Art. 3.
L'essiccamento delle foglie di digitale, anche di quelle che saranno eventualmente stabilizzate, deve farsi al coperto, al riparto dei raggi del sole, o mediante essiccatoio, a cura delle persone, ditte od enti autorizzati all'acquisto. Ogni altro sistema e' vietato.
L'attrezzatura tecnica prescritta per lo essiccamento delle foglie di digitale e' accertata annualmente dallo ispettore provinciale dell'agricoltura di concerto con l'esperto erborista provinciale.
Avvenuto l'accertamento, l'ispettore provinciale dell'agricoltura nel fissare il «tempo balsamico» provvede a comunicare ai Comuni interessati per la relativa pubblicazione, i nominativi delle persone, ditte od enti che sono stati autorizzati all'acquisto delle foglie fresche di digitale, di cui al successivo art. 4, nonche' a precisare le localita' ove la consegna deve avvenire.
L'essiccamento delle foglie di digitale, anche di quelle che saranno eventualmente stabilizzate, deve farsi al coperto, al riparto dei raggi del sole, o mediante essiccatoio, a cura delle persone, ditte od enti autorizzati all'acquisto. Ogni altro sistema e' vietato.
L'attrezzatura tecnica prescritta per lo essiccamento delle foglie di digitale e' accertata annualmente dallo ispettore provinciale dell'agricoltura di concerto con l'esperto erborista provinciale.
Avvenuto l'accertamento, l'ispettore provinciale dell'agricoltura nel fissare il «tempo balsamico» provvede a comunicare ai Comuni interessati per la relativa pubblicazione, i nominativi delle persone, ditte od enti che sono stati autorizzati all'acquisto delle foglie fresche di digitale, di cui al successivo art. 4, nonche' a precisare le localita' ove la consegna deve avvenire.