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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.789/2023 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], res. in Parte_1 C.F._1 Savigliano (CN), Via Pylos n. 30 ed ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso con mandato congiunto e disgiunto tra loro, dall'avv. Alberto Crosetto del Foro di Cuneo (C.F.
, Pec: Fax: CodiceFiscale_2 Email_1 0175/47004), e dall'avv. Giuseppe Donapai del Foro di Cuneo (C.F. C.F._3 ; p.e.c. n° fax 0172.712328)
[...] Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Savigliano, Via Trento 48, come da procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, P. IVA ), corr. in Lagnasco (CN), Via Valparasco C.F._4 P.IVA_1 n. 3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
Pag. 1 a 6 l per chiedere l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare inefficace il licenziamento verbale in quanto in violazione dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 604/1966 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pronto pagamento in favore del ricorrente dell'indennità indennità sostitutiva, la cui misura è fissata in 15 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità (con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR), nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria o di quella somma veriore accertanda in corso di causa;
Nel merito:
In via principale:
-accertare e dichiarare che il licenziamento verbale intimato al ricorrente è nullo in quanto provvedimento da ritenersi motivato da intento ritorsivo per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pronto pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità (con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo del risarcimento del danno non inferiore a 5 mensilità ed al versamento dei contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria o di quella somma veriore accertanda in corso di causa;
In ogni caso ed ancora, in via principale:
a) accertare e dichiarare la sussistenza di differenze retributive e contributive a titolo di errato inquadramento di livello, elementi fissi della retribuzione, festività non godute, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pronto pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di
€248.906,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria o di quella somma veriore accertanda in corso di causa, se del caso previo esperimento di CTU contabile.
- Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione al saldo;
- Col favore di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario difensore.”.
La parte resistente non si è invece costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver intrattenuto un rapporto di lavoro con l'impresa agricola Controparte_1 a partire dal gennaio 2009, attraverso plurimi contratti di lavoro a tempo
[...] determinato, ed in particolare dall'1.1.2009 all'1.7.2022; che il rapporto di lavoro è cessato l'1.7.2022 a causa del recesso verbale irrogato dal resistente al ricorrente;
che le proprie
Pag. 2 a 6
mansioni lavorative, durante tutto il periodo lavorativo, consistevano nella raccolta di mele, pesche, kiwi e prugne, potatura (a verde e a secco), irrigazione piante ed utilizzo di macchinari agricoli (trattori); che durante tutti i periodi lavorativi estivi (luglio- agosto- settembre) osservava un orario di lavoro dalle ore 7.30 alle ore 18.30, dal lunedì al sabato e per due domeniche al mese (con il medesimo orario), mentre durante gli altri mesi osservava un orario continuato di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 17.00; di osservare un orario maggiore rispetto a quanto indicato nelle buste paga;
di aver lavorato durante l'intero rapporto di lavoro anche il sabato mattina, per tutti i sabati del mese, oltre a due domeniche al mese nel periodo estivo, dalle ore 7.30 alle ore 18.30; di aver chiesto al datore di corrispondergli le spettanze retributive rimaste impagate, nonché la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che il datore in pari data rispondeva alla predetta richiesta comunicando al ricorrente che il contratto di lavoro cessava da quel giorno e invitando lo stesso a non presentarsi più sul posto di lavoro dal giorno successivo;
che l'1.7.2022, a seguito della legittima e reiterata richiesta del sig. di vedersi corrisposte le spettanze retributive e contributive per Pt_1 l'attività effettivamente svolta, il sig. titolare dell'Azienda Controparte_1 Agricola, intimava il licenziamento verbale al ricorrente.
A tal proposito occorre ribadire che in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Invece, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore.
Orbene, preliminarmente va ribadito che la società resistente è rimasta contumace. In via generale si deve precisare che "la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice"(cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554).
La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò, all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006, n. 15777).
In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso, ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pag. 3 a 6 Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Nel caso di specie parte ricorrente non ha assolto, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., all'onere della prova in capo ad essa incombente, considerato che dall'esame della documentazione offerta in comunicazione non si evincono elementi sufficienti tali da consentire a questo Giudice di inferire su base abduttiva e con ragionevole grado di probabilità (c.d. standard probatorio del “più probabile che non”) l'esistenza di profili di illegittimità del recesso datoriale, considerato che in atti la parte ricorrente ha offerto in comunicazione le buste paga, l'impugnazione stragiudiziale del recesso datoriale e i conteggi sindacali. Oltretutto, la mancanza di prova dell'illegittimità del licenziamento è altresì avvalorata dalla deposizione testimoniale di , teste di parte ricorrente, nonché Tes_1 suo TE ed ex dipendente dell'impresa resistente, il quale ha espressamente dichiarato di non aver mai assistito a litigi tra suo TE e il datore di lavoro (cfr. al riguardo la testimonianza di : “…non ho assistito a litigi tra mio TE e il datore di Tes_1 lavoro; mio TE ha iniziato nel 2009 agosto o luglio, non ricordo bene, fino al 2022 agosto o luglio.”).
Risulta invece provata la sussistenza del diritto di credito vantato dal lavoratore per la corresponsione in suo favore di differenze retributive da orario di lavoro straordinario.
E' sufficiente sul punto osservare che il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive per aver effettuato del lavoro straordinario è onerato, ex art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario riguardanti sia l'orario normale di lavoro che la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente.
Nel caso di specie, la prova del diritto vantato dal ricorrente si desume dalla testimonianza di , unico teste escusso, il quale ha confermato che la retribuzione percepita Tes_1 dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro non sia rispondente al criterio di adeguatezza alla quantità e qualità del lavoro svolto. Infatti, la retribuzione spettante al lavoratore non è commisurata alle ore di lavoro effettivamente prestato, dal momento che il teste ha riferito che il lavoratore osservava un orario di lavoro dalle ore 7.30 alle ore 18.30, dal lunedì al sabato e per due domeniche al mese (con il medesimo orario), mentre durante gli altri mesi osservava un orario continuato di lavoro dalle ore 08,00 alle ore 17,30 (cfr. deposizione testimoniale di : “Il ricorrente raccoglieva i frutti, poteva le piante, guidava i trattori Tes_1 qualche volta;
il ricorrente lavorava da lunedì al sabato, dalle 8 fino alle 17:30 in inverno, con pausa pranzo da mezzogiorno fino all'una e mezza;
in estate dalle 7:30 fino a mezzogiorno e poi dall'una e mezza fino alle 18:30; in estate capitava che il ricorrente lavorasse anche di domenica;
un paio di domeniche al mese;
abbiamo lavorato anche durante i festivi in estate, per esempio a ferragosto;
preciso che non venivamo pagati di più quando lavoravamo di domenica o durante i festivi;
preciso che mio TE lavorava di sabato tutto il giorno, sia in inverno che in estate, tranne quando pioveva; …”).
Pag. 4 a 6
Risulta inoltre provato l'errato inquadramento lavorativo del ricorrente, in quanto il teste ha espressamente riferito che suo TE si occupava della raccolta di frutti, potatura di piante e guida di trattori, mentre il lavoratore era stato inquadrato contrattualmente come
“bracciante agricolo”, ovvero “livello e - ex comuni” per i florovivaisti o “Area 3°” per operai agricoli, pur svolgendo mansioni attinenti al “livello d - ex qualificati/area 2°” (conduzione piccoli trattori, aiuto potatore…), avendo quindi diritto ad una retribuzione superiore a quella effettivamente corrisposta.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza solo parziale del ricorso, che deve essere pertanto accolto limitatamente alle domande afferenti alla corresponsione delle differenze retributive, con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 234.194.44 (con lordizzazione retribuzione percepita), come risulta dai conteggi elaborati dal CTU incaricato nella relazione finale di consulenza tecnica ( a) RISULTATO - giorni e ore indicate nei conteggi allegati al ricorso), cui questo Giudice intende aderire in quanto redatta in conformità rispetto ai parametri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio relative al valore del “decisum” (euro 234.194.44): studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Le spese della CTU devono, infine, essere poste integralmente a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo complessivo pari ad euro 234.194.44 (con lordizzazione retribuzione percepita); con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 6.699 per onorari e compensi;
oltre il
Pag. 5 a 6 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) spese della CTU integralmente a carico della parte resistente soccombente. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 20.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.789/2023 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], res. in Parte_1 C.F._1 Savigliano (CN), Via Pylos n. 30 ed ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso con mandato congiunto e disgiunto tra loro, dall'avv. Alberto Crosetto del Foro di Cuneo (C.F.
, Pec: Fax: CodiceFiscale_2 Email_1 0175/47004), e dall'avv. Giuseppe Donapai del Foro di Cuneo (C.F. C.F._3 ; p.e.c. n° fax 0172.712328)
[...] Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Savigliano, Via Trento 48, come da procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, P. IVA ), corr. in Lagnasco (CN), Via Valparasco C.F._4 P.IVA_1 n. 3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
Pag. 1 a 6 l per chiedere l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare inefficace il licenziamento verbale in quanto in violazione dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 604/1966 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pronto pagamento in favore del ricorrente dell'indennità indennità sostitutiva, la cui misura è fissata in 15 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità (con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR), nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria o di quella somma veriore accertanda in corso di causa;
Nel merito:
In via principale:
-accertare e dichiarare che il licenziamento verbale intimato al ricorrente è nullo in quanto provvedimento da ritenersi motivato da intento ritorsivo per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pronto pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità (con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo del risarcimento del danno non inferiore a 5 mensilità ed al versamento dei contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria o di quella somma veriore accertanda in corso di causa;
In ogni caso ed ancora, in via principale:
a) accertare e dichiarare la sussistenza di differenze retributive e contributive a titolo di errato inquadramento di livello, elementi fissi della retribuzione, festività non godute, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pronto pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di
€248.906,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria o di quella somma veriore accertanda in corso di causa, se del caso previo esperimento di CTU contabile.
- Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione al saldo;
- Col favore di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario difensore.”.
La parte resistente non si è invece costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver intrattenuto un rapporto di lavoro con l'impresa agricola Controparte_1 a partire dal gennaio 2009, attraverso plurimi contratti di lavoro a tempo
[...] determinato, ed in particolare dall'1.1.2009 all'1.7.2022; che il rapporto di lavoro è cessato l'1.7.2022 a causa del recesso verbale irrogato dal resistente al ricorrente;
che le proprie
Pag. 2 a 6
mansioni lavorative, durante tutto il periodo lavorativo, consistevano nella raccolta di mele, pesche, kiwi e prugne, potatura (a verde e a secco), irrigazione piante ed utilizzo di macchinari agricoli (trattori); che durante tutti i periodi lavorativi estivi (luglio- agosto- settembre) osservava un orario di lavoro dalle ore 7.30 alle ore 18.30, dal lunedì al sabato e per due domeniche al mese (con il medesimo orario), mentre durante gli altri mesi osservava un orario continuato di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 17.00; di osservare un orario maggiore rispetto a quanto indicato nelle buste paga;
di aver lavorato durante l'intero rapporto di lavoro anche il sabato mattina, per tutti i sabati del mese, oltre a due domeniche al mese nel periodo estivo, dalle ore 7.30 alle ore 18.30; di aver chiesto al datore di corrispondergli le spettanze retributive rimaste impagate, nonché la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che il datore in pari data rispondeva alla predetta richiesta comunicando al ricorrente che il contratto di lavoro cessava da quel giorno e invitando lo stesso a non presentarsi più sul posto di lavoro dal giorno successivo;
che l'1.7.2022, a seguito della legittima e reiterata richiesta del sig. di vedersi corrisposte le spettanze retributive e contributive per Pt_1 l'attività effettivamente svolta, il sig. titolare dell'Azienda Controparte_1 Agricola, intimava il licenziamento verbale al ricorrente.
A tal proposito occorre ribadire che in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Invece, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore.
Orbene, preliminarmente va ribadito che la società resistente è rimasta contumace. In via generale si deve precisare che "la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice"(cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554).
La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò, all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006, n. 15777).
In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso, ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pag. 3 a 6 Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Nel caso di specie parte ricorrente non ha assolto, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., all'onere della prova in capo ad essa incombente, considerato che dall'esame della documentazione offerta in comunicazione non si evincono elementi sufficienti tali da consentire a questo Giudice di inferire su base abduttiva e con ragionevole grado di probabilità (c.d. standard probatorio del “più probabile che non”) l'esistenza di profili di illegittimità del recesso datoriale, considerato che in atti la parte ricorrente ha offerto in comunicazione le buste paga, l'impugnazione stragiudiziale del recesso datoriale e i conteggi sindacali. Oltretutto, la mancanza di prova dell'illegittimità del licenziamento è altresì avvalorata dalla deposizione testimoniale di , teste di parte ricorrente, nonché Tes_1 suo TE ed ex dipendente dell'impresa resistente, il quale ha espressamente dichiarato di non aver mai assistito a litigi tra suo TE e il datore di lavoro (cfr. al riguardo la testimonianza di : “…non ho assistito a litigi tra mio TE e il datore di Tes_1 lavoro; mio TE ha iniziato nel 2009 agosto o luglio, non ricordo bene, fino al 2022 agosto o luglio.”).
Risulta invece provata la sussistenza del diritto di credito vantato dal lavoratore per la corresponsione in suo favore di differenze retributive da orario di lavoro straordinario.
E' sufficiente sul punto osservare che il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive per aver effettuato del lavoro straordinario è onerato, ex art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario riguardanti sia l'orario normale di lavoro che la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente.
Nel caso di specie, la prova del diritto vantato dal ricorrente si desume dalla testimonianza di , unico teste escusso, il quale ha confermato che la retribuzione percepita Tes_1 dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro non sia rispondente al criterio di adeguatezza alla quantità e qualità del lavoro svolto. Infatti, la retribuzione spettante al lavoratore non è commisurata alle ore di lavoro effettivamente prestato, dal momento che il teste ha riferito che il lavoratore osservava un orario di lavoro dalle ore 7.30 alle ore 18.30, dal lunedì al sabato e per due domeniche al mese (con il medesimo orario), mentre durante gli altri mesi osservava un orario continuato di lavoro dalle ore 08,00 alle ore 17,30 (cfr. deposizione testimoniale di : “Il ricorrente raccoglieva i frutti, poteva le piante, guidava i trattori Tes_1 qualche volta;
il ricorrente lavorava da lunedì al sabato, dalle 8 fino alle 17:30 in inverno, con pausa pranzo da mezzogiorno fino all'una e mezza;
in estate dalle 7:30 fino a mezzogiorno e poi dall'una e mezza fino alle 18:30; in estate capitava che il ricorrente lavorasse anche di domenica;
un paio di domeniche al mese;
abbiamo lavorato anche durante i festivi in estate, per esempio a ferragosto;
preciso che non venivamo pagati di più quando lavoravamo di domenica o durante i festivi;
preciso che mio TE lavorava di sabato tutto il giorno, sia in inverno che in estate, tranne quando pioveva; …”).
Pag. 4 a 6
Risulta inoltre provato l'errato inquadramento lavorativo del ricorrente, in quanto il teste ha espressamente riferito che suo TE si occupava della raccolta di frutti, potatura di piante e guida di trattori, mentre il lavoratore era stato inquadrato contrattualmente come
“bracciante agricolo”, ovvero “livello e - ex comuni” per i florovivaisti o “Area 3°” per operai agricoli, pur svolgendo mansioni attinenti al “livello d - ex qualificati/area 2°” (conduzione piccoli trattori, aiuto potatore…), avendo quindi diritto ad una retribuzione superiore a quella effettivamente corrisposta.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza solo parziale del ricorso, che deve essere pertanto accolto limitatamente alle domande afferenti alla corresponsione delle differenze retributive, con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 234.194.44 (con lordizzazione retribuzione percepita), come risulta dai conteggi elaborati dal CTU incaricato nella relazione finale di consulenza tecnica ( a) RISULTATO - giorni e ore indicate nei conteggi allegati al ricorso), cui questo Giudice intende aderire in quanto redatta in conformità rispetto ai parametri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio relative al valore del “decisum” (euro 234.194.44): studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Le spese della CTU devono, infine, essere poste integralmente a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo complessivo pari ad euro 234.194.44 (con lordizzazione retribuzione percepita); con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 6.699 per onorari e compensi;
oltre il
Pag. 5 a 6 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) spese della CTU integralmente a carico della parte resistente soccombente. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 20.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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