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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 28/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 28/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato IURLARO ANTONIETTA , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dagli avvocati BAUER RAIMUND e FABIOLA LEONE resistente
oggetto: indebito assistenziale
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/07/2022, Parte_1
chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota di indebito
[...] CP_1 datata 30.4.2022, con la quale l'istituto previdenziale chiedeva la restituzione della somma di euro 2.618,54 corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento, per il periodo dall'1.11.2021 al 31.3.2022, a seguito di visita di revisione effettuata in data 19.10.2021.
Nello specifico, deduceva che era venuto a conoscenza del venir meno del suo diritto alla prestazione, avendo ricevuto copia del verbale di accertamento, a seguito di una sua espressa richiesta per il tramite del patronato, a mezzo pec, a fine Gennaio 2022.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale al fine si sentir dichiarare l'irripetibilità delle somme perché percepite in buona fede e richieste dall'istituto in violazione del disposto di cui all'art. 37 comma 8 della legge 448/1998.
L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto CP_1 del ricorso, specificando che l'indebito in esame era scaturito per asserita indebita percezione dell'indennità di accompagnamento a seguito dell'esito della visita di revisione del 19.10.2021, comunicata a mezzo pec al patronato il 20.10.2021.
All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono e per le ragioni di seguito esposte.
Giova rilevare che le somme per cui si procede attengono ad indebito relativo alla indennità di accompagnamento e, pertanto, non rientrano nel novero delle prestazioni cui è applicabile la disciplina derogatoria contenuta nell'art. 13 della legge 412/91, né la norma di cui all'art. 13, comma 6, lett.c, l. n. 122/2010, trattandosi di indebito assistenziale soggetto alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c.
2 Costituisce infatti ius receptum che “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata)” (Cassazione civile sez. lav. 07 marzo 2003 n. 3488; Cassazione civile sez. lav. 13 ottobre 1995
n. 10696).
In materia assistenziale, tuttavia, esiste una legislazione stratificata da cui è possibile evincere alcuni principi tesi a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per invalidità civile dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario, ed in particolare:
1) nel primo caso, l'esame di specifica legislazione di settore (D.L.
n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del
1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del
1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) consente di affermare che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del
23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era
3 dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede. 2) per ciò che attiene all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario ( che si presenta normalmente a seguito di visite di revisione con esito sfavorevole per l'invalido) trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L.
20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R.
21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con
L. 24/11/2003 n. 326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, al fine di stabilire se i ratei di prestazione assistenziale, erogati in favore di parte ricorrente, nonostante il venir meno del requisito sanitario, debbano essere restituiti, deve ritenersi, quindi, essenziale l'intervenuto accertamento di tale insussistenza, a prescindere dal formale e successivo provvedimento di revoca del beneficio.
Tanto premesso, l'indebito de quo trae origine dalla incontestata visita di revisione del 19.10.2021, che è stata asseritamente comunicata alla parte ricorrente il 20.10.2021 come da documentazione in atti (all. 2 e
3. fascicolo , ad un indirizzo pec non appartenente allo stesso, con CP_1 cui la commissione medica dell' riconosceva la sola totale inabilità e CP_1 non più l'indennità di accompagnamento.
Sul punto occorre richiamare, un recente orientamento giurisprudenziale il quale ha statuito che “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione
4 medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio).” (Cassazione civile sez.
VI, 19/02/2021, n.4600; negli stessi termini Corte Appello Lecce
735/2023 del 14.7.2023).
Dello stesso tenore, altra recente pronuncia giurisprudenziale secondo cui “… … Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma
8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass.
28771 del 2018)… ...”, mentre “… … l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. (Cassazione, sez. lav., 20.5.2021, n.13917).
In senso conforme, ancora di recente Cass. civ. 248/2023 del
5.1.2023 che di seguito viene riportata per esteso riguardando una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame: “1. il ricorso per cassazione sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente sottoposto l'indebito assistenziale alle regole generali della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., trascurando la specificità della materia e soprattutto il fatto che, nella comprovata insussistenza dei requisiti sanitari, la L. n. 102 del 2009, art. 20, comma 2, e il D.P.R. n.
698 del 1994, art. 5, comma 5, avrebbero imposto l'immediata sospensione cautelativa dell'erogazione della prestazione, la cui mancanza rendeva insufficiente per escludere la buona fede dell'accipiens, l'avvenuta comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione;
2. il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante,
5 altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Euro 34013/2019; Euro
26162/2016; Euro 26096/2010);
3. basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ;… …”. Pt_2
Da quanto sopra esposto consegue che, sebbene l' non abbia CP_1 provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, si può ritenere che si sia ingenerata, nel caso di specie, in capo al pensionato una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, considerato che, la comunicazione dell'esito della visita veniva effettuata per il tramite di un indirizzo pec, non appartenente allo stesso, pertanto egli non era consapevole di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Invero, l nella propria memoria di costituzione, fa CP_2 riferimento alla comunicazione del verbale di revisione del 19.10.2021 a mezzo pec al patronato in data 20.10.2021, non allegando alcuna delega dell'attuale ricorrente al suddetto patronato.
Pertanto, è di palmare evidenza che ciò non consente allo scrivente di verificare l'effettiva conoscenza del verbale di revisione in data
20.10.2021, da parte del ricorrente, e, pertanto, non potendo essere conferita alcuna attendibilità alla notifica, l'ente previdenziale, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza di alcun comportamento doloso del ricorrente, essendosi lo stesso, peraltro, attivato in data 14.1.2022 ad inviare pec, mediante delega al patronato, per richiedere la copia del verbale di revisione (All. 6 parte ricorrente).
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendoci idonea prova che il verbale di revisione di invalidità sia stato correttamente comunicato, nonchè portato nella sfera di conoscibilità del ricorrente, ed in assenza di deduzioni sul punto, l'indebito contestato deve ritenersi illegittimo almeno sino al mese di gennaio 2022, mentre il ricorrente deve restituire quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento nei mesi di febbraio e marzo 2022, non potendo riconoscersi in detto periodo alcun
6 legittimo affidamento, avendo egli appreso - come dallo stesso dichiarato in ricorso - l'esito del verbale di revisione nel mese di gennaio 2022.
Nei suddetti limiti il ricorso merita accoglimento
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 28/07/2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità delle somme richieste con la nota di indebito opposta limitatamente al periodo novembre 2021- gennaio 2022;
- condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in CP_1 euro 886,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Brindisi, 28.1.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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