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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliera
dott. Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1254/2023, pubblicata in data 30.05.2023, promossa da:
(C.F. Parte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. Federico Russo (C.F. ) ed Alessia C.F._1
Costantini (C.F. , con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._2
Appellante
Contro
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
); (P.IVA ), in persona C.F._4 Controparte_3 P.IVA_3
1 legale rappresentante p.t., tutti rappresentati edifesi dall'avv. Cesare Ciccorelli (C.F.
), come da procura alle liti in atti. C.F._5
Appellati
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza del
26.06.2025, fissata in trattazione scritta per la verifica dell'esito delle trattative segnalate in corso dalle parti costituite per la definizione transattiva della causa né a quella successiva del 18.09.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-
309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310 c.p.c.
rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.09.2025
La presidente est.
Marianna D'Avino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliera
dott. Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1254/2023, pubblicata in data 30.05.2023, promossa da:
(C.F. Parte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. Federico Russo (C.F. ) ed Alessia C.F._1
Costantini (C.F. , con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._2
Appellante
Contro
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
); (P.IVA ), in persona C.F._4 Controparte_3 P.IVA_3
1 legale rappresentante p.t., tutti rappresentati edifesi dall'avv. Cesare Ciccorelli (C.F.
), come da procura alle liti in atti. C.F._5
Appellati
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza del
26.06.2025, fissata in trattazione scritta per la verifica dell'esito delle trattative segnalate in corso dalle parti costituite per la definizione transattiva della causa né a quella successiva del 18.09.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-
309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310 c.p.c.
rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.09.2025
La presidente est.
Marianna D'Avino
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