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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1854 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
LI (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
ON ME che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
IS. 301 BIS 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CIRIELLO
CHERUBINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2021, , bracciante Parte_2 agricolo, ha convenuto in giudizio l' , esponendo di avere regolarmente CP_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale “Mazzurco Masi
Sebastiano” per l'anno 2017 per n. 102 giornate, di essere stato iscritto negli elenchi anagrafici e di avere percepito l'indennità di disoccupazione agricola per detto anno.
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del 14.4.2020, con la quale CP_1
l' gli ha richiesto la restituzione della somma di € 2.636,90, qualificata CP_2 come indebito relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno
2017, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei lavoratori agricoli, chiedendo:
– l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo per l'anno 2017 per n. 102 giornate;
– il riconoscimento del diritto all'iscrizione o reiscrizione negli elenchi anagrafici per il 2017;
– il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno e l'annullamento della richiesta di ripetizione dell'indebito.
Si è costituito l' , eccependo in via pregiudiziale la decadenza sostanziale ex CP_1 art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, in relazione alle domande dirette a rimettere in discussione la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, per l'effetto, la spettanza della prestazione di disoccupazione agricola, nonché contestando nel merito l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la legittimità delle domande attoree.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in luogo dell'udienza del
23.5.2025, l' ha espressamente ribadito tutte le eccezioni già formulate, CP_1 insistendo in particolare nell'eccezione di decadenza e richiamando, sul punto, il consolidato orientamento del Tribunale di Patti.
In diritto
1. Sulla eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza CP_1 sostanziale dal diritto di agire in giudizio avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, quindi, avverso la connessa pretesa restitutoria.
L'art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, stabilisce un termine di 120 giorni, avente natura di decadenza sostanziale, per proporre l'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi relativi all'iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale decadenza:
– è tuttora vigente;
– è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti;
– non è suscettibile di sanatoria ex art. 8 l. n. 533/1973. Per effetto dell'art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, la notifica dei provvedimenti relativi agli elenchi nominativi avviene mediante pubblicazione telematica sul sito , con valore di notificazione, secondo le CP_1 modalità tecniche fissate dall'Istituto.
Dalla documentazione in atti risulta che: CP_1
– a seguito di accertamento ispettivo nei confronti della ditta “Mazzurco Masi
Sebastiano”, è stato adottato provvedimento di annullamento dei rapporti di lavoro e delle giornate dichiarate, ritenute fittizie;
– in conseguenza di ciò, le giornate accreditate al ricorrente per l'anno 2017 sono state cancellate con apposito elenco di variazione (elenco var. 15.12.2019), regolarmente pubblicato e comunicato secondo il descritto sistema di notifica;
– sulla base di tale cancellazione, la prestazione di disoccupazione agricola è stata riliquidata e dichiarata indebita, con generazione dell'indebito n. 15609164, pari ad € 2.636,90, notificato al ricorrente in data 28.4.2020.
Il ricorrente ha, quindi, proposto:
– ricorso amministrativo in data 15.5.2020, respinto con delibera definitiva del
16.12.2020;
– ricorso giudiziale introduttivo del presente giudizio in data 1.6.2021.
Ora, il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 cit. decorre dalla definitività del provvedimento relativo all'iscrizione/cancellazione dagli elenchi, definitività che
– nel sistema delineato – è collegata alla pubblicazione degli elenchi (o degli elenchi di variazione) sul sito e, comunque, alla loro comunicazione nella CP_1 forma stabilita dalla legge. Nel caso in esame, tale provvedimento è pacificamente riferibile, al più tardi, alla data dell'elenco di variazione del 15.12.2019, come inequivocabilmente emerge dalla stessa comunicazione di indebito del 14.4.2020, che richiama espressamente la “cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 – elenco var. 15.12.2019”.
L'odierno ricorrente:
– non ha allegato in modo specifico un diverso dies a quo del termine decadenziale;
– non ha dedotto né provato di avere proposto azione giudiziaria entro 120 giorni dalla pubblicazione/comunicazione dell'elenco di variazione;
– ha, anzi, introdotto il giudizio solo in data 1.6.2021, quindi in ogni caso ben oltre il predetto termine, anche a voler considerare, ai soli fini del calcolo, la data
– successiva – della comunicazione dell'indebito del 28.4.2020.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui, allorché la legge preveda l'esercizio di una azione entro un termine perentorio decorrente da un determinato momento, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la tempestività dell'azione stessa, onere che nel caso di specie è rimasto del tutto inadempiuto.
2. Rilievo dell'emergenza Covid-19
Il ricorrente non ha allegato, né in ricorso né successivamente, specifiche ragioni di sospensione o interruzione del termine decadenziale collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In ogni caso, il termine di cui all'art. 22 d.l. n.
7/1970 è qualificato dalla giurisprudenza come decadenza sostanziale a tutela dell'interesse pubblico alla celere definizione della platea dei lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni, e come tale non è riconducibile ai “termini per il compimento di atti processuali” oggetto della sospensione straordinaria prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020.
Peraltro, anche a voler ipotizzare, in via meramente argomentativa, l'applicabilità della sospensione emergenziale, il ricorso giudiziale è stato in ogni caso proposto nel giugno 2021, cioè a notevole distanza temporale sia dalla pubblicazione dell'elenco di variazione (dicembre 2019), sia dalla comunicazione dell'indebito
(aprile 2020), risultando comunque tardivo rispetto al termine di 120 giorni anche tenendo conto del periodo di sospensione.
3. Estensione della decadenza alle domande proposte
Le domande formulate da sono tutte volte, in via Parte_2 principale o mediata, a rimettere in discussione:
– la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017;
– e, per l'effetto, la legittimità della richiesta di restituzione della prestazione di disoccupazione agricola erogata.
Una volta dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria avverso il provvedimento di cancellazione, il relativo atto amministrativo deve ritenersi definitivamente consolidato, con preclusione di ogni ulteriore sindacato giudiziale sia in via principale sia in via incidentale.
Ne consegue che:
– sono inammissibili le domande di accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo e di iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi per il
2017;
– resta preclusa, in quanto logicamente e giuridicamente dipendente dall'illegittimità della cancellazione, anche la domanda di accertamento negativo dell'indebito e di riconoscimento del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola per il medesimo anno.
4. Assorbimento del merito
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. n.
7/1970, ritualmente sollevata dall' e da questo Tribunale condivisa, deve CP_1 essere accolta.
L'accertata decadenza risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo di merito, con la conseguenza che non vi è luogo a scrutinare la fondatezza delle allegazioni attoree in ordine all'effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, alla attendibilità del verbale ispettivo e alla legittimità nel merito della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Pertanto, il merito della controversia non viene trattato, essendo precluso dall'intervenuta decadenza dal diritto di agire.
Tenuto conto, da un lato, della natura e della particolare complessità della questione, incentrata su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale in tema di decadenza in materia di elenchi dei lavoratori agricoli e di modalità di notificazione telematica dei relativi provvedimenti, e, dall'altro, della recente evoluzione giurisprudenziale che può avere indotto in errore la parte ricorrente nella valutazione della propria posizione, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , ogni diversa domanda, Parte_2 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza sostanziale ex art. 22
d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, il ricorso proposto da
[...]
avverso i provvedimenti indicati in motivazione;
Parte_2
2. dichiara, per l'effetto, assorbito ogni ulteriore profilo di merito, ivi comprese le domande di accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo, di iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi per l'anno
2017 e di riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1854 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
LI (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
ON ME che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
IS. 301 BIS 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CIRIELLO
CHERUBINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2021, , bracciante Parte_2 agricolo, ha convenuto in giudizio l' , esponendo di avere regolarmente CP_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale “Mazzurco Masi
Sebastiano” per l'anno 2017 per n. 102 giornate, di essere stato iscritto negli elenchi anagrafici e di avere percepito l'indennità di disoccupazione agricola per detto anno.
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del 14.4.2020, con la quale CP_1
l' gli ha richiesto la restituzione della somma di € 2.636,90, qualificata CP_2 come indebito relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno
2017, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei lavoratori agricoli, chiedendo:
– l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo per l'anno 2017 per n. 102 giornate;
– il riconoscimento del diritto all'iscrizione o reiscrizione negli elenchi anagrafici per il 2017;
– il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno e l'annullamento della richiesta di ripetizione dell'indebito.
Si è costituito l' , eccependo in via pregiudiziale la decadenza sostanziale ex CP_1 art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, in relazione alle domande dirette a rimettere in discussione la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, per l'effetto, la spettanza della prestazione di disoccupazione agricola, nonché contestando nel merito l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la legittimità delle domande attoree.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in luogo dell'udienza del
23.5.2025, l' ha espressamente ribadito tutte le eccezioni già formulate, CP_1 insistendo in particolare nell'eccezione di decadenza e richiamando, sul punto, il consolidato orientamento del Tribunale di Patti.
In diritto
1. Sulla eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza CP_1 sostanziale dal diritto di agire in giudizio avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, quindi, avverso la connessa pretesa restitutoria.
L'art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, stabilisce un termine di 120 giorni, avente natura di decadenza sostanziale, per proporre l'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi relativi all'iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale decadenza:
– è tuttora vigente;
– è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti;
– non è suscettibile di sanatoria ex art. 8 l. n. 533/1973. Per effetto dell'art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, la notifica dei provvedimenti relativi agli elenchi nominativi avviene mediante pubblicazione telematica sul sito , con valore di notificazione, secondo le CP_1 modalità tecniche fissate dall'Istituto.
Dalla documentazione in atti risulta che: CP_1
– a seguito di accertamento ispettivo nei confronti della ditta “Mazzurco Masi
Sebastiano”, è stato adottato provvedimento di annullamento dei rapporti di lavoro e delle giornate dichiarate, ritenute fittizie;
– in conseguenza di ciò, le giornate accreditate al ricorrente per l'anno 2017 sono state cancellate con apposito elenco di variazione (elenco var. 15.12.2019), regolarmente pubblicato e comunicato secondo il descritto sistema di notifica;
– sulla base di tale cancellazione, la prestazione di disoccupazione agricola è stata riliquidata e dichiarata indebita, con generazione dell'indebito n. 15609164, pari ad € 2.636,90, notificato al ricorrente in data 28.4.2020.
Il ricorrente ha, quindi, proposto:
– ricorso amministrativo in data 15.5.2020, respinto con delibera definitiva del
16.12.2020;
– ricorso giudiziale introduttivo del presente giudizio in data 1.6.2021.
Ora, il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 cit. decorre dalla definitività del provvedimento relativo all'iscrizione/cancellazione dagli elenchi, definitività che
– nel sistema delineato – è collegata alla pubblicazione degli elenchi (o degli elenchi di variazione) sul sito e, comunque, alla loro comunicazione nella CP_1 forma stabilita dalla legge. Nel caso in esame, tale provvedimento è pacificamente riferibile, al più tardi, alla data dell'elenco di variazione del 15.12.2019, come inequivocabilmente emerge dalla stessa comunicazione di indebito del 14.4.2020, che richiama espressamente la “cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 – elenco var. 15.12.2019”.
L'odierno ricorrente:
– non ha allegato in modo specifico un diverso dies a quo del termine decadenziale;
– non ha dedotto né provato di avere proposto azione giudiziaria entro 120 giorni dalla pubblicazione/comunicazione dell'elenco di variazione;
– ha, anzi, introdotto il giudizio solo in data 1.6.2021, quindi in ogni caso ben oltre il predetto termine, anche a voler considerare, ai soli fini del calcolo, la data
– successiva – della comunicazione dell'indebito del 28.4.2020.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui, allorché la legge preveda l'esercizio di una azione entro un termine perentorio decorrente da un determinato momento, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la tempestività dell'azione stessa, onere che nel caso di specie è rimasto del tutto inadempiuto.
2. Rilievo dell'emergenza Covid-19
Il ricorrente non ha allegato, né in ricorso né successivamente, specifiche ragioni di sospensione o interruzione del termine decadenziale collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In ogni caso, il termine di cui all'art. 22 d.l. n.
7/1970 è qualificato dalla giurisprudenza come decadenza sostanziale a tutela dell'interesse pubblico alla celere definizione della platea dei lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni, e come tale non è riconducibile ai “termini per il compimento di atti processuali” oggetto della sospensione straordinaria prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020.
Peraltro, anche a voler ipotizzare, in via meramente argomentativa, l'applicabilità della sospensione emergenziale, il ricorso giudiziale è stato in ogni caso proposto nel giugno 2021, cioè a notevole distanza temporale sia dalla pubblicazione dell'elenco di variazione (dicembre 2019), sia dalla comunicazione dell'indebito
(aprile 2020), risultando comunque tardivo rispetto al termine di 120 giorni anche tenendo conto del periodo di sospensione.
3. Estensione della decadenza alle domande proposte
Le domande formulate da sono tutte volte, in via Parte_2 principale o mediata, a rimettere in discussione:
– la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017;
– e, per l'effetto, la legittimità della richiesta di restituzione della prestazione di disoccupazione agricola erogata.
Una volta dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria avverso il provvedimento di cancellazione, il relativo atto amministrativo deve ritenersi definitivamente consolidato, con preclusione di ogni ulteriore sindacato giudiziale sia in via principale sia in via incidentale.
Ne consegue che:
– sono inammissibili le domande di accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo e di iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi per il
2017;
– resta preclusa, in quanto logicamente e giuridicamente dipendente dall'illegittimità della cancellazione, anche la domanda di accertamento negativo dell'indebito e di riconoscimento del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola per il medesimo anno.
4. Assorbimento del merito
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. n.
7/1970, ritualmente sollevata dall' e da questo Tribunale condivisa, deve CP_1 essere accolta.
L'accertata decadenza risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo di merito, con la conseguenza che non vi è luogo a scrutinare la fondatezza delle allegazioni attoree in ordine all'effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, alla attendibilità del verbale ispettivo e alla legittimità nel merito della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Pertanto, il merito della controversia non viene trattato, essendo precluso dall'intervenuta decadenza dal diritto di agire.
Tenuto conto, da un lato, della natura e della particolare complessità della questione, incentrata su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale in tema di decadenza in materia di elenchi dei lavoratori agricoli e di modalità di notificazione telematica dei relativi provvedimenti, e, dall'altro, della recente evoluzione giurisprudenziale che può avere indotto in errore la parte ricorrente nella valutazione della propria posizione, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , ogni diversa domanda, Parte_2 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza sostanziale ex art. 22
d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, il ricorso proposto da
[...]
avverso i provvedimenti indicati in motivazione;
Parte_2
2. dichiara, per l'effetto, assorbito ogni ulteriore profilo di merito, ivi comprese le domande di accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo, di iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi per l'anno
2017 e di riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo