questa sede, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima sezione civile, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa
Maria Concetta Consoli definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna al pagamento, in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 2.552,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Siracusa 21.05.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli