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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. RT IZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3230/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI GAUDIO LORENZO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI CP_1 C.F._2
IA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 7 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove ritenuto opportuno, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. La casa coniugale, sita in RT (Mo) alla Via Galvani n. 1, di proprietà esclusiva del sig , rimarrà abitata dal sig medesimo, Parte_1 Parte_1 rinunciando la moglie a richiederne la relativa assegnazione, essendosi già trasferita presso l'abitazione di residenza dei propri genitori. La sig.ra CP_1 dichiara di aver già provveduto ad asportare i propri effetti personali dall'ex casa coniugale ed in ogni caso si impegna ad asportare eventuali beni di sua proprietà rimasti presso la casa coniugale entro e non oltre l'udienza cartolare che verrà fissata dal Tribunale di Modena.
2) AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI MINORI
• I coniugi optano per il regime dell'affido condiviso dei figli minori, ai sensi e per gli effetti della legge 8 febbraio 2005 n°5 in vigore dal 16 marzo 2006, con dimora abituale presso la madre, anche ai fini dell'iscrizione anagrafica. In ogni caso la sig.ra si impegna a non trasferire la residenza (e la CP_1 collocazione fisica) dei minori al di fuori della Provincia di Modena senza il preventivo ed espresso consenso del padre dei minori.
• La potestà genitoriale dovrà essere pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori ed in particolare le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che man mano si manifesteranno nell'ambito della crescita, salvo l'intervento del Giudice in caso di disaccordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente e disgiuntamente da ciascun genitore per il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
• Vista la tenera età di entrambi i figli, i genitori concordano che il padre nel Per_ periodo ordinario avrà diritto di tenere con se la figlia (29/07/2022) per 3
(tre) week end mensili, dal venerdi alle ore 17.00, prelevandola presso pagina 2 di 7 l'abitazione della madre, alla domenica alle ore 18.00 quando la riaccompagnerà presso la madre.
• Per quanto riguarda il figlio , data la tenerà età, per i primi due anni di vita, Per_2 il padre prevede di tenerlo con sé durante il giorno quando supportato da aiuto familiare, riportandolo dalla madre la sera per il pernotto, salvo diversi accordi tra le parti.
• Progressivamente, avuto riguardo alle esigenze e alla progressiva maturanda capacità del minore di allontanarsi dalle cure dirette della madre lo terrà per i Per_ medesimi periodi della figlia .
• I genitori concordano fin da ora che - in occasione del quarto week end mensile di spettanza della madre - il padre potrà tenere con se i figli nella giornata di sabato o di domenica, compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed eventuali proprie esigenze personali, a seconda del turno lavorativo della madre
(a titolo esemplificativo, qualora la madre dovesse lavorare nella giornata di sabato, il padre avrà diritto di esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli nella medesima giornata lavorativa della madre).
• I genitori concordano sin d'ora ampia disponibilità alla modifica dei week end di rispettiva competenza, previo reciproco consenso, da comunicarsi almeno due giorni prima.
• Durante la settimana in padre avrà diritto di vedere i figli per un giorno, da pattuirsi tra i genitori in base agli impegni lavorativi del padre e alle esigenze scolastiche e/o extrascolastiche dei minori medesimi, dalle ore 17.30 alle ore
20.00 compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre. Vacanze:
• Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie, i coniugi si impegnano a concordare tra loro i periodi. In caso di mancato accordo, per le vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con decorrenza a favore del padre. Per le festività pasquali il figlio trascorrerà, sempre in caso di mancato accordo, 3 giorni consecutivi con un genitore con decorrenza in favore della madre, salvo diversi accordi.
pagina 3 di 7 a) Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere i minori presso di se, nel rispetto delle esigenze dei figli e della capacità degli stessi di potersi allontanare serenamente dalla figura materna per il periodo di 15 (giorni) giorni anche consecutivi, che verranno progressivamente aumentato fino a 21 (ventuno) giorni con il crescere dell'età dei minori stessi e al raggiungimento in ogni caso dei 2 anni d'età degli stessi, anche al fine eventualmente di poterli portare con se in
Tunisia durante il periodo estivo per far visita ai propri parenti insieme ai minori.
Le parti concordano che per i viaggi all'Estero dei minori sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. In caso di mancato accordo, il genitore che ha espresso il rifiuto sarà tenuto ad occuparsi dei figli per tutto il periodo di assenza dell'altro senza pretendere alcuna maggiorazione sul contributo economico.
b) Ponti alternati tra i genitori. Altri periodi di vacanza potranno essere individuati concordemente nell'arco dell'anno con un preavviso reciproco di almeno dieci giorni al fine di consentire ad entrambi di organizzare con congruo anticipo le rispettive esigenze.
• Le spese per i periodi di vacanza saranno a carico rispettivamente di ciascun genitore.
• Quando il figlio sarà in vacanza con un genitore, questi avrà l'obbligo di comunicare all'altro ove esattamente si trovino ed il relativo recapito telefonico.
• Dovranno, comunque, essere sempre considerate prevalenti rispetto alle scelte dei genitori, le necessità fisiche e psichiche dei figli che, per meglio essere rispettate, potranno anche essere documentate da certificati o relazioni mediche, di modo che il comportamento o le pretese dell'uno o dell'altro genitore siano sempre conformi a corrette esigenze di vita dei minori.
3) MANTENIMENTO E SP STRAORDINARE NECESSARIE ALL'EDUCAZIONE DEI
FIGLI
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla Parte_1 sig.ra un contributo mensile a titolo di proprio concorso nel CP_1
Per_ mantenimento per e ldris pari a complessivi € 400,00 (quattrocento/00), ossia€ 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla stessa entro l'ultimo giorno di ciascun mese. I genitori pagina 4 di 7 percepiranno gli assegni familiari e/o l'assegno unico universale erogato in favore dei figli nella misura del 50% ciascuno. Ove percepito per intero da uno, questi avrò l'obbligo di versare il 50% percento all'altro.
I figli saranno fiscalmente a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. Per quanto attiene le ulteriori e diverse spese di carattere straordinario di seguito indicate come da Protocollo del Tribunale di Modena, le medesime saranno da ripartirsi in ragione del 50% ciascuno:
- s p ese mediche ( da documentare } che non richiedono il p reventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- s p ese mediche ( da documentare ) che richiedono il p reventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non - convenzionali;
e) farmaci da banco e non, non prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- s p ese scolastiche ( da documentare ) che non richiedono il p reventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- s p ese scolastiche ( da documentare ) che richiedono il p reventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- s p ese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il p reventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 5 di 7 - sp ese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il p reventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia {baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Il sig si impegna a rimborsare alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 1.771,00 pari al 50% di sua spettanza, dovuta a titolo di rimborso di tutte le spese straordinarie, anticipate per i minori, maturata sino al giugno 2025 compreso;
7) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti ciascuno provvederà al proprio mantenimento, pertanto, dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere quale concorso al mantenimento o altro.
8) PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
I coniugi si danno reciprocamente atto che, per quanto attiene gli ulteriori aspetti patrimoniali ed economici, hanno già provveduto in separata sede a dividere i beni di rispettiva proprietà.
9) Controparte_2
I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, cosi come prestano fin da ora il preventivo reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o di rinnovo del passaporto in favore dei figli minori.
1O) SP EG
Le spese della presente procedura di separazione personale sono compensate tra le parti, nel senso che ciascuna provvederà a regolare le rispettive posizioni con i rispettivi difensori incaricati, i quali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, della L. 247/2012.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto pagina 6 di 7 della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] si sono separati
[...] consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2021 Atto n. 6 Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
ES RO
Il Presidente
RT IZ
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. RT IZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3230/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI GAUDIO LORENZO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI CP_1 C.F._2
IA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 7 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove ritenuto opportuno, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. La casa coniugale, sita in RT (Mo) alla Via Galvani n. 1, di proprietà esclusiva del sig , rimarrà abitata dal sig medesimo, Parte_1 Parte_1 rinunciando la moglie a richiederne la relativa assegnazione, essendosi già trasferita presso l'abitazione di residenza dei propri genitori. La sig.ra CP_1 dichiara di aver già provveduto ad asportare i propri effetti personali dall'ex casa coniugale ed in ogni caso si impegna ad asportare eventuali beni di sua proprietà rimasti presso la casa coniugale entro e non oltre l'udienza cartolare che verrà fissata dal Tribunale di Modena.
2) AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI MINORI
• I coniugi optano per il regime dell'affido condiviso dei figli minori, ai sensi e per gli effetti della legge 8 febbraio 2005 n°5 in vigore dal 16 marzo 2006, con dimora abituale presso la madre, anche ai fini dell'iscrizione anagrafica. In ogni caso la sig.ra si impegna a non trasferire la residenza (e la CP_1 collocazione fisica) dei minori al di fuori della Provincia di Modena senza il preventivo ed espresso consenso del padre dei minori.
• La potestà genitoriale dovrà essere pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori ed in particolare le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che man mano si manifesteranno nell'ambito della crescita, salvo l'intervento del Giudice in caso di disaccordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente e disgiuntamente da ciascun genitore per il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
• Vista la tenera età di entrambi i figli, i genitori concordano che il padre nel Per_ periodo ordinario avrà diritto di tenere con se la figlia (29/07/2022) per 3
(tre) week end mensili, dal venerdi alle ore 17.00, prelevandola presso pagina 2 di 7 l'abitazione della madre, alla domenica alle ore 18.00 quando la riaccompagnerà presso la madre.
• Per quanto riguarda il figlio , data la tenerà età, per i primi due anni di vita, Per_2 il padre prevede di tenerlo con sé durante il giorno quando supportato da aiuto familiare, riportandolo dalla madre la sera per il pernotto, salvo diversi accordi tra le parti.
• Progressivamente, avuto riguardo alle esigenze e alla progressiva maturanda capacità del minore di allontanarsi dalle cure dirette della madre lo terrà per i Per_ medesimi periodi della figlia .
• I genitori concordano fin da ora che - in occasione del quarto week end mensile di spettanza della madre - il padre potrà tenere con se i figli nella giornata di sabato o di domenica, compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed eventuali proprie esigenze personali, a seconda del turno lavorativo della madre
(a titolo esemplificativo, qualora la madre dovesse lavorare nella giornata di sabato, il padre avrà diritto di esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli nella medesima giornata lavorativa della madre).
• I genitori concordano sin d'ora ampia disponibilità alla modifica dei week end di rispettiva competenza, previo reciproco consenso, da comunicarsi almeno due giorni prima.
• Durante la settimana in padre avrà diritto di vedere i figli per un giorno, da pattuirsi tra i genitori in base agli impegni lavorativi del padre e alle esigenze scolastiche e/o extrascolastiche dei minori medesimi, dalle ore 17.30 alle ore
20.00 compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre. Vacanze:
• Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie, i coniugi si impegnano a concordare tra loro i periodi. In caso di mancato accordo, per le vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con decorrenza a favore del padre. Per le festività pasquali il figlio trascorrerà, sempre in caso di mancato accordo, 3 giorni consecutivi con un genitore con decorrenza in favore della madre, salvo diversi accordi.
pagina 3 di 7 a) Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere i minori presso di se, nel rispetto delle esigenze dei figli e della capacità degli stessi di potersi allontanare serenamente dalla figura materna per il periodo di 15 (giorni) giorni anche consecutivi, che verranno progressivamente aumentato fino a 21 (ventuno) giorni con il crescere dell'età dei minori stessi e al raggiungimento in ogni caso dei 2 anni d'età degli stessi, anche al fine eventualmente di poterli portare con se in
Tunisia durante il periodo estivo per far visita ai propri parenti insieme ai minori.
Le parti concordano che per i viaggi all'Estero dei minori sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. In caso di mancato accordo, il genitore che ha espresso il rifiuto sarà tenuto ad occuparsi dei figli per tutto il periodo di assenza dell'altro senza pretendere alcuna maggiorazione sul contributo economico.
b) Ponti alternati tra i genitori. Altri periodi di vacanza potranno essere individuati concordemente nell'arco dell'anno con un preavviso reciproco di almeno dieci giorni al fine di consentire ad entrambi di organizzare con congruo anticipo le rispettive esigenze.
• Le spese per i periodi di vacanza saranno a carico rispettivamente di ciascun genitore.
• Quando il figlio sarà in vacanza con un genitore, questi avrà l'obbligo di comunicare all'altro ove esattamente si trovino ed il relativo recapito telefonico.
• Dovranno, comunque, essere sempre considerate prevalenti rispetto alle scelte dei genitori, le necessità fisiche e psichiche dei figli che, per meglio essere rispettate, potranno anche essere documentate da certificati o relazioni mediche, di modo che il comportamento o le pretese dell'uno o dell'altro genitore siano sempre conformi a corrette esigenze di vita dei minori.
3) MANTENIMENTO E SP STRAORDINARE NECESSARIE ALL'EDUCAZIONE DEI
FIGLI
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla Parte_1 sig.ra un contributo mensile a titolo di proprio concorso nel CP_1
Per_ mantenimento per e ldris pari a complessivi € 400,00 (quattrocento/00), ossia€ 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla stessa entro l'ultimo giorno di ciascun mese. I genitori pagina 4 di 7 percepiranno gli assegni familiari e/o l'assegno unico universale erogato in favore dei figli nella misura del 50% ciascuno. Ove percepito per intero da uno, questi avrò l'obbligo di versare il 50% percento all'altro.
I figli saranno fiscalmente a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. Per quanto attiene le ulteriori e diverse spese di carattere straordinario di seguito indicate come da Protocollo del Tribunale di Modena, le medesime saranno da ripartirsi in ragione del 50% ciascuno:
- s p ese mediche ( da documentare } che non richiedono il p reventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- s p ese mediche ( da documentare ) che richiedono il p reventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non - convenzionali;
e) farmaci da banco e non, non prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- s p ese scolastiche ( da documentare ) che non richiedono il p reventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- s p ese scolastiche ( da documentare ) che richiedono il p reventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- s p ese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il p reventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 5 di 7 - sp ese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il p reventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia {baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Il sig si impegna a rimborsare alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 1.771,00 pari al 50% di sua spettanza, dovuta a titolo di rimborso di tutte le spese straordinarie, anticipate per i minori, maturata sino al giugno 2025 compreso;
7) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti ciascuno provvederà al proprio mantenimento, pertanto, dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere quale concorso al mantenimento o altro.
8) PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
I coniugi si danno reciprocamente atto che, per quanto attiene gli ulteriori aspetti patrimoniali ed economici, hanno già provveduto in separata sede a dividere i beni di rispettiva proprietà.
9) Controparte_2
I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, cosi come prestano fin da ora il preventivo reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o di rinnovo del passaporto in favore dei figli minori.
1O) SP EG
Le spese della presente procedura di separazione personale sono compensate tra le parti, nel senso che ciascuna provvederà a regolare le rispettive posizioni con i rispettivi difensori incaricati, i quali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, della L. 247/2012.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto pagina 6 di 7 della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] si sono separati
[...] consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2021 Atto n. 6 Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
ES RO
Il Presidente
RT IZ
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