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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5129/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034419669000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00344196 69 000, notificatagli in data 17/05/2025, con la quale gli veniva intimato il pagamento di € 471,88 per il mancato versamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TIA) relativa agli anni 2011 e 2012, su ruolo formato dalla società ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti, ed in particolare dell'intimazione di pagamento TIA n. 260363 del 29/07/2019, richiamata nella cartella. In via subordinata, lamentava l'illegittimità della procedura di riscossione per difetto di potere impositivo in capo alla società ATO ME 1 S.p.A., non essendo state le tariffe approvate dal competente ente locale (Comune di Acquedolci).
Si costituiva in giudizio la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, contestando integralmente le difese avversarie.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata attestazione di conformità dei documenti e per la definitività della pretesa a seguito della mancata impugnazione degli atti presupposti, che assumeva regolarmente notificati. Nel merito, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, l'interruzione dei termini di prescrizione a seguito dell'invio di plurimi atti e la debenza delle somme richieste.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate - SS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le censure attinenti al merito della pretesa, in quanto di esclusiva competenza dell'ente creditore.
Con ordinanza interlocutoria n. 3018/2025 del 10/11/2025, questa Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ravvisando la sussistenza dei presupposti di legge, e fissava per la trattazione del merito l'udienza del 23/01/2026. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - SS. L'eccezione è fondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ente impositore) per le questioni che attengono all'esistenza e alla debenza del tributo, mentre spetta all'agente della riscossione per i vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione. Nel caso di specie, le censure principali del ricorrente (prescrizione, omessa notifica degli atti presupposti, difetto di potere impositivo) attengono al merito della pretesa tributaria, la cui titolarità è in capo all'ente creditore ATO
ME 1 S.p.A. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate - SS deve essere dichiarata carente di legittimazione passiva in ordine a tali motivi. Le spese di giudizio nei suoi confronti possono essere compensate, stante la natura di mero adempimento della sua chiamata in causa.
Sempre in via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla ATO ME 1
S.p.A. L'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità dei documenti appare un formalismo superabile, non essendo stata contestata la veridicità dei documenti prodotti. L'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti è invece strettamente connessa al merito della controversia, poiché presuppone la prova, da parte dell'ente creditore, della loro regolare notifica, prova che, come si vedrà, non è stata fornita in modo adeguato.
Quanto al merito, il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della prescrizione del credito.
La pretesa creditoria riguarda la TIA per le annualità 2011 e 2012. Per tali tributi locali, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Il termine decorre dall'anno successivo a quello di imposizione.
Per l'annualità 2011, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2012 e si sarebbe compiuto il 31 dicembre 2016. La società resistente asserisce di aver interrotto tale termine con la notifica della fattura
TIA 2011, che assume ricevuta dal contribuente in data 29/12/2011. Pur volendo ammettere la validità di tale atto interruttivo, da tale data sarebbe iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, con scadenza al 29/12/2016. La ATO ME 1 S.p.A. non ha fornito prova di alcun altro atto interruttivo validamente notificato al contribuente prima di tale data. L'atto successivo menzionato (invio della fattura TIA 2012) risale infatti al
06/12/2017, quando il credito per il 2011 era già irrimediabilmente prescritto.
Per l'annualità 2012, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2013 e si sarebbe compiuto il 31 dicembre 2017. La società resistente indica quale atto interruttivo l'invio della fattura saldo TIA 2012, spedita con raccomandata A/R in data 06/12/2017. Tuttavia, la stessa ATO ME 1 S.p.A. ammette e documenta che tale plico è stato restituito al mittente con la dicitura “indirizzo insufficiente”. La medesima sorte ha avuto la successiva intimazione di pagamento del 2019.
A fronte di tale esito, non può ritenersi perfezionata la notifica né può operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. La restituzione del plico per “indirizzo insufficiente” non è equiparabile alla temporanea assenza del destinatario o al rifiuto di ricevere l'atto, ma indica un impedimento oggettivo alla consegna che non consente di ritenere l'atto giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. L'onere di provare il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio grava sul creditore, il quale, di fronte a un simile esito, avrebbe dovuto attivarsi per superare l'ostacolo, eventualmente con nuove e più accurate modalità di notifica.
Non avendolo fatto, nessun effetto interruttivo della prescrizione può essere ricondotto a tali tentativi di notifica falliti.
Di conseguenza, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo validamente notificato entro il 31 dicembre
2017, anche il credito relativo all'annualità 2012 deve considerarsi prescritto.
L'intervenuta prescrizione di entrambi i crediti rende la cartella di pagamento illegittima e ne impone l'annullamento, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, seppur anch'essi appaiano dotati di non trascurabile fondatezza, in particolare con riferimento al dedotto difetto di potere impositivo in capo alla società creditrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente e a carico della ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00344196 69 000.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - SS e compensa le spese di giudizio nei suoi confronti.
Condanna la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al
15%).
Così deciso in Messina, in data 23 gennaio 2026.
Il Giudice
CO LE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5129/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034419669000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00344196 69 000, notificatagli in data 17/05/2025, con la quale gli veniva intimato il pagamento di € 471,88 per il mancato versamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TIA) relativa agli anni 2011 e 2012, su ruolo formato dalla società ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti, ed in particolare dell'intimazione di pagamento TIA n. 260363 del 29/07/2019, richiamata nella cartella. In via subordinata, lamentava l'illegittimità della procedura di riscossione per difetto di potere impositivo in capo alla società ATO ME 1 S.p.A., non essendo state le tariffe approvate dal competente ente locale (Comune di Acquedolci).
Si costituiva in giudizio la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, contestando integralmente le difese avversarie.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata attestazione di conformità dei documenti e per la definitività della pretesa a seguito della mancata impugnazione degli atti presupposti, che assumeva regolarmente notificati. Nel merito, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, l'interruzione dei termini di prescrizione a seguito dell'invio di plurimi atti e la debenza delle somme richieste.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate - SS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le censure attinenti al merito della pretesa, in quanto di esclusiva competenza dell'ente creditore.
Con ordinanza interlocutoria n. 3018/2025 del 10/11/2025, questa Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ravvisando la sussistenza dei presupposti di legge, e fissava per la trattazione del merito l'udienza del 23/01/2026. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - SS. L'eccezione è fondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ente impositore) per le questioni che attengono all'esistenza e alla debenza del tributo, mentre spetta all'agente della riscossione per i vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione. Nel caso di specie, le censure principali del ricorrente (prescrizione, omessa notifica degli atti presupposti, difetto di potere impositivo) attengono al merito della pretesa tributaria, la cui titolarità è in capo all'ente creditore ATO
ME 1 S.p.A. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate - SS deve essere dichiarata carente di legittimazione passiva in ordine a tali motivi. Le spese di giudizio nei suoi confronti possono essere compensate, stante la natura di mero adempimento della sua chiamata in causa.
Sempre in via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla ATO ME 1
S.p.A. L'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità dei documenti appare un formalismo superabile, non essendo stata contestata la veridicità dei documenti prodotti. L'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti è invece strettamente connessa al merito della controversia, poiché presuppone la prova, da parte dell'ente creditore, della loro regolare notifica, prova che, come si vedrà, non è stata fornita in modo adeguato.
Quanto al merito, il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della prescrizione del credito.
La pretesa creditoria riguarda la TIA per le annualità 2011 e 2012. Per tali tributi locali, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Il termine decorre dall'anno successivo a quello di imposizione.
Per l'annualità 2011, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2012 e si sarebbe compiuto il 31 dicembre 2016. La società resistente asserisce di aver interrotto tale termine con la notifica della fattura
TIA 2011, che assume ricevuta dal contribuente in data 29/12/2011. Pur volendo ammettere la validità di tale atto interruttivo, da tale data sarebbe iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, con scadenza al 29/12/2016. La ATO ME 1 S.p.A. non ha fornito prova di alcun altro atto interruttivo validamente notificato al contribuente prima di tale data. L'atto successivo menzionato (invio della fattura TIA 2012) risale infatti al
06/12/2017, quando il credito per il 2011 era già irrimediabilmente prescritto.
Per l'annualità 2012, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2013 e si sarebbe compiuto il 31 dicembre 2017. La società resistente indica quale atto interruttivo l'invio della fattura saldo TIA 2012, spedita con raccomandata A/R in data 06/12/2017. Tuttavia, la stessa ATO ME 1 S.p.A. ammette e documenta che tale plico è stato restituito al mittente con la dicitura “indirizzo insufficiente”. La medesima sorte ha avuto la successiva intimazione di pagamento del 2019.
A fronte di tale esito, non può ritenersi perfezionata la notifica né può operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. La restituzione del plico per “indirizzo insufficiente” non è equiparabile alla temporanea assenza del destinatario o al rifiuto di ricevere l'atto, ma indica un impedimento oggettivo alla consegna che non consente di ritenere l'atto giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. L'onere di provare il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio grava sul creditore, il quale, di fronte a un simile esito, avrebbe dovuto attivarsi per superare l'ostacolo, eventualmente con nuove e più accurate modalità di notifica.
Non avendolo fatto, nessun effetto interruttivo della prescrizione può essere ricondotto a tali tentativi di notifica falliti.
Di conseguenza, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo validamente notificato entro il 31 dicembre
2017, anche il credito relativo all'annualità 2012 deve considerarsi prescritto.
L'intervenuta prescrizione di entrambi i crediti rende la cartella di pagamento illegittima e ne impone l'annullamento, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, seppur anch'essi appaiano dotati di non trascurabile fondatezza, in particolare con riferimento al dedotto difetto di potere impositivo in capo alla società creditrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente e a carico della ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00344196 69 000.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - SS e compensa le spese di giudizio nei suoi confronti.
Condanna la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al
15%).
Così deciso in Messina, in data 23 gennaio 2026.
Il Giudice
CO LE