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Articolo 3 della Legge 4 luglio 1950, n. 629
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Legge 4 luglio 1950, n. 629
Articolo 3 della Legge 4 luglio 1950, n. 629
Versione
13 settembre 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 settembre 1950
Vedi fonte istituzionale
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