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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2171/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR EL, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15940/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250082352601000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente BU IN, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, dottore commercialista, ha proposto ricorso notificato e depositato in data 19/9/2025, iscritto al n. 15940/2025 R.
G.R., avverso la cartella di pagamento n. 071202500823526010000, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
ON per conto della Regione Campania, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020, per l'importo complessivo di euro 415,94, notificata in data 29 maggio 2025 a mezzo raccomandata A/R, ha dedotto, quale primo motivo di ricorso, la omessa e/o inesistente notifica dell'avviso di accertamento n.
064118619896, indicato nella cartella impugnata quale atto presupposto della pretesa tributaria. Ha esposto di non avere mai ricevuto tale atto e di avere avuto conoscenza della pretesa fiscale solo a seguito della notifica della cartella. Ha rappresentato di avere richiesto alla Regione Campania, con comunicazioni a mezzo PEC del 30 maggio 2025, 6 giugno 2025 e 23 giugno 2025, copia dell'avviso di accertamento e della relativa documentazione di notifica, ricevendo riscontro solo parziale con PEC del
19 giugno 2025, privo della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Ha quindi sostenuto che, in mancanza della prova degli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., la notifica dell'avviso di accertamento dovesse ritenersi giuridicamente inesistente, con conseguente nullità della cartella di pagamento.
Con ulteriore motivo, la ricorrente ha eccepito la prescrizione triennale del credito tributario, sostenendo che l'asserita invalidità della notifica dell'avviso di accertamento avrebbe impedito qualsivoglia effetto interruttivo della prescrizione. Ha richiamato l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito in legge n. 53/1983, nonché la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 14312 del 22 maggio
2024, riportandone il contenuto in ordine all'applicabilità del termine triennale sia alla fase di accertamento sia a quella di riscossione.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_2, funzionaria delegata ex art. 12 del D.Lgs. 546/1992, la quale ha preliminarmente rappresentato che il ricorso aveva ad oggetto la cartella di pagamento recante l'avviso di accertamento n. 064118619896 relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2020. Nel merito, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri e che, in presenza di rituale notifica dell'avviso di accertamento, la pretesa tributaria si sarebbe consolidata per mancata impugnazione nei termini. Ha richiamato il principio del processo tributario quale giudizio di impugnazione di atti autoritativi, citando giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 3005/2020 e Cass. n. 37259/2021, riportate testualmente nelle controdeduzioni.
In relazione alla prescrizione, la Regione Campania ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del
D.L. n. 953/1982, l'azione di recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, precisando che, per l'annualità 2020, il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023. Ha affermato che l'avviso di accertamento era stato notificato entro tale termine, richiamando, tra le altre, Cass. sez. VI, 10 agosto
2022, n. 24595, e Cass., Sez. Unite, 17 dicembre 2021, n. 40543, in tema di scissione soggettiva degli effetti della notifica. Ha inoltre dedotto che la notificazione dell'avviso di accertamento era avvenuta a mezzo raccomandata A/R, con perfezionamento per compiuta giacenza, secondo la disciplina del servizio postale ordinario prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/1990, come modificato, richiamando ordinanze della Corte di Cassazione, tra cui Cass. n. 2339/2021 e Cass. n. 3017/2024. Ha infine eccepito il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania in relazione alle doglianze attinenti alla fase della riscossione, indicando quale soggetto legittimato l'Agenzia delle Entrate – ON.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, che ha dichiarato preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative alla omessa notifica dell'avviso di accertamento e alla prescrizione del credito, deducendo che tali contestazioni attenevano esclusivamente all'attività dell'Ente impositore Regione Campania. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, citando testualmente Cass. n. 1985 del 29 gennaio 2014, secondo cui l'agente della riscossione svolge un'attività meramente esecutiva e non è tenuto a verificare l'esistenza del credito né la regolarità della notifica degli atti presupposti.
Con riferimento alla prescrizione, ha dedotto che il ruolo n. 2025/002484, relativo al tributo per l'anno
2020, era stato consegnato all'agente della riscossione in data 10 marzo 2025 e che la cartella era stata notificata in data 29 maggio 2025, entro i termini di legge, come risultante dall'estratto di ruolo e dalla relata di notifica allegati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art.1, commi 161-167, delle legge 27 dicembre 2006 n.296, per la riscossione delle tasse automobilistiche l'ente impositore può procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali allorquando sia divenuto definitivo l'accertamento della pretesa, cioè a dire con il decorso di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
In ossequio alla giurisprudenza costante della Suprema Corte, “La prescrizione del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale, ed essa inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della medesima, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2, convertito nella L. 7 marzo
1986, n.60 (Cfr. cfr. Corte di Cassazione n.9120 del 17 aprile 2009 Cass. Sentenze n. 4137 del
26/04/1999, n. 3658 del 1997). Inoltre va rilevato che l'avviso di liquidazione - come pure quello di mora -
è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo e degli accessori, ma ha l'ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall'art. 2943 cod. civ., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere solo integrativo e non derogatorio (V. pure Cass. Sentenza n. 3338 del 18/04/1997)”.
Nella vicenda in esame la Regione Campania ha prodotto la notifica dell'avviso di accertamento con la copia di una cartolina in cui è indicato con timbro per compiuta giacenza e a penna due date ma senza alcuna firma né attestazione che sia stato compiuto il regolare procedimento notificatorio e quindi senza prova di alcun atto interruttivo dell'eccepita prescrizione, essendo decorso il termine prescrizionale senza valido atto interruttivo il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: accoglie il ricorso condanna gli enti convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre
CUT e rimborso spese generali oltre accessori di legge nei confronti del ricorrente.
Così deciso in Napoli il 04.2.26 .
Il giudice
Dott.ssa AN EN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR EL, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15940/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250082352601000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente BU IN, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, dottore commercialista, ha proposto ricorso notificato e depositato in data 19/9/2025, iscritto al n. 15940/2025 R.
G.R., avverso la cartella di pagamento n. 071202500823526010000, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
ON per conto della Regione Campania, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020, per l'importo complessivo di euro 415,94, notificata in data 29 maggio 2025 a mezzo raccomandata A/R, ha dedotto, quale primo motivo di ricorso, la omessa e/o inesistente notifica dell'avviso di accertamento n.
064118619896, indicato nella cartella impugnata quale atto presupposto della pretesa tributaria. Ha esposto di non avere mai ricevuto tale atto e di avere avuto conoscenza della pretesa fiscale solo a seguito della notifica della cartella. Ha rappresentato di avere richiesto alla Regione Campania, con comunicazioni a mezzo PEC del 30 maggio 2025, 6 giugno 2025 e 23 giugno 2025, copia dell'avviso di accertamento e della relativa documentazione di notifica, ricevendo riscontro solo parziale con PEC del
19 giugno 2025, privo della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Ha quindi sostenuto che, in mancanza della prova degli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., la notifica dell'avviso di accertamento dovesse ritenersi giuridicamente inesistente, con conseguente nullità della cartella di pagamento.
Con ulteriore motivo, la ricorrente ha eccepito la prescrizione triennale del credito tributario, sostenendo che l'asserita invalidità della notifica dell'avviso di accertamento avrebbe impedito qualsivoglia effetto interruttivo della prescrizione. Ha richiamato l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito in legge n. 53/1983, nonché la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 14312 del 22 maggio
2024, riportandone il contenuto in ordine all'applicabilità del termine triennale sia alla fase di accertamento sia a quella di riscossione.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_2, funzionaria delegata ex art. 12 del D.Lgs. 546/1992, la quale ha preliminarmente rappresentato che il ricorso aveva ad oggetto la cartella di pagamento recante l'avviso di accertamento n. 064118619896 relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2020. Nel merito, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri e che, in presenza di rituale notifica dell'avviso di accertamento, la pretesa tributaria si sarebbe consolidata per mancata impugnazione nei termini. Ha richiamato il principio del processo tributario quale giudizio di impugnazione di atti autoritativi, citando giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 3005/2020 e Cass. n. 37259/2021, riportate testualmente nelle controdeduzioni.
In relazione alla prescrizione, la Regione Campania ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del
D.L. n. 953/1982, l'azione di recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, precisando che, per l'annualità 2020, il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023. Ha affermato che l'avviso di accertamento era stato notificato entro tale termine, richiamando, tra le altre, Cass. sez. VI, 10 agosto
2022, n. 24595, e Cass., Sez. Unite, 17 dicembre 2021, n. 40543, in tema di scissione soggettiva degli effetti della notifica. Ha inoltre dedotto che la notificazione dell'avviso di accertamento era avvenuta a mezzo raccomandata A/R, con perfezionamento per compiuta giacenza, secondo la disciplina del servizio postale ordinario prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/1990, come modificato, richiamando ordinanze della Corte di Cassazione, tra cui Cass. n. 2339/2021 e Cass. n. 3017/2024. Ha infine eccepito il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania in relazione alle doglianze attinenti alla fase della riscossione, indicando quale soggetto legittimato l'Agenzia delle Entrate – ON.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, che ha dichiarato preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative alla omessa notifica dell'avviso di accertamento e alla prescrizione del credito, deducendo che tali contestazioni attenevano esclusivamente all'attività dell'Ente impositore Regione Campania. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, citando testualmente Cass. n. 1985 del 29 gennaio 2014, secondo cui l'agente della riscossione svolge un'attività meramente esecutiva e non è tenuto a verificare l'esistenza del credito né la regolarità della notifica degli atti presupposti.
Con riferimento alla prescrizione, ha dedotto che il ruolo n. 2025/002484, relativo al tributo per l'anno
2020, era stato consegnato all'agente della riscossione in data 10 marzo 2025 e che la cartella era stata notificata in data 29 maggio 2025, entro i termini di legge, come risultante dall'estratto di ruolo e dalla relata di notifica allegati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art.1, commi 161-167, delle legge 27 dicembre 2006 n.296, per la riscossione delle tasse automobilistiche l'ente impositore può procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali allorquando sia divenuto definitivo l'accertamento della pretesa, cioè a dire con il decorso di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
In ossequio alla giurisprudenza costante della Suprema Corte, “La prescrizione del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale, ed essa inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della medesima, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2, convertito nella L. 7 marzo
1986, n.60 (Cfr. cfr. Corte di Cassazione n.9120 del 17 aprile 2009 Cass. Sentenze n. 4137 del
26/04/1999, n. 3658 del 1997). Inoltre va rilevato che l'avviso di liquidazione - come pure quello di mora -
è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo e degli accessori, ma ha l'ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall'art. 2943 cod. civ., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere solo integrativo e non derogatorio (V. pure Cass. Sentenza n. 3338 del 18/04/1997)”.
Nella vicenda in esame la Regione Campania ha prodotto la notifica dell'avviso di accertamento con la copia di una cartolina in cui è indicato con timbro per compiuta giacenza e a penna due date ma senza alcuna firma né attestazione che sia stato compiuto il regolare procedimento notificatorio e quindi senza prova di alcun atto interruttivo dell'eccepita prescrizione, essendo decorso il termine prescrizionale senza valido atto interruttivo il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: accoglie il ricorso condanna gli enti convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre
CUT e rimborso spese generali oltre accessori di legge nei confronti del ricorrente.
Così deciso in Napoli il 04.2.26 .
Il giudice
Dott.ssa AN EN