Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8314/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]7, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Camilla Badano (C.F. ) e Luca Perdomi C.F._2
( , che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti C.F._3
e
, C.F. nata a [...], il Controparte_1 C.F._4
08/04/1989, ed ivi residente in [...]11, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Rossella Pappalardo (C.F. ), che la rappresenta C.F._5
e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/02/2025 e del 18/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Arenzano (GE) il 03/05/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
15/12/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arenzano (GE) il
03/05/2014 dai IGnori e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
1. I due figli minori, e , di anni 9 e 6, restano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 entrambi genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. la residenza ex coniugale sita in Via Valle Crosia 9/11, in comproprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, unitamente al relativo box pertinenziale, rimane assegnata alla
IG.ra che continuerà ad abitarvi con i figli;
Controparte_1
3. entrambi i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi sia per mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo, sia affinché i minori possano continuare a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione. In tal senso, i genitori si impegnano al dialogo e alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei figli. In particolare, tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (a titolo esemplificativo, le decisioni inerenti l'educazione, la salute, la scelta di Istituti scolastici pubblici o privati, Scuole paritarie e medie superiori, Licei, Istituti Tecnici e Professionali, Facoltà Universitarie,
Master e corsi post laurea, attività parascolastiche, extra scolastiche e sportive) saranno adottate di comune accordo tra i genitori, senza alcuna interferenza da parte di terzi, tenuto conto delle attitudini, dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli;
4. il signor avrà facoltà di tenere con sé i figli, a fine settimana alternati a partire Pt_1
dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio, prelevandoli a casa dell'altro genitore alle ore 19, fino alle ore 19 della domenica. Le parti concordano di introdurre nell'arco delle due settimane un pernottamento paterno nei giorni infrasettimanali: nella specie, nella settimana con weekend di spettanza materna, il padre, con le precisazioni indicate qui di seguito circa la gestione di entrambi i minori, terrà con sé i bimbi il giovedì a partire dalle ore 18,15 (coincidente con l'orario di inizio allenamento del figlio più grande) sino alla mattina del giorno successivo ove gli stessi verranno riaccompagnati dal suddetto genitore a scuola (oppure a casa della madre, in periodo non scolastico). Si precisa che il figlio più piccolo, non impegnato nell'allenamento, verrà prelevato dalla nonna paterna ovvero dal compagno della stessa e portato a casa dei nonni paterni, per poi essere raggiunto dal padre dei minori e portato insieme al fratello presso l'abitazione paterna;
5. la signora si riserva la facoltà, nel caso in cui ella non lavorasse nel fine CP_1
settimana, conoscendo i propri turni solo una settimana prima, di ottenere il cambio turno nel giorno di domenica comunicato all'altro genitore come non lavorativo (e per un massimo di una domenica al mese), salvo che il signor non abbia prenotato oppure Pt_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 organizzato un weekend con i figli non procrastinabile e fermo restando il diritto del padre dei minori di avere un giorno di recupero da trascorrere coi figli collocato, salvo diversi accordi tra le parti, nel week-end successivo;
6. ciascun genitore nei giorni infrasettimanali e nei weekend di propria spettanza si organizzerà autonomamente nel gestire i figli;
nel weekend di spettanza materna, nel caso in cui la madre dei minori fosse impegnata con un turno lavorativo, la stessa potrà avvalersi dell'ausilio della nonna materna nella gestione dei figli;
7. per ciò che concerne le festività natalizie, si seguirà il criterio consuetudinario dell'alternanza, salvo diversi accordi fra i coniugi. Per tutte le altre festività, religiose e laiche (Festa del lavoro Festa della Repubblica etc.) si seguirà ugualmente il criterio consuetudinario dell'alternanza (ossia esemplificativamente, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro), salvo diversi accordi tra i coniugi;
8. nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica, i minori potranno trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, di ferie con ciascun genitore, salvo ulteriori giorni di ferie da concordarsi fra i genitori stessi. A tal fine, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro entro il giorno primo del mese di maggio di ciascun anno, e comunque con congruo anticipo il calendario delle proprie ferie estive, in modo da concordare i rispettivi periodi di ferie con i figli;
9. il IG. verserà, a titolo di concorso al mantenimento dei figl minori, entro Parte_1
il giorno 5 di ciascun mese, sul conto corrente intestato alla moglie, l'importo mensile complessivo di euro 400,00 (quattrocento/00) annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat;
10. le spese straordinarie dei minori (spese sanitarie, scolastiche, ed extrascolastiche) sostenute personalmente dalle parti e comunque documentate saranno suddivise al 50% tra gli ex coniugi facendo riferimento alle previsioni individuate nel Verbale di orientamento redatto dal tribunale di Genova, Sezione Famiglia, nella seduta del 15 settembre 2016 e ss.mm.;
11. le parti continueranno a farsi carico, nella misura del 50% ciascuno, delle rate mensili
(inclusi gli interessi) relative al contratto di mutuo e surrogazione, così come risultanti dal relativo piano di ammortamento, relativi alla casa ex familiare. Le spese di amministrazione ordinaria, la tassa sui rifiuti (TARI) e le utenze relative all'appartamento
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 rimarranno integralmente a carico dell'assegnatario IG.ra mentre il IG. CP_1 Pt_1
in quanto comproprietario dell'immobile, già residenza coniugale, si farà carico delle relative, eventuali spese di amministrazione straordinaria nella misura del 50%;
12. l'assegno unico familiare per i figli minori verrà richiesto e incassato dai coniugi al
50% ciascuno, con l'obbligo per ciascuna delle parti di presentare ogni anno l'attestazione
ISEE ai fini delle pratiche concernenti l'erogazione in oggetto;
13. le parti si concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti di espatrio. Essi altresì esprimono il consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto individuale dei figli minori, con l'indicazione, sui medesimi (ove necessario) dei nomi di entrambi i genitori, ed essi soli, quale accompagnatori, anche disgiunti;
14. spese ed onorari del giudizio integralmente compensati.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2014, Numero 2, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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