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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 639/2024 del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO e modifica delle condizioni di separazione consensuale”, promosso da:
pagina 1 di 7 nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa D'Attellis (C.F. ), con studio in C.F._2
Olbia, Via Genova nr. 55;
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._3
Montessori nr. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Murrighile (C.F.:
), con studio in Olbia, Via Mameli nr. 27; C.F._4
ricorrenti in via congiunta
nata il [...] ad [...] (C.F.: , residente in [...] C.F._5
nr. 4;
litisconsorte contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di modificare le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, alle seguenti condizioni, rassegnate in via congiunta: “1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Monti, il 05.06.1999 e trascritto nei registro per gli atti di matrimonio del Comune di Olbia, Atto n°30, Parte II, Serie /B, ordinandone
l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2 in modifica dei provvedimenti assunti in sede di omologa di separazione consensuale e, considerata la raggiunta maggiore età di entrambe le figlie, di cui Per_1
pagina 2 di 7 ancora studentessa e non economicamente autosufficiente: - disporre che entrambe le figlie continuino
a vivere con la madre presso l'abitazione coniugale, sita in Olbia in Via Asti, n. 4; - disporre a carico del Sig. un assegno mensile complessivo di € 500,00 per la figlia quale contributo Parte_2 Per_1
per il mantenimento, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica, da versare entro 10 giorni lavorativi di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
- conseguentemente dichiarare cessato l'obbligo posto a carico del Sig. in sede di omologa Parte_2
di separazione consensuale di versare alla Sig.ra a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Pt_3
l'importo di € 500,00 a far data dal deposito del presente ricorso”.
In particolare, i ricorrenti rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio concordatario in Monti, il 05.06.1999;
- che, dalla loro unione, nascevano due figlie: nata ad [...] il [...], e Parte_3 Persona_2
nata ad [...] il [...];
- che, con decreto del 03.02.2020, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, da quella data, gli stessi continuavano a vivere separati, senza alcuna possibilità, né intenzione, di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio;
- che, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970, intendevano addivenire, in via congiunta, ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con modifica delle condizioni assunte in sede di separazione consensuale sul mantenimento della figlia maggiorenne Pt_3
- che la figlia terminati gli studi universitari, iniziava a prestare attività lavorativa a tempo Pt_3
determinato, mentre la figlia doveva ancora terminare il proprio percorso formativo, e non era Per_1
economicamente autosufficiente;
- per il resto, di avere adeguati redditi, di essere autonomi economicamente, e di intendere ciascuno provvedere alle proprie necessità in via autonoma ed indipendente.
Con provvedimento del 20 novembre 2024, reso all'esito dell'udienza del 14 novembre 2024, il Giudice
Relatore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia maggiorenne Parte_3
e rinviava la causa per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 5 febbraio 2025, verificata la regolarità della notifica degli atti del procedimento nei confronti della predetta, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
pagina 3 di 7 Le parti, in via congiunta, si richiamavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento, quindi domandavano la decisione della causa, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
Il Giudice Relatore assegnava la causa in decisione, con riserva di riferirla al Collegio.
*****
Occorre preliminarmente rilevare che, all'esito del presente giudizio, in cui vengono cumulate da un lato la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'altra la modifica delle condizioni di separazione, verrà adottata una pronuncia, cronologicamente successiva rispetto alla precedente, ed assorbente, che diventerà il nuovo e definitivo regolamento di interessi tra gli (ormai) ex coniugi.
Nel merito, la domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dalle allegazioni delle parti, e dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni richieste nel ricorso introduttivo, e confermate nel corso del procedimento, potranno essere recepite nel dispositivo della presente sentenza, ad eccezione della condizione di cui alla prima parte del nr. 2) delle conclusioni rassegnate nel ricorso, come segue: “disporre che entrambe le figlie continuino a vivere con la madre presso l'abitazione coniugale, sita in Olbia in Via Asti, n. 4”.
In particolare, come esposto in premessa, entrambe le figlie hanno ormai raggiunto la maggiore età, ed è principio noto quello per cui, con il raggiungimento della maggiore età, il figlio acquista la capacità di agire e, contestualmente, il genitore perde la responsabilità genitoriale sullo stesso, con la conseguenza che la prole maggiorenne potrà scegliere con quale genitore vivere.
In questa sede, dunque, al Collegio non compete adottare provvedimenti inerenti all'affidamento, collocamento della prole, e diritto di visita del genitore non collocatario che, di fatto, si tradurrebbero in pagina 4 di 7 una limitazione dell'autodeterminazione e della libertà di scelta del figlio che ha ormai raggiunto la maggiore età.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per tutto quanto sopra esposto,
visto l'art. 3 nr. 2, lettera b), Legge 898/70;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Monti il 5 giugno 1999, tra:
, nato il [...] in [...]; Parte_2
e
, nata il [...] in [...]; Parte_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Anno 1999, Atto Nr. 30, parte II,
Serie B;
pagina 5 di 7 alle seguenti:
CONDIZIONI
in modifica dei provvedimenti assunti in sede di omologa di separazione consensuale e, considerata la raggiunta maggiore età di entrambe le figlie, di cui ancora studentessa e non economicamente Per_1
autosufficiente:
- disporre, a carico di , un assegno mensile complessivo di € 500,00 per la figlia Parte_2 Per_1
quale contributo per il mantenimento, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica, da versare entro 10 giorni lavorativi di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
- dichiara cessato l'obbligo, posto a carico di in sede di omologa di separazione Parte_2 consensuale, di versare a , a titolo di mantenimento della figlia l'importo di € 500,00, Parte_1 Pt_3
a far data dal deposito del ricorso;
NULLA per le spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 febbraio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 639/2024 del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO e modifica delle condizioni di separazione consensuale”, promosso da:
pagina 1 di 7 nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa D'Attellis (C.F. ), con studio in C.F._2
Olbia, Via Genova nr. 55;
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._3
Montessori nr. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Murrighile (C.F.:
), con studio in Olbia, Via Mameli nr. 27; C.F._4
ricorrenti in via congiunta
nata il [...] ad [...] (C.F.: , residente in [...] C.F._5
nr. 4;
litisconsorte contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di modificare le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, alle seguenti condizioni, rassegnate in via congiunta: “1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Monti, il 05.06.1999 e trascritto nei registro per gli atti di matrimonio del Comune di Olbia, Atto n°30, Parte II, Serie /B, ordinandone
l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2 in modifica dei provvedimenti assunti in sede di omologa di separazione consensuale e, considerata la raggiunta maggiore età di entrambe le figlie, di cui Per_1
pagina 2 di 7 ancora studentessa e non economicamente autosufficiente: - disporre che entrambe le figlie continuino
a vivere con la madre presso l'abitazione coniugale, sita in Olbia in Via Asti, n. 4; - disporre a carico del Sig. un assegno mensile complessivo di € 500,00 per la figlia quale contributo Parte_2 Per_1
per il mantenimento, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica, da versare entro 10 giorni lavorativi di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
- conseguentemente dichiarare cessato l'obbligo posto a carico del Sig. in sede di omologa Parte_2
di separazione consensuale di versare alla Sig.ra a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Pt_3
l'importo di € 500,00 a far data dal deposito del presente ricorso”.
In particolare, i ricorrenti rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio concordatario in Monti, il 05.06.1999;
- che, dalla loro unione, nascevano due figlie: nata ad [...] il [...], e Parte_3 Persona_2
nata ad [...] il [...];
- che, con decreto del 03.02.2020, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, da quella data, gli stessi continuavano a vivere separati, senza alcuna possibilità, né intenzione, di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio;
- che, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970, intendevano addivenire, in via congiunta, ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con modifica delle condizioni assunte in sede di separazione consensuale sul mantenimento della figlia maggiorenne Pt_3
- che la figlia terminati gli studi universitari, iniziava a prestare attività lavorativa a tempo Pt_3
determinato, mentre la figlia doveva ancora terminare il proprio percorso formativo, e non era Per_1
economicamente autosufficiente;
- per il resto, di avere adeguati redditi, di essere autonomi economicamente, e di intendere ciascuno provvedere alle proprie necessità in via autonoma ed indipendente.
Con provvedimento del 20 novembre 2024, reso all'esito dell'udienza del 14 novembre 2024, il Giudice
Relatore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia maggiorenne Parte_3
e rinviava la causa per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 5 febbraio 2025, verificata la regolarità della notifica degli atti del procedimento nei confronti della predetta, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
pagina 3 di 7 Le parti, in via congiunta, si richiamavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento, quindi domandavano la decisione della causa, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
Il Giudice Relatore assegnava la causa in decisione, con riserva di riferirla al Collegio.
*****
Occorre preliminarmente rilevare che, all'esito del presente giudizio, in cui vengono cumulate da un lato la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'altra la modifica delle condizioni di separazione, verrà adottata una pronuncia, cronologicamente successiva rispetto alla precedente, ed assorbente, che diventerà il nuovo e definitivo regolamento di interessi tra gli (ormai) ex coniugi.
Nel merito, la domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dalle allegazioni delle parti, e dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni richieste nel ricorso introduttivo, e confermate nel corso del procedimento, potranno essere recepite nel dispositivo della presente sentenza, ad eccezione della condizione di cui alla prima parte del nr. 2) delle conclusioni rassegnate nel ricorso, come segue: “disporre che entrambe le figlie continuino a vivere con la madre presso l'abitazione coniugale, sita in Olbia in Via Asti, n. 4”.
In particolare, come esposto in premessa, entrambe le figlie hanno ormai raggiunto la maggiore età, ed è principio noto quello per cui, con il raggiungimento della maggiore età, il figlio acquista la capacità di agire e, contestualmente, il genitore perde la responsabilità genitoriale sullo stesso, con la conseguenza che la prole maggiorenne potrà scegliere con quale genitore vivere.
In questa sede, dunque, al Collegio non compete adottare provvedimenti inerenti all'affidamento, collocamento della prole, e diritto di visita del genitore non collocatario che, di fatto, si tradurrebbero in pagina 4 di 7 una limitazione dell'autodeterminazione e della libertà di scelta del figlio che ha ormai raggiunto la maggiore età.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per tutto quanto sopra esposto,
visto l'art. 3 nr. 2, lettera b), Legge 898/70;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Monti il 5 giugno 1999, tra:
, nato il [...] in [...]; Parte_2
e
, nata il [...] in [...]; Parte_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Anno 1999, Atto Nr. 30, parte II,
Serie B;
pagina 5 di 7 alle seguenti:
CONDIZIONI
in modifica dei provvedimenti assunti in sede di omologa di separazione consensuale e, considerata la raggiunta maggiore età di entrambe le figlie, di cui ancora studentessa e non economicamente Per_1
autosufficiente:
- disporre, a carico di , un assegno mensile complessivo di € 500,00 per la figlia Parte_2 Per_1
quale contributo per il mantenimento, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica, da versare entro 10 giorni lavorativi di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
- dichiara cessato l'obbligo, posto a carico di in sede di omologa di separazione Parte_2 consensuale, di versare a , a titolo di mantenimento della figlia l'importo di € 500,00, Parte_1 Pt_3
a far data dal deposito del ricorso;
NULLA per le spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 febbraio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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