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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/10/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4289/23 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Melfi presso lo studio dell'avv. Parte_1
ME NT LE che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv. Controparte_1
UI Spera che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 16.11.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Melfi il 30.08.1981 Controparte_1
e che, con sentenza non definitiva n. 756/2021 del 01.07.2021, questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli e entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con esclusione dell'assegno di divorzio in favore della resistente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale ha dedotto che, in sede di separazione, è stato posto a carico del ricorrente ed in suo favore l'assegno di mantenimento di 200 euro mensili;
che ella non percepisce alcun reddito ed è disoccupata;
che ha svolto mansioni di casalinga per lungo tempo e per volontà del ricorrente, occupandosi dei bisogni e delle necessità della famiglia;
che ha svolto attività lavorativa dal 1981 al 1996, in maniera non continuativa e con mansioni di operaia, allorché il coniuge era impossibilitato al lavoro per motivi di salute;
che,
a seguito della risoluzione dei problemi di salute del ricorrente, ella ha abbandonato la propria occupazione per dedicarsi ai figli, al marito e alle incombenze domestiche;
che per anni ha cercato invano un'occupazione lavorativa ed attualmente versa in gravi difficoltà economiche, non riuscendo a fronteggiare gli ordinari costi della vita quotidiana;
che il ricorrente, per contro, è titolare di un reddito consistente.
Ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in via riconvenzionale, ha chiesto che le sia riconosciuto un assegno divorzile di 600,00 euro mensili.
Con ordinanza del 24.06.2024, in via temporanea e urgente, sono state confermate le statuizioni di cui alla separazione giudiziale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
All'udienza del 14.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha così concluso: “la scrivente difesa, nell'interesse di parte ricorrente, si riporta a tutto quanto scritto, dedotto ed eccepito nei verbali di udienza nonché alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta
l'avverso dedotto, perché infondato in fatto e destituito di fondamento giuridico e chiede che la causa venga decisa. Ancora una volta, si fa rilevare la infondatezza della richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile pari ad € 600,00, in quanto controparte non ha dato prova alcuna del peggioramento delle condizioni di vita della resistente;
anzi, dagli atti di causa è emerso che la stessa percepisce il reddito di cittadinanza;
che è prossima alla percezione della pensione e che occupa ancora l'abitazione coniugale in comproprietà. La richiesta di incremento dell'assegno si fonda su presupposti generici e non comprovati. La resistente, sebbene dichiari di essere priva di occupazione, non ha dimostrato l'attualità di uno stato di bisogno tale da giustificare un intervento assistenziale di natura perequativa o compensativa…”.
La resistente ha così concluso come segue: “… si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito dal sig. , poiché infondato sia in fatto, sia in diritto. Si eccepisce, inoltre, Parte_1
l'inammissibilità della memoria di replica ex art. 473 bis 28 c.p.c. depositata da controparte in data 09.05.2025, poiché tardiva. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione.”
Sulla base delle richiamate conclusioni, la causa è stata riservata in decisione. Il P.M. ha apposto il proprio “visto" senza nulla opporre.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 756/2021 del 01.07.2021, che è stata prodotta dalla resistente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melfi per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
La domanda riconvenzionale di assegno divorzile è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Va qui preliminarmente richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio
2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare "se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare".
La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di "accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio"
- fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte “il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma "adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente". Sull'onere della prova, le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare "preponderante").
Nella specie, sulla base della documentazione economica prodotta, il rilevante divario economico tra le parti risulta dimostrato.
Il ricorrente, onerato dal Giudice a produrre la documentazione completa prescritta dall'art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c. (v. ordinanza del
25.06.2024), ha depositato:
- Libretto di circolazione da cui risulta titolare di auto Toyota A2;
- CU 2023 da cui risulta reddito da pensione di 18.003,47 euro;
- CU 2024 da cui risulta reddito da pensione di 19.342,96 euro;
- Cedolino pensione per il mese di febbraio 2021, da cui risulta un importo di 1.105,95 euro;
- 730/23 da cui risulta la produzione di reddito complessivo lordo di
18.093 euro.
- Visura catastale per soggetto, dalla quale risulta comproprietario, per quota di 1/8, dei seguenti immobili:
a) fabbricato sito in Melfi alla via Foggia categ. C/6;
b) fabbricato sito in Melfi alla via Foggia categ. A/3;
c) fabbricato sito in Melfi alla via Foggia categ. C/2; nonché di due terreni in Melfi, in comproprietà per la quota di 1/9.
Egli non ha prestato piena ottemperanza all'ordinanza del 25.06.2024 sopra richiamata, avendo omesso di depositare le dichiarazioni reddituali delle ultime tre annualità (è stata prodotta in atti la sola dichiarazione del
2023 per l'anno di imposta 2022), nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni (cfr. art. 473 bis.12 comma
3 cit.). Il descritto comportamento processuale – in particolar modo l'omissione relativa ai rapporti bancari e finanziari – unito alla cessazione del rapporto di lavoro del prima della presente pronuncia, con conseguente Parte_1 maturazione del suo diritto al trattamento di fine rapporto - deve essere qui valutato, in applicazione dell'art. 116 c.p.c., come significativo elemento indiziario, sulla base del quale è ragionevole ritenere dimostrata una complessiva condizione economica del ricorrente più cospicua di quella risultante dalla documentazione prodotta in giudizio.
Quanto alla condizione economica della resistente, ella ha in primo luogo dedotto di non aver mai prestato attività lavorativa, fatta eccezione per il limitato periodo nel quale il ricorrente era impossibilitato a svolgerla, in prima persona, per problemi di salute. Tale allegazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente ed è stata altresì provata documentalmente (v. estratto conto previdenziale in cui vengono confermate le allegazioni della resistente in ordine al suo periodo di occupazione dall'anno 1981 al 1996, invero per periodi di lavoro non continuativi, alternati dalla percezione di disoccupazione agricola e da periodi di maternità; Libretto di lavoro n. 20857 in cui risulta: qualifica di bracciante agricola operaia e periodi di lavoro per le annualità – le sole intellegibili - 1988, 1993, 1994, 1996 comunque ricomprese nell'estratto conto previdenziale).
L'ulteriore documentazione prodotta evidenzia che l'unica voce di reddito della resistente è costituita dall'assegno di mantenimento versato dal coniuge, con il quale ella è comproprietaria della casa familiare in Melfi
(v. estratto conto PostePay Evolution da cui risulta che la giacenza media al 31.12.2023 è pari a 2.399 euro;
accrediti periodici di 200 euro da parte del ricorrente;
estratto conto PostePay Evolution, periodo di riferimento dal 01.01.2022 al 31.12.2022, ove risultano nella voce “accrediti” somme a titolo di contributo di mantenimento versatole dal ricorrente;
attestazione ISEE al 14.01.2021 in cui risulta un indicatore della situazione economica equivalente di 151 euro).
Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio la resistente ha inoltre dato atto di aver percepito con riferimento alle annualità 2021, 2022 e 2023 le seguenti, rispettive, somme:
5.500 euro, 1.000 euro, 1.500 euro, tutte rinvenienti da sussidio sociale “reddito di cittadinanza”.
È pertanto dimostrato, a giudizio del Tribunale, il rilevante divario reddituale tra i coniugi, atteso che, secondo le deduzioni documentate della resistente, la signora non percepisce reddito all'infuori CP_1 dell'assegno concordato in sede di separazione e al reddito di cittadinanza di 500,00 euro al mese, percepito fino a dicembre 2024 (v. dichiarazioni di parte resistente rese all'udienza del 04.04.2024).
Quanto al profilo perequativo-compensativo dell'assegno di divorzio, risulta dimostrato, a giudizio del Tribunale, che nel corso del matrimonio i coniugi si siano accordati nel senso di prevedere che la moglie si dedicasse alla cura della casa e dei figli ed il marito curasse ogni aspetto economico con lo svolgimento di attività lavorativa esterna, accordo interrotto nel solo periodo in cui lo stesso era impedito nell'esercizio di attività lavorativa e la ha dovuto assumere il ruolo di lui. CP_1
Sull'apporto economico dato dalla resistente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune durante il matrimonio, il ricorrente nulla ha dedotto, mentre la coniuge ha dichiarato di avere sempre sostenuto gli interessi familiari provvedendo alla gestione delle incombenze domestiche e legate alla prole, sostituendo l'apporto economico cui era adibito il coniuge, nel momento in cui quest'ultimo era impossibilitato nell'esercizio di attività lavorativa. Sul punto, i testi addotti dalla richiedente hanno riferito: che la resistente ha sempre accudito e provveduto alle esigenze domestiche e dei figli, mentre il ricorrente prestava lavoro in fabbrica;
che vi era stato accordo tra i coniugi affinché il marito si occupasse della produzione del reddito e la moglie curasse la casa e la famiglia;
che tale concordato ménage si interruppe solo quando il ricorrente, per problemi di salute, non poté più recarsi al lavoro e la resistente svolse mansioni di operaia alle dipendenze di un “salsificio” e di lavapiatti alle dipendenze del ristorante “Murano”; che, risolti i problemi di salute, la è ritornata a fare la casalinga a tempo CP_1 pieno;
che la resistente è attualmente disoccupata nonostante abbia cercato lavoro in Melfi, non disponendo di patente di guida, e si sia rivolta all'ufficio di collocamento e all'agenzia di lavoro “Manpower” (v. deposizione della teste , figlia delle parti, all'udienza del Testimone_1
20.09.2024; v. altresì deposizione resa dal teste Testimone_2 all'udienza del 14.11.2024: “Dopo la separazione si è attivata per cercare lavoro chiedendo alle diverse attività commerciali di Melfi di potere essere inserita. Tanto so in quanto spesso l'ho accompagnata io con la mia macchina. Mia suocera attualmente ha 62 anni ed è obesa e non si può muovere agevolmente;
v. dichiarazioni rese all'udienza del 14.11.2024 da , vicina di casa dal 2005: “… So che il marito non era Testimone_3
d'accordo a farla lavorare perché doveva dedicarsi alla famiglia. Il marito non lo vedevo mai perché lavorava. Tanto so perché riferitomi dalla sig.ra
). CP_1
I testi risultano attendibili, giacché la teste , figlia delle Testimone_1 parti, era all'epoca convivente con i genitori, il genero ha frequentato la casa coniugale dal 2007 e la vicina, pur avendo ricevuto sul punto le confidenze della richiedente, ha reso dichiarazioni convergenti con quelle degli altri due.
A giudizio del Tribunale, le riportate deposizioni testimoniali consentono di ritenere dimostrato che il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie sia da porsi in relazione causale con le scelte effettuate da entrambi i coniugi durante la vita matrimoniale, scelte che hanno condotto la a mettere da parte le suddette aspettative per CP_1 dedicarsi all'accudimento della famiglia, consentendo così al ricorrente di potersi dedicare esclusivamente all'attività lavorativa senza alcun impedimento o ostruzione legata alle esigenze domestiche e familiari che ricadono, secondo l'id quod plerumque accidit, su ogni famiglia, laddove le mere deduzioni del ricorrente non forniscono convincenti elementi probatori di segno contrario.
La resistente ha anche dedotto di avere invano cercato un'occupazione lavorativa a seguito della separazione. Tale circostanza è stata confermata dai testi esaminati – si vedano, nello specifico, le dichiarazioni sopra richiamate e in particolare dalle dichiarazioni della teste Tes_3
, la quale ha dichiarato che la stessa le ha chiesto di aiutarla a
[...] reperire un impiego come collaboratrice domestica, e quelle e del teste
, il quale ha dichiarato di averla accompagnata ad incontri Testimone_2 finalizzati alla successiva assunzione - e, peraltro, trova sostegno anche nella documentazione attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento.
È, inoltre, ragionevole ritenere effettivamente sussistente la difficoltà per la resistente di reperire un lavoro, ove si consideri che all'epoca della separazione ella aveva 59 anni ed attualmente ne ha 63.
Tenuto conto dell'età anagrafica della richiedente e della durata del matrimonio (40 anni), ricorrono le condizioni per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della ex coniuge, il quale deve essere congruamente e proporzionalmente quantificato, avuto riguardo anche alla disponibilità attuale della casa coniugale abitata dalla resistente e in regime di comproprietà tra i coniugi, nonché ai redditi prodotti dal ricorrente come sopra analiticamente riportati e desumibili ex art. 116 c.p.c. dalle circostanze pure sopra indicate, in € 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato - in applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, ma superiore a
26.000 euro in considerazione dell'attività svolta e dell'impegno richiesto al difensore - in favore dell'Erario poiché la resistente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
16.11.2023 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Melfi il 30.08.1981 trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Melfi l'anno 1981,
Parte II, Serie A, n. 74;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e per l'effetto pone a carico del ricorrente ed in favore della resistente l'assegno divorzile di 250,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare all'avente diritto entro il giorno 5 del mese.
d) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 06.10.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4289/23 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Melfi presso lo studio dell'avv. Parte_1
ME NT LE che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv. Controparte_1
UI Spera che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 16.11.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Melfi il 30.08.1981 Controparte_1
e che, con sentenza non definitiva n. 756/2021 del 01.07.2021, questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli e entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con esclusione dell'assegno di divorzio in favore della resistente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale ha dedotto che, in sede di separazione, è stato posto a carico del ricorrente ed in suo favore l'assegno di mantenimento di 200 euro mensili;
che ella non percepisce alcun reddito ed è disoccupata;
che ha svolto mansioni di casalinga per lungo tempo e per volontà del ricorrente, occupandosi dei bisogni e delle necessità della famiglia;
che ha svolto attività lavorativa dal 1981 al 1996, in maniera non continuativa e con mansioni di operaia, allorché il coniuge era impossibilitato al lavoro per motivi di salute;
che,
a seguito della risoluzione dei problemi di salute del ricorrente, ella ha abbandonato la propria occupazione per dedicarsi ai figli, al marito e alle incombenze domestiche;
che per anni ha cercato invano un'occupazione lavorativa ed attualmente versa in gravi difficoltà economiche, non riuscendo a fronteggiare gli ordinari costi della vita quotidiana;
che il ricorrente, per contro, è titolare di un reddito consistente.
Ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in via riconvenzionale, ha chiesto che le sia riconosciuto un assegno divorzile di 600,00 euro mensili.
Con ordinanza del 24.06.2024, in via temporanea e urgente, sono state confermate le statuizioni di cui alla separazione giudiziale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
All'udienza del 14.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha così concluso: “la scrivente difesa, nell'interesse di parte ricorrente, si riporta a tutto quanto scritto, dedotto ed eccepito nei verbali di udienza nonché alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta
l'avverso dedotto, perché infondato in fatto e destituito di fondamento giuridico e chiede che la causa venga decisa. Ancora una volta, si fa rilevare la infondatezza della richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile pari ad € 600,00, in quanto controparte non ha dato prova alcuna del peggioramento delle condizioni di vita della resistente;
anzi, dagli atti di causa è emerso che la stessa percepisce il reddito di cittadinanza;
che è prossima alla percezione della pensione e che occupa ancora l'abitazione coniugale in comproprietà. La richiesta di incremento dell'assegno si fonda su presupposti generici e non comprovati. La resistente, sebbene dichiari di essere priva di occupazione, non ha dimostrato l'attualità di uno stato di bisogno tale da giustificare un intervento assistenziale di natura perequativa o compensativa…”.
La resistente ha così concluso come segue: “… si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito dal sig. , poiché infondato sia in fatto, sia in diritto. Si eccepisce, inoltre, Parte_1
l'inammissibilità della memoria di replica ex art. 473 bis 28 c.p.c. depositata da controparte in data 09.05.2025, poiché tardiva. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione.”
Sulla base delle richiamate conclusioni, la causa è stata riservata in decisione. Il P.M. ha apposto il proprio “visto" senza nulla opporre.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 756/2021 del 01.07.2021, che è stata prodotta dalla resistente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melfi per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
La domanda riconvenzionale di assegno divorzile è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Va qui preliminarmente richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio
2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare "se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare".
La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di "accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio"
- fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte “il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma "adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente". Sull'onere della prova, le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare "preponderante").
Nella specie, sulla base della documentazione economica prodotta, il rilevante divario economico tra le parti risulta dimostrato.
Il ricorrente, onerato dal Giudice a produrre la documentazione completa prescritta dall'art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c. (v. ordinanza del
25.06.2024), ha depositato:
- Libretto di circolazione da cui risulta titolare di auto Toyota A2;
- CU 2023 da cui risulta reddito da pensione di 18.003,47 euro;
- CU 2024 da cui risulta reddito da pensione di 19.342,96 euro;
- Cedolino pensione per il mese di febbraio 2021, da cui risulta un importo di 1.105,95 euro;
- 730/23 da cui risulta la produzione di reddito complessivo lordo di
18.093 euro.
- Visura catastale per soggetto, dalla quale risulta comproprietario, per quota di 1/8, dei seguenti immobili:
a) fabbricato sito in Melfi alla via Foggia categ. C/6;
b) fabbricato sito in Melfi alla via Foggia categ. A/3;
c) fabbricato sito in Melfi alla via Foggia categ. C/2; nonché di due terreni in Melfi, in comproprietà per la quota di 1/9.
Egli non ha prestato piena ottemperanza all'ordinanza del 25.06.2024 sopra richiamata, avendo omesso di depositare le dichiarazioni reddituali delle ultime tre annualità (è stata prodotta in atti la sola dichiarazione del
2023 per l'anno di imposta 2022), nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni (cfr. art. 473 bis.12 comma
3 cit.). Il descritto comportamento processuale – in particolar modo l'omissione relativa ai rapporti bancari e finanziari – unito alla cessazione del rapporto di lavoro del prima della presente pronuncia, con conseguente Parte_1 maturazione del suo diritto al trattamento di fine rapporto - deve essere qui valutato, in applicazione dell'art. 116 c.p.c., come significativo elemento indiziario, sulla base del quale è ragionevole ritenere dimostrata una complessiva condizione economica del ricorrente più cospicua di quella risultante dalla documentazione prodotta in giudizio.
Quanto alla condizione economica della resistente, ella ha in primo luogo dedotto di non aver mai prestato attività lavorativa, fatta eccezione per il limitato periodo nel quale il ricorrente era impossibilitato a svolgerla, in prima persona, per problemi di salute. Tale allegazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente ed è stata altresì provata documentalmente (v. estratto conto previdenziale in cui vengono confermate le allegazioni della resistente in ordine al suo periodo di occupazione dall'anno 1981 al 1996, invero per periodi di lavoro non continuativi, alternati dalla percezione di disoccupazione agricola e da periodi di maternità; Libretto di lavoro n. 20857 in cui risulta: qualifica di bracciante agricola operaia e periodi di lavoro per le annualità – le sole intellegibili - 1988, 1993, 1994, 1996 comunque ricomprese nell'estratto conto previdenziale).
L'ulteriore documentazione prodotta evidenzia che l'unica voce di reddito della resistente è costituita dall'assegno di mantenimento versato dal coniuge, con il quale ella è comproprietaria della casa familiare in Melfi
(v. estratto conto PostePay Evolution da cui risulta che la giacenza media al 31.12.2023 è pari a 2.399 euro;
accrediti periodici di 200 euro da parte del ricorrente;
estratto conto PostePay Evolution, periodo di riferimento dal 01.01.2022 al 31.12.2022, ove risultano nella voce “accrediti” somme a titolo di contributo di mantenimento versatole dal ricorrente;
attestazione ISEE al 14.01.2021 in cui risulta un indicatore della situazione economica equivalente di 151 euro).
Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio la resistente ha inoltre dato atto di aver percepito con riferimento alle annualità 2021, 2022 e 2023 le seguenti, rispettive, somme:
5.500 euro, 1.000 euro, 1.500 euro, tutte rinvenienti da sussidio sociale “reddito di cittadinanza”.
È pertanto dimostrato, a giudizio del Tribunale, il rilevante divario reddituale tra i coniugi, atteso che, secondo le deduzioni documentate della resistente, la signora non percepisce reddito all'infuori CP_1 dell'assegno concordato in sede di separazione e al reddito di cittadinanza di 500,00 euro al mese, percepito fino a dicembre 2024 (v. dichiarazioni di parte resistente rese all'udienza del 04.04.2024).
Quanto al profilo perequativo-compensativo dell'assegno di divorzio, risulta dimostrato, a giudizio del Tribunale, che nel corso del matrimonio i coniugi si siano accordati nel senso di prevedere che la moglie si dedicasse alla cura della casa e dei figli ed il marito curasse ogni aspetto economico con lo svolgimento di attività lavorativa esterna, accordo interrotto nel solo periodo in cui lo stesso era impedito nell'esercizio di attività lavorativa e la ha dovuto assumere il ruolo di lui. CP_1
Sull'apporto economico dato dalla resistente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune durante il matrimonio, il ricorrente nulla ha dedotto, mentre la coniuge ha dichiarato di avere sempre sostenuto gli interessi familiari provvedendo alla gestione delle incombenze domestiche e legate alla prole, sostituendo l'apporto economico cui era adibito il coniuge, nel momento in cui quest'ultimo era impossibilitato nell'esercizio di attività lavorativa. Sul punto, i testi addotti dalla richiedente hanno riferito: che la resistente ha sempre accudito e provveduto alle esigenze domestiche e dei figli, mentre il ricorrente prestava lavoro in fabbrica;
che vi era stato accordo tra i coniugi affinché il marito si occupasse della produzione del reddito e la moglie curasse la casa e la famiglia;
che tale concordato ménage si interruppe solo quando il ricorrente, per problemi di salute, non poté più recarsi al lavoro e la resistente svolse mansioni di operaia alle dipendenze di un “salsificio” e di lavapiatti alle dipendenze del ristorante “Murano”; che, risolti i problemi di salute, la è ritornata a fare la casalinga a tempo CP_1 pieno;
che la resistente è attualmente disoccupata nonostante abbia cercato lavoro in Melfi, non disponendo di patente di guida, e si sia rivolta all'ufficio di collocamento e all'agenzia di lavoro “Manpower” (v. deposizione della teste , figlia delle parti, all'udienza del Testimone_1
20.09.2024; v. altresì deposizione resa dal teste Testimone_2 all'udienza del 14.11.2024: “Dopo la separazione si è attivata per cercare lavoro chiedendo alle diverse attività commerciali di Melfi di potere essere inserita. Tanto so in quanto spesso l'ho accompagnata io con la mia macchina. Mia suocera attualmente ha 62 anni ed è obesa e non si può muovere agevolmente;
v. dichiarazioni rese all'udienza del 14.11.2024 da , vicina di casa dal 2005: “… So che il marito non era Testimone_3
d'accordo a farla lavorare perché doveva dedicarsi alla famiglia. Il marito non lo vedevo mai perché lavorava. Tanto so perché riferitomi dalla sig.ra
). CP_1
I testi risultano attendibili, giacché la teste , figlia delle Testimone_1 parti, era all'epoca convivente con i genitori, il genero ha frequentato la casa coniugale dal 2007 e la vicina, pur avendo ricevuto sul punto le confidenze della richiedente, ha reso dichiarazioni convergenti con quelle degli altri due.
A giudizio del Tribunale, le riportate deposizioni testimoniali consentono di ritenere dimostrato che il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie sia da porsi in relazione causale con le scelte effettuate da entrambi i coniugi durante la vita matrimoniale, scelte che hanno condotto la a mettere da parte le suddette aspettative per CP_1 dedicarsi all'accudimento della famiglia, consentendo così al ricorrente di potersi dedicare esclusivamente all'attività lavorativa senza alcun impedimento o ostruzione legata alle esigenze domestiche e familiari che ricadono, secondo l'id quod plerumque accidit, su ogni famiglia, laddove le mere deduzioni del ricorrente non forniscono convincenti elementi probatori di segno contrario.
La resistente ha anche dedotto di avere invano cercato un'occupazione lavorativa a seguito della separazione. Tale circostanza è stata confermata dai testi esaminati – si vedano, nello specifico, le dichiarazioni sopra richiamate e in particolare dalle dichiarazioni della teste Tes_3
, la quale ha dichiarato che la stessa le ha chiesto di aiutarla a
[...] reperire un impiego come collaboratrice domestica, e quelle e del teste
, il quale ha dichiarato di averla accompagnata ad incontri Testimone_2 finalizzati alla successiva assunzione - e, peraltro, trova sostegno anche nella documentazione attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento.
È, inoltre, ragionevole ritenere effettivamente sussistente la difficoltà per la resistente di reperire un lavoro, ove si consideri che all'epoca della separazione ella aveva 59 anni ed attualmente ne ha 63.
Tenuto conto dell'età anagrafica della richiedente e della durata del matrimonio (40 anni), ricorrono le condizioni per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della ex coniuge, il quale deve essere congruamente e proporzionalmente quantificato, avuto riguardo anche alla disponibilità attuale della casa coniugale abitata dalla resistente e in regime di comproprietà tra i coniugi, nonché ai redditi prodotti dal ricorrente come sopra analiticamente riportati e desumibili ex art. 116 c.p.c. dalle circostanze pure sopra indicate, in € 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato - in applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, ma superiore a
26.000 euro in considerazione dell'attività svolta e dell'impegno richiesto al difensore - in favore dell'Erario poiché la resistente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
16.11.2023 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Melfi il 30.08.1981 trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Melfi l'anno 1981,
Parte II, Serie A, n. 74;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e per l'effetto pone a carico del ricorrente ed in favore della resistente l'assegno divorzile di 250,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare all'avente diritto entro il giorno 5 del mese.
d) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 06.10.2025
La Presidente est.