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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
NT DO, AT
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3192/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IMPOSTA SOSTITU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IMPOSTA SOSTITU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IMPOSTA SOSTITU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IMPOSTA SOSTITU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/12/2024 RGR N. 3192/2024, il ricorrente Ricorrente_1, assisto e difeso dal rag. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, notificata il 4/10/2024, del complessivo importo di euro 38.007,23, relativa a tributi diversi contenute in quattordici cartelle di pagamento sottese nelle intimazione di pagamento.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce l'omessa notifica cartelle di pagamento, la maturata prescrizione decennale per i crediti erariali, e la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi;
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce le notifiche delle cartelle di pagamento e le notifiche pregresse di intimazioni di pagamento notificate al contribuente.
L'Agenzia delle Entrate intervenuta volontariamente, contesta gli addebiti mossi dal contribuente, per quanto attiene i tributi IVA e il canone TV;
chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione, come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese nella intimazione di pagamento impugnata. Le doglianze sono infondate in quanto l'Agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica di tutte le cartelle di pagamento oggetto di contestazione.
In relazione a ciò, il Collegio esamina gli elementi prodotti dall'Agenzia Entrate Riscossione, al fine di valutare se il credito intimato fosse prescritto;
si evidenzia che il contribuente ha avuto notificato oltre alla notifica delle cartelle sottese nell'intimazione di pagamento impugnata, i seguenti atti: Intimazione di pagamento n. 29820179009387442000 notificata il 02.12.2017 a mezzo pec;
Intimazione di pagamento n.
29820229004303178000 notificata il 08.06.2022 a mezzo pec;
Intimazione di pagamento n.
29820239001323020000 notificata il 14.02.2023 a mezzo pec;
Intimazione di pagamento n. 29820239002633916000 notificata il 14.03.2023 a mezzo pec;
Intimazione di pagamento n. 29820239006876736000 notificata il 20.07.2023 a mezzo pec;
per cui la prescrizione del credito intimato eccepita dal contribuente, non è maturata per effetto degli atti interruttivi della prescrizione sopra evidenziati notificati a mezzo posta elettronica certificata.
Le cartelle di pagamento contenute nell'atto impugnato risultano regolarmente notificate al contribuente, per cui il credito tributario contenuto nella intimazione di pagamento è divenuto definitivo ed è irretrattabile, per omessa impugnazione delle cartelle medesime.
Di conseguenza, l'eccepita prescrizione non si è maturata, in quanto sussistono atti interruttivi della prescrizione, e il relativo termine ordinario della prescrizione incomincia a decorrere nella sua interezza dalla notifica di qualsivoglia atto interruttivo valido per la prescrizione, nel caso di specie, le intimazioni di pagamento sopra evidenziate sono atti validi per interrompere l'effetto prescrizionale del credito.
Ciò posto, esaminate le cartelle di pagamento contenute nell'atto impugnato, l'unico credito tributario prescritto è contenuto nella cartella di pagamento N° 29820110008885863000, notificata il 01/07/2011 relativa alla TARSU anno 2009 di euro 1.001,89, giacché dalla data di notifica cartella alla data di notifica intimazione di pagamento, notificata il 2/12/2017, il termine di prescrizione quinquennale è maturato, in quanto per i tributi locali trova applicazione l'art. 2948 codice civile. Pertanto, si annulla la riscossione del credito contenuto in detta cartella di pagamento.
Per i restanti crediti erariali contestati e per le tasse automobilistiche il termine di prescrizione non è maturato per effetto degli atti interruttivi sopra menzionati, notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione 1^, accoglie parzialmente il ricorso come specificato in motivazione, rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.418,00, oltre accessori, in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate di Siracusa.
Così deciso a Siracusa, il 12 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro NT dott.ssa Adriana LI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
NT DO, AT
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3192/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IMPOSTA SOSTITU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IMPOSTA SOSTITU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IMPOSTA SOSTITU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IMPOSTA SOSTITU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010766543 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/12/2024 RGR N. 3192/2024, il ricorrente Ricorrente_1, assisto e difeso dal rag. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, notificata il 4/10/2024, del complessivo importo di euro 38.007,23, relativa a tributi diversi contenute in quattordici cartelle di pagamento sottese nelle intimazione di pagamento.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce l'omessa notifica cartelle di pagamento, la maturata prescrizione decennale per i crediti erariali, e la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi;
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce le notifiche delle cartelle di pagamento e le notifiche pregresse di intimazioni di pagamento notificate al contribuente.
L'Agenzia delle Entrate intervenuta volontariamente, contesta gli addebiti mossi dal contribuente, per quanto attiene i tributi IVA e il canone TV;
chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione, come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese nella intimazione di pagamento impugnata. Le doglianze sono infondate in quanto l'Agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica di tutte le cartelle di pagamento oggetto di contestazione.
In relazione a ciò, il Collegio esamina gli elementi prodotti dall'Agenzia Entrate Riscossione, al fine di valutare se il credito intimato fosse prescritto;
si evidenzia che il contribuente ha avuto notificato oltre alla notifica delle cartelle sottese nell'intimazione di pagamento impugnata, i seguenti atti: Intimazione di pagamento n. 29820179009387442000 notificata il 02.12.2017 a mezzo pec;
Intimazione di pagamento n.
29820229004303178000 notificata il 08.06.2022 a mezzo pec;
Intimazione di pagamento n.
29820239001323020000 notificata il 14.02.2023 a mezzo pec;
Intimazione di pagamento n. 29820239002633916000 notificata il 14.03.2023 a mezzo pec;
Intimazione di pagamento n. 29820239006876736000 notificata il 20.07.2023 a mezzo pec;
per cui la prescrizione del credito intimato eccepita dal contribuente, non è maturata per effetto degli atti interruttivi della prescrizione sopra evidenziati notificati a mezzo posta elettronica certificata.
Le cartelle di pagamento contenute nell'atto impugnato risultano regolarmente notificate al contribuente, per cui il credito tributario contenuto nella intimazione di pagamento è divenuto definitivo ed è irretrattabile, per omessa impugnazione delle cartelle medesime.
Di conseguenza, l'eccepita prescrizione non si è maturata, in quanto sussistono atti interruttivi della prescrizione, e il relativo termine ordinario della prescrizione incomincia a decorrere nella sua interezza dalla notifica di qualsivoglia atto interruttivo valido per la prescrizione, nel caso di specie, le intimazioni di pagamento sopra evidenziate sono atti validi per interrompere l'effetto prescrizionale del credito.
Ciò posto, esaminate le cartelle di pagamento contenute nell'atto impugnato, l'unico credito tributario prescritto è contenuto nella cartella di pagamento N° 29820110008885863000, notificata il 01/07/2011 relativa alla TARSU anno 2009 di euro 1.001,89, giacché dalla data di notifica cartella alla data di notifica intimazione di pagamento, notificata il 2/12/2017, il termine di prescrizione quinquennale è maturato, in quanto per i tributi locali trova applicazione l'art. 2948 codice civile. Pertanto, si annulla la riscossione del credito contenuto in detta cartella di pagamento.
Per i restanti crediti erariali contestati e per le tasse automobilistiche il termine di prescrizione non è maturato per effetto degli atti interruttivi sopra menzionati, notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione 1^, accoglie parzialmente il ricorso come specificato in motivazione, rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.418,00, oltre accessori, in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate di Siracusa.
Così deciso a Siracusa, il 12 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro NT dott.ssa Adriana LI