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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3272/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3272/2023
Oggi 30 ottobre 2025, alle ore 11.25, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. ANGELO CUTRERA, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
NA NI la quale insiste nel ricorso introduttivo e negli atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa;
- per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE, CP_2
oggi sostituiti dall'avv. FABIO CONDORELLI il quale discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga posta in decisione;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 3272/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3272/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
NG ER, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Raffaele Controparte_2 P.IVA_1
RL e ND RN, elettivamente domiciliata a La Spezia, Via Paolo Emilio
Taviani, n. 170, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 568/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 09-10.05.2023, nel procedimento iscritto al n. r.g. 4480/2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € Controparte_2
35.327,39, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
1.1. - A fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'inesistenza di debiti nei confronti della società opposta e della sua sedicente dante causa, la prescrizione del credito per mancanza di idonei atti interruttivi sino alla notifica del decreto ingiuntivo, la carenza di prova della ricorrenza dei presupposti di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., la mancata dimostrazione dell'effettivo trasferimento del credito oggetto di causa, nonché l'applicazione di interessi moratori in misura eccedente la soglia d'usura.
2. - Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_2
avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - Giova ricordare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam attiva o passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere (o dello speculare dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, avuto esclusivo riguardo alle prospettazioni dell'attore.
Essa va distinta dall'effettiva titolarità della situazione giuridica soggettiva, la quale rileva quale elemento costitutivo del diritto azionato e, come tale, dev'essere oggetto di allegazione e di prova da parte dell'attore. Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
Pag. 3 di 6 espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (cfr. Sez. Un., n. 2951/2016).
4.2. - Conformemente a quanto statuito dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 9073/2025; Cass. n. 12953/2025), in presenza di una contestazione del debitore ceduto avente ad oggetto la titolarità del credito azionato in giudizio, vanno tenute separate due ipotesi concettualmente distinte.
4.2.1. - La prima è quella in cui venga contestata l'effettiva conclusione di un atto di cessione tra il creditore originario e la parte attrice. In tal caso, la questione attiene all'esistenza stessa del titolo giuridico in forza del quale la parte attrice assume di essere succeduta al creditore originario nella titolarità del rapporto obbligatorio. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, la cui prova grava integralmente sulla sedicente cessionaria.
In tale scenario, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha la sola funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non costituisce in sé prova del perfezionamento dell'atto traslativo. Pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza della cessione, l'asserito cessionario deve fornire una prova effettiva e concreta dell'avvenuto trasferimento del credito, eventualmente anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non potendosi limitare alla produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U.
4.2.2. - La seconda ipotesi è quella in cui venga ammessa, in linea generale, l'esistenza della cessione, ma si contesti che il credito specificamente azionato rientri tra quelli oggetto del trasferimento. In tale evenienza, l'onere della prova grava comunque sulla parte cessionaria, la quale può avvalersi dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, ma solo a condizione che quest'ultimo contenga elementi oggettivi e non equivoci, tali da rendere possibile l'individuazione certa del credito dedotto in giudizio.
Tali elementi possono consistere, ad esempio, nella tipologia del rapporto ceduto, nel numero identificativo del contratto, nei dati anagrafici del debitore, nell'importo o nella data del credito. In mancanza di tali indicazioni specifiche, l'avviso pubblicato non può considerarsi idoneo a soddisfare l'onere probatorio richiesto.
Pag. 4 di 6 4.3. - Venendo al caso in esame, in cui la parte opponente ha diffusamente contestato l'esistenza delle cessioni menzionate nel ricorso monitorio (cfr. pag. 3 atto di citazione), va osservato che la società opposta ha fondato la propria legittimazione sostanziale sulla dedotta qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Agos S.p.A., poi ceduto - secondo l'assunto della stessa opposta - a e infine da Controparte_3 quest'ultima a Controparte_2
Tuttavia, la società opposta non ha fornito alcuna prova dell'intervenuta cessione tra
Agos S.p.A. e ossia del primo passaggio nella catena traslativa del Controparte_3
credito.
Il fascicolo monitorio contiene unicamente l'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, il contratto di cessione tra e e una Controparte_3 Controparte_2 comunicazione di avvenuta cessione della medesima all'opponente. CP_2
Nessuno di tali documenti attesta, tuttavia, il perfezionamento della precedente cessione da Agos a CP_3
In assenza di prova della continuità dell'intera catena dei trapassi, difetta la dimostrazione della titolarità sostanziale del credito in capo alla società opposta.
Tale carenza, incidendo su un fatto costitutivo della pretesa azionata in via monitoria, si rivela dirimente e impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4.4. - Le considerazioni che precedono risultano assorbenti rispetto a tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, che risultano pertanto superate per effetto dell'accoglimento del motivo di opposizione relativo alla carenza di prova in ordine alla legittimazione sostanziale della società opposta.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opposta.
Tenuto conto del valore della causa (€ 35.327,39) e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 52.000,00, le spese vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, nella misura di € 5.261,00 per compensi professionali
(fasi di studio e introduttiva ai valori medi;
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, in considerazione della natura documentale della controversia e della ripetitività
Pag. 5 di 6 delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale), oltre rimborso forfettario spese al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. al 22%, se dovuta, come per legge, ponendone il pagamento in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U. dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 3272/2023, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da , Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 09-10.05.2023 nel procedimento iscritto al n. r.g. 4480/2022.
2) Condanna la società alla rifusione, in favore dell'opponente, delle Controparte_2
spese di lite che si liquidano in complessivi € 286,00 a titolo di spese vive, ed €
5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al
4% e I.V.A. al 22%, se dovuta, come per legge, ponendone il pagamento in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Siracusa, in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3272/2023
Oggi 30 ottobre 2025, alle ore 11.25, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. ANGELO CUTRERA, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
NA NI la quale insiste nel ricorso introduttivo e negli atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa;
- per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE, CP_2
oggi sostituiti dall'avv. FABIO CONDORELLI il quale discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga posta in decisione;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 3272/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3272/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
NG ER, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Raffaele Controparte_2 P.IVA_1
RL e ND RN, elettivamente domiciliata a La Spezia, Via Paolo Emilio
Taviani, n. 170, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 568/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 09-10.05.2023, nel procedimento iscritto al n. r.g. 4480/2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € Controparte_2
35.327,39, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
1.1. - A fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'inesistenza di debiti nei confronti della società opposta e della sua sedicente dante causa, la prescrizione del credito per mancanza di idonei atti interruttivi sino alla notifica del decreto ingiuntivo, la carenza di prova della ricorrenza dei presupposti di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., la mancata dimostrazione dell'effettivo trasferimento del credito oggetto di causa, nonché l'applicazione di interessi moratori in misura eccedente la soglia d'usura.
2. - Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_2
avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - Giova ricordare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam attiva o passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere (o dello speculare dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, avuto esclusivo riguardo alle prospettazioni dell'attore.
Essa va distinta dall'effettiva titolarità della situazione giuridica soggettiva, la quale rileva quale elemento costitutivo del diritto azionato e, come tale, dev'essere oggetto di allegazione e di prova da parte dell'attore. Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
Pag. 3 di 6 espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (cfr. Sez. Un., n. 2951/2016).
4.2. - Conformemente a quanto statuito dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 9073/2025; Cass. n. 12953/2025), in presenza di una contestazione del debitore ceduto avente ad oggetto la titolarità del credito azionato in giudizio, vanno tenute separate due ipotesi concettualmente distinte.
4.2.1. - La prima è quella in cui venga contestata l'effettiva conclusione di un atto di cessione tra il creditore originario e la parte attrice. In tal caso, la questione attiene all'esistenza stessa del titolo giuridico in forza del quale la parte attrice assume di essere succeduta al creditore originario nella titolarità del rapporto obbligatorio. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, la cui prova grava integralmente sulla sedicente cessionaria.
In tale scenario, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha la sola funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non costituisce in sé prova del perfezionamento dell'atto traslativo. Pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza della cessione, l'asserito cessionario deve fornire una prova effettiva e concreta dell'avvenuto trasferimento del credito, eventualmente anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non potendosi limitare alla produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U.
4.2.2. - La seconda ipotesi è quella in cui venga ammessa, in linea generale, l'esistenza della cessione, ma si contesti che il credito specificamente azionato rientri tra quelli oggetto del trasferimento. In tale evenienza, l'onere della prova grava comunque sulla parte cessionaria, la quale può avvalersi dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, ma solo a condizione che quest'ultimo contenga elementi oggettivi e non equivoci, tali da rendere possibile l'individuazione certa del credito dedotto in giudizio.
Tali elementi possono consistere, ad esempio, nella tipologia del rapporto ceduto, nel numero identificativo del contratto, nei dati anagrafici del debitore, nell'importo o nella data del credito. In mancanza di tali indicazioni specifiche, l'avviso pubblicato non può considerarsi idoneo a soddisfare l'onere probatorio richiesto.
Pag. 4 di 6 4.3. - Venendo al caso in esame, in cui la parte opponente ha diffusamente contestato l'esistenza delle cessioni menzionate nel ricorso monitorio (cfr. pag. 3 atto di citazione), va osservato che la società opposta ha fondato la propria legittimazione sostanziale sulla dedotta qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Agos S.p.A., poi ceduto - secondo l'assunto della stessa opposta - a e infine da Controparte_3 quest'ultima a Controparte_2
Tuttavia, la società opposta non ha fornito alcuna prova dell'intervenuta cessione tra
Agos S.p.A. e ossia del primo passaggio nella catena traslativa del Controparte_3
credito.
Il fascicolo monitorio contiene unicamente l'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, il contratto di cessione tra e e una Controparte_3 Controparte_2 comunicazione di avvenuta cessione della medesima all'opponente. CP_2
Nessuno di tali documenti attesta, tuttavia, il perfezionamento della precedente cessione da Agos a CP_3
In assenza di prova della continuità dell'intera catena dei trapassi, difetta la dimostrazione della titolarità sostanziale del credito in capo alla società opposta.
Tale carenza, incidendo su un fatto costitutivo della pretesa azionata in via monitoria, si rivela dirimente e impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4.4. - Le considerazioni che precedono risultano assorbenti rispetto a tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, che risultano pertanto superate per effetto dell'accoglimento del motivo di opposizione relativo alla carenza di prova in ordine alla legittimazione sostanziale della società opposta.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opposta.
Tenuto conto del valore della causa (€ 35.327,39) e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 52.000,00, le spese vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, nella misura di € 5.261,00 per compensi professionali
(fasi di studio e introduttiva ai valori medi;
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, in considerazione della natura documentale della controversia e della ripetitività
Pag. 5 di 6 delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale), oltre rimborso forfettario spese al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. al 22%, se dovuta, come per legge, ponendone il pagamento in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U. dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 3272/2023, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da , Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 09-10.05.2023 nel procedimento iscritto al n. r.g. 4480/2022.
2) Condanna la società alla rifusione, in favore dell'opponente, delle Controparte_2
spese di lite che si liquidano in complessivi € 286,00 a titolo di spese vive, ed €
5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al
4% e I.V.A. al 22%, se dovuta, come per legge, ponendone il pagamento in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Siracusa, in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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