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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1721/2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 19.2.2025 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonella SMIRIGLIA FAVA attore
contro
(c.f. e p.i.v.a. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorina ZAPPIA
convenuta nonché
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
convenuto contumace oggetto: azione di risarcimento danni da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1 ha citato in giudizio la e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
chiedendo che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni subiti in
[...]
seguito ad un sinistro stradale occorso in data 21.2.2020.
Nello specifico, ha esposto che, nella data sopra indicata, alle ore 17,30, si trovava in Villa San Giovanni sulla Via Garibaldi all'altezza del civico 62, di fronte
1 al proprio negozio di tessuti intento a scaricare alcuni pacchi dalla macchina, sicché, mentre si apprestava ad attraversare la strada, un'autovettura targata DL274LK, condotta e di proprietà di , non accorgendosi della Controparte_2
sua presenza, era salita con la ruota anteriore sinistra sul suo piede destro.
Ha aggiunto che il sinistro si era verificato a causa della carreggiata molto stretta e benché l'autovettura condotta dal non transitasse a velocità sostenuta;
CP_2
ha precisato che l'autovettura si era fermata sul suo piede sin quando, sentite le sue urla di dolore, il conducente della stessa aveva fatto una retromarcia e, dopo essere sceso dall'auto, lo aveva soccorso.
Ha esposto di essere stato trasportato in ospedale ove gli erano state praticate le prime cure e che, pur all'esito delle adeguate cure e terapie, erano residuati postumi permanenti quantificabili nel 12%; quindi, ha evidenziato che, alla luce della inabilità temporanea totale e parziale, aveva diritto al risarcimento del danno pari ad €
38.326,25, già detratta la somma di € 4.000,00 percepita medio tempore e trattenuta a titolo di acconto.
Ha presentato le seguenti conclusioni: 'accertare e dichiarare che in forza delle condizioni generali di polizza al sig. a causa del sinistro Parte_2
avvenuto in data 21.02.2020, spetta l'integrale risarcimento del danno nella somma omnicomprensiva di €. 38.326,25 come infra specificato;
2. Voglia infine condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato poiché l'attore è ammesso al patrocinio a spese dello
Stato'.
2.Costituendosi in giudizio, la ha esposto di aver Controparte_3
corrisposto l'acconto di € 4.000,00 a meri fini conciliativi ritenendo l'assunto attoreo del tutto infondato e sprovvisto di riscontri attendibili;
ha sottolineato, in particolare,
l'assenza di corrispondenza tra le lesioni subite e la dinamica del sinistro descritta.
Ha formulato le seguenti conclusioni: '1) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
2) in via subordinata dichiarare e statuire che l'evento è imputabile a responsabilità esclusiva o comunque prevalente dell'attore stesso;
3) in estremo subordine, riportare il quantum nei termini reali e conseguentemente
2 dichiarare e statuire che l'attore è stato già integralmente risarcito dalla deducente;
4) con vittoria di spese e competenze'.
3.Ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attore, espletata c.t.u. medico legale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata differita all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4.Ritiene il giudicante che l'onere probatorio gravante sul danneggiato e relativo alla verificazione dell'evento lesivo ed alla riconducibilità delle lesioni accertate al predetto sinistro sia stato soddisfatto.
In merito, oltre alle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico testimone esaminato, supporta il convincimento giudiziale l'esame della Testimone_1
documentazione prodotta.
Quanto alle prime, nonostante la sia la moglie dell'odierno attore, Tes_1
occorre sottolineare che:
-la presenza della stessa sul luogo del sinistro è stata comunicata, appena quattro giorni dopo il sinistro, dal conducente dell'autovettura investitrice,
, con apposita denuncia di sinistro costituente l'all. 4 alla Controparte_2
citazione;
-le dichiarazioni rese dalla sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle Tes_1
rese stragiudizialmente dal . CP_2
Occorre poi evidenziare che la documentazione sanitaria prodotta in atti, con particolare riferimento a quella rilasciata dal pronto soccorso dell'ospedale G.O.M. -
'Bianchi-Melacrino-Morelli' lo stesso 21.2.2020, consente di appurare che, sin da subito, in sede di anamnesi, l'odierno attore aveva offerto una descrizione dell'accaduto compatibile con la prospettazione giudiziale.
Infine, il c.t.u. nominato, all'esito di un percorso argomentativo privo di vizi dal punto di vista logico e metodologico, ha concluso nei seguenti termini: 'nel caso
in esame, considerate la tipologia e la dinamica del sinistro, ma anche e soprattutto la documentazione sanitaria depositata in atti, sembrerebbero soddisfatti i principali criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso di causalità (criterio della
3 possibilità scientifica, criterio di esclusione di altre cause, criterio cronologico, criterio topografico, criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica) della noxa esterna, con il sinistro de quo. La già descritta
dinamica dà altresì ragione della pochezza degli esiti a carico dei tegumenti, atteso che non risultano essere descritti traumi a carico di regioni corporee differenti dal distretto piede caviglia e che non è descritta la caduta in terra. Inoltre, c'è da sottolineare che l'evento de quo, ha cagionato sull'Attore un periodo di temporanea inabilità, oltre che una quota di danno biologico, considerata la natura degli esiti permanenti rilevati e di cui all'esame obiettivo'.
Le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u., peraltro, non sono state oggetto di critiche delle parti.
4.1.Ritiene il giudicante che, nella più complessiva valutazione del materiale probatorio, le lievi discordanze segnalate dalla tra la prospettazione Controparte_1
della dinamica del sinistro effettuata in citazione e la dichiarazione stragiudiziale rilasciata dal non consentano di supportare una valutazione di infondatezza Pt_2
della domanda. Trattasi di discordanze, relative al fatto che l'autovettura condotta dal si sia o meno fermata sul piede destro dell'attore nel passarci sopra, che CP_2
possono essere giustificate alla luce della peculiarità del fatto e che, lo si ribadisce, appaiono inserirsi in un contesto probatorio che, per i rimanenti aspetti, è univoco.
4.2.Appurata la verificazione del sinistro e la riconducibilità delle lesioni accertate a carico del al sinistro stradale occorso il 21.1.2020, occorre Pt_2
procedere alla liquidazione del danno.
Anche in punto di determinazione del grado di invalidità permanente residuato al così come in punto di durata e percentuale dell'inabilità temporanea le Pt_2
conclusioni cui è giunto il c.t.u. appaiono incensurabili e, peraltro, prive di critiche formulate dalle parti.
Il dott. , ausiliario del giudice, ha sul punto esposto che: Per_1
'per quanto più sopra considerato, a seguito dall'incidente de quo risultano essere residuati sul signor menomazioni permanenti e non suscettibili di Pt_2
miglioramento quantificabili in punti percentuali 3 (tre) di danno biologico, ai sensi
4 delle vigenti “Tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” di cui al D.M. 3 luglio 2003, in confronto con il barème
“Bargagna et Al.”. In particolare, tale valutazione è la risultante delle seguenti voci tabellari: - Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare (≤ 3 = 1-2%) - Esiti di frattura del I e del V metatarso (≤ 3 = 2%). La percentuale di danno permanente assegnata è comprensiva sia del danno alla validità biologica sia degli aspetti dinamico relazionali che da esso ne conseguono, nello svolgimento delle quotidiane attività. Tale punteggio è da considerarsi oggi stabilizzato e, pertanto, non suscettibile di significative variazioni.
La situazione clinica determinata dal trauma de quo ha comportato uno stato di
malattia che si è perpetuato a decorrere dal 21/2/2020, per un totale di 120
(centoventi) giorni, fino alla data di avvenuta guarigione con postumi del 20/6/2020.
Di tale stato di malattia possiamo ragionevolmente distinguere un periodo di: -
inabilità temporanea assoluta (100%) = 1 gg. – accesso in PS - inabilità temporanea parziale (75%) = 30 gg. – periodo di riposo e immobilizzazione indicato in PS ortopedico - inabilità temporanea parziale (50%) pari a 30 gg. – periodi di iniziale recupero motorio - inabilità temporanea parziale (25%) pari a 59 gg. – progressivo recupero della capacità motoria e deambulatoria…Le spese documentate in atti sono da ritenersi integralmente necessarie e congrue, per quanto più sopra argomentato.
In particolare, esse sono quantificabili nella misura complessiva di € 167,00'
Pertanto, tenuto conto che l'attore non ha allegato alcun fatto o circostanza dalla quale desumere l'esistenza di un danno morale, in relazione al quale peraltro non risulta formulata alcuna domanda specifica, il risarcimento del danno spettante all'odierno attore, cinquantottenne al momento del fatto, deve essere liquidato, facendo applicazione delle tabelle da ultimo aggiornate e pubblicate in attuazione dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, nei seguenti termini:
-danno biologico permanente > € 2.591,81;
-invalidità temporanea totale > € 55,24;
-invalidità temporanea parziale al 75% > € 1.242,90;
-invalidità temporanea parziale al 50% > € 828,60;
5 -invalidità temporanea parziale al 25% > € 814,79;
-spese mediche > € 167,00.
Il danno complessivo subito dall'odierno attore è quindi pari ad € 5.700,34 all'attualità.
4.2.1.Non sussistono elementi probatori e, prima ancora, specifiche prospettazioni che consentano di procedere ad un'ulteriore personalizzazione in aumento del risarcimento del danno.
4.3.E' documentato che il 3.7.2020 il ha ricevuto la somma di € Pt_2
4.000,00 a titolo di risarcimento del danno e che la stessa è stata trattenuta a titolo di acconto.
Detta somma deve essere detratta dal risarcimento spettante al facendo Pt_2
applicazione dei criteri esposti dalla Suprema Corte (da ultimo: Cass. n. 23927/2023), tenendo quindi presente che la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
4.3.1.Quindi, in applicazione dei principi esposti, occorre preliminarmente rendere omogenei il credito risarcitorio - all'attualità € 5.700,34 - e l'acconto.
La somma di € 4.000,00 versata il 3.7.2020 corrisponde all'attualità all'importo di € 4.700,00.
Pertanto, dal credito risarcitorio all'attualità deve essere detratto l'acconto versato, quest'ultimo attualizzato (€ 5.700,34 - € 4.700,00 = € 1.000,34).
4.3.2.Infine, occorre calcolare gli interessi compensativi calcolati sulla somma
6 devalutata alla data dell'illecito (21.2.2020) ossia:
- gli interessi legali sulla somma di € 4.859,34 (credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito), dal 21.2.2020 al 3.7.2020, ossia € 0,89;
- gli interessi legali sulla somma di € 859,62 [ossia credito risarcitorio devalutato al 3.7.2020 meno l'acconto versato in tale data] rivalutata anno per anno dal 3.7.2020 all'attualità, ossia € 77,94.
Il credito risarcitorio complessivo (danno emergente e lucro cessante) spettante a , quindi, deve essere liquidato in € 1.079,17. Parte_2
5.Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione dei parametri minimi (in considerazione della limitata attività
svolta nella fase istruttoria e decisoria, della serialità delle questioni trattate e dell'incidenza dell'attività difensiva sull'esito processuale) di cui al d.m. n. 55/2014
(così come successivamente modificato) e del valore della controversia tratto dal
decisum (da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
La somma esposta in dispositivo dovrà essere versata a favore dell'Erario tenuto conto dell'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
5.1.Le spese della espletata c.t.u. sono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di e della Parte_2 Controparte_2 [...]
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_3
-condanna la e al risarcimento del Controparte_3 Controparte_2
danno subito da liquidato in € 1.079,17; Parte_2
-condanna la e alla rifusione delle Controparte_3 Controparte_2
spese di lite sostenute da liquidate in € 1.278,00, disponendo che il Parte_2
pagamento sia effettuato a favore dello Stato;
-pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata a carico dei convenuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 19.2.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano 7
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1721/2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 19.2.2025 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonella SMIRIGLIA FAVA attore
contro
(c.f. e p.i.v.a. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorina ZAPPIA
convenuta nonché
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
convenuto contumace oggetto: azione di risarcimento danni da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1 ha citato in giudizio la e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
chiedendo che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni subiti in
[...]
seguito ad un sinistro stradale occorso in data 21.2.2020.
Nello specifico, ha esposto che, nella data sopra indicata, alle ore 17,30, si trovava in Villa San Giovanni sulla Via Garibaldi all'altezza del civico 62, di fronte
1 al proprio negozio di tessuti intento a scaricare alcuni pacchi dalla macchina, sicché, mentre si apprestava ad attraversare la strada, un'autovettura targata DL274LK, condotta e di proprietà di , non accorgendosi della Controparte_2
sua presenza, era salita con la ruota anteriore sinistra sul suo piede destro.
Ha aggiunto che il sinistro si era verificato a causa della carreggiata molto stretta e benché l'autovettura condotta dal non transitasse a velocità sostenuta;
CP_2
ha precisato che l'autovettura si era fermata sul suo piede sin quando, sentite le sue urla di dolore, il conducente della stessa aveva fatto una retromarcia e, dopo essere sceso dall'auto, lo aveva soccorso.
Ha esposto di essere stato trasportato in ospedale ove gli erano state praticate le prime cure e che, pur all'esito delle adeguate cure e terapie, erano residuati postumi permanenti quantificabili nel 12%; quindi, ha evidenziato che, alla luce della inabilità temporanea totale e parziale, aveva diritto al risarcimento del danno pari ad €
38.326,25, già detratta la somma di € 4.000,00 percepita medio tempore e trattenuta a titolo di acconto.
Ha presentato le seguenti conclusioni: 'accertare e dichiarare che in forza delle condizioni generali di polizza al sig. a causa del sinistro Parte_2
avvenuto in data 21.02.2020, spetta l'integrale risarcimento del danno nella somma omnicomprensiva di €. 38.326,25 come infra specificato;
2. Voglia infine condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato poiché l'attore è ammesso al patrocinio a spese dello
Stato'.
2.Costituendosi in giudizio, la ha esposto di aver Controparte_3
corrisposto l'acconto di € 4.000,00 a meri fini conciliativi ritenendo l'assunto attoreo del tutto infondato e sprovvisto di riscontri attendibili;
ha sottolineato, in particolare,
l'assenza di corrispondenza tra le lesioni subite e la dinamica del sinistro descritta.
Ha formulato le seguenti conclusioni: '1) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
2) in via subordinata dichiarare e statuire che l'evento è imputabile a responsabilità esclusiva o comunque prevalente dell'attore stesso;
3) in estremo subordine, riportare il quantum nei termini reali e conseguentemente
2 dichiarare e statuire che l'attore è stato già integralmente risarcito dalla deducente;
4) con vittoria di spese e competenze'.
3.Ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attore, espletata c.t.u. medico legale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata differita all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4.Ritiene il giudicante che l'onere probatorio gravante sul danneggiato e relativo alla verificazione dell'evento lesivo ed alla riconducibilità delle lesioni accertate al predetto sinistro sia stato soddisfatto.
In merito, oltre alle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico testimone esaminato, supporta il convincimento giudiziale l'esame della Testimone_1
documentazione prodotta.
Quanto alle prime, nonostante la sia la moglie dell'odierno attore, Tes_1
occorre sottolineare che:
-la presenza della stessa sul luogo del sinistro è stata comunicata, appena quattro giorni dopo il sinistro, dal conducente dell'autovettura investitrice,
, con apposita denuncia di sinistro costituente l'all. 4 alla Controparte_2
citazione;
-le dichiarazioni rese dalla sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle Tes_1
rese stragiudizialmente dal . CP_2
Occorre poi evidenziare che la documentazione sanitaria prodotta in atti, con particolare riferimento a quella rilasciata dal pronto soccorso dell'ospedale G.O.M. -
'Bianchi-Melacrino-Morelli' lo stesso 21.2.2020, consente di appurare che, sin da subito, in sede di anamnesi, l'odierno attore aveva offerto una descrizione dell'accaduto compatibile con la prospettazione giudiziale.
Infine, il c.t.u. nominato, all'esito di un percorso argomentativo privo di vizi dal punto di vista logico e metodologico, ha concluso nei seguenti termini: 'nel caso
in esame, considerate la tipologia e la dinamica del sinistro, ma anche e soprattutto la documentazione sanitaria depositata in atti, sembrerebbero soddisfatti i principali criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso di causalità (criterio della
3 possibilità scientifica, criterio di esclusione di altre cause, criterio cronologico, criterio topografico, criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica) della noxa esterna, con il sinistro de quo. La già descritta
dinamica dà altresì ragione della pochezza degli esiti a carico dei tegumenti, atteso che non risultano essere descritti traumi a carico di regioni corporee differenti dal distretto piede caviglia e che non è descritta la caduta in terra. Inoltre, c'è da sottolineare che l'evento de quo, ha cagionato sull'Attore un periodo di temporanea inabilità, oltre che una quota di danno biologico, considerata la natura degli esiti permanenti rilevati e di cui all'esame obiettivo'.
Le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u., peraltro, non sono state oggetto di critiche delle parti.
4.1.Ritiene il giudicante che, nella più complessiva valutazione del materiale probatorio, le lievi discordanze segnalate dalla tra la prospettazione Controparte_1
della dinamica del sinistro effettuata in citazione e la dichiarazione stragiudiziale rilasciata dal non consentano di supportare una valutazione di infondatezza Pt_2
della domanda. Trattasi di discordanze, relative al fatto che l'autovettura condotta dal si sia o meno fermata sul piede destro dell'attore nel passarci sopra, che CP_2
possono essere giustificate alla luce della peculiarità del fatto e che, lo si ribadisce, appaiono inserirsi in un contesto probatorio che, per i rimanenti aspetti, è univoco.
4.2.Appurata la verificazione del sinistro e la riconducibilità delle lesioni accertate a carico del al sinistro stradale occorso il 21.1.2020, occorre Pt_2
procedere alla liquidazione del danno.
Anche in punto di determinazione del grado di invalidità permanente residuato al così come in punto di durata e percentuale dell'inabilità temporanea le Pt_2
conclusioni cui è giunto il c.t.u. appaiono incensurabili e, peraltro, prive di critiche formulate dalle parti.
Il dott. , ausiliario del giudice, ha sul punto esposto che: Per_1
'per quanto più sopra considerato, a seguito dall'incidente de quo risultano essere residuati sul signor menomazioni permanenti e non suscettibili di Pt_2
miglioramento quantificabili in punti percentuali 3 (tre) di danno biologico, ai sensi
4 delle vigenti “Tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” di cui al D.M. 3 luglio 2003, in confronto con il barème
“Bargagna et Al.”. In particolare, tale valutazione è la risultante delle seguenti voci tabellari: - Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare (≤ 3 = 1-2%) - Esiti di frattura del I e del V metatarso (≤ 3 = 2%). La percentuale di danno permanente assegnata è comprensiva sia del danno alla validità biologica sia degli aspetti dinamico relazionali che da esso ne conseguono, nello svolgimento delle quotidiane attività. Tale punteggio è da considerarsi oggi stabilizzato e, pertanto, non suscettibile di significative variazioni.
La situazione clinica determinata dal trauma de quo ha comportato uno stato di
malattia che si è perpetuato a decorrere dal 21/2/2020, per un totale di 120
(centoventi) giorni, fino alla data di avvenuta guarigione con postumi del 20/6/2020.
Di tale stato di malattia possiamo ragionevolmente distinguere un periodo di: -
inabilità temporanea assoluta (100%) = 1 gg. – accesso in PS - inabilità temporanea parziale (75%) = 30 gg. – periodo di riposo e immobilizzazione indicato in PS ortopedico - inabilità temporanea parziale (50%) pari a 30 gg. – periodi di iniziale recupero motorio - inabilità temporanea parziale (25%) pari a 59 gg. – progressivo recupero della capacità motoria e deambulatoria…Le spese documentate in atti sono da ritenersi integralmente necessarie e congrue, per quanto più sopra argomentato.
In particolare, esse sono quantificabili nella misura complessiva di € 167,00'
Pertanto, tenuto conto che l'attore non ha allegato alcun fatto o circostanza dalla quale desumere l'esistenza di un danno morale, in relazione al quale peraltro non risulta formulata alcuna domanda specifica, il risarcimento del danno spettante all'odierno attore, cinquantottenne al momento del fatto, deve essere liquidato, facendo applicazione delle tabelle da ultimo aggiornate e pubblicate in attuazione dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, nei seguenti termini:
-danno biologico permanente > € 2.591,81;
-invalidità temporanea totale > € 55,24;
-invalidità temporanea parziale al 75% > € 1.242,90;
-invalidità temporanea parziale al 50% > € 828,60;
5 -invalidità temporanea parziale al 25% > € 814,79;
-spese mediche > € 167,00.
Il danno complessivo subito dall'odierno attore è quindi pari ad € 5.700,34 all'attualità.
4.2.1.Non sussistono elementi probatori e, prima ancora, specifiche prospettazioni che consentano di procedere ad un'ulteriore personalizzazione in aumento del risarcimento del danno.
4.3.E' documentato che il 3.7.2020 il ha ricevuto la somma di € Pt_2
4.000,00 a titolo di risarcimento del danno e che la stessa è stata trattenuta a titolo di acconto.
Detta somma deve essere detratta dal risarcimento spettante al facendo Pt_2
applicazione dei criteri esposti dalla Suprema Corte (da ultimo: Cass. n. 23927/2023), tenendo quindi presente che la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
4.3.1.Quindi, in applicazione dei principi esposti, occorre preliminarmente rendere omogenei il credito risarcitorio - all'attualità € 5.700,34 - e l'acconto.
La somma di € 4.000,00 versata il 3.7.2020 corrisponde all'attualità all'importo di € 4.700,00.
Pertanto, dal credito risarcitorio all'attualità deve essere detratto l'acconto versato, quest'ultimo attualizzato (€ 5.700,34 - € 4.700,00 = € 1.000,34).
4.3.2.Infine, occorre calcolare gli interessi compensativi calcolati sulla somma
6 devalutata alla data dell'illecito (21.2.2020) ossia:
- gli interessi legali sulla somma di € 4.859,34 (credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito), dal 21.2.2020 al 3.7.2020, ossia € 0,89;
- gli interessi legali sulla somma di € 859,62 [ossia credito risarcitorio devalutato al 3.7.2020 meno l'acconto versato in tale data] rivalutata anno per anno dal 3.7.2020 all'attualità, ossia € 77,94.
Il credito risarcitorio complessivo (danno emergente e lucro cessante) spettante a , quindi, deve essere liquidato in € 1.079,17. Parte_2
5.Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione dei parametri minimi (in considerazione della limitata attività
svolta nella fase istruttoria e decisoria, della serialità delle questioni trattate e dell'incidenza dell'attività difensiva sull'esito processuale) di cui al d.m. n. 55/2014
(così come successivamente modificato) e del valore della controversia tratto dal
decisum (da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
La somma esposta in dispositivo dovrà essere versata a favore dell'Erario tenuto conto dell'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
5.1.Le spese della espletata c.t.u. sono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di e della Parte_2 Controparte_2 [...]
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_3
-condanna la e al risarcimento del Controparte_3 Controparte_2
danno subito da liquidato in € 1.079,17; Parte_2
-condanna la e alla rifusione delle Controparte_3 Controparte_2
spese di lite sostenute da liquidate in € 1.278,00, disponendo che il Parte_2
pagamento sia effettuato a favore dello Stato;
-pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata a carico dei convenuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 19.2.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano 7