Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1950, n. 10
Versione
18 febbraio 1950
Art. 1. Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' sostituito dal seguente:
"Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dai Comuni e dalle Province se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo".
Il terzo comma dello stesso art. 300 del testo unico di cui sopra e' abrogato.

Entrata in vigore il 18 febbraio 1950
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