Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/1981, n. 3026
CASS
Sentenza 8 maggio 1981

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Il terzo, che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato, fa valere l'invalidita del pignoramento, come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo, al fine dell'accertamento che il suo acquisto, benche trascritto dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, e efficace e opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale quindi a sottrarre all'esecuzione del bene pignorato, non propone un'opposizione gli Atti esecutivi a norma dell'art 617 cod proc civ bensi un'Azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo ex art 619 stesso codice del rito. ( Conf 3532/75, mass n 377718; ( Conf 1408/78, mass n 390783).*

Qualora la procura sia rilasciata a margine del ricorso per Cassazione, la certezza che il mandato sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso puo essere desunta, oltre che dalla sua trascrizione nella copia notificata al resistente, anche dal semplice richiamo che a detta procura venga fatto nella intestazione del ricorso. ( Conf 446/80, mass n 403814).*

L'eccezione d'inammissibilita di una domanda nuova nel giudizio di primo grado dev'essere proposta in termini espliciti e non puo ritenersi implicitamente inclusa nella richiesta di rigetto della domanda medesima e, qualora questa sia formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, la relativa eccezione di inammissibilita dev'essere sollevata nella stessa udienza. ( V 179/77, mass n 383687; ( V 1943/77, mass n 385664; ( V 1368/78, mass n 390748; ( V 1717/79, mass n 398076; ( V 2447/79, mass n 398762).*

Ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione, e sufficiente che la parte abbia regolarmente sottoscritto la procura al difensore nell'originale del ricorso, mentre non rileva che tale sottoscrizione non sia ripetuta nella copia del ricorso stesso notificata alla controparte. ( Conf 98/76, mass n 378725; ( Conf 2117/77, mass n 385839).*

La Mancanza della data della procura speciale al difensore - la cui indicazione nella copia notificata del ricorso mira a stabilire l'anteriorita del conferimento della procura medesima rispetto alla notificazione dell'impugnazione - non provoca l'inammissibilita del ricorso, ove quella anteriorita sia desumibile da altri elementi dell'atto. ( Conf 818/79, mass n 396986; ( Conf 1087/79, mass n 397285; ( Conf 1412/79, mass n 397724; ( Conf 1617/80, mass n 405201).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/1981, n. 3026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3026
    Data del deposito : 8 maggio 1981

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