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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CH
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 833 R.G. dell'anno 2025
TRA con sede in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, Parte_1
e per esso quale mandataria con rappresentanza on Parte_2 sede legale in Roma, via Curtatone 3, non in proprio ma in qualità di procuratrice del P_ in virtù dei poteri conferiti con procura a rogito del dott. notaio Avv.
[...] Persona_1 [...]
in data 21 giugno 2019 n 15052 di repertorio e n. 8049 di racc., registrata a Milano in data Per_2
21 giugno 2019 n. 2163 serie 1T, in persona dell'Avv. Cristina Peres, c.f. , a C.F._1 tanto abilitata in forza di procura autenticata dalla Dott.ssa Notaio in Roma, Persona_3 rilasciata in data 16.03.2023 e registrata il 20.03.2023 al n. 9001 serie 1T, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 59, presso lo studio dell'avv. Linda M. Di Rico dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti in atti
Attrice
e
nato a [...] il [...] C.F. nella sua CP_2 C.F._2 residenza in TE (RM), via Colle dell'Asino n. 8 lettera H 00052
Convenuto
OGGETTO: accettazione eredità
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Civitavecchia adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda del e per esso : P_ Parte_2
- accertare e dichiarare che il resistente nato a [...] il [...] CF CP_2
ed ivi residente in [...] lettera H 00052 per tutto quanto in C.F._2 premessa descritto, dedotto e dimostrato, in quanto chiamato all'eredità di in virtù di Persona_4 successione testamentaria, in forza dei comportamenti e degli atti dallo stesso compiuto, che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella sua qualità di erede, ai sensi dell'art. 476 c.c., ha tacitamente accettato la predetta eredità e che pertanto lo stesso è successore della defunta , nata a Praia a [...] il [...] e deceduta in data Persona_4
20/02/2020 e per l'effetto dichiarare che il medesimo anzidetto resistente quale erede di è Persona_4 pieno proprietario, del seguenti bene immobile, già sottoposto a pignoramento dal medesimo e P_ precisamente porzioni del fabbricato sito nel comune di TE (RM), avente accesso da via Piave 50 e precisamente: appartamento posto al piano primo con il numero interno uno, distinto al N.C.E.U. del comune di
TE al foglio 31 particella 211 sub. 508 , z.c. 1, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 4,5, R.C. Euro
395,09.;
- per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore di delle spese e del CP_2 P_ compenso professionale di questo giudizio, anche in caso di contumacia e/o nel caso di suo comportamento ostativo che rende necessario ed inevitabile il ricorso alla azione giudiziaria”.
- emettere sentenza che faccia luogo e consenta a tutti gi effetti la trascrizione della intervenuta accettazione della eredità (per pronuncia costitutiva) volta a ripristinare la continuità delle trascrizioni sul bene immobile descritto in atti e già oggetto di esecuzione;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
A fondamento della domanda ha dedotto che:
- con contratto stipulato in data 23.12.2011, Rep. n. 411904, Racc. n. 24233, a rogito del
Notaio Dott. , Notaio in Roma la allora Persona_5 Controparte_3
(oggi giusta fusione di cui alle premesse) concedeva alla Sig.ra
[...] P_
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_4
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
nella sua qualità di parte mutuataria e parte datrice di ipoteca, un C.F._3 mutuo ipotecario fondiario per l'importo di € 177.603,06 garantito da ipoteca volontaria iscritta il 12/01/2012 ai nn. 345/42 presso la Conservatoria di Civitavecchia su cespiti di piena proprietà della suddetta mutuataria così meglio descritti: porzioni del fabbricato sito nel comune di TE (RM), avente accesso da via Piave 50 e precisamente all'atto di iscrizione ipotecaria: appartamento posto al piano primo con il numero interno uno, distinto al N.C.E.U. del comune di TE al foglio 31 particella 211 sub. 508 , z.c. 1, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 4,5, R.C. Euro 395,09 (doc. 01);
- la parte mutuataria s'impegnava a rimborsare la predetta somma di Euro 177.603,06 mediante pagamento di n. 240 rate mensili da effettuare ogni mese e senza interruzione fino a completa estinzione del mutuo;
- a fronte del mancato pagamento di rate scadute ed insolute nonché in forza e virtù di quanto pattuito nel contratto di mutuo (ovvero le condizioni generali di contratto di finanziamento ipotecario, che prevede la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato e puntuale pagamento in tutto o in parte di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del finanziamento e/o degli interessi relativi accessori) il (già e in seguito Controparte_1 Controparte_3
in forza e virtù del mutuo sopradetto, vanta nei confronti Controparte_5 della predetta un credito complessivo di EURO 127.033,39 così Controparte_4 meglio specificato:
a) € 99.973,38 per capitale residuo finanziamento ipotecario n. 2088203 alla data del
13/04/2022;
b) € 17.831,98 per n. 28 rate mensili scadute ed insolute quale quota capitale al
13.04.2022;
c) € 9.059,20 quale quota interessi delle suddette 28 rate mensili scadute ed insolute al
13.04.2022;
d) € 97,33 quali rateo interessi;
e) € 71,50 quali spese insoluto e addebito altre spese, il tutto oltre interessi maturati e maturandi dal 14/04/2022 al tasso contrattuale sulle prime due voci, al tasso legale p.t.v. sulle rimanenti voci fino all'effettivo soddisfo e in ogni caso nei limiti di cui al tasso medio tempo per tempo pubblicato ai sensi della L. 108/96 per operazioni del medesimo tipo (doc. 02);
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
- da controlli effettuati è emerso che la mutuataria, con atto a rogito del Notaio Per_5
Rep. 417810/28120, in data 04/06/2018 ha alienato il cespite su cui grava l'ipoteca volontaria in favore della banca alla sig.ra , nata a Praia a [...] Persona_4
(CS) il 24/11/1935 C.F. ; C.F._4
- sempre da ricerche effettuate si è appreso poi dell'avvenuto decesso dell'acquirente in data 20/02/2020 e che il cespite risulta pervenuto in successione al sig. , CP_2 nato a [...] il [...] C.F. al quale come emerge C.F._2 dalla denuncia di successione trascritta il 31/12/2021 ai nn. 14575/10861, nella sua qualità di figlio ed erede della defunta è stato devoluto per il seguente CP_6 cespite: 100,00/ 100 PROPRIETA' di FABBRICATO Categ.: A3 - ABITAZIONE
[...]
sito in CERVETERI (RM) - Codice comune C552 VIA CP_7
PIAVE,50 foglio 31 , particella 211, sub. 508, zona cens.1 classe 1, vani 4,50
DEVOLUZIONE AL SOGGETTO 1 ( ) 100,00/ 100 C.F._2
PROPRIETA' quota acquisita: 10000,00/ 10000 PROPRIETA'; giusta SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA di del 20/02/2020 Sede Persona_4
CH (RM) Registrazione Volume 88888 n. 567361 registrato in data
20/12/2021 - Trascrizione n. 10861.1/2021 Reparto PI di CH in atti dal
31/12/2021;
- secondo l'orientamento sancito dalla Cassazione con ordinanza 30 aprile 2021, n.
11478/21, l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per se' a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale;
- avendo provveduto alla voltura catastale a suo nome ha tacitamente CP_2 accettato l'eredità della madre . Persona_4
Non si costituiva e se ne deve dichiarare la contumacia. CP_2
All'udienza del 28 maggio 2025 questo giudice invitava la parte presente a procedere alla discussione orale e la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È stato documentalmente provato che ha presentato, sottoscrivendola CP_2 personalmente, la domanda di voltura catastale dell'immobile.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
Per il disposto dell'art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
L'atto sopra indicato rientra in tale categoria.
In particolare deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità pur riaffermando il principio consolidato che la dichiarazione di successione ha natura meramente fiscale ha altresì statuito che invece la voltura catastale rileva non solo da un punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: “Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n.
178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n.
5226/2002; n. 10796/2009)”.
Il principio della valenza della richiesta della voltura catastale relativa ai beni immobili compresi nell'eredità, quale accettazione dell'eredità, è stato affermato anche da varie pronunce anche più recenti (Cass. 18 aprile 2024 n.10544 del 18 aprile 2024; Cass. 30 aprile 2021 n. 11478) dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
Pertanto la domanda deve essere accolta.
Non si ritiene di porre a carico della parte resistente le spese del giudizio poiché la stessa si è limitata a non costituirsi e non possono porsi a suo carico le conseguenze della mancata accettazione espressa dell'eredità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 833 del 2025 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- dichiara che , nato a [...] il [...] CF ed CP_2 C.F._2 ivi residente in [...] lettera H 00052 ha tacitamente accettato l'eredità di Per_4
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
nata a Praia a [...] il [...] e deceduta in data 20/02/2020 e che pertanto Per_4 lo stesso è successore della defunta Persona_4
- ordina al Conservatore competente di trascrivere in relazione ai beni immobili rientranti nell'asse ereditario di la presente sentenza dichiarativa della accettazione da Persona_4 parte di dell'eredità di CP_2 Persona_4
- nulla a provvedere sulle spese.
Civitavecchia 3 giugno 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CH
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 833 R.G. dell'anno 2025
TRA con sede in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, Parte_1
e per esso quale mandataria con rappresentanza on Parte_2 sede legale in Roma, via Curtatone 3, non in proprio ma in qualità di procuratrice del P_ in virtù dei poteri conferiti con procura a rogito del dott. notaio Avv.
[...] Persona_1 [...]
in data 21 giugno 2019 n 15052 di repertorio e n. 8049 di racc., registrata a Milano in data Per_2
21 giugno 2019 n. 2163 serie 1T, in persona dell'Avv. Cristina Peres, c.f. , a C.F._1 tanto abilitata in forza di procura autenticata dalla Dott.ssa Notaio in Roma, Persona_3 rilasciata in data 16.03.2023 e registrata il 20.03.2023 al n. 9001 serie 1T, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 59, presso lo studio dell'avv. Linda M. Di Rico dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti in atti
Attrice
e
nato a [...] il [...] C.F. nella sua CP_2 C.F._2 residenza in TE (RM), via Colle dell'Asino n. 8 lettera H 00052
Convenuto
OGGETTO: accettazione eredità
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Civitavecchia adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda del e per esso : P_ Parte_2
- accertare e dichiarare che il resistente nato a [...] il [...] CF CP_2
ed ivi residente in [...] lettera H 00052 per tutto quanto in C.F._2 premessa descritto, dedotto e dimostrato, in quanto chiamato all'eredità di in virtù di Persona_4 successione testamentaria, in forza dei comportamenti e degli atti dallo stesso compiuto, che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella sua qualità di erede, ai sensi dell'art. 476 c.c., ha tacitamente accettato la predetta eredità e che pertanto lo stesso è successore della defunta , nata a Praia a [...] il [...] e deceduta in data Persona_4
20/02/2020 e per l'effetto dichiarare che il medesimo anzidetto resistente quale erede di è Persona_4 pieno proprietario, del seguenti bene immobile, già sottoposto a pignoramento dal medesimo e P_ precisamente porzioni del fabbricato sito nel comune di TE (RM), avente accesso da via Piave 50 e precisamente: appartamento posto al piano primo con il numero interno uno, distinto al N.C.E.U. del comune di
TE al foglio 31 particella 211 sub. 508 , z.c. 1, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 4,5, R.C. Euro
395,09.;
- per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore di delle spese e del CP_2 P_ compenso professionale di questo giudizio, anche in caso di contumacia e/o nel caso di suo comportamento ostativo che rende necessario ed inevitabile il ricorso alla azione giudiziaria”.
- emettere sentenza che faccia luogo e consenta a tutti gi effetti la trascrizione della intervenuta accettazione della eredità (per pronuncia costitutiva) volta a ripristinare la continuità delle trascrizioni sul bene immobile descritto in atti e già oggetto di esecuzione;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
A fondamento della domanda ha dedotto che:
- con contratto stipulato in data 23.12.2011, Rep. n. 411904, Racc. n. 24233, a rogito del
Notaio Dott. , Notaio in Roma la allora Persona_5 Controparte_3
(oggi giusta fusione di cui alle premesse) concedeva alla Sig.ra
[...] P_
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_4
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
nella sua qualità di parte mutuataria e parte datrice di ipoteca, un C.F._3 mutuo ipotecario fondiario per l'importo di € 177.603,06 garantito da ipoteca volontaria iscritta il 12/01/2012 ai nn. 345/42 presso la Conservatoria di Civitavecchia su cespiti di piena proprietà della suddetta mutuataria così meglio descritti: porzioni del fabbricato sito nel comune di TE (RM), avente accesso da via Piave 50 e precisamente all'atto di iscrizione ipotecaria: appartamento posto al piano primo con il numero interno uno, distinto al N.C.E.U. del comune di TE al foglio 31 particella 211 sub. 508 , z.c. 1, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 4,5, R.C. Euro 395,09 (doc. 01);
- la parte mutuataria s'impegnava a rimborsare la predetta somma di Euro 177.603,06 mediante pagamento di n. 240 rate mensili da effettuare ogni mese e senza interruzione fino a completa estinzione del mutuo;
- a fronte del mancato pagamento di rate scadute ed insolute nonché in forza e virtù di quanto pattuito nel contratto di mutuo (ovvero le condizioni generali di contratto di finanziamento ipotecario, che prevede la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato e puntuale pagamento in tutto o in parte di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del finanziamento e/o degli interessi relativi accessori) il (già e in seguito Controparte_1 Controparte_3
in forza e virtù del mutuo sopradetto, vanta nei confronti Controparte_5 della predetta un credito complessivo di EURO 127.033,39 così Controparte_4 meglio specificato:
a) € 99.973,38 per capitale residuo finanziamento ipotecario n. 2088203 alla data del
13/04/2022;
b) € 17.831,98 per n. 28 rate mensili scadute ed insolute quale quota capitale al
13.04.2022;
c) € 9.059,20 quale quota interessi delle suddette 28 rate mensili scadute ed insolute al
13.04.2022;
d) € 97,33 quali rateo interessi;
e) € 71,50 quali spese insoluto e addebito altre spese, il tutto oltre interessi maturati e maturandi dal 14/04/2022 al tasso contrattuale sulle prime due voci, al tasso legale p.t.v. sulle rimanenti voci fino all'effettivo soddisfo e in ogni caso nei limiti di cui al tasso medio tempo per tempo pubblicato ai sensi della L. 108/96 per operazioni del medesimo tipo (doc. 02);
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
- da controlli effettuati è emerso che la mutuataria, con atto a rogito del Notaio Per_5
Rep. 417810/28120, in data 04/06/2018 ha alienato il cespite su cui grava l'ipoteca volontaria in favore della banca alla sig.ra , nata a Praia a [...] Persona_4
(CS) il 24/11/1935 C.F. ; C.F._4
- sempre da ricerche effettuate si è appreso poi dell'avvenuto decesso dell'acquirente in data 20/02/2020 e che il cespite risulta pervenuto in successione al sig. , CP_2 nato a [...] il [...] C.F. al quale come emerge C.F._2 dalla denuncia di successione trascritta il 31/12/2021 ai nn. 14575/10861, nella sua qualità di figlio ed erede della defunta è stato devoluto per il seguente CP_6 cespite: 100,00/ 100 PROPRIETA' di FABBRICATO Categ.: A3 - ABITAZIONE
[...]
sito in CERVETERI (RM) - Codice comune C552 VIA CP_7
PIAVE,50 foglio 31 , particella 211, sub. 508, zona cens.1 classe 1, vani 4,50
DEVOLUZIONE AL SOGGETTO 1 ( ) 100,00/ 100 C.F._2
PROPRIETA' quota acquisita: 10000,00/ 10000 PROPRIETA'; giusta SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA di del 20/02/2020 Sede Persona_4
CH (RM) Registrazione Volume 88888 n. 567361 registrato in data
20/12/2021 - Trascrizione n. 10861.1/2021 Reparto PI di CH in atti dal
31/12/2021;
- secondo l'orientamento sancito dalla Cassazione con ordinanza 30 aprile 2021, n.
11478/21, l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per se' a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale;
- avendo provveduto alla voltura catastale a suo nome ha tacitamente CP_2 accettato l'eredità della madre . Persona_4
Non si costituiva e se ne deve dichiarare la contumacia. CP_2
All'udienza del 28 maggio 2025 questo giudice invitava la parte presente a procedere alla discussione orale e la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È stato documentalmente provato che ha presentato, sottoscrivendola CP_2 personalmente, la domanda di voltura catastale dell'immobile.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
Per il disposto dell'art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
L'atto sopra indicato rientra in tale categoria.
In particolare deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità pur riaffermando il principio consolidato che la dichiarazione di successione ha natura meramente fiscale ha altresì statuito che invece la voltura catastale rileva non solo da un punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: “Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n.
178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n.
5226/2002; n. 10796/2009)”.
Il principio della valenza della richiesta della voltura catastale relativa ai beni immobili compresi nell'eredità, quale accettazione dell'eredità, è stato affermato anche da varie pronunce anche più recenti (Cass. 18 aprile 2024 n.10544 del 18 aprile 2024; Cass. 30 aprile 2021 n. 11478) dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
Pertanto la domanda deve essere accolta.
Non si ritiene di porre a carico della parte resistente le spese del giudizio poiché la stessa si è limitata a non costituirsi e non possono porsi a suo carico le conseguenze della mancata accettazione espressa dell'eredità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 833 del 2025 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- dichiara che , nato a [...] il [...] CF ed CP_2 C.F._2 ivi residente in [...] lettera H 00052 ha tacitamente accettato l'eredità di Per_4
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CH
nata a Praia a [...] il [...] e deceduta in data 20/02/2020 e che pertanto Per_4 lo stesso è successore della defunta Persona_4
- ordina al Conservatore competente di trascrivere in relazione ai beni immobili rientranti nell'asse ereditario di la presente sentenza dichiarativa della accettazione da Persona_4 parte di dell'eredità di CP_2 Persona_4
- nulla a provvedere sulle spese.
Civitavecchia 3 giugno 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6