TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/10/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
all'esito dell'udienza del 01.10.2025, rimessa la causa in decisione al Collegio, e della camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Remirez, del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, via Cairoli n. 10,
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] – (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Chiara Furneri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Dezza 8,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 16/09/2024 proponeva domanda di Parte_1
separazione personale dei coniugi e di assumere i provvedimenti nell'interesse della prole.
Allegava di aver contratto matrimonio civile con il SI. in LL (RM) il Controparte_1
06.09.2003, trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del Comune di LL all'Atto n. 122, Parte II Serie A, Volume Ufficio I dell'anno 2003, che dalla loro unione erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Persona_1 Persona_2 il 27.06.2014.
Esponeva che il resistente non partecipava al loro mantenimento e che si era dovuta fare carico di tutte le spese riguardanti i figli e la casa e che lo stesso aveva provveduto a versarle unicamente l'importo dell'assegno unico familiare, che era a lui interamente corrisposto dall'Inps di circa € 380,00.
Ancora, rilevava che era a carico della stessa anche l'importo del mutuo della casa coniugale di cui era comproprietaria al 50% con il marito sita in Cisterna di Latina, Via Meucci n. 6 di circa € 485,00 e che negli ultimi mesi lo stesso non provvedeva più a pagare puntualmente.
Rappresentava che il resistente era lavoratore dipendente a tempo indeterminato come operaio con mansioni di magazziniere presso il punto vendita di Latina della Controparte_2 percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00.
Concludeva chiedendo: “a) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune ai fini delle dovute annotazioni;
b) affidare i figli ed ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 la madre, con cui continueranno a vivere presso la casa coniugale, che verrà a quest'ultima assegnata, in Cisterna di Latina (LT), Via Meucci n. 6, immobile censito catastalmente al foglio 10, part. 300 sub. 10; c) regolamentare il diritto del padre a vedere Controparte_1
e frequentare i figli nei seguenti modi e termini: - martedì ed il giovedì dal pomeriggio alla sera dopo cena;
- pernottamento il sabato sera a settimane alterne;
- le festività di Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta, alternando di anno in anno con l'altro genitore;
- vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi, alla pari con il genitore collocatario, da concordare entro il maggio di ogni anno;
- ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno, ad anni alteri. Durante il periodo scolastico, nel corso della settimana, i figli dopo l'uscita dalla scuola e sino all'orario di rientro dal lavoro dei genitori, potranno recarsi a pranzo una settimana presso i nonni materni e quella successiva presso quelli paterni. In caso di diversa regolamentazione, che vengano valutate le eSIenze scolastiche, sportive e ludiche dei figli e le indicazioni riportate nel piano genitoriale allegato al ricorso (doc. n. 12). d) disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad € Controparte_1
350,00 in favore di ciascun figlio, quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, che sarà corrisposto il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario della SI.ra . e) l'assegno unico per i Parte_1 figli dovrà essere percepito unicamente e per intero dalla SI.ra ; f) porre a Parte_1
carico del SI ed in favore dell'odierna ricorrente il rimborso delle spese Controparte_1 straordinarie che la stessa dovrà sostenere nell'interesse dei figli, nella misura del 50% secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Latina;
g) nessuna richiesta della ricorrente per il suo mantenimento. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Si costituiva il resistente, il quale confermava il venir meno dell'affectio coniugalis e, in merito alle condizioni patrimoniali, rilevava di essere disposto a provvedere al mantenimento dei propri figli nella misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla ricorrente di € 100,00 ciascuno, oltre 50% delle spese mediche e straordinarie concordate e condivise.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Presidente, - Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. e - Affidare i figli e Controparte_1 Parte_1 Per_1
ad entrambi i genitori, che continueranno a vivere presso la casa coniugale sita in Per_2
Cisterna di Latina, Via Meucci 6; - Vista la difficile situazione economica del padre a causa dei numerosi debiti assunti in pendenza di matrimonio, assegnare la casa coniugale ad entrambi i coniugi permettendo al Sig. di effettuare dei lavori per far fruire CP_1
l'immobile alle parti nel rispetto della loro libertà; Finchè il padre non avrà effettuato i lavori all'immobile e finchè rimarrà ospite presso i genitori di origine disporre il diritto di visita al padre, prevalentemente previo accordo con la madre, come già avviene e ai fini di un calendarizzazione tutti i martedi e giovedi dalla fine della scuola a dopo cena;
- A week end alternati dal venerdi alla domenica con pernotto ove possibile;
- Le festività natalizie ad anni alternati i figli trascorreranno con un genitore dalla chiusura delle scuole per le vacanze fino al 31.12 e con l'altro genitore dal 31:12 alla fine della vacanze scolastiche;
- Vacanze pasquali ad anni alternati cosi come le festività nazionali salvo diverso accordo;
-
Compleanni e onomastici insieme salvo diverso accordo;
- Durante il periodo scolastico i figli si recheranno a settimane alterne dai nonni materni e paterni dalla fine della scuola e sino al rientro dei genitori dal lavoro, salvo diverso accordo;
permarranno; - Autorizzare i genitori, se d'accordo a concordare una diversa calendarizzazione rispetto a quelle che possono essere le eSIenze dei figli;
- Disporre in versamento a carico del Sig. della CP_1
somma mensile di € 100,00 per ciascun figlio, quale contributo di mantenimento ordinario, anche alla luce dell'importante aiuto dei nonni paterni e materni, che verrà corrisposto entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
- L'assegno unico verrà corrisposto interamente alla ricorrente;
- Porre le spese straordinarie e mediche, ove condivise e concordate, nell'interesse dei figli nella misura del 50%; - Autorizzare i genitori al rilascio e rinnovo del passaporto e del documento di riconoscimento e/o codice fiscale. Con vittoria di spese di lite”.
All'esito della prima udienza del 26.02.2025, con ordinanza del 02.03.2025 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto con affido in via condivisa della minore ad entrambi Per_2
i genitori e collocamento in via prevalente presso la madre, prevedendo che il padre avesse con sé la minore, salvo diversi accordi tra i genitori, il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola, ovvero dall'orario corrispondente nei periodi di vacanza, alle ore 21,30,
a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 21,30 della domenica, il giorno della
Vigilia o del Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni e negli orari che i genitori avrebbero concordato di volta in volta, nonché per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
ponendo a carico del padre l'assegno di mantenimento di € 125,00 mensili per ciascun figlio, a decorrere dal marzo 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli come da protocollo in essere presso il Tribunale di
Latina, attribuendo l'intero importo dell'assegno unico alla madre.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In ordine, invece, al mantenimento, va rilevato come il primogenito sia ormai Per_1
maggiorenne anche se non ancora autonomo economicamente, posto che, pur a fronte degli occasionali lavori di cui, peraltro, non sono dimostrati gli introiti, è studente (circostanza ammessa da entrambe le parti e non oggetto di dichiarazioni ulteriori in sede di precisazione delle conclusioni).
Relativamente alla secondogenita , invece, deve confermarsi il regime condiviso Per_2 dell'affido laddove la sua collocazione prevalente presso la madre è conSIliata dal consolidamento della situazione in essere dal dicembre 2023, epoca della separazione di fatto delle parti.
Quanto alle modalità di frequentazione, attesi gli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed il SInificativo apporto nella gestione della prole dato dai nonni sia materni che paterni, si stimano congrue quelle già stabilite in sede di provvedimenti provvisori, tenuto conto della circostanza che le parti non ne hanno chiesto la modifica ovvero non hanno contestato il provvedimento in oggetto sotto tale profilo, per cui deve ritenersi che corrisponda ad un equo contemperamento dei loro interessi.
Quanto alla prole minore esse risultano conformi all'interesse di quest'ultima.
Relativamente, invece, al contributo economico del genitore non convivente con la prole, risulta che il resistente ha goduto nel 2023 di un reddito netto pari ad € 1.613,00 mensili e nel
2024 di una retribuzione di € 1.700,00 circa per 14 mensilità, sul quale gravano le rate mensili di restituzione del finanziamento Findomestic pari ad € 556,00 della Carta Findomestic pari a € 120,00, del prestito Younited pari a € 61,00 e del mutuo cointestato pari ad € 243,50.
All'uopo va rilevato che il mutuo è cointestato e che il suo pagamento grava su entrambi i coniugi nella misura della metà ciascuno e che non vi è prova del fatto che il resistente paga per intero le rate, anzi risultando che la resistente anch'essa partecipa al loro pagamento.
Inoltre l'obbligazione è solidale nei rapporti esterni ma nei rapporti interni è divisa nella misura del 50% ciascuno in ragione della contitolarità dell'immobile, per cui deve ritenersi che entrambi siano tenuto pro quota al pagamento delle rate.
Va, poi, tenuto conto che, vivendo presso i propri genitori, il resistente non sopporta presumibilmente spese fisse per l'alloggio, il vitto e le utenze, di contro, la ricorrente ha goduto di una retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2024 pari rispettivamente a €
1.221,00 e ad € 1.285,00, come da buste paga relative al rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato a maggio 2024 e gode per intero dell'assegno unico di circa € 380,00.
Considerate le circostanze evidenziate, la redditualità d'entrambi i genitori, le eSIenze della prole, la natura del contratto a tempo determinato della ricorrente, i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori ed il concorso, anche economico, fornito dai nonni di entrambi i rami parentali, l'assegno posto a carico del padre è confermato nella misura di € 125,00 per il figlio maggiorenne e di € 175,00 per la figlia minorenne, tenuto conto della patologia da cui è affetta (celiachia) e delle maggiori necessità correlate al suo mantenimento e del fatto che appare incontestato come, a differenza del figlio maggiorenne, che svolge qualche lavoretto saltuario per effetto della sua attività da dj, la stessa è totalmente a carico della madre convivente, per cui la maggior parte delle spese ordinarie è a carico di quest'ultima.
Non è, invece, provata la circostanza nuova allegata dalla parte ricorrente dell'ulteriore introito mensile dell'ex marito come pizzaiolo.
Va, infine, rilevato come le parti non abbiano avanzato istanze istruttorie.
La domanda inerente al rilascio del passaporto è inammissibile in questa sede atteso che, in caso di contrasti tra i genitori di prole minorenne per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, è competente il Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, l. 1185/1967
Va, infine, disposta la compensazione delle spese di causa, vista la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
- AUTORIZZA i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto,
- AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa;
Per_2
- COLLOCA la minore in via prevalente presso la madre;
- ASSEGNA la casa coniugale alla madre convivente con la minore,
- PREVEDE che il padre abbia con sé la minore, salvi diversi accordi tra i genitori, il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola, ovvero dall'orario corrispondente nei periodi di vacanza, alle ore 21,30, a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore
21,30 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni e negli orari che i genitori concorderanno di volta in volta, nonché per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
- PONE a carico del padre l'assegno di mantenimento di € 125,00 mensili per il figlio e di € 175,00 per la figlia a decorrere nella misura così come modificata dal Per_1 Per_2
mese corrente rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli come da protocollo in essere presso il Tribunale di Latina;
- ATTRIBUISCE l'intero importo dell'assegno unico famigliare alla madre;
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL di provvedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio civile contratto in LL (RM) il
06.09.2003 e trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del Comune di LL all'Atto n. 122, Parte II Serie A, Volume Ufficio I dell'anno 2003),
- COMPENSA le spese di causa.
Latina, 03.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
all'esito dell'udienza del 01.10.2025, rimessa la causa in decisione al Collegio, e della camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Remirez, del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, via Cairoli n. 10,
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] – (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Chiara Furneri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Dezza 8,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 16/09/2024 proponeva domanda di Parte_1
separazione personale dei coniugi e di assumere i provvedimenti nell'interesse della prole.
Allegava di aver contratto matrimonio civile con il SI. in LL (RM) il Controparte_1
06.09.2003, trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del Comune di LL all'Atto n. 122, Parte II Serie A, Volume Ufficio I dell'anno 2003, che dalla loro unione erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Persona_1 Persona_2 il 27.06.2014.
Esponeva che il resistente non partecipava al loro mantenimento e che si era dovuta fare carico di tutte le spese riguardanti i figli e la casa e che lo stesso aveva provveduto a versarle unicamente l'importo dell'assegno unico familiare, che era a lui interamente corrisposto dall'Inps di circa € 380,00.
Ancora, rilevava che era a carico della stessa anche l'importo del mutuo della casa coniugale di cui era comproprietaria al 50% con il marito sita in Cisterna di Latina, Via Meucci n. 6 di circa € 485,00 e che negli ultimi mesi lo stesso non provvedeva più a pagare puntualmente.
Rappresentava che il resistente era lavoratore dipendente a tempo indeterminato come operaio con mansioni di magazziniere presso il punto vendita di Latina della Controparte_2 percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00.
Concludeva chiedendo: “a) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune ai fini delle dovute annotazioni;
b) affidare i figli ed ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 la madre, con cui continueranno a vivere presso la casa coniugale, che verrà a quest'ultima assegnata, in Cisterna di Latina (LT), Via Meucci n. 6, immobile censito catastalmente al foglio 10, part. 300 sub. 10; c) regolamentare il diritto del padre a vedere Controparte_1
e frequentare i figli nei seguenti modi e termini: - martedì ed il giovedì dal pomeriggio alla sera dopo cena;
- pernottamento il sabato sera a settimane alterne;
- le festività di Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta, alternando di anno in anno con l'altro genitore;
- vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi, alla pari con il genitore collocatario, da concordare entro il maggio di ogni anno;
- ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno, ad anni alteri. Durante il periodo scolastico, nel corso della settimana, i figli dopo l'uscita dalla scuola e sino all'orario di rientro dal lavoro dei genitori, potranno recarsi a pranzo una settimana presso i nonni materni e quella successiva presso quelli paterni. In caso di diversa regolamentazione, che vengano valutate le eSIenze scolastiche, sportive e ludiche dei figli e le indicazioni riportate nel piano genitoriale allegato al ricorso (doc. n. 12). d) disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad € Controparte_1
350,00 in favore di ciascun figlio, quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, che sarà corrisposto il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario della SI.ra . e) l'assegno unico per i Parte_1 figli dovrà essere percepito unicamente e per intero dalla SI.ra ; f) porre a Parte_1
carico del SI ed in favore dell'odierna ricorrente il rimborso delle spese Controparte_1 straordinarie che la stessa dovrà sostenere nell'interesse dei figli, nella misura del 50% secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Latina;
g) nessuna richiesta della ricorrente per il suo mantenimento. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Si costituiva il resistente, il quale confermava il venir meno dell'affectio coniugalis e, in merito alle condizioni patrimoniali, rilevava di essere disposto a provvedere al mantenimento dei propri figli nella misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla ricorrente di € 100,00 ciascuno, oltre 50% delle spese mediche e straordinarie concordate e condivise.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Presidente, - Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. e - Affidare i figli e Controparte_1 Parte_1 Per_1
ad entrambi i genitori, che continueranno a vivere presso la casa coniugale sita in Per_2
Cisterna di Latina, Via Meucci 6; - Vista la difficile situazione economica del padre a causa dei numerosi debiti assunti in pendenza di matrimonio, assegnare la casa coniugale ad entrambi i coniugi permettendo al Sig. di effettuare dei lavori per far fruire CP_1
l'immobile alle parti nel rispetto della loro libertà; Finchè il padre non avrà effettuato i lavori all'immobile e finchè rimarrà ospite presso i genitori di origine disporre il diritto di visita al padre, prevalentemente previo accordo con la madre, come già avviene e ai fini di un calendarizzazione tutti i martedi e giovedi dalla fine della scuola a dopo cena;
- A week end alternati dal venerdi alla domenica con pernotto ove possibile;
- Le festività natalizie ad anni alternati i figli trascorreranno con un genitore dalla chiusura delle scuole per le vacanze fino al 31.12 e con l'altro genitore dal 31:12 alla fine della vacanze scolastiche;
- Vacanze pasquali ad anni alternati cosi come le festività nazionali salvo diverso accordo;
-
Compleanni e onomastici insieme salvo diverso accordo;
- Durante il periodo scolastico i figli si recheranno a settimane alterne dai nonni materni e paterni dalla fine della scuola e sino al rientro dei genitori dal lavoro, salvo diverso accordo;
permarranno; - Autorizzare i genitori, se d'accordo a concordare una diversa calendarizzazione rispetto a quelle che possono essere le eSIenze dei figli;
- Disporre in versamento a carico del Sig. della CP_1
somma mensile di € 100,00 per ciascun figlio, quale contributo di mantenimento ordinario, anche alla luce dell'importante aiuto dei nonni paterni e materni, che verrà corrisposto entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
- L'assegno unico verrà corrisposto interamente alla ricorrente;
- Porre le spese straordinarie e mediche, ove condivise e concordate, nell'interesse dei figli nella misura del 50%; - Autorizzare i genitori al rilascio e rinnovo del passaporto e del documento di riconoscimento e/o codice fiscale. Con vittoria di spese di lite”.
All'esito della prima udienza del 26.02.2025, con ordinanza del 02.03.2025 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto con affido in via condivisa della minore ad entrambi Per_2
i genitori e collocamento in via prevalente presso la madre, prevedendo che il padre avesse con sé la minore, salvo diversi accordi tra i genitori, il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola, ovvero dall'orario corrispondente nei periodi di vacanza, alle ore 21,30,
a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 21,30 della domenica, il giorno della
Vigilia o del Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni e negli orari che i genitori avrebbero concordato di volta in volta, nonché per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
ponendo a carico del padre l'assegno di mantenimento di € 125,00 mensili per ciascun figlio, a decorrere dal marzo 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli come da protocollo in essere presso il Tribunale di
Latina, attribuendo l'intero importo dell'assegno unico alla madre.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In ordine, invece, al mantenimento, va rilevato come il primogenito sia ormai Per_1
maggiorenne anche se non ancora autonomo economicamente, posto che, pur a fronte degli occasionali lavori di cui, peraltro, non sono dimostrati gli introiti, è studente (circostanza ammessa da entrambe le parti e non oggetto di dichiarazioni ulteriori in sede di precisazione delle conclusioni).
Relativamente alla secondogenita , invece, deve confermarsi il regime condiviso Per_2 dell'affido laddove la sua collocazione prevalente presso la madre è conSIliata dal consolidamento della situazione in essere dal dicembre 2023, epoca della separazione di fatto delle parti.
Quanto alle modalità di frequentazione, attesi gli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed il SInificativo apporto nella gestione della prole dato dai nonni sia materni che paterni, si stimano congrue quelle già stabilite in sede di provvedimenti provvisori, tenuto conto della circostanza che le parti non ne hanno chiesto la modifica ovvero non hanno contestato il provvedimento in oggetto sotto tale profilo, per cui deve ritenersi che corrisponda ad un equo contemperamento dei loro interessi.
Quanto alla prole minore esse risultano conformi all'interesse di quest'ultima.
Relativamente, invece, al contributo economico del genitore non convivente con la prole, risulta che il resistente ha goduto nel 2023 di un reddito netto pari ad € 1.613,00 mensili e nel
2024 di una retribuzione di € 1.700,00 circa per 14 mensilità, sul quale gravano le rate mensili di restituzione del finanziamento Findomestic pari ad € 556,00 della Carta Findomestic pari a € 120,00, del prestito Younited pari a € 61,00 e del mutuo cointestato pari ad € 243,50.
All'uopo va rilevato che il mutuo è cointestato e che il suo pagamento grava su entrambi i coniugi nella misura della metà ciascuno e che non vi è prova del fatto che il resistente paga per intero le rate, anzi risultando che la resistente anch'essa partecipa al loro pagamento.
Inoltre l'obbligazione è solidale nei rapporti esterni ma nei rapporti interni è divisa nella misura del 50% ciascuno in ragione della contitolarità dell'immobile, per cui deve ritenersi che entrambi siano tenuto pro quota al pagamento delle rate.
Va, poi, tenuto conto che, vivendo presso i propri genitori, il resistente non sopporta presumibilmente spese fisse per l'alloggio, il vitto e le utenze, di contro, la ricorrente ha goduto di una retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2024 pari rispettivamente a €
1.221,00 e ad € 1.285,00, come da buste paga relative al rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato a maggio 2024 e gode per intero dell'assegno unico di circa € 380,00.
Considerate le circostanze evidenziate, la redditualità d'entrambi i genitori, le eSIenze della prole, la natura del contratto a tempo determinato della ricorrente, i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori ed il concorso, anche economico, fornito dai nonni di entrambi i rami parentali, l'assegno posto a carico del padre è confermato nella misura di € 125,00 per il figlio maggiorenne e di € 175,00 per la figlia minorenne, tenuto conto della patologia da cui è affetta (celiachia) e delle maggiori necessità correlate al suo mantenimento e del fatto che appare incontestato come, a differenza del figlio maggiorenne, che svolge qualche lavoretto saltuario per effetto della sua attività da dj, la stessa è totalmente a carico della madre convivente, per cui la maggior parte delle spese ordinarie è a carico di quest'ultima.
Non è, invece, provata la circostanza nuova allegata dalla parte ricorrente dell'ulteriore introito mensile dell'ex marito come pizzaiolo.
Va, infine, rilevato come le parti non abbiano avanzato istanze istruttorie.
La domanda inerente al rilascio del passaporto è inammissibile in questa sede atteso che, in caso di contrasti tra i genitori di prole minorenne per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, è competente il Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, l. 1185/1967
Va, infine, disposta la compensazione delle spese di causa, vista la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
- AUTORIZZA i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto,
- AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa;
Per_2
- COLLOCA la minore in via prevalente presso la madre;
- ASSEGNA la casa coniugale alla madre convivente con la minore,
- PREVEDE che il padre abbia con sé la minore, salvi diversi accordi tra i genitori, il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola, ovvero dall'orario corrispondente nei periodi di vacanza, alle ore 21,30, a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore
21,30 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni e negli orari che i genitori concorderanno di volta in volta, nonché per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
- PONE a carico del padre l'assegno di mantenimento di € 125,00 mensili per il figlio e di € 175,00 per la figlia a decorrere nella misura così come modificata dal Per_1 Per_2
mese corrente rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli come da protocollo in essere presso il Tribunale di Latina;
- ATTRIBUISCE l'intero importo dell'assegno unico famigliare alla madre;
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL di provvedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio civile contratto in LL (RM) il
06.09.2003 e trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del Comune di LL all'Atto n. 122, Parte II Serie A, Volume Ufficio I dell'anno 2003),
- COMPENSA le spese di causa.
Latina, 03.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino