CASS
Sentenza 4 novembre 2022
Sentenza 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2022, n. 41588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41588 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ DE nato il [...] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo 2.1 It7 alif t." 4.4. k ese* , 4: 04.. • ft 't A. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41588 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di' ;Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a YE LA. 2. L'imputato è stato chiamato rispondere dell'anzidetto reato perché, al fine di trarne profitto, con violenza sulle cose consistita nel togliere la placca antitaccheggio, occultando indosso un paio di scarpe New Balance, esposte per la vendita all'interno dell'ipermercato Iper del Centro Commerciale Val Vibrata e oltrepassando le casse senza aver provveduto al pagamento del corrispettivo pari a circa euro 59,90, se ne impossessava, sottraendole al legittimo proprietario. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi. 3.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. , non potendosi fondare tale decisione sulla circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, dell'avere fatto il primo giudice richiamo al modesto importo della merce nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere state le circostanze attenuanti generiche riconosciute con giudizio di prevalenza. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte del merito abbia travisato la richiesta difensiva afferente al giudizio di prevalenza. 4. Il Procuratore generale chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. , essendosi la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di riconoscimento di tale attenuante, limitata a rilevare che l'esiguità del valore economico della merce era stategià posta a base dell'applicazione delle attenuanti generiche. 2. Si legge, invero, nell'impugnata sentenza, che poiché «il giudice di primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in ragione "del modesto importo della merce prelevata", non può essere riconosciuta, in base al medesimo 2 presupposto, in ossequio al principio del ne bis in idem, l'attenuante comune di cui all'articolo 62 n. 4 c.p.». Il principio del ne bis in idem, oggetto della disposizione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., è stabilito a favore dell'imputato, il quale non può essere nuovamente sottoposto a procedimento penale per un medesimo fatto. Nel caso di specie, l'invocazione di tale principio, nell'erroneo ragionamento del Giudice di appello, ha comportato una decisione sfavorevole all'imputato, il quale, potendo in ipotesi beneficiare, secondo l'assunto difensivo, delle attenuanti generiche e di quella del danno di lieve entità, si è visto escludere questa seconda attenuante perché ritenuta ricompresa nella prima. L'assunto della Corte di appello sul punto, oltre a non essere logicamente apprezzabile, non è corretto perché contrastante con il principio espresso da questa Corte Suprema, secondo il quale l'esiguità del valore del bene trafugato, già valorizzata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, può essere valutata anche ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., senza che ciò comporti violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della res, ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Marino Maurizio, Rv. 282876). Mentre per il riconoscimento delle attenuanti generiche è venuto in rilievo il modesto valore economico, in sé, della res (un paio di scarpe New Balance del valore di euro 59,90), la verifica della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. implica, invece, com'è noto, l'accertamento della speciale tenuità del danno, che è, all'evidenza, un fattore non perfettamente coincidente con l'altro. In altri termini, mentre la speciale tenuità del danno implica una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa, la esiguità del valore economico della res si riferisce esclusivamente al valore in sé del bene rubato, con la conseguenza che non è configurabile alcuna lesione del principio del ne bis in idem ove si valutino entrambi tali elementi. Ne discende che la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale è apparente non essendosi essa, nella sostanza, espressa sulla configurabilità o meno / della circostanza della speciale tenuità del danno patrimoniale, nel caso di specie. Il secondo profilo di censura resta assorbito. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia. Deve essere dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. 3 Il Pr sident,r,'
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo 2.1 It7 alif t." 4.4. k ese* , 4: 04.. • ft 't A. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41588 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di' ;Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a YE LA. 2. L'imputato è stato chiamato rispondere dell'anzidetto reato perché, al fine di trarne profitto, con violenza sulle cose consistita nel togliere la placca antitaccheggio, occultando indosso un paio di scarpe New Balance, esposte per la vendita all'interno dell'ipermercato Iper del Centro Commerciale Val Vibrata e oltrepassando le casse senza aver provveduto al pagamento del corrispettivo pari a circa euro 59,90, se ne impossessava, sottraendole al legittimo proprietario. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi. 3.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. , non potendosi fondare tale decisione sulla circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, dell'avere fatto il primo giudice richiamo al modesto importo della merce nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere state le circostanze attenuanti generiche riconosciute con giudizio di prevalenza. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte del merito abbia travisato la richiesta difensiva afferente al giudizio di prevalenza. 4. Il Procuratore generale chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. , essendosi la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di riconoscimento di tale attenuante, limitata a rilevare che l'esiguità del valore economico della merce era stategià posta a base dell'applicazione delle attenuanti generiche. 2. Si legge, invero, nell'impugnata sentenza, che poiché «il giudice di primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in ragione "del modesto importo della merce prelevata", non può essere riconosciuta, in base al medesimo 2 presupposto, in ossequio al principio del ne bis in idem, l'attenuante comune di cui all'articolo 62 n. 4 c.p.». Il principio del ne bis in idem, oggetto della disposizione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., è stabilito a favore dell'imputato, il quale non può essere nuovamente sottoposto a procedimento penale per un medesimo fatto. Nel caso di specie, l'invocazione di tale principio, nell'erroneo ragionamento del Giudice di appello, ha comportato una decisione sfavorevole all'imputato, il quale, potendo in ipotesi beneficiare, secondo l'assunto difensivo, delle attenuanti generiche e di quella del danno di lieve entità, si è visto escludere questa seconda attenuante perché ritenuta ricompresa nella prima. L'assunto della Corte di appello sul punto, oltre a non essere logicamente apprezzabile, non è corretto perché contrastante con il principio espresso da questa Corte Suprema, secondo il quale l'esiguità del valore del bene trafugato, già valorizzata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, può essere valutata anche ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., senza che ciò comporti violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della res, ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Marino Maurizio, Rv. 282876). Mentre per il riconoscimento delle attenuanti generiche è venuto in rilievo il modesto valore economico, in sé, della res (un paio di scarpe New Balance del valore di euro 59,90), la verifica della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. implica, invece, com'è noto, l'accertamento della speciale tenuità del danno, che è, all'evidenza, un fattore non perfettamente coincidente con l'altro. In altri termini, mentre la speciale tenuità del danno implica una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa, la esiguità del valore economico della res si riferisce esclusivamente al valore in sé del bene rubato, con la conseguenza che non è configurabile alcuna lesione del principio del ne bis in idem ove si valutino entrambi tali elementi. Ne discende che la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale è apparente non essendosi essa, nella sostanza, espressa sulla configurabilità o meno / della circostanza della speciale tenuità del danno patrimoniale, nel caso di specie. Il secondo profilo di censura resta assorbito. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia. Deve essere dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. 3 Il Pr sident,r,'
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore