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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2820/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. REATTI DOLORES, Parte_1 C.F._1
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. CUOGHI Controparte_1 C.F._2
OV BA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 86/2024 del
13/03/2024, pubblicata in data 19/03/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 598/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 5 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Il figlio minore (di anni 17) viene affidato ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sullo stesso, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute del minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé il figlio, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2. Nella ex casa coniugale, posta in Modena, Via Padova n. 144, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad abitare insieme al figlio minore ed al figlio Parte_1 Persona_1 Per_2
, maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, la madre, alla quale la stessa rimane
[...] assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. così come arredata e corredata. Il sig. che, ad CP_1 oggi, non ha ancora provveduto al cambio di residenza, vi provvederà entro e non oltre il mese di agosto 2025 prelevando entro la stessa data quella parte di oggetti personali tuttora presenti nella predetta abitazione e nel garage di pertinenza della stessa.
3. Il figlio minore rimarrà prevalentemente collocato presso la madre, ove Persona_1 manterrà la residenza anche ai fini anagrafici.
Per quanto riguarda la frequentazione ordinaria, in considerazione dell'età di (anni 17), le Per_1 parti concordemente convengono che sia lo stesso figlio a stabilire liberamente modalità e tempi di visita e di frequentazione con il padre.
Le vacanze natalizie e pasquali e le altre festività infrasettimanali, saranno ripartite tra i genitori alternando tra gli stessi di anno in anno, se gradito al minore, i giorni di Natale o della Vigilia, di
Pasqua o di Lunedì dell'Angelo, prendendo accordi in merito con almeno 10 giorni di anticipo.
Durante il periodo delle vacanze estive, il minore potrà trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, tenendo conto dei desideri del minore. I genitori si comunicheranno gli esatti periodi nei quali porteranno con sé in vacanza il figlio entro il 30 maggio di ogni anno. Persona_1
pagina 2 di 5 Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi assunti dalle parti.
4. I sig.ri e concorreranno al mantenimento del figlio minore e Parte_1 CP_1 Persona_1 del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente , secondo le proprie Persona_2 capacità contributive. Conseguentemente il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra CP_1 la somma di € 400,00 (quattrocento/00), ovvero euro 200,00 per ciascun figlio, che le sarà Parte_1 versata per 12 mensilità annue entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito dell'importo corrispondente sul conto corrente bancario alla stessa intestato presso Unicredit Banca
Ag. di Viale Buon Pastore in Modena, IBAN [...].
Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, ex lege, a partire dal mese di febbraio 2026.
5. Le parti concorreranno in misura paritaria al pagamento delle spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli, come di seguito specificamente elencate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
pagina 3 di 5 Le parti convengono che eventuali spese per le prestazioni di una baby – sitter saranno ripartite tra le stesse in misura paritaria, senza necsessità di preventivo accordo, così come è già avvenuto sinora in costanza di convivenza coniugale.
Entrambi i genitori sosterranno altresì in maniera paritaria le spese relative alle ricariche dei telefoni cellulari in uso ai figli, nella misura di € 10,00 mensili per ciascun figlio, nonché l'onere relativo alla corresponsione delle c.d. “paghette” settimanali attualmente erogate a (€ 20 per Persona_2 ciascun genitore) e a (€ 10 per ciascun genitore). Persona_1
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. I coniugi dichiarano di godere entrambi di redditi adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita e di rinunciare conseguentemente a richiedersi reciprocamente assegni di divorzio.
7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico universale, le parti concordano che lo stesso sarà percepito al 100% alla sig.ra Parte_1
8. Le parti si danno reciprocamente atto di avere già regolato all'atto della separazione ogni loro rapporto trovante fondamento nel matrimonio e/o direttamente e/o indirettamente riconducibile ad esso, e, dunque, di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione, fatta eccezione per le obbligazioni assunte nel presente atto, sopra specificate e non ancora assolte.
9. Le parti provvederanno in misura paritaria al pagamento delle spese relative alla presente procedura, mentre ciascuna di esse provvederà in via esclusiva al pagamento dei compensi professionali del proprio legale.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 10/04/2008 ed Persona_1 Per_2
in data 18/06/2003;
[...]
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 4 di 5 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 07/07/2001 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...] intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2001 - Atto n.178 - Parte II
Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2820/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. REATTI DOLORES, Parte_1 C.F._1
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. CUOGHI Controparte_1 C.F._2
OV BA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 86/2024 del
13/03/2024, pubblicata in data 19/03/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 598/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 5 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Il figlio minore (di anni 17) viene affidato ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sullo stesso, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute del minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé il figlio, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2. Nella ex casa coniugale, posta in Modena, Via Padova n. 144, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad abitare insieme al figlio minore ed al figlio Parte_1 Persona_1 Per_2
, maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, la madre, alla quale la stessa rimane
[...] assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. così come arredata e corredata. Il sig. che, ad CP_1 oggi, non ha ancora provveduto al cambio di residenza, vi provvederà entro e non oltre il mese di agosto 2025 prelevando entro la stessa data quella parte di oggetti personali tuttora presenti nella predetta abitazione e nel garage di pertinenza della stessa.
3. Il figlio minore rimarrà prevalentemente collocato presso la madre, ove Persona_1 manterrà la residenza anche ai fini anagrafici.
Per quanto riguarda la frequentazione ordinaria, in considerazione dell'età di (anni 17), le Per_1 parti concordemente convengono che sia lo stesso figlio a stabilire liberamente modalità e tempi di visita e di frequentazione con il padre.
Le vacanze natalizie e pasquali e le altre festività infrasettimanali, saranno ripartite tra i genitori alternando tra gli stessi di anno in anno, se gradito al minore, i giorni di Natale o della Vigilia, di
Pasqua o di Lunedì dell'Angelo, prendendo accordi in merito con almeno 10 giorni di anticipo.
Durante il periodo delle vacanze estive, il minore potrà trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, tenendo conto dei desideri del minore. I genitori si comunicheranno gli esatti periodi nei quali porteranno con sé in vacanza il figlio entro il 30 maggio di ogni anno. Persona_1
pagina 2 di 5 Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi assunti dalle parti.
4. I sig.ri e concorreranno al mantenimento del figlio minore e Parte_1 CP_1 Persona_1 del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente , secondo le proprie Persona_2 capacità contributive. Conseguentemente il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra CP_1 la somma di € 400,00 (quattrocento/00), ovvero euro 200,00 per ciascun figlio, che le sarà Parte_1 versata per 12 mensilità annue entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito dell'importo corrispondente sul conto corrente bancario alla stessa intestato presso Unicredit Banca
Ag. di Viale Buon Pastore in Modena, IBAN [...].
Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, ex lege, a partire dal mese di febbraio 2026.
5. Le parti concorreranno in misura paritaria al pagamento delle spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli, come di seguito specificamente elencate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
pagina 3 di 5 Le parti convengono che eventuali spese per le prestazioni di una baby – sitter saranno ripartite tra le stesse in misura paritaria, senza necsessità di preventivo accordo, così come è già avvenuto sinora in costanza di convivenza coniugale.
Entrambi i genitori sosterranno altresì in maniera paritaria le spese relative alle ricariche dei telefoni cellulari in uso ai figli, nella misura di € 10,00 mensili per ciascun figlio, nonché l'onere relativo alla corresponsione delle c.d. “paghette” settimanali attualmente erogate a (€ 20 per Persona_2 ciascun genitore) e a (€ 10 per ciascun genitore). Persona_1
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. I coniugi dichiarano di godere entrambi di redditi adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita e di rinunciare conseguentemente a richiedersi reciprocamente assegni di divorzio.
7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico universale, le parti concordano che lo stesso sarà percepito al 100% alla sig.ra Parte_1
8. Le parti si danno reciprocamente atto di avere già regolato all'atto della separazione ogni loro rapporto trovante fondamento nel matrimonio e/o direttamente e/o indirettamente riconducibile ad esso, e, dunque, di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione, fatta eccezione per le obbligazioni assunte nel presente atto, sopra specificate e non ancora assolte.
9. Le parti provvederanno in misura paritaria al pagamento delle spese relative alla presente procedura, mentre ciascuna di esse provvederà in via esclusiva al pagamento dei compensi professionali del proprio legale.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 10/04/2008 ed Persona_1 Per_2
in data 18/06/2003;
[...]
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 4 di 5 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 07/07/2001 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...] intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2001 - Atto n.178 - Parte II
Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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