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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10251/2020, tra
, nella qualità specificata in atti e in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti FILIPPO PINGUE (CF:
) e (CF: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 subentrati al difensore precedentemente costituito, e che hanno eletto domicilio all'indirizzo PEC indicato nell'atto depositato in data 13.7.2023
ATTORE
, nella qualità specificata in atti e in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti (GIOVANNI DESIDERI (CF: ) e (CF: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 subentrati al difensore precedentemente costituito, e che hanno eletto domicilio all'indirizzo PEC indicato nella comparsa depositata in data 23.2.2022
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GUGLIELMO ARA (CF:
, il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._5 nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Azione di adempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la Parte_1
(d'ora in poi, anche: ), nella qualità specificata in atti (e cioè anche per
[...] Pt_1 conto di , la quale nel prosieguo si è costituita autonomamente), ha CP_3 Contr convenuto in giudizio la (d'ora in poi, anche: , per sentire Controparte_2 accolte le domande di seguito specificate.
2. In linea di premessa, la ha rilevato: a) che la è una Pt_1 CP_4 società consortile a r.l., che aggrega una serie di soggetti operanti nell'ambito della medicina diagnostica di laboratorio, secondo quanto previsto dai d.c.a.a. n. 55 del 2010 e n. 109 del 2013; b) che, come soggetto aggregatore nel senso sopra Contr specificato, la ha stipulato con la “contratti tesi a regolamentare CP_4
i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da parte delle strutture private accreditate”; c) che, nel corso dell'anno 2019, furono Contr eseguite in favore della numerose prestazioni sanitarie in relazione alle quali furono emesse le fatture nn. 148/1, 18/1, 32/1 e 33/1, per importi rimasti parzialmente insoluti.
3. La premette ancora che, con contratto del 18.12.2018, la Pt_1 CP_4 ha ceduto ad essa attrice i crediti all'epoca già maturati, impegnandosi a
[...] cederne di ulteriore con successivi contratti;
con successivi contratti del 12.3.2019 e del 10.6.2019, la ha ceduto un ulteriore pacchetto di crediti (ricavabili CP_5 dall'elenco di fatture indicate in una tabella allegata) all'odierna attrice;
con contratto del 31.7.2020 la cedeva alla crediti per euro 18.822,08, Pt_1 CP_1 maturati a titolo di interessi ex d.lgs. n. 231/2022 in ordine ai crediti scaduti alla data del 23.10.2019; alla luce di quanto sopra la assume di essere creditrice Pt_1 Contr della della somma complessiva di euro 458.798,66, oltre ulteriori interessi dal 24.10.2019 e fino al soddisfo, laddove assume di vantare un credito di euro CP_1
26.492,22 (oltre interessi ex art. 1283 c.c.).
4. Premesse alcune considerazioni in ordine alla propria legittimazione ad agire in quanto cessionaria ai sensi della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, la evidenzia: a) che le prestazioni di cui alle fatture dettagliatamente indicate Pt_1 nell'atto introduttivo e nei relativi allegati furono erogate sulla scorta di contratti stipulati ex art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992; b) che le fatture in questione furono emesse in formato elettronico e generate dal sistema di interscambio gestito dall , nonché munite di esplicita indicazione di accettazione, con Controparte_6 ogni effetto indicato dalla Linee guida di cui all'all. C del d.m. n. 55/2013; c) che, tra l'altro, trattavasi di prestazioni la cui erogazione non poteva essere rifiutata per le ragioni indicate alle pp.
6-7 dell'atto introduttivo;
d) ne consegue la richiesta di pagare gli importi relativi alle prestazioni convenute ed eseguite;
e) in subordine, si assume Contr comunque la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. per avere la pacificamente beneficiato delle prestazioni rese e per le quali in via principale si è agito per l'adempimento contrattuale;
f) in via ulteriormente gradata, si assume sussistere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'odierna convenuta avuto riguardo al comportamento tenuto dalla stessa, come sopra sinteticamente ricostruito;
g) in via del tutto subordinata, si invoca l'applicazione dell'art. 2041 c.c.; h) infine si assume la debenza degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2022
o in subordine nella misura legale.
5. Si è costituita la che ha contraddetto punto per punto Controparte_2 all'avverso dedotto.
6. Dopo aver ricostruito la normativa conferente, la convenuta deduce: a) la carenza di legittimazione attiva delle attrici, in quanto “le cessioni in virtù delle quali Contr le società attrici hanno intrapreso l'odierna controversia furono denegate dall con nota del 22.9.2020”, con la quale si dichiarò, appunto, “di non aderire”, i crediti in questione essendo assunti come inesistenti;
b) che i crediti di cui alle fatture sopra indicate furono “decurtati” in concomitanza con il raggiungimento dei tetti di spesa per le prestazioni realizzate successivamente all'esaurimento di tale limite (come comunicato all'interessata) con riguardo al sottoinsieme di prestazioni erogate;
in specie: b1) con riferimento alla fattura n. 148/1, la data di esaurimento del tetto fu fissata al 4 luglio 2018; b2) con riferimento alla fattura 18/1 la data di esaurimento del tetto fu fissata, rispettivamente, al'8.2.2019 (relativamente alla decurtazione di euro 75.069,63), al 5.2.2019 (relativamente alla decurtazione di euro 75.283,11), ed al primo trimestre 2019 (relativamente alla decurtazione di euro 5.339,88), nonché al 27.2.2019 (relativamente alla decurtazione di euro 9.376,40); b2) con riferimento alla fattura n. 33/1 le decurtazioni furono quelle operate nella misura complessiva di euro 150.696,41, in concomitanza con il raggiungimento della data di esaurimento del tetto fissata, rispettivamente, per il 27.4.2019, per il 30.4.2019, e per il 21.5.2019, con riguardo alle singole partite di credito dettagliatamente indicate;
b3) la fattura n. 32/1 è per l'importo di euro 2,00 verosimilmente riferito al bollo apposto dalla cedente ed in merito alla quale “ci si rimette alla valutazione dell'adito magistrato, non avendo al riguardo alcun elemento ulteriore di valida contestazione”; b4) le fatture nn. 167/19 e 170/19 recano importi non dovuti in quanto i crediti cui gli interessi richiesti accederebbero sarebbero, a loro volta, inesistenti (per le ragioni sopra specificati).
7. Ancora, si deduce l'infondatezza delle domande subordinate, per le ragioni diffusamente indicate (con segnato riferimento, invero, alla domanda ex art. 2041 c.c.).
8. Con comparsa depositata in data 23.2.2022, si è costituita, con autonoma difesa tecnica, la , riportandosi a quanto già dedotto nella domanda CP_1 introduttiva.
9. Con comparsa depositata in data 24.3.2022, si è costituita, non in proprio ma quale mandataria di la (d'ora in poi, anche: Pt_1 Parte_4
, la quale ha svolto difese adesive a quelle già svolte dalla Parte_4
medesima. Pt_1
10. Successivamente, con memoria depositata 13.7.2023, si sono costituiti per
“e per essa quale mandataria” per gli avv.ti Parte_1 Parte_4
FILIPPO PINGUE e . Parte_2
11. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2022; in prosieguo, all'udienza del 27.6.2024 (per le CP_7 ragioni indicate nel provvedimento del 27.11.2023); infine, al 10.10.2024 (per le ragioni indicate nel provvedimento del 27.6.2024); l'udienza del 10.10.2024 veniva celebrata innanzi allo scrivente, subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024: le parti si riportavano ai propri scritti e concludevano in conformità, onde la causa veniva introitata in decisione con assegnazione dei termini di legge.
12. Le parti attrici ( e ) hanno depositato memorie conclusionali Pt_1 CP_1 riportandosi ai propri asserti difensivi, ulteriormente specificandoli.
13. Le domande vanno accolte nei limiti e per le motivazioni appresso indicate.
14. Preliminarmente, occorre delibare sulla eccezione di legittimazione attiva Contr sollevata dalla
15. La stessa va rigettata in quanto: a) le cessioni in esame furono effettuate ai sensi della legge sulla cartolarizzazione dei crediti;
b) l'art. 4 l. n. 130/1999 richiama l'art. 58 TUB;
c) tale ultima disposizione, a sua volta, stabilisce che l'opponibilità delle cessioni ricadenti nel relativo ambito di applicazione richiede, in deroga alle previsioni del codice civile, la sola pubblicazione in G.U.
Non avendo la convenuta contestato specificamente la ricomprensione di singole partite di credito nella cessione “in blocco” di cui si tratta, ed essendo stato documentata l'avvenuta pubblicazione in G.U. dei contratti di cessione (v. all. n. 26 e n. 35), deve ritenersi sussistere la legittimazione attiva delle attrici, a nulla rilevando Contr la “non adesione” della
16. Nel merito, come si anticipava, le domande sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
17. Va premesso che: a) non è in contestazione che la fosse CP_4 accreditata all'espletamento delle prestazioni in questione (si v. ad abuntantiam la documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo); b) non è in contestazione che tali prestazioni siano state effettivamente erogate;
c) al contrario, si discute se le stesse possano essere remunerate avuto riguardo alla circostanza che alcune di esse siano state effettuate dopo il superamento del c.d. tetto di spesa, fissato con riguardo alle diverse tipologie di prestazioni sanitarie con oneri da sostenere, secondo la disciplina conferente, da parte del servizio sanitario pubblico.
18. Al riguardo appare utile premettere quanto segue: a) ai sensi degli artt. 8-bis e 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 che la determinazione del tetto di spesa costituisce un provvedimento autoritativo recante l'indicazione della spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni (tra le tante v. Cons. St., 18.2.2013, n. 980); b) i soggetti accreditati ai sensi degli artt. 8-ter e 8-quater, d.lgs. n. 502/1992 possono subire gli effetti della c.d. regressione tariffaria, definita come un “corollario” del potere autoritativo di determinazione dei tetti di spesa, nel senso che trattasi dello strumento “attraverso cui il fatturato complessivo dei centri può essere riportato nei limiti del budget annuale di volta in volta fissato dalla Regione” (v. al riguardo Trib. Napoli Nord, 12.5.2023, n. 1944); c) pertanto, la deduzione che una certa prestazione non può essere remunerata (o va remunerata in misura ridotta) perché è stata erogata dopo la data di esaurimento del c.d. tetto di spesa integra un fatto impeditivo della pretesa del soggetto che ha erogato la prestazione stessa, della Contr cui prova è onerata l' convenuta.
19. Più in dettaglio, va ricordato e condiviso l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice ( [Cass. 13.2.2018, n. 3403 ed ivi ulteriori CP_2 riferimenti giurisprudenziali]. Contr 20. Occorre quindi verificare se la abbia assolto all'onere probatorio relativo al fatto impeditivo sopra indicato.
21. Deve escludersi che tale onere sia stato nella specie assolto in quanto: a) i file
.eml contenuti nell'all. n. 2) della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta (relativi alla comunicazione dei tetti di spesa ed alla richiesta di emissione di note di credito) non contengono i messaggi di accettazione e consegna da parte del destinatario, laddove gli allegati relativi al IV trim. 2018 ed al I e II trim. 2019 sono allegati in formato “scansione”; b) secondo la ormai costante giurisprudenza, “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", la mancata osservanza di tali forme digitali determina la nullità della notificazione, non la sua inesistenza” (da ultimo v. Cass. 26.2.2024, n. 5080; Cass. 8.6.2023, n. 16289); c) questa considerazione assorbe l'altra (comunque richiamabile ad abundantiam) che molte delle comunicazioni prodotte non furono indirizzate al soggetto aggregatore che emise le fatture in questione ma, direttamente, ai singoli centri “aggregati”; d) e, ancora, ad ulteriore suffragio di quanto Contr detto (e cioè che la non ha assolto all'onere probatoria su di essa incombente), va notato che i contratti intercorsi con i singoli centri diagnostici (prodotti in atti) prevedevano che a carico dell'Ente sanitario l'onere di comunicare mensilmente: i) la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
ii) la data consuntiva del raggiungimento di dette percentuali di consumo, dovendosi in ciò dare seguito all'orientamento (seguito anche dall'intestato Tribunale: sentenza 20.7.2023, n. 3296) secondo cui l'obbligo in questione andava assolto nei confronti dei soggetti aggregati o quanto meno del soggetto aggregatore, circostanza non documentata – come detto – nel caso di specie.
22. In definitiva, per l'assorbente ragione di cui al punto a) [ed ove occorra anche in ragione delle motivazioni espresse alle lettere seguenti], deve concludersi nel senso che, non essendo stata offerta la prova del fatto impeditivo, non vi è ragione di ritenere che le prestazioni di cui si discute vadano integralmente remunerate. Contr
23. Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore di Pt_1 dell'importo di euro 458.798,66.
24. Quanto agli interessi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col CP_8 erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. S.U., 14.12.2023, n. 35092)”.
In ragione di tanto la domanda di va accolta e per l'effetto va disposta la CP_1 Contr condanna della al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 26.492,22.
Anche gli interessi sulle somme determinate in favore di andranno Pt_1 determinati secondo il medesimo parametro normativo.
25. Quanto sopra porta all'assorbimento delle domande svolte in via subordinata.
26. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. nonché le allegate tabelle, le stesse vanno determinate, tenuto conto del carattere documentale della causa, in complessivi euro 10.000,00 - da corrispondersi in ragione del 70% in favore di ed in ragione Pt_1 del 40% in favore di -, così determinati: euro 3.000,00 per la fase di studio;
CP_1 euro 2.000,00 per la fase introduttiva;
euro 5.000,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10251/2020, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
CONDANNA la al pagamento in relativo favore della Controparte_2 complessiva somma di euro 458.798,66 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2022 a far data dal 24.10.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
b) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto CP_1
CONDANNA la al pagamento in relativo favore della Controparte_2 complessiva somma di euro 26.492,22, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
c) CONDANNA alla refusione in favore delle parti attrici Controparte_2 delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 10.000,00, da corrispondersi in ragione del 70% in favore di ed in Parte_1 ragione del 30% in favore di oltre rimborso delle s.g. nella CP_1 misura del 15% (sugli importi parziari appena indicati), IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 28.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10251/2020, tra
, nella qualità specificata in atti e in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti FILIPPO PINGUE (CF:
) e (CF: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 subentrati al difensore precedentemente costituito, e che hanno eletto domicilio all'indirizzo PEC indicato nell'atto depositato in data 13.7.2023
ATTORE
, nella qualità specificata in atti e in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti (GIOVANNI DESIDERI (CF: ) e (CF: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 subentrati al difensore precedentemente costituito, e che hanno eletto domicilio all'indirizzo PEC indicato nella comparsa depositata in data 23.2.2022
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GUGLIELMO ARA (CF:
, il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._5 nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Azione di adempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la Parte_1
(d'ora in poi, anche: ), nella qualità specificata in atti (e cioè anche per
[...] Pt_1 conto di , la quale nel prosieguo si è costituita autonomamente), ha CP_3 Contr convenuto in giudizio la (d'ora in poi, anche: , per sentire Controparte_2 accolte le domande di seguito specificate.
2. In linea di premessa, la ha rilevato: a) che la è una Pt_1 CP_4 società consortile a r.l., che aggrega una serie di soggetti operanti nell'ambito della medicina diagnostica di laboratorio, secondo quanto previsto dai d.c.a.a. n. 55 del 2010 e n. 109 del 2013; b) che, come soggetto aggregatore nel senso sopra Contr specificato, la ha stipulato con la “contratti tesi a regolamentare CP_4
i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da parte delle strutture private accreditate”; c) che, nel corso dell'anno 2019, furono Contr eseguite in favore della numerose prestazioni sanitarie in relazione alle quali furono emesse le fatture nn. 148/1, 18/1, 32/1 e 33/1, per importi rimasti parzialmente insoluti.
3. La premette ancora che, con contratto del 18.12.2018, la Pt_1 CP_4 ha ceduto ad essa attrice i crediti all'epoca già maturati, impegnandosi a
[...] cederne di ulteriore con successivi contratti;
con successivi contratti del 12.3.2019 e del 10.6.2019, la ha ceduto un ulteriore pacchetto di crediti (ricavabili CP_5 dall'elenco di fatture indicate in una tabella allegata) all'odierna attrice;
con contratto del 31.7.2020 la cedeva alla crediti per euro 18.822,08, Pt_1 CP_1 maturati a titolo di interessi ex d.lgs. n. 231/2022 in ordine ai crediti scaduti alla data del 23.10.2019; alla luce di quanto sopra la assume di essere creditrice Pt_1 Contr della della somma complessiva di euro 458.798,66, oltre ulteriori interessi dal 24.10.2019 e fino al soddisfo, laddove assume di vantare un credito di euro CP_1
26.492,22 (oltre interessi ex art. 1283 c.c.).
4. Premesse alcune considerazioni in ordine alla propria legittimazione ad agire in quanto cessionaria ai sensi della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, la evidenzia: a) che le prestazioni di cui alle fatture dettagliatamente indicate Pt_1 nell'atto introduttivo e nei relativi allegati furono erogate sulla scorta di contratti stipulati ex art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992; b) che le fatture in questione furono emesse in formato elettronico e generate dal sistema di interscambio gestito dall , nonché munite di esplicita indicazione di accettazione, con Controparte_6 ogni effetto indicato dalla Linee guida di cui all'all. C del d.m. n. 55/2013; c) che, tra l'altro, trattavasi di prestazioni la cui erogazione non poteva essere rifiutata per le ragioni indicate alle pp.
6-7 dell'atto introduttivo;
d) ne consegue la richiesta di pagare gli importi relativi alle prestazioni convenute ed eseguite;
e) in subordine, si assume Contr comunque la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. per avere la pacificamente beneficiato delle prestazioni rese e per le quali in via principale si è agito per l'adempimento contrattuale;
f) in via ulteriormente gradata, si assume sussistere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'odierna convenuta avuto riguardo al comportamento tenuto dalla stessa, come sopra sinteticamente ricostruito;
g) in via del tutto subordinata, si invoca l'applicazione dell'art. 2041 c.c.; h) infine si assume la debenza degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2022
o in subordine nella misura legale.
5. Si è costituita la che ha contraddetto punto per punto Controparte_2 all'avverso dedotto.
6. Dopo aver ricostruito la normativa conferente, la convenuta deduce: a) la carenza di legittimazione attiva delle attrici, in quanto “le cessioni in virtù delle quali Contr le società attrici hanno intrapreso l'odierna controversia furono denegate dall con nota del 22.9.2020”, con la quale si dichiarò, appunto, “di non aderire”, i crediti in questione essendo assunti come inesistenti;
b) che i crediti di cui alle fatture sopra indicate furono “decurtati” in concomitanza con il raggiungimento dei tetti di spesa per le prestazioni realizzate successivamente all'esaurimento di tale limite (come comunicato all'interessata) con riguardo al sottoinsieme di prestazioni erogate;
in specie: b1) con riferimento alla fattura n. 148/1, la data di esaurimento del tetto fu fissata al 4 luglio 2018; b2) con riferimento alla fattura 18/1 la data di esaurimento del tetto fu fissata, rispettivamente, al'8.2.2019 (relativamente alla decurtazione di euro 75.069,63), al 5.2.2019 (relativamente alla decurtazione di euro 75.283,11), ed al primo trimestre 2019 (relativamente alla decurtazione di euro 5.339,88), nonché al 27.2.2019 (relativamente alla decurtazione di euro 9.376,40); b2) con riferimento alla fattura n. 33/1 le decurtazioni furono quelle operate nella misura complessiva di euro 150.696,41, in concomitanza con il raggiungimento della data di esaurimento del tetto fissata, rispettivamente, per il 27.4.2019, per il 30.4.2019, e per il 21.5.2019, con riguardo alle singole partite di credito dettagliatamente indicate;
b3) la fattura n. 32/1 è per l'importo di euro 2,00 verosimilmente riferito al bollo apposto dalla cedente ed in merito alla quale “ci si rimette alla valutazione dell'adito magistrato, non avendo al riguardo alcun elemento ulteriore di valida contestazione”; b4) le fatture nn. 167/19 e 170/19 recano importi non dovuti in quanto i crediti cui gli interessi richiesti accederebbero sarebbero, a loro volta, inesistenti (per le ragioni sopra specificati).
7. Ancora, si deduce l'infondatezza delle domande subordinate, per le ragioni diffusamente indicate (con segnato riferimento, invero, alla domanda ex art. 2041 c.c.).
8. Con comparsa depositata in data 23.2.2022, si è costituita, con autonoma difesa tecnica, la , riportandosi a quanto già dedotto nella domanda CP_1 introduttiva.
9. Con comparsa depositata in data 24.3.2022, si è costituita, non in proprio ma quale mandataria di la (d'ora in poi, anche: Pt_1 Parte_4
, la quale ha svolto difese adesive a quelle già svolte dalla Parte_4
medesima. Pt_1
10. Successivamente, con memoria depositata 13.7.2023, si sono costituiti per
“e per essa quale mandataria” per gli avv.ti Parte_1 Parte_4
FILIPPO PINGUE e . Parte_2
11. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2022; in prosieguo, all'udienza del 27.6.2024 (per le CP_7 ragioni indicate nel provvedimento del 27.11.2023); infine, al 10.10.2024 (per le ragioni indicate nel provvedimento del 27.6.2024); l'udienza del 10.10.2024 veniva celebrata innanzi allo scrivente, subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024: le parti si riportavano ai propri scritti e concludevano in conformità, onde la causa veniva introitata in decisione con assegnazione dei termini di legge.
12. Le parti attrici ( e ) hanno depositato memorie conclusionali Pt_1 CP_1 riportandosi ai propri asserti difensivi, ulteriormente specificandoli.
13. Le domande vanno accolte nei limiti e per le motivazioni appresso indicate.
14. Preliminarmente, occorre delibare sulla eccezione di legittimazione attiva Contr sollevata dalla
15. La stessa va rigettata in quanto: a) le cessioni in esame furono effettuate ai sensi della legge sulla cartolarizzazione dei crediti;
b) l'art. 4 l. n. 130/1999 richiama l'art. 58 TUB;
c) tale ultima disposizione, a sua volta, stabilisce che l'opponibilità delle cessioni ricadenti nel relativo ambito di applicazione richiede, in deroga alle previsioni del codice civile, la sola pubblicazione in G.U.
Non avendo la convenuta contestato specificamente la ricomprensione di singole partite di credito nella cessione “in blocco” di cui si tratta, ed essendo stato documentata l'avvenuta pubblicazione in G.U. dei contratti di cessione (v. all. n. 26 e n. 35), deve ritenersi sussistere la legittimazione attiva delle attrici, a nulla rilevando Contr la “non adesione” della
16. Nel merito, come si anticipava, le domande sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
17. Va premesso che: a) non è in contestazione che la fosse CP_4 accreditata all'espletamento delle prestazioni in questione (si v. ad abuntantiam la documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo); b) non è in contestazione che tali prestazioni siano state effettivamente erogate;
c) al contrario, si discute se le stesse possano essere remunerate avuto riguardo alla circostanza che alcune di esse siano state effettuate dopo il superamento del c.d. tetto di spesa, fissato con riguardo alle diverse tipologie di prestazioni sanitarie con oneri da sostenere, secondo la disciplina conferente, da parte del servizio sanitario pubblico.
18. Al riguardo appare utile premettere quanto segue: a) ai sensi degli artt. 8-bis e 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 che la determinazione del tetto di spesa costituisce un provvedimento autoritativo recante l'indicazione della spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni (tra le tante v. Cons. St., 18.2.2013, n. 980); b) i soggetti accreditati ai sensi degli artt. 8-ter e 8-quater, d.lgs. n. 502/1992 possono subire gli effetti della c.d. regressione tariffaria, definita come un “corollario” del potere autoritativo di determinazione dei tetti di spesa, nel senso che trattasi dello strumento “attraverso cui il fatturato complessivo dei centri può essere riportato nei limiti del budget annuale di volta in volta fissato dalla Regione” (v. al riguardo Trib. Napoli Nord, 12.5.2023, n. 1944); c) pertanto, la deduzione che una certa prestazione non può essere remunerata (o va remunerata in misura ridotta) perché è stata erogata dopo la data di esaurimento del c.d. tetto di spesa integra un fatto impeditivo della pretesa del soggetto che ha erogato la prestazione stessa, della Contr cui prova è onerata l' convenuta.
19. Più in dettaglio, va ricordato e condiviso l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice ( [Cass. 13.2.2018, n. 3403 ed ivi ulteriori CP_2 riferimenti giurisprudenziali]. Contr 20. Occorre quindi verificare se la abbia assolto all'onere probatorio relativo al fatto impeditivo sopra indicato.
21. Deve escludersi che tale onere sia stato nella specie assolto in quanto: a) i file
.eml contenuti nell'all. n. 2) della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta (relativi alla comunicazione dei tetti di spesa ed alla richiesta di emissione di note di credito) non contengono i messaggi di accettazione e consegna da parte del destinatario, laddove gli allegati relativi al IV trim. 2018 ed al I e II trim. 2019 sono allegati in formato “scansione”; b) secondo la ormai costante giurisprudenza, “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", la mancata osservanza di tali forme digitali determina la nullità della notificazione, non la sua inesistenza” (da ultimo v. Cass. 26.2.2024, n. 5080; Cass. 8.6.2023, n. 16289); c) questa considerazione assorbe l'altra (comunque richiamabile ad abundantiam) che molte delle comunicazioni prodotte non furono indirizzate al soggetto aggregatore che emise le fatture in questione ma, direttamente, ai singoli centri “aggregati”; d) e, ancora, ad ulteriore suffragio di quanto Contr detto (e cioè che la non ha assolto all'onere probatoria su di essa incombente), va notato che i contratti intercorsi con i singoli centri diagnostici (prodotti in atti) prevedevano che a carico dell'Ente sanitario l'onere di comunicare mensilmente: i) la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
ii) la data consuntiva del raggiungimento di dette percentuali di consumo, dovendosi in ciò dare seguito all'orientamento (seguito anche dall'intestato Tribunale: sentenza 20.7.2023, n. 3296) secondo cui l'obbligo in questione andava assolto nei confronti dei soggetti aggregati o quanto meno del soggetto aggregatore, circostanza non documentata – come detto – nel caso di specie.
22. In definitiva, per l'assorbente ragione di cui al punto a) [ed ove occorra anche in ragione delle motivazioni espresse alle lettere seguenti], deve concludersi nel senso che, non essendo stata offerta la prova del fatto impeditivo, non vi è ragione di ritenere che le prestazioni di cui si discute vadano integralmente remunerate. Contr
23. Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore di Pt_1 dell'importo di euro 458.798,66.
24. Quanto agli interessi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col CP_8 erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. S.U., 14.12.2023, n. 35092)”.
In ragione di tanto la domanda di va accolta e per l'effetto va disposta la CP_1 Contr condanna della al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 26.492,22.
Anche gli interessi sulle somme determinate in favore di andranno Pt_1 determinati secondo il medesimo parametro normativo.
25. Quanto sopra porta all'assorbimento delle domande svolte in via subordinata.
26. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. nonché le allegate tabelle, le stesse vanno determinate, tenuto conto del carattere documentale della causa, in complessivi euro 10.000,00 - da corrispondersi in ragione del 70% in favore di ed in ragione Pt_1 del 40% in favore di -, così determinati: euro 3.000,00 per la fase di studio;
CP_1 euro 2.000,00 per la fase introduttiva;
euro 5.000,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10251/2020, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
CONDANNA la al pagamento in relativo favore della Controparte_2 complessiva somma di euro 458.798,66 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2022 a far data dal 24.10.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
b) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto CP_1
CONDANNA la al pagamento in relativo favore della Controparte_2 complessiva somma di euro 26.492,22, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
c) CONDANNA alla refusione in favore delle parti attrici Controparte_2 delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 10.000,00, da corrispondersi in ragione del 70% in favore di ed in Parte_1 ragione del 30% in favore di oltre rimborso delle s.g. nella CP_1 misura del 15% (sugli importi parziari appena indicati), IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 28.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta