Art. 2.
Per l'esercizio della suddetta tramvia dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561 , sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche e del relativo regolamento; le condizioni contenute nel disciplinare accettato il 6 aprile 1907 dal legale rappresentante della Societa' concessionaria; nonche' le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno stabilite all'atto della visita di collaudo da apposita Commissione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 19 luglio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
GIANTURCO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Per l'esercizio della suddetta tramvia dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561 , sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche e del relativo regolamento; le condizioni contenute nel disciplinare accettato il 6 aprile 1907 dal legale rappresentante della Societa' concessionaria; nonche' le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno stabilite all'atto della visita di collaudo da apposita Commissione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 19 luglio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
GIANTURCO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.