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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 1147/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale
di Salerno n. 1970/2024 depositata in data 11/4/024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Santoro, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in Cava dei Tirreni via A. Balzico n. 46 - Appellante
E
rappresentata e difeso dall'avv. Marina Tosini, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso l'Avvocatura Provinciale in Largo dei Pioppi n.
1 - Appellata CP_1
Ragioni in fatto e diritto
1. Il Tribunale Salerno con sentenza depositata in data 11/4/2024 ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 6/2021 emessa il 3/12/2021 e notificata il 14/12/2021 con Parte_1
cui la Provincia di aveva ingiunto a il pagamento della sanzione CP_1 Parte_1 amministrativa di euro 619,45, oltre spese per l'importo di euro 7,20, con riferimento agli artt. 17
comma 1 bis legge Regione Campania n. 11/1996 e all'art. 25 comma 9 legge citata ed in particolare per avere effettuato, nel terreno di sua proprietà situato in alla località Cupa Parisi n. 2., CP_1
riportato in catasto al foglio 32 particella “n. 875 ed altre”, “il taglio di alcune piante di specie
quercine su una superficie inferiore a 2 ettari, senza avere acquisito la previa
autorizzazione/comunicazione dell'Ente delegato”, come specificato nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo del 9/3/2017, espressamente richiamato nell'ordinanza ingiunzione.
1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
7/11/2024; ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza, riproponendo i motivi di opposizione articolati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, segnatamente: a) la propria carenza di legittimazione passiva;
b) la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per assenza o indeterminatezza della motivazione;
nel contempo ha criticato le ragioni della decisione impugnata.
L'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La , costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado.
1.3.La Corte all'udienza del 20/2/2025 , all'esito della discussione orale, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. Il Collegio ritiene che l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
3. ha in primo luogo prospettato la nullità della sentenza impugnata a causa Parte_1
dell'omessa lettura del dispositivo in udienza in quanto il Giudice a quo, a seguito dell'udienza di discussione del 10/4/2024, si era limitato a depositare la sentenza in data 11/4/2024. Nel rito del lavoro - precisa l'appellante - qualora l'udienza pubblica, come avvenuto nel caso di specie, sia stata sostituita dalla trattazione scritta, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno della discussione equivale alla mancata lettura del dispositivo. Alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado - osserva - consegue che il Giudice di appello dovrà decidere nel merito Parte_1
la controversia, non ricorrendo un'ipotesi di remissione della causa al Giudice di primo grado.
La tesi dell'appellante merita di essere condivisa.
Dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che il Tribunale con provvedimento del 9/3/2024 ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n 149/2022, la celebrazione in forma scritta dell'udienza di discussione già fissata del 10/4/2024; successivamente il Tribunale in data 11/4/2024 ha depositato la sentenza, ora sottoposta al vaglio della Corte, senza provvedere, all'esito dell'udienza del 10/4/2024, al deposito telematico del dispositivo.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel rito del lavoro, qualora l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità
della sentenza ( cfr. Cass. n. 15993/2024; cfr. anche Cass. n. 32358/2023 in tale pronuncia il Supremo
Collegio ha chiarito che in caso di udienza a trattazione scritta il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura del dispositivo).
Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza impugnata con la conseguenza che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al Giudice di primo grado tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. - l'adita Corte di Appello dovrà procedere ad una nuova valutazione nel merito dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2021 emessa dalla Parte_1
, come correttamente evidenziato nell'interposto gravame (cfr. Cass. n. Controparte_1
15371/2003; Cass. n. 5659/ 2010).
Merita altresì di essere precisato – in ragione del tenore dell'interposto gravame – che una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata la cognizione del Collegio investirà soltanto il ricorso che ha dato origine al giudizio di primo grado e non anche le censure articolate dall'appellante avverso le argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata. 4. Procedendo alla disamina dei motivi di opposizione formulati da con l'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, la Corte ritiene che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
5. In primis ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, segnalando che Parte_1
al momento del sopralluogo effettuato presso il fondo di sua proprietà situato in alla località CP_1
Cupa Parisi, i C.C. della Polizia Forestale non rinvennero sul posto né né alcun altro Parte_1
soggetto, tanto è vero che l'illecito amministrativo non fu contestato nell'immediatezza. Il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo n. 4/2017 e la successiva ordinanza ingiunzione n. 6/2021
– prosegue l'opponente - sono stati notificati a in qualità di “trasgressore”, ossia, Parte_1
stando alla definizione contenuta nell'art. 3 legge n. 689/1981, in qualità di autore materiale dell'illecito nonostante non fosse stato accertato che avesse proceduto al taglio degli Parte_1
alberi; al più avrebbe potuto assumere la qualità di obbligato in solido in quanto l'art. Parte_1
6 legge n. 689/1981 prevede che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. L'erronea attribuzione a della qualità di trasgressore determina l'estinzione dell'obbligazione Parte_1
collegata alla violazione amministrativa contestata e/o la nullità e l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione. In via subordinata, osserva l'opponente, sussiste la carenza di legittimazione passiva di anche in qualità di obbligato in solido per avere fornito la prova - attraverso la Parte_1
produzione della denuncia del taglio e del furto degli alberi presenti sul fondo di sua proprietà sporta in data 10/2/2017, ossia in epoca antecedente alla notificazione del verbale di contestazione effettuata il 6/4/2017 – che la cosa che servì o fu destinata alla commissione della violazione è stata utilizzata contro la sua volontà.
I motivi di opposizione non possono trovare ingresso. Il Collegio osserva che sia nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo Parte_1
sia nell'ordinanza ingiunzione è stato qualificato “trasgressore” in linea con la disciplina dettata dall'art. 25 comma 9 legge Regione Campania n. 11/1996 – disposizione normativa questa espressamente richiamata tanto nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo quanto nell'ordinanza ingiunzione - la quale, dopo avere previsto che “ nei confronti di chi esegue il taglio
dei boschi di cui all'art. 14 senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 si applica la sanzione
amministrativa da un minimo lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per decara e sua
frazione”, sancisce che “detta sanzione si applica in conformità dell'art. 5 della legge 24 novembre
1981 n. 689 nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale”.
Orbene – premesso che è pacifico che sia il proprietario del fondo su cui è stato Parte_1
accertato il taglio degli alberi in questione, trattandosi di circostanza non contestata, anzi riconosciuta da come si evince dal tenore del motivo di opposizione in esame – va evidenziato che Parte_1
in tema di sanzioni amministrative l'art. 5 legge n. 689/1981, che disciplina il concorso di persone nell'illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l'infrazione, senza che possa venire in rilievo il successivo art. 6 che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l'autore dell'illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione ( cfr. Cass. n. 30712/2021; cfr. anche
Cass. n. 13134/2015 – in tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato che l'art. 5 legge n.
689/1981, recependo i principi fissati dal codice penale, rende applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico).
Ne consegue che il trasgressore – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante – non si identifica esclusivamente con l'autore materiale dell'illecita condotta, tanto più che, come già rimarcato l'art. 25 comma 9 legge Regionale Campania n. 11/1996, nell'individuare i destinatari della sanzione riferibile all'illecito amministrativo in esame, richiama non solo l'art. 5 legge n. 689/1981, ma fa espresso riferimento tanto all'esecutore materiale quanto al proprietario e al possessore del terreno. D'altronde nel caso di specie, invano, ha tentato di escludere la propria la Parte_1
responsabilità in base al rilievo che le piante in questione siano state divelte da ladri, richiamando a sostegno della tesi difensiva la denuncia di furto da lui sporta in data 10/2/2017.
Va, infatti, rimarcato che la predetta denuncia è stata presentata in epoca successiva sia alla denuncia sporta in data 1/2/2017 da e da cui ha tratto origine Persona_1 Persona_2 Controparte_2
l'indagine espletata nei confronti di sia al conseguente sopralluogo effettuato dai C.C. Parte_1
di sul fondo di proprietà di in data 9/2/2017 e al Controparte_3 Parte_1
contestuale accertamento dell'illecito amministrativo in esame ( cfr. verbale di contestazione dell'illecito amministrativo del 9/3/2017 in cui si dà atto che l'illecito amministrativo è stato accertato il 9/2/2017; cfr. anche nota protocollo del 10/7/2017 dei C.C. di ). Controparte_3
Non va poi sottaciuto che la denuncia del 10/2/2017 ha un contenuto estremamente generico giacchè
si è limitato a denunciare “il furto ed il taglio di alberi di varia natura” senza alcun Parte_1
riferimento specifico “a piante di specie quercine” che, invece, sono state indicate nel verbale di contestazione di illecito amministrativo, peraltro, quale unica tipologia di piante oggetto di taglio senza autorizzazione ( cfr. denuncia in atti).
Merita, ancora, di essere evidenziato che elementi utili per la posizione dell'opponente non possono trarsi neppure dalla sentenza penale n. 2186/2023 depositata in data 5/6/2023 con cui il Tribunale di
Salerno ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste dai reati ascrittigli, Parte_1
accertati in in data 9/2/2017 segnatamente : “ a) il reato di cui all'art. 181 comma 1 D.L.vo CP_1
22 gennaio 2004 n. 2 in relazione agli artt. 134 e 142 perché senza la prevista autorizzazione,
effettuava lavori di movimento terra con mezzi meccanici, realizzando una strada di congiunzione
tra la proprietà provata sita in Loc. Cupa Parisi ed una strada interpoderale esistente, per CP_1
un percorso stimato di mt. 320 ed una larghezza variabile da mt. 3 a mt. 8, con conseguente
danneggiamento di ceppaie di piante di specie quercina e portando in superficie tubazioni idriche
interrate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
b) il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R.
380/2001 per avere realizzato, in assenza della prescritta autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, le opere di cui al capo a); c) il reato di cui all'art. 635 c.p. comma 2 n. 3 per avere,
con la condotta di cui al capo a), distrutto un'area boscata meglio descritta al capo a); d) il reato
di cui all'art. 734 c.p. per aver, con la condotta di cui al capo a), alterato le bellezze naturali di
luoghi soggetti a speciale protezione dell'Autorità”.
Occorre premettere che tale sentenza è stata deposita dal Tribunale di Salerno Sezione Penale in data
5/6/2023, ossia in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ex lege n. 689/81 effettuato il 12/1/2022 sicchè la produzione del documento, nonostante sia avvenuta nel corso del giudizio, è ammissibile.
Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che la suindicata sentenza è del tutto inidonea ad orientare il convincimento del Giudicante in quanto - al di là del dato pur degno di nota che non vi è prova che la sentenza sia passata in giudicato – assume rilievo dirimente la considerazione che vi è completa autonomia tra i fatti esaminati in sede penale e quello oggetto del presente giudizio giacchè sono diversi gli oggetti giuridici tutelati dalle norme penali riportate nella suindicata sentenza, vale a dire le bellezze naturali , e quello tutelato dalla legislazione regionale indicata nell'ordinanza ingiunzione in esame, ossia il bosco a prescindere da ogni considerazione relativa alla bellezza naturale dello stesso ( cfr. Cass. n. 5047/2005 anche in motivazione).
6. E' destituito di fondamento anche l'ulteriore motivo di opposizione incentrato sulla carenza o l'indeterminatezza della motivazione del provvedimento opposto. L'ordinanza ingiunzione – precisa
– contempla esclusivamente la disposizione normativa violata con conseguente Parte_1
pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa dell'ingiunto che non è stato posto in condizione di comprendere il fatto addebitatogli, genericamente descritto anche nel verbale di contestazione attesa la sommaria indicazione del fondo su cui è stato commesso l'illecito amministrativo e la mancata indicazione del numero degli alberi tagliati. In particolare – osserva l'opponente - la descrizione del terreno come “terreno catastalmente individuato al fl. 32 part. 875 ed altre” non consente di apprezzare l'estensione del fondo, dato questo rilevante per la configurabilità della contestata violazione dell'art. 17 comma 1 bis legge Regione Campania che prevede che l'area boschiva abbia un'estensione inferiore ai 2 ettari. Il Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi – prosegue - prevede che il taglio boschivo sia esente ad autorizzazione qualora Parte_1
sia inferiore a quindici metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a mille metri quadri di superficie nei cedui e ancora che non siano soggetti ad autorizzazione le ripuliture, i decespugliamenti, il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, il taglio di piante secche, schiantate, divelte, stroncate di qualsiasi dimensione entità e dimensione, considerazione questa che induce a ritenere generica la contestazione attesa la mancata indicazione del numero degli alberi tagliati.
Ciò posto, è utile premettere che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario,
essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione ( cfr. Cass.
n. 16316/2020; Cass. n. 8649/2006).
Orbene l'ordinanza ingiunzione in esame contiene non solo l'indicazione delle disposizioni normative violate – segnatamente gli artt. 17 comma 1 bis e 25 comma 9 legge Regione Campania n.
11/96 - del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo ( , località Cupa Parisi) e CP_1
la data dell'accertamento ( 9/2/2017) - ma anche, attraverso il richiamo al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo ( ben noto a perché notificatogli il 6/4/2017), le ragioni Parte_1
di fatto poste a sostegno del provvedimento;
nel suindicato verbale, infatti, si legge che i C.C. di in data 9/2/2017 hanno effettuato un sopralluogo sul fondo di Controparte_4
proprietà di situato in località Cupa Parisi n. 2, riportato in catasto al “ foglio Parte_1 CP_1
32 – part.875 ed altre” e sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923,
specificando che il proprietario del fondo “ ha effettuato il taglio di alcune piante di specie quercine
su una superficie inferiore a 2 ettari senza avere acquisito la previa autorizzazione -comunicazione
dell'Ente delegato”.
In applicazione del suindicato principio di diritto deve, pertanto, affermarsi che l'ordinanza ingiunzione è adeguatamente motivata sicchè è da escludere che il destinatario si sia trovato nell'impossibilità di comprendere il fatto contestatogli con conseguente violazione del diritto di difesa.
Inoltre il Collegio – replicando ai rilievi dell'opponente - ribadisce che non ha Parte_1
contestato di essere il proprietario del terreno oggetto di accertamento.
Quanto, poi, alla la mancata indicazione di tutte le particelle catastali che identificano il cespite, ad avviso della tale aspetto non determina alcuna incertezza sull'esatta individuazione del fondo Pt_2
poiché è stato indicato in modo preciso il luogo in cui il bene si trova ( località Cupa Parisi CP_1
n. 2 ), è stato precisato che il terreno è riportato in catasto al foglio 32 ed è stato specificato che il cespite ha un'estensione inferiore a 2 ettari.
Sotto quest'ultimo profilo è utile ricordare che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità
sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante;
tuttavia con riferimento a tali ultimi contenuti il documento non è privo di efficacia probatoria,
dovendo il Giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11481/2020 in motivazione;
cfr. anche Cass. n.
10376/2024).
Ebbene nella fattispecie in esame non è emersa alcuna risultanza di segno contrario rispetto all'estensione del fondo ( inferiore a 2 ettari) riportata nel verbale di accertamento di talchè,
nonostante sotto tale profilo il verbale di accertamento non faccia fede fino a querela di falso,
l'estensione del terreno ivi indicata resta ferma. Riguardo, poi, al rilievo che il verbale di accertamento, richiamato nell'ordinanza ingiunzione, non contiene l'indicazione del numero delle piante tagliate la Corte osserva che l'assenza di tale dato non si riflette in un difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora, il fatto che – secondo l'opponente – la mancata indicazione del numero di piante tagliate non consentirebbe di verificare se l'attività di taglio contestata sia esente da autorizzazione sulla base delle disposizioni del Regolamento forestale va replicato che il Regolamento forestale è stato adottato dalla Regione Campanina ( Regolamento n 3 del 28/9/2017) in epoca successiva all'accertamento della violazione amministrativa ( e, dunque, alla commissione della stessa) oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta (l'accertamento è avvenuto in data 9/2/2017) sicchè non vi è spazio per la sua applicazione nella vicenda in esame.
Acquista, infatti, rilevanza il principio di diritto in forza del quale in tema di illeciti amministrativi,
l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 legge n.
689/1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2 commi 2 e 3 c.p.,
attesa la differenza qualitativa delle situazioni (cfr. Cass. n. 1105/2012; Cass. n. 7485/2018).
7. Le argomentazioni esposte conducono alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata ed al rigetto dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2021 Parte_1
emessa dalla . Controparte_1
Passando alla regolamentazione delle spese processuali, il Collegio osserva che il rigetto dell'opposizione e dunque la prevalente soccombenza di giustifica la condanna di Parte_1
quest'ultimo al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della
; tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, Controparte_1
tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza n. 1970/2024 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno depositata in data 11/4/2024 , così provvede:
1.dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2021 emessa Parte_1
dalla Provincia di Salerno;
3.condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore Parte_1
della , spese che liquida in euro 332,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado in Parte_1
favore della , spese che liquida in euro 337,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 20/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 1147/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale
di Salerno n. 1970/2024 depositata in data 11/4/024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Santoro, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in Cava dei Tirreni via A. Balzico n. 46 - Appellante
E
rappresentata e difeso dall'avv. Marina Tosini, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso l'Avvocatura Provinciale in Largo dei Pioppi n.
1 - Appellata CP_1
Ragioni in fatto e diritto
1. Il Tribunale Salerno con sentenza depositata in data 11/4/2024 ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 6/2021 emessa il 3/12/2021 e notificata il 14/12/2021 con Parte_1
cui la Provincia di aveva ingiunto a il pagamento della sanzione CP_1 Parte_1 amministrativa di euro 619,45, oltre spese per l'importo di euro 7,20, con riferimento agli artt. 17
comma 1 bis legge Regione Campania n. 11/1996 e all'art. 25 comma 9 legge citata ed in particolare per avere effettuato, nel terreno di sua proprietà situato in alla località Cupa Parisi n. 2., CP_1
riportato in catasto al foglio 32 particella “n. 875 ed altre”, “il taglio di alcune piante di specie
quercine su una superficie inferiore a 2 ettari, senza avere acquisito la previa
autorizzazione/comunicazione dell'Ente delegato”, come specificato nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo del 9/3/2017, espressamente richiamato nell'ordinanza ingiunzione.
1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
7/11/2024; ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza, riproponendo i motivi di opposizione articolati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, segnatamente: a) la propria carenza di legittimazione passiva;
b) la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per assenza o indeterminatezza della motivazione;
nel contempo ha criticato le ragioni della decisione impugnata.
L'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La , costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado.
1.3.La Corte all'udienza del 20/2/2025 , all'esito della discussione orale, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. Il Collegio ritiene che l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
3. ha in primo luogo prospettato la nullità della sentenza impugnata a causa Parte_1
dell'omessa lettura del dispositivo in udienza in quanto il Giudice a quo, a seguito dell'udienza di discussione del 10/4/2024, si era limitato a depositare la sentenza in data 11/4/2024. Nel rito del lavoro - precisa l'appellante - qualora l'udienza pubblica, come avvenuto nel caso di specie, sia stata sostituita dalla trattazione scritta, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno della discussione equivale alla mancata lettura del dispositivo. Alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado - osserva - consegue che il Giudice di appello dovrà decidere nel merito Parte_1
la controversia, non ricorrendo un'ipotesi di remissione della causa al Giudice di primo grado.
La tesi dell'appellante merita di essere condivisa.
Dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che il Tribunale con provvedimento del 9/3/2024 ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n 149/2022, la celebrazione in forma scritta dell'udienza di discussione già fissata del 10/4/2024; successivamente il Tribunale in data 11/4/2024 ha depositato la sentenza, ora sottoposta al vaglio della Corte, senza provvedere, all'esito dell'udienza del 10/4/2024, al deposito telematico del dispositivo.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel rito del lavoro, qualora l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità
della sentenza ( cfr. Cass. n. 15993/2024; cfr. anche Cass. n. 32358/2023 in tale pronuncia il Supremo
Collegio ha chiarito che in caso di udienza a trattazione scritta il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura del dispositivo).
Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza impugnata con la conseguenza che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al Giudice di primo grado tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. - l'adita Corte di Appello dovrà procedere ad una nuova valutazione nel merito dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2021 emessa dalla Parte_1
, come correttamente evidenziato nell'interposto gravame (cfr. Cass. n. Controparte_1
15371/2003; Cass. n. 5659/ 2010).
Merita altresì di essere precisato – in ragione del tenore dell'interposto gravame – che una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata la cognizione del Collegio investirà soltanto il ricorso che ha dato origine al giudizio di primo grado e non anche le censure articolate dall'appellante avverso le argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata. 4. Procedendo alla disamina dei motivi di opposizione formulati da con l'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, la Corte ritiene che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
5. In primis ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, segnalando che Parte_1
al momento del sopralluogo effettuato presso il fondo di sua proprietà situato in alla località CP_1
Cupa Parisi, i C.C. della Polizia Forestale non rinvennero sul posto né né alcun altro Parte_1
soggetto, tanto è vero che l'illecito amministrativo non fu contestato nell'immediatezza. Il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo n. 4/2017 e la successiva ordinanza ingiunzione n. 6/2021
– prosegue l'opponente - sono stati notificati a in qualità di “trasgressore”, ossia, Parte_1
stando alla definizione contenuta nell'art. 3 legge n. 689/1981, in qualità di autore materiale dell'illecito nonostante non fosse stato accertato che avesse proceduto al taglio degli Parte_1
alberi; al più avrebbe potuto assumere la qualità di obbligato in solido in quanto l'art. Parte_1
6 legge n. 689/1981 prevede che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. L'erronea attribuzione a della qualità di trasgressore determina l'estinzione dell'obbligazione Parte_1
collegata alla violazione amministrativa contestata e/o la nullità e l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione. In via subordinata, osserva l'opponente, sussiste la carenza di legittimazione passiva di anche in qualità di obbligato in solido per avere fornito la prova - attraverso la Parte_1
produzione della denuncia del taglio e del furto degli alberi presenti sul fondo di sua proprietà sporta in data 10/2/2017, ossia in epoca antecedente alla notificazione del verbale di contestazione effettuata il 6/4/2017 – che la cosa che servì o fu destinata alla commissione della violazione è stata utilizzata contro la sua volontà.
I motivi di opposizione non possono trovare ingresso. Il Collegio osserva che sia nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo Parte_1
sia nell'ordinanza ingiunzione è stato qualificato “trasgressore” in linea con la disciplina dettata dall'art. 25 comma 9 legge Regione Campania n. 11/1996 – disposizione normativa questa espressamente richiamata tanto nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo quanto nell'ordinanza ingiunzione - la quale, dopo avere previsto che “ nei confronti di chi esegue il taglio
dei boschi di cui all'art. 14 senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 si applica la sanzione
amministrativa da un minimo lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per decara e sua
frazione”, sancisce che “detta sanzione si applica in conformità dell'art. 5 della legge 24 novembre
1981 n. 689 nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale”.
Orbene – premesso che è pacifico che sia il proprietario del fondo su cui è stato Parte_1
accertato il taglio degli alberi in questione, trattandosi di circostanza non contestata, anzi riconosciuta da come si evince dal tenore del motivo di opposizione in esame – va evidenziato che Parte_1
in tema di sanzioni amministrative l'art. 5 legge n. 689/1981, che disciplina il concorso di persone nell'illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l'infrazione, senza che possa venire in rilievo il successivo art. 6 che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l'autore dell'illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione ( cfr. Cass. n. 30712/2021; cfr. anche
Cass. n. 13134/2015 – in tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato che l'art. 5 legge n.
689/1981, recependo i principi fissati dal codice penale, rende applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico).
Ne consegue che il trasgressore – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante – non si identifica esclusivamente con l'autore materiale dell'illecita condotta, tanto più che, come già rimarcato l'art. 25 comma 9 legge Regionale Campania n. 11/1996, nell'individuare i destinatari della sanzione riferibile all'illecito amministrativo in esame, richiama non solo l'art. 5 legge n. 689/1981, ma fa espresso riferimento tanto all'esecutore materiale quanto al proprietario e al possessore del terreno. D'altronde nel caso di specie, invano, ha tentato di escludere la propria la Parte_1
responsabilità in base al rilievo che le piante in questione siano state divelte da ladri, richiamando a sostegno della tesi difensiva la denuncia di furto da lui sporta in data 10/2/2017.
Va, infatti, rimarcato che la predetta denuncia è stata presentata in epoca successiva sia alla denuncia sporta in data 1/2/2017 da e da cui ha tratto origine Persona_1 Persona_2 Controparte_2
l'indagine espletata nei confronti di sia al conseguente sopralluogo effettuato dai C.C. Parte_1
di sul fondo di proprietà di in data 9/2/2017 e al Controparte_3 Parte_1
contestuale accertamento dell'illecito amministrativo in esame ( cfr. verbale di contestazione dell'illecito amministrativo del 9/3/2017 in cui si dà atto che l'illecito amministrativo è stato accertato il 9/2/2017; cfr. anche nota protocollo del 10/7/2017 dei C.C. di ). Controparte_3
Non va poi sottaciuto che la denuncia del 10/2/2017 ha un contenuto estremamente generico giacchè
si è limitato a denunciare “il furto ed il taglio di alberi di varia natura” senza alcun Parte_1
riferimento specifico “a piante di specie quercine” che, invece, sono state indicate nel verbale di contestazione di illecito amministrativo, peraltro, quale unica tipologia di piante oggetto di taglio senza autorizzazione ( cfr. denuncia in atti).
Merita, ancora, di essere evidenziato che elementi utili per la posizione dell'opponente non possono trarsi neppure dalla sentenza penale n. 2186/2023 depositata in data 5/6/2023 con cui il Tribunale di
Salerno ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste dai reati ascrittigli, Parte_1
accertati in in data 9/2/2017 segnatamente : “ a) il reato di cui all'art. 181 comma 1 D.L.vo CP_1
22 gennaio 2004 n. 2 in relazione agli artt. 134 e 142 perché senza la prevista autorizzazione,
effettuava lavori di movimento terra con mezzi meccanici, realizzando una strada di congiunzione
tra la proprietà provata sita in Loc. Cupa Parisi ed una strada interpoderale esistente, per CP_1
un percorso stimato di mt. 320 ed una larghezza variabile da mt. 3 a mt. 8, con conseguente
danneggiamento di ceppaie di piante di specie quercina e portando in superficie tubazioni idriche
interrate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
b) il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R.
380/2001 per avere realizzato, in assenza della prescritta autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, le opere di cui al capo a); c) il reato di cui all'art. 635 c.p. comma 2 n. 3 per avere,
con la condotta di cui al capo a), distrutto un'area boscata meglio descritta al capo a); d) il reato
di cui all'art. 734 c.p. per aver, con la condotta di cui al capo a), alterato le bellezze naturali di
luoghi soggetti a speciale protezione dell'Autorità”.
Occorre premettere che tale sentenza è stata deposita dal Tribunale di Salerno Sezione Penale in data
5/6/2023, ossia in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ex lege n. 689/81 effettuato il 12/1/2022 sicchè la produzione del documento, nonostante sia avvenuta nel corso del giudizio, è ammissibile.
Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che la suindicata sentenza è del tutto inidonea ad orientare il convincimento del Giudicante in quanto - al di là del dato pur degno di nota che non vi è prova che la sentenza sia passata in giudicato – assume rilievo dirimente la considerazione che vi è completa autonomia tra i fatti esaminati in sede penale e quello oggetto del presente giudizio giacchè sono diversi gli oggetti giuridici tutelati dalle norme penali riportate nella suindicata sentenza, vale a dire le bellezze naturali , e quello tutelato dalla legislazione regionale indicata nell'ordinanza ingiunzione in esame, ossia il bosco a prescindere da ogni considerazione relativa alla bellezza naturale dello stesso ( cfr. Cass. n. 5047/2005 anche in motivazione).
6. E' destituito di fondamento anche l'ulteriore motivo di opposizione incentrato sulla carenza o l'indeterminatezza della motivazione del provvedimento opposto. L'ordinanza ingiunzione – precisa
– contempla esclusivamente la disposizione normativa violata con conseguente Parte_1
pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa dell'ingiunto che non è stato posto in condizione di comprendere il fatto addebitatogli, genericamente descritto anche nel verbale di contestazione attesa la sommaria indicazione del fondo su cui è stato commesso l'illecito amministrativo e la mancata indicazione del numero degli alberi tagliati. In particolare – osserva l'opponente - la descrizione del terreno come “terreno catastalmente individuato al fl. 32 part. 875 ed altre” non consente di apprezzare l'estensione del fondo, dato questo rilevante per la configurabilità della contestata violazione dell'art. 17 comma 1 bis legge Regione Campania che prevede che l'area boschiva abbia un'estensione inferiore ai 2 ettari. Il Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi – prosegue - prevede che il taglio boschivo sia esente ad autorizzazione qualora Parte_1
sia inferiore a quindici metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a mille metri quadri di superficie nei cedui e ancora che non siano soggetti ad autorizzazione le ripuliture, i decespugliamenti, il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, il taglio di piante secche, schiantate, divelte, stroncate di qualsiasi dimensione entità e dimensione, considerazione questa che induce a ritenere generica la contestazione attesa la mancata indicazione del numero degli alberi tagliati.
Ciò posto, è utile premettere che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario,
essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione ( cfr. Cass.
n. 16316/2020; Cass. n. 8649/2006).
Orbene l'ordinanza ingiunzione in esame contiene non solo l'indicazione delle disposizioni normative violate – segnatamente gli artt. 17 comma 1 bis e 25 comma 9 legge Regione Campania n.
11/96 - del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo ( , località Cupa Parisi) e CP_1
la data dell'accertamento ( 9/2/2017) - ma anche, attraverso il richiamo al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo ( ben noto a perché notificatogli il 6/4/2017), le ragioni Parte_1
di fatto poste a sostegno del provvedimento;
nel suindicato verbale, infatti, si legge che i C.C. di in data 9/2/2017 hanno effettuato un sopralluogo sul fondo di Controparte_4
proprietà di situato in località Cupa Parisi n. 2, riportato in catasto al “ foglio Parte_1 CP_1
32 – part.875 ed altre” e sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923,
specificando che il proprietario del fondo “ ha effettuato il taglio di alcune piante di specie quercine
su una superficie inferiore a 2 ettari senza avere acquisito la previa autorizzazione -comunicazione
dell'Ente delegato”.
In applicazione del suindicato principio di diritto deve, pertanto, affermarsi che l'ordinanza ingiunzione è adeguatamente motivata sicchè è da escludere che il destinatario si sia trovato nell'impossibilità di comprendere il fatto contestatogli con conseguente violazione del diritto di difesa.
Inoltre il Collegio – replicando ai rilievi dell'opponente - ribadisce che non ha Parte_1
contestato di essere il proprietario del terreno oggetto di accertamento.
Quanto, poi, alla la mancata indicazione di tutte le particelle catastali che identificano il cespite, ad avviso della tale aspetto non determina alcuna incertezza sull'esatta individuazione del fondo Pt_2
poiché è stato indicato in modo preciso il luogo in cui il bene si trova ( località Cupa Parisi CP_1
n. 2 ), è stato precisato che il terreno è riportato in catasto al foglio 32 ed è stato specificato che il cespite ha un'estensione inferiore a 2 ettari.
Sotto quest'ultimo profilo è utile ricordare che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità
sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante;
tuttavia con riferimento a tali ultimi contenuti il documento non è privo di efficacia probatoria,
dovendo il Giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11481/2020 in motivazione;
cfr. anche Cass. n.
10376/2024).
Ebbene nella fattispecie in esame non è emersa alcuna risultanza di segno contrario rispetto all'estensione del fondo ( inferiore a 2 ettari) riportata nel verbale di accertamento di talchè,
nonostante sotto tale profilo il verbale di accertamento non faccia fede fino a querela di falso,
l'estensione del terreno ivi indicata resta ferma. Riguardo, poi, al rilievo che il verbale di accertamento, richiamato nell'ordinanza ingiunzione, non contiene l'indicazione del numero delle piante tagliate la Corte osserva che l'assenza di tale dato non si riflette in un difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora, il fatto che – secondo l'opponente – la mancata indicazione del numero di piante tagliate non consentirebbe di verificare se l'attività di taglio contestata sia esente da autorizzazione sulla base delle disposizioni del Regolamento forestale va replicato che il Regolamento forestale è stato adottato dalla Regione Campanina ( Regolamento n 3 del 28/9/2017) in epoca successiva all'accertamento della violazione amministrativa ( e, dunque, alla commissione della stessa) oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta (l'accertamento è avvenuto in data 9/2/2017) sicchè non vi è spazio per la sua applicazione nella vicenda in esame.
Acquista, infatti, rilevanza il principio di diritto in forza del quale in tema di illeciti amministrativi,
l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 legge n.
689/1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2 commi 2 e 3 c.p.,
attesa la differenza qualitativa delle situazioni (cfr. Cass. n. 1105/2012; Cass. n. 7485/2018).
7. Le argomentazioni esposte conducono alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata ed al rigetto dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2021 Parte_1
emessa dalla . Controparte_1
Passando alla regolamentazione delle spese processuali, il Collegio osserva che il rigetto dell'opposizione e dunque la prevalente soccombenza di giustifica la condanna di Parte_1
quest'ultimo al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della
; tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, Controparte_1
tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza n. 1970/2024 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno depositata in data 11/4/2024 , così provvede:
1.dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2021 emessa Parte_1
dalla Provincia di Salerno;
3.condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore Parte_1
della , spese che liquida in euro 332,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado in Parte_1
favore della , spese che liquida in euro 337,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 20/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci