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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 15/12/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 193/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art.
221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020, n. 77
il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu-glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difen- sori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte con- tenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co-municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i suc- cessivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi-le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia 1
sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com-ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Persico, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 193/2016 in composizione monocratica, in persona del giudice dr, Francesco Persico reso la seguente TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), ritualmente rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._2
TO AR (C.F. ), LE SÈ (C.F. C.F._3
) e AN MO (C.F. ), elettiva- C.F._4 C.F._5 mente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Casamicciola Terme, Via Ca- stiglione n. 33, come da mandato in atti. ATTORI E
(cf. ), e CP_1 C.F._6 Parte_3
, (cf. , entrambi elettivamente domici-
[...] C.F._7 liati in Barano d'Ischia alla piazza San Rocco 26, nello studio dell'avv. Gianpaolo Buono, c.f. , dal quale sono rappresentati C.F._8
e difesi in virtù di mandato a margine del presente atto
CONVE-
NUTI
PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 3.3.2017 e , quali Pt_1 Controparte_2 figli ed eredi di , deceduto in SE FO il Persona_1
5.11.2008, convenivano in giudizio e Controparte_3 CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia ed esponevano che, all'apertura della successione, essi, unitamente alla sorella CP_4
[...
[...] [...]
, avevano provveduto a presentare, in data 5.11.2009, la dichiarazione
[...] di successione relativa all'intero compendio ereditario.
Rappresentavano che tra i coeredi era insorta controversia sulla divisione dei beni relitti, definita nel giudizio iscritto ai nr. RG 459/2011 e 111/2011, nel cui ambito, con l'ausilio del CTU ing. e dei rispettivi difenso- Per_2 ri, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, formalizzato nel ver- bale di conciliazione giudiziale del 3.10.2014, con attribuzione delle quote ereditarie e riserva in favore della madre dell'usufrutto Parte_4 generale.
Rappresentavano che, in tale verbale, erano stati inclusi anche i terreni già censiti al foglio 12, particella 685 del Comune di SE FO, di mq 83, di esclusiva proprietà del de cuius, successivamente oggetto di aggior- namento e frazionamento catastale nel 2015 nelle particelle nr. 950 (mq 48) e 951 (mq 35), attribuite rispettivamente a e Controparte_2 Persona_3
, con previsione di specifiche servitù e prescrizioni in ordine ai muri di
[...] confine e ai rapporti tra le quote.
Precisavano che il titolo di provenienza di tali beni risaliva alla successione di , padre di , il quale li aveva acqui- Persona_4 Persona_1 stati con atto del 24.1.1912 dai precedenti proprietari;
che con te- Pt_4 stamento pubblico del 6.3.1948 aveva lasciato la quota di- Persona_4 sponibile al figlio e che con l'atto di divisione del 17.8.1955, Persona_1 rogato dal notaio i beni – compresa l'area oggi controversa – erano Per_5 stati attribuiti a . Con il medesimo atto divisionale era Persona_1 stata costituita una servitù di passaggio a favore dei beni del coerede
[...]
, servitù tuttora gravante sull'attuale particella n. 951 e consi- Persona_6 stente nel transito attraverso un cortile e nell'utilizzo della scala di accesso al vano soprastante la falegnameria.
Sottolineavano che il sig. aveva posseduto il bene Persona_1 come proprietario, in modo esclusivo, pacifico, pubblico e ininterrotto dal 1955 – anno della divisione ereditaria – sino al decesso avvenuto nel 2008, momento in cui nel possesso si erano immessi, in attesa di definitiva divi- sione, gli eredi e , proseguendo di fatto la situazio- Pt_1 Controparte_2 ne possessoria già esercitata dal loro genitore.
Deducevano che solo successivamente erano venuti a conoscenza dell'atto di compravendita del 12.9.2015, rogato dal notaio , con il Persona_7 quale le particelle 950 e 951 erano state vendute da a CP_1 [...]
, con affermazione, da parte dell'alienante, di averne ac- Persona_8 quistato la proprietà per usucapione, nonostante il possesso ultraventennale del loro dante causa e la intervenuta divisione giudiziale del 2014.
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Rilevavano che, per effetto dell'atto di compravendita impugnato, si sareb- be determinata un'irragionevole interclusione del vano di proprietà di
[...]
, con compromissione – se non inversione – della servitù stori- Parte_5 camente esercitata.
Rappresentavano, infine, di avere promosso nei confronti del e CP_3 della procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esi- CP_1 to negativo in data 14.3.2017, onde, persistendo il contrasto, avevano adito l'autorità giudiziaria con il presente giudizio di rivendica e di accertamento della nullità/inopponibilità dell'atto di compravendita. gli attori concludevano chiedendo di:
1. “Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà, conseguita per divisione ereditaria o in via subordinata per avvenuta usucapio- ne, degli odierni attori, i fratelli e , sul ter- Pt_1 Persona_9 reno contrassegnato dalle particelle n. 950 di mq 48 per Per_9
e n. 951 di mq 35 per al foglio di mappa n.
[...] Parte_6
12 del Comune di SE FO;
2. Accertare e dichiarare la insussistenza e/o invalidità di qualsivoglia diritto e/o titolo del sig. sui beni de quibus;
Controparte_3
3. Per l'effetto, dichiarare invalido, nullo e, comunque, non opponibile ad essi l'atto di compravendita a non domino per Notaio Per_7
del 12 settembre 2015, repertorio n. 268, raccolta n. 222”.
[...]
Si costituivano in giudizio e , ecce- Controparte_3 CP_1 pendo in via preliminare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del- la domanda attorea.
Rilevavano, innanzitutto, la carenza di titolarità attiva in capo agli attori, negando che essi – o i loro presunti danti causa – fossero mai stati proprie- tari del fondo oggetto di causa o che ne avessero esercitato un possesso uti- le, recente o risalente. Evidenziavano che si trattava di azione di rivendica- zione, sicché gli attori erano tenuti ad assolvere alla relativa “probatio dia- bolica”, prevista dall'art. 948 c.c. Nelle more di tale dimostrazione, i con- venuti dichiaravano di non voler rinunciare alla posizione di vantaggio de- rivante dal possesso, avvalendosi del principio possideo quia possideo, in particolare con riferimento al convenuto . Controparte_3
Richiamavano la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nr. 19653/2014; 6521/2008; 20037/2010; 11555/2007; 7529/2006; 13186/2002; 7557/1986; 7894/2000), secondo cui l'attore era tenuto a di- mostrare la catena dei titoli sino all'acquisto originario o l'usucapione, mentre il convenuto poteva limitarsi a opporre il possesso, senza alcun one-
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re di prova. Evidenziavano che non fosse sufficiente la produzione di atti meramente dichiarativi o fiscali (denunce di successione, testamenti, divi- sioni), privi di efficacia traslativa e, dunque, inidonei a soddisfare il rigoro- so onere probatorio richiesto.
Deducevano, inoltre, che la ricostruzione prospettata dagli attori circa un presunto possesso esercitato dai loro danti causa sin dal 1955 fosse priva di riscontri, non dimostrata e strumentalmente formulata. Osservavano che neppure i rapporti parentali dedotti dagli attori risultassero provati e che i titoli richiamati in citazione non fossero idonei a superare il rigore probato- rio imposto nelle azioni petitorie.
Ricordavano che la medesima disciplina probatoria trovasse applicazione anche qualora la domanda fosse stata qualificata come accertamento della proprietà, trattandosi comunque di un'azione reale diretta al riconoscimento del diritto dominicale in capo a chi non possedeva il bene;
l'attore, pertan- to, avrebbe dovuto fornire la stessa dimostrazione richiesta per la rivendica.
Concludevano che, alla luce delle eccezioni preliminari e dell'assenza di prova rigorosa sulla titolarità del diritto da parte degli attori, la causa potes- se ritenersi matura per la decisione. Evidenziavano, altresì, che gli attori avessero chiesto il riconoscimento della proprietà (per divisione ereditaria o per usucapione) senza domandare il rilascio del fondo, che risultava invece stabilmente nel possesso dell'odierno convenuto e, in preceden- CP_3 za, della convenuta , la quale lo aveva posseduto uti dominus per CP_1 oltre vent'anni.
In via subordinata e senza alcun riconoscimento, deducevano che, qualora gli attori fossero riusciti ad assolvere al loro onere probatorio, avrebbe do- vuto comunque dichiararsi che la proprietà del fondo era stata acquisita per usucapione da , la quale lo aveva posseduto uti dominus per CP_1 oltre trent'anni, coltivandolo, recintandolo, sistemando i muri a secco, pian- tando alberi e svolgendo tutte le attività agricole in piena autonomia ed ininterrottamente, per poi legittimamente trasferirlo a Persona_10 cio con l'atto di compravendita del 2015.
Descrivevano, inoltre, le caratteristiche del fondo, sito in SE FO, contrada Ciglio, distinto al foglio 12 particelle 950 e 951, articolato in due terrazzamenti, delimitato da muri in tufo e recinzioni metalliche, con acces- so storico dalla via pubblica tramite la scala in muratura adiacente al fab- bricato della particella 625.
I convenuti concludevano chiedendo che la domanda attorea fosse dichiara- ta inammissibile e, comunque, rigettata perché infondata;
e, in via subordi- nata, che – in accoglimento della riconvenzionale spiegata – fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del fondo 5
oggetto di causa in capo alla convenuta , con conseguente le- CP_1 gittimo trasferimento del medesimo, a titolo di vendita, all'altro convenuto
. Controparte_3
Nella fase successiva all'instaurazione del contraddittorio, le parti procede- vano allo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nelle quali venivano ulteriormente precisate le rispettive posizioni.
Gli attori ribadivano la qualificazione dell'azione come rei vindicatio, as- sumendo di avere assolto, per quanto possibile, al rigoroso onere probatorio di cui all'art. 948 c.c. mediante la ricostruzione della catena dei titoli di provenienza e il richiamo al giudizio di divisione ereditaria conclusosi con verbale di conciliazione del 3.10.2014, nonché ai successivi frazionamenti catastali.
Deducevano, altresì, il possesso del dante causa sino al decesso e contesta- vano la sussistenza di un possesso uti dominus in capo alla convenuta, ri- chiamando, quali atti interruttivi di qualsivoglia usucapione, i giudizi di re- golamento di confini del 1984 e del 1997.
Ritenevano la vendita del 12.9.2015, con cui la aveva trasferito il CP_1 bene al genero , dichiarandosi proprietaria per usucapione, mani- CP_3 festamente in contrasto con la divisione giudiziale e con il recente frazio- namento catastale, qualificandola come atto non veritiero.
I convenuti, di contro, contestavano la rilevanza dei giudizi richiamati dagli attori quali atti interruttivi dell'usucapione, evidenziando l'inidoneità della prova documentale e orale offerta dalla controparte, e ribadivano la fonda- tezza della domanda riconvenzionale di usucapione, ritenuta supportata da deposizioni testimoniali precise e concordanti. Sollevavano, altresì, ecce- zione di tardività delle contestazioni attoree in ordine alla servitù di pas- saggio e negavano qualsiasi profilo di mala fede nella stipula dell'atto nota- rile del 2015.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; all'udienza del 15.9.2024, fissa- ta per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., la causa veniva definitiva- mente riservata in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda degli attori è infondata e va rigettata. L'azione proposta va qualificata come revindica. Gli attori non hanno assolto all'onore probatorio su di loro gravante: non hanno dimostrato l'acquisto a tito- lo originario dei terreni contrassegnati dalle particelle n. 950 di mq 48 e n. 951 di mq 35. 6
1. Giova premettere che, in tema di revindica, azione disciplinata dall'art. 948 c.c., secondo un principio che costituisce un'acquisizione inveterata in tema di ripartizione dell'onore probatorio, l'attore è tenuto alla dimostra- zione di un acquisto a titolo originario. Per l'attore, quindi, non è sufficiente l'allegazione del titolo (che si assume valido) in base al quale ha acquisito il bene dal proprio dante causa. È ne- cessario, invece, che lo stesso, procedendo a ritroso nella catena degli atti di trasmissione, risalga ad un acquisto a titolo originario. Nel caso in cui manchi un titolo fornito di tali connotati l'acquisito a titolo originario deve essere dimostrato provando di aver usucapito il bene controverso, a tal fine eventualmente sommando, per il raggiungimento del tempo necessario ad usucapire, il possesso proprio a quello del proprio dante causa. Di tal che il convenuto potrebbe, avvalendosi della propria condizione di attuale possessore, giovarsi di essa, perché in carenza di prova la domanda deve essere rigettata. L'impegnativo onere probatorio che grava sull'attore è però mobile alle vi- cende processuali, ed assume i connotati peculiari in considerazione della specificità della difesa del convenuto. Se il convenuto, infatti, non contesta l'appartenenza originaria del bene al dante causa dell'attore, è sufficiente l'allegazione documentale di un titolo acquisitivo che sia valido. Nel caso in cui, però, il convenuto proponga, in via di eccezione o di domanda ri- convenzionale, di aver usucapito il bene, tale difesa non attenua la prova che grava sull'attore. La mancata prova dell'usucapione da parte del con- venuto, infatti, determina in ogni caso il rigetto della domanda dell'attore se lo stesso non ha fornito prova di un proprio acquisto a titolo originario.
Secondo la Cassazione: “L'ATTORE IN RIVENDICA, CUI SIA STATO CONTESTATO IL DIRITTO DI PROPRIETÀ, DEVE PROVARE IL DO- MINIO SULLA COSA RIVENDICATA RISALENDO, ATTRAVERSO I PROPRI DANTI CAUSA, AD UN ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO, OVVERO DIMOSTRANDO DI AVER ACQUISTATO IL BENE PER USU- CAPIONE, EVENTUALMENTE ANCHE PER EFFETTO DELL'ACCES- SIO POSSESSIONIS.”. (Sez. 2, Sentenza n. 1603 del 18/03/1981). Ancora:
“L'attore in revindica per acquisto derivativo e tenuto a provare non solo il proprio acquisto, ma anche quello del suo dante causa e dei danti causa precedenti, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, oppure l'inter- venuta usucapione per effetto del cumulo del proprio possesso con quello del suo autore.”. (Sez. 2, Sentenza n. 3967 del 09/06/1983). Ancora per la Cassazione: “NELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE, L'ONERE DELLA PROVA (IL CUI RIGORE DISCENDE DALLA RILEVANZA CHE SI AT- TRIBUISCE AL POSSESSO, OLTRECHÉ DAL GENERALE PRINCIPIO SUB ART. 2697 COD. CIV.) NON PUÒ DIRSI ASSOLTO CON LA MERA DIMOSTRAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN TITOLO DI ACQUISTO
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DERIVATIVO IN CAPO ALL'ATTORE, OCCORRENDO VICEVERSA CHE IL RIVENDICANTE DIA ALTRESÌ LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ NEL PRECEDENTE O NEI PRECEDEN- TI SUOI DANTI CAUSA, FINO A RISALIRE AD UN ACQUISTO A TITO- LO ORIGINARIO, OVVERO NON DIMOSTRI L'AVVENUTO COMPI- MENTO DELLA USUCAPIONE IN SUO FAVORE, IN CASO CONTRA- RIO DOVENDOSI RISOLVERE IL CONFLITTO IN BASE AL PRINCIPIO MELIOR EST CONDICIO POSSIDENTIS. NÉ LA DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DI UN SUO AUTONOMO TITOLO DI AC- QUISTO (ORIGINARIO O DERIVATIVO) EQUIVALE A RINUNCIA DEL MEDESIMO ALLA POSIZIONE DI VANTAGGIO ASSICURATAGLI DALLA QUALITÀ DI POSSESSORE. (Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 16/12/1986). Secondo la Cassazione, poi: “In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto non contesti l'origi- naria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'attore è tenuto a provare solamente l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapi- re da parte del convenuto.” (Sez. 2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016). Ed ancora: “L'attore in revindica deve fornire la prova della proprietà (o com- proprietà) della cosa rivendicata, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la domanda deve essere respinta, anche se il convenuto non abbia fornito la prova contraria, qualora, rinunziando al privilegio che la sua qualità di possessore gli conferisce, si sia adoperato a dimostrare il suo di- ritto di proprietà (esclusiva), dal momento che tale attività probatoria del convenuto non importa inversione dell'Onere probatorio.” . Sempre se- condo i Giudici di legittimità: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di ecce- zione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'one- re probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso
o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessa- rio ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure impli- citamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenen- za del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appar-
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tenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispet- to ai titoli vantati dall'attore.” (Sez. 2 -
, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021).
2. Tanto premesso in via generale, è opportuno preliminarmente perimetra- re l'onore probatorio che grava sugli attori in questa vicenda processuale. I convenuti hanno contestato la qualità di proprietari dei beni controversi (i terreni contrassegnati dalle particelle n. 950 di mq 48 e n. 951 di mq 35) in capo agli attori ed ai loro danti causa. Gli attori non hanno prodotto un tito- lo che dimostrasse un acquisto a titolo originario. Su e Parte_1 Pt_2 tera , quindi, grava l'onore in questo processo di dimostrare di aver CP_2 usucapito il bene o che lo stesso era stato già usucapito la loro dante causa.
4.È opportuno, quindi, avere riguardo alla prova documentale fornita da e in ordine alla proprietà dei beni
contro
- Parte_1 Controparte_2 versi.
Nessuno dei documenti allegati all'atto di citazione dagli attori attesta un acquisto a titolo originario: a. l'atto di compravendita del 1912 non docu- menta un acquisto a titolo originario;
b. il testamento pubblico del 1948, non costituisce prova della proprietà dei beni da parte del de cuius; c. la di- visione (redatta dal Notaio del 1955, ha carattere dichiarativo, non Per_5 prova la proprietà; d. la denuncia di successione vol. 395/90, assolve a esi- genze di carattere fiscale (negli stessi termini si è pronunciata la Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15716 del 08/11/2002).
. Parimenti, non è dimostrato un acquisto a titolo originario mediante gli atti successivamente prodotti da parte attrice: a. l'atto indicato dagli attori co- me compravendita del 1866 (che sarebbe stata redatta dal Notaio : la Per_11 produzione non è leggibile;
una compravendita, comunque, non attesta un acquisto a titolo originario;
b. i certificati catastali della particella 685 la vi- sura storica;
c. La nomina del c.t.u. ed i verbali del giudizio con nr. r.g. 686.2009, non attestano un acquisto a titolo originario. L'atto di citazione del 5.3.1997 (in cui si richiamerebbe, secondo l'attore, la citazione del 1984 recante R.G. 583/84) è stato prodotto per affermare l'esercizio del possesso da parte del dante causa degli attori. Giova precisa- re che la citazione richiamata è stata prodotta in copia. La conformità all'originale della stessa è stata oggetto di contestazione da parte dei con- venuti. Tale eccezione è stata promossa in modo tempestivo e specifico: i convenuti l'hanno effettuata nella prima memoria (del 27.11.2017) succes- siva alla produzione (avvenuta il 9.11.2017). Di tal che la citazione non è
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utilizzabile ai fini proposti dagli attori (per la verifica dell'autenticità, infat- ti, non è stata promossa azione). 5.Tanto premesso sulla prova documentale, è opportuno valutare la prova dichiarativa. Per parte attrice è stato sentito un unico teste, che all'udienza del 15.11.2021 dichiarava: “ADR:”MI chiamo , nato/a a Ischia il Tes_1
31.08.1965, residente in [...]; indifferente alle parti, svolgo la professione di geometra, ho ricevuto incarico professionale Testim da e Maria Mattera” ho conosciuto CP_2 Persona_1 nel 2007. ADR: sono stato sul terreno oggetto di causa per la prima volta nel 2008 poco prima che morisse;
all'epoca il ter- Persona_1 reno era in parte coltivato ma non ricordo con quali piante;
lo stesso Mi- chelangelo mi disse che era lui a coltivarlo e mi portai sul posto CP_2 perché il de cuius aveva all'epoca intenzione di dividere il fondo tra i suoi figli. ADR: nei pressi vi è una falegnameria dotata di un locale sotterraneo che in parte si trova al di sotto della part. lla 685; adiacente alla falegna- meria vi è una corte posta a quota più elevata della falegnameria stessa e al servizio dell'immobile esistente al piano superiore disabitato all'epoca del mio accesso ed in cattivo stato. ADR: su detta corte non ho mai visto transitare nessuno. ADR: non so dire se dopo il 2008 la part. lla 685 sia stata coltivata o meno. ADR: vi era un muretto a secco tra la falegnameria e la corte con finalità di contenimento del terreno posto ad un piano più elevato. ADR: che io ricordi non vi erano altre opere di recinzione. Il teste, dunque, in un solo frangete temporale (il 2008) ha effettuato un so- pralluogo sui fondi per cui è causa, ricevendo la dichiarazione di
[...]
, che assumeva di coltivare i piccoli terreni oggetto di pro- Persona_12 cesso. Attraverso questo solo teste deve escludersi che sia stato provato il posses- so utile ad usucapire. Dall'esame, dunque, dalle prove documentali e testimoniali ne consegue che gli attori non hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante: la domanda di accertamento e di dichiarazione della proprietà da parte degli attori sui terreni contrassegnati dalle particelle n. 950 di mq 48 e n. 951 di mq 35 va rigettata.
6. Per il principio della ragione più liquida devono intendersi assorbite le ulteriori domande proposte dagli attori: presuppongono, infatti, la prova dei diritti reali degli attori sui fondi oggetto di processo.
7. Parimenti, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti in via su- bordinata è assorbita dal rigetto della domanda degli attori. La Cassazione ritiene che: “Qualora l'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene sia stata proposta in via ricon- venzionale, da chi si afferma aver posseduto "uti dominus" per il tempo ne-
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cessario nei confronti di un soggetto che nel processo sia risultato non es- sere il proprietario di quel bene, viene meno il dovere del giudice di pro- nunciare sulla domanda essendo questa improponibile per carenza di inte- resse.” (Sez. 2, Sentenza n. 14867 del 16/11/2000)
8. Le spese seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico degli attori, secondo i criteri ed i valori medi per le cause rientranti nello scaglione per le cause di valore indeterminabili – complessità bassa, cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicem- bre 2012, n.; le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla controversia come proposta così provvede:
1. RIGETTA la domanda tesa ad accertare e dichiarare la piena pro- prietà di e sul terreno contrasse- Parte_1 Persona_9 gnato dalle particelle n. 950 di mq 48 per e n. 951 Persona_9 di mq 35 per al foglio di mappa n. 12 del Comune di Parte_6
SE FO, ordina alla conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente di cancellare le iscrizioni e le trascrizio- ni di e che pregiudichino Parte_1 Controparte_2 [...]
e ; CP_1 Controparte_3
2. Condanna e a rifondere a Parte_7 Controparte_2 [...]
ed a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Controparte_3 in euro 7.616 per compensi, nonché euro 43, 00 per le spese di giu- dizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
Così deciso, si comunichi.
Napoli, lì 15.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art.
221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020, n. 77
il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu-glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difen- sori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte con- tenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co-municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i suc- cessivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi-le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia 1
sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com-ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Persico, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 193/2016 in composizione monocratica, in persona del giudice dr, Francesco Persico reso la seguente TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), ritualmente rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._2
TO AR (C.F. ), LE SÈ (C.F. C.F._3
) e AN MO (C.F. ), elettiva- C.F._4 C.F._5 mente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Casamicciola Terme, Via Ca- stiglione n. 33, come da mandato in atti. ATTORI E
(cf. ), e CP_1 C.F._6 Parte_3
, (cf. , entrambi elettivamente domici-
[...] C.F._7 liati in Barano d'Ischia alla piazza San Rocco 26, nello studio dell'avv. Gianpaolo Buono, c.f. , dal quale sono rappresentati C.F._8
e difesi in virtù di mandato a margine del presente atto
CONVE-
NUTI
PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 3.3.2017 e , quali Pt_1 Controparte_2 figli ed eredi di , deceduto in SE FO il Persona_1
5.11.2008, convenivano in giudizio e Controparte_3 CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia ed esponevano che, all'apertura della successione, essi, unitamente alla sorella CP_4
[...
[...] [...]
, avevano provveduto a presentare, in data 5.11.2009, la dichiarazione
[...] di successione relativa all'intero compendio ereditario.
Rappresentavano che tra i coeredi era insorta controversia sulla divisione dei beni relitti, definita nel giudizio iscritto ai nr. RG 459/2011 e 111/2011, nel cui ambito, con l'ausilio del CTU ing. e dei rispettivi difenso- Per_2 ri, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, formalizzato nel ver- bale di conciliazione giudiziale del 3.10.2014, con attribuzione delle quote ereditarie e riserva in favore della madre dell'usufrutto Parte_4 generale.
Rappresentavano che, in tale verbale, erano stati inclusi anche i terreni già censiti al foglio 12, particella 685 del Comune di SE FO, di mq 83, di esclusiva proprietà del de cuius, successivamente oggetto di aggior- namento e frazionamento catastale nel 2015 nelle particelle nr. 950 (mq 48) e 951 (mq 35), attribuite rispettivamente a e Controparte_2 Persona_3
, con previsione di specifiche servitù e prescrizioni in ordine ai muri di
[...] confine e ai rapporti tra le quote.
Precisavano che il titolo di provenienza di tali beni risaliva alla successione di , padre di , il quale li aveva acqui- Persona_4 Persona_1 stati con atto del 24.1.1912 dai precedenti proprietari;
che con te- Pt_4 stamento pubblico del 6.3.1948 aveva lasciato la quota di- Persona_4 sponibile al figlio e che con l'atto di divisione del 17.8.1955, Persona_1 rogato dal notaio i beni – compresa l'area oggi controversa – erano Per_5 stati attribuiti a . Con il medesimo atto divisionale era Persona_1 stata costituita una servitù di passaggio a favore dei beni del coerede
[...]
, servitù tuttora gravante sull'attuale particella n. 951 e consi- Persona_6 stente nel transito attraverso un cortile e nell'utilizzo della scala di accesso al vano soprastante la falegnameria.
Sottolineavano che il sig. aveva posseduto il bene Persona_1 come proprietario, in modo esclusivo, pacifico, pubblico e ininterrotto dal 1955 – anno della divisione ereditaria – sino al decesso avvenuto nel 2008, momento in cui nel possesso si erano immessi, in attesa di definitiva divi- sione, gli eredi e , proseguendo di fatto la situazio- Pt_1 Controparte_2 ne possessoria già esercitata dal loro genitore.
Deducevano che solo successivamente erano venuti a conoscenza dell'atto di compravendita del 12.9.2015, rogato dal notaio , con il Persona_7 quale le particelle 950 e 951 erano state vendute da a CP_1 [...]
, con affermazione, da parte dell'alienante, di averne ac- Persona_8 quistato la proprietà per usucapione, nonostante il possesso ultraventennale del loro dante causa e la intervenuta divisione giudiziale del 2014.
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Rilevavano che, per effetto dell'atto di compravendita impugnato, si sareb- be determinata un'irragionevole interclusione del vano di proprietà di
[...]
, con compromissione – se non inversione – della servitù stori- Parte_5 camente esercitata.
Rappresentavano, infine, di avere promosso nei confronti del e CP_3 della procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esi- CP_1 to negativo in data 14.3.2017, onde, persistendo il contrasto, avevano adito l'autorità giudiziaria con il presente giudizio di rivendica e di accertamento della nullità/inopponibilità dell'atto di compravendita. gli attori concludevano chiedendo di:
1. “Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà, conseguita per divisione ereditaria o in via subordinata per avvenuta usucapio- ne, degli odierni attori, i fratelli e , sul ter- Pt_1 Persona_9 reno contrassegnato dalle particelle n. 950 di mq 48 per Per_9
e n. 951 di mq 35 per al foglio di mappa n.
[...] Parte_6
12 del Comune di SE FO;
2. Accertare e dichiarare la insussistenza e/o invalidità di qualsivoglia diritto e/o titolo del sig. sui beni de quibus;
Controparte_3
3. Per l'effetto, dichiarare invalido, nullo e, comunque, non opponibile ad essi l'atto di compravendita a non domino per Notaio Per_7
del 12 settembre 2015, repertorio n. 268, raccolta n. 222”.
[...]
Si costituivano in giudizio e , ecce- Controparte_3 CP_1 pendo in via preliminare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del- la domanda attorea.
Rilevavano, innanzitutto, la carenza di titolarità attiva in capo agli attori, negando che essi – o i loro presunti danti causa – fossero mai stati proprie- tari del fondo oggetto di causa o che ne avessero esercitato un possesso uti- le, recente o risalente. Evidenziavano che si trattava di azione di rivendica- zione, sicché gli attori erano tenuti ad assolvere alla relativa “probatio dia- bolica”, prevista dall'art. 948 c.c. Nelle more di tale dimostrazione, i con- venuti dichiaravano di non voler rinunciare alla posizione di vantaggio de- rivante dal possesso, avvalendosi del principio possideo quia possideo, in particolare con riferimento al convenuto . Controparte_3
Richiamavano la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nr. 19653/2014; 6521/2008; 20037/2010; 11555/2007; 7529/2006; 13186/2002; 7557/1986; 7894/2000), secondo cui l'attore era tenuto a di- mostrare la catena dei titoli sino all'acquisto originario o l'usucapione, mentre il convenuto poteva limitarsi a opporre il possesso, senza alcun one-
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re di prova. Evidenziavano che non fosse sufficiente la produzione di atti meramente dichiarativi o fiscali (denunce di successione, testamenti, divi- sioni), privi di efficacia traslativa e, dunque, inidonei a soddisfare il rigoro- so onere probatorio richiesto.
Deducevano, inoltre, che la ricostruzione prospettata dagli attori circa un presunto possesso esercitato dai loro danti causa sin dal 1955 fosse priva di riscontri, non dimostrata e strumentalmente formulata. Osservavano che neppure i rapporti parentali dedotti dagli attori risultassero provati e che i titoli richiamati in citazione non fossero idonei a superare il rigore probato- rio imposto nelle azioni petitorie.
Ricordavano che la medesima disciplina probatoria trovasse applicazione anche qualora la domanda fosse stata qualificata come accertamento della proprietà, trattandosi comunque di un'azione reale diretta al riconoscimento del diritto dominicale in capo a chi non possedeva il bene;
l'attore, pertan- to, avrebbe dovuto fornire la stessa dimostrazione richiesta per la rivendica.
Concludevano che, alla luce delle eccezioni preliminari e dell'assenza di prova rigorosa sulla titolarità del diritto da parte degli attori, la causa potes- se ritenersi matura per la decisione. Evidenziavano, altresì, che gli attori avessero chiesto il riconoscimento della proprietà (per divisione ereditaria o per usucapione) senza domandare il rilascio del fondo, che risultava invece stabilmente nel possesso dell'odierno convenuto e, in preceden- CP_3 za, della convenuta , la quale lo aveva posseduto uti dominus per CP_1 oltre vent'anni.
In via subordinata e senza alcun riconoscimento, deducevano che, qualora gli attori fossero riusciti ad assolvere al loro onere probatorio, avrebbe do- vuto comunque dichiararsi che la proprietà del fondo era stata acquisita per usucapione da , la quale lo aveva posseduto uti dominus per CP_1 oltre trent'anni, coltivandolo, recintandolo, sistemando i muri a secco, pian- tando alberi e svolgendo tutte le attività agricole in piena autonomia ed ininterrottamente, per poi legittimamente trasferirlo a Persona_10 cio con l'atto di compravendita del 2015.
Descrivevano, inoltre, le caratteristiche del fondo, sito in SE FO, contrada Ciglio, distinto al foglio 12 particelle 950 e 951, articolato in due terrazzamenti, delimitato da muri in tufo e recinzioni metalliche, con acces- so storico dalla via pubblica tramite la scala in muratura adiacente al fab- bricato della particella 625.
I convenuti concludevano chiedendo che la domanda attorea fosse dichiara- ta inammissibile e, comunque, rigettata perché infondata;
e, in via subordi- nata, che – in accoglimento della riconvenzionale spiegata – fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del fondo 5
oggetto di causa in capo alla convenuta , con conseguente le- CP_1 gittimo trasferimento del medesimo, a titolo di vendita, all'altro convenuto
. Controparte_3
Nella fase successiva all'instaurazione del contraddittorio, le parti procede- vano allo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nelle quali venivano ulteriormente precisate le rispettive posizioni.
Gli attori ribadivano la qualificazione dell'azione come rei vindicatio, as- sumendo di avere assolto, per quanto possibile, al rigoroso onere probatorio di cui all'art. 948 c.c. mediante la ricostruzione della catena dei titoli di provenienza e il richiamo al giudizio di divisione ereditaria conclusosi con verbale di conciliazione del 3.10.2014, nonché ai successivi frazionamenti catastali.
Deducevano, altresì, il possesso del dante causa sino al decesso e contesta- vano la sussistenza di un possesso uti dominus in capo alla convenuta, ri- chiamando, quali atti interruttivi di qualsivoglia usucapione, i giudizi di re- golamento di confini del 1984 e del 1997.
Ritenevano la vendita del 12.9.2015, con cui la aveva trasferito il CP_1 bene al genero , dichiarandosi proprietaria per usucapione, mani- CP_3 festamente in contrasto con la divisione giudiziale e con il recente frazio- namento catastale, qualificandola come atto non veritiero.
I convenuti, di contro, contestavano la rilevanza dei giudizi richiamati dagli attori quali atti interruttivi dell'usucapione, evidenziando l'inidoneità della prova documentale e orale offerta dalla controparte, e ribadivano la fonda- tezza della domanda riconvenzionale di usucapione, ritenuta supportata da deposizioni testimoniali precise e concordanti. Sollevavano, altresì, ecce- zione di tardività delle contestazioni attoree in ordine alla servitù di pas- saggio e negavano qualsiasi profilo di mala fede nella stipula dell'atto nota- rile del 2015.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; all'udienza del 15.9.2024, fissa- ta per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., la causa veniva definitiva- mente riservata in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda degli attori è infondata e va rigettata. L'azione proposta va qualificata come revindica. Gli attori non hanno assolto all'onore probatorio su di loro gravante: non hanno dimostrato l'acquisto a tito- lo originario dei terreni contrassegnati dalle particelle n. 950 di mq 48 e n. 951 di mq 35. 6
1. Giova premettere che, in tema di revindica, azione disciplinata dall'art. 948 c.c., secondo un principio che costituisce un'acquisizione inveterata in tema di ripartizione dell'onore probatorio, l'attore è tenuto alla dimostra- zione di un acquisto a titolo originario. Per l'attore, quindi, non è sufficiente l'allegazione del titolo (che si assume valido) in base al quale ha acquisito il bene dal proprio dante causa. È ne- cessario, invece, che lo stesso, procedendo a ritroso nella catena degli atti di trasmissione, risalga ad un acquisto a titolo originario. Nel caso in cui manchi un titolo fornito di tali connotati l'acquisito a titolo originario deve essere dimostrato provando di aver usucapito il bene controverso, a tal fine eventualmente sommando, per il raggiungimento del tempo necessario ad usucapire, il possesso proprio a quello del proprio dante causa. Di tal che il convenuto potrebbe, avvalendosi della propria condizione di attuale possessore, giovarsi di essa, perché in carenza di prova la domanda deve essere rigettata. L'impegnativo onere probatorio che grava sull'attore è però mobile alle vi- cende processuali, ed assume i connotati peculiari in considerazione della specificità della difesa del convenuto. Se il convenuto, infatti, non contesta l'appartenenza originaria del bene al dante causa dell'attore, è sufficiente l'allegazione documentale di un titolo acquisitivo che sia valido. Nel caso in cui, però, il convenuto proponga, in via di eccezione o di domanda ri- convenzionale, di aver usucapito il bene, tale difesa non attenua la prova che grava sull'attore. La mancata prova dell'usucapione da parte del con- venuto, infatti, determina in ogni caso il rigetto della domanda dell'attore se lo stesso non ha fornito prova di un proprio acquisto a titolo originario.
Secondo la Cassazione: “L'ATTORE IN RIVENDICA, CUI SIA STATO CONTESTATO IL DIRITTO DI PROPRIETÀ, DEVE PROVARE IL DO- MINIO SULLA COSA RIVENDICATA RISALENDO, ATTRAVERSO I PROPRI DANTI CAUSA, AD UN ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO, OVVERO DIMOSTRANDO DI AVER ACQUISTATO IL BENE PER USU- CAPIONE, EVENTUALMENTE ANCHE PER EFFETTO DELL'ACCES- SIO POSSESSIONIS.”. (Sez. 2, Sentenza n. 1603 del 18/03/1981). Ancora:
“L'attore in revindica per acquisto derivativo e tenuto a provare non solo il proprio acquisto, ma anche quello del suo dante causa e dei danti causa precedenti, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, oppure l'inter- venuta usucapione per effetto del cumulo del proprio possesso con quello del suo autore.”. (Sez. 2, Sentenza n. 3967 del 09/06/1983). Ancora per la Cassazione: “NELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE, L'ONERE DELLA PROVA (IL CUI RIGORE DISCENDE DALLA RILEVANZA CHE SI AT- TRIBUISCE AL POSSESSO, OLTRECHÉ DAL GENERALE PRINCIPIO SUB ART. 2697 COD. CIV.) NON PUÒ DIRSI ASSOLTO CON LA MERA DIMOSTRAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN TITOLO DI ACQUISTO
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DERIVATIVO IN CAPO ALL'ATTORE, OCCORRENDO VICEVERSA CHE IL RIVENDICANTE DIA ALTRESÌ LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ NEL PRECEDENTE O NEI PRECEDEN- TI SUOI DANTI CAUSA, FINO A RISALIRE AD UN ACQUISTO A TITO- LO ORIGINARIO, OVVERO NON DIMOSTRI L'AVVENUTO COMPI- MENTO DELLA USUCAPIONE IN SUO FAVORE, IN CASO CONTRA- RIO DOVENDOSI RISOLVERE IL CONFLITTO IN BASE AL PRINCIPIO MELIOR EST CONDICIO POSSIDENTIS. NÉ LA DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DI UN SUO AUTONOMO TITOLO DI AC- QUISTO (ORIGINARIO O DERIVATIVO) EQUIVALE A RINUNCIA DEL MEDESIMO ALLA POSIZIONE DI VANTAGGIO ASSICURATAGLI DALLA QUALITÀ DI POSSESSORE. (Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 16/12/1986). Secondo la Cassazione, poi: “In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto non contesti l'origi- naria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'attore è tenuto a provare solamente l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapi- re da parte del convenuto.” (Sez. 2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016). Ed ancora: “L'attore in revindica deve fornire la prova della proprietà (o com- proprietà) della cosa rivendicata, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la domanda deve essere respinta, anche se il convenuto non abbia fornito la prova contraria, qualora, rinunziando al privilegio che la sua qualità di possessore gli conferisce, si sia adoperato a dimostrare il suo di- ritto di proprietà (esclusiva), dal momento che tale attività probatoria del convenuto non importa inversione dell'Onere probatorio.” . Sempre se- condo i Giudici di legittimità: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di ecce- zione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'one- re probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso
o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessa- rio ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure impli- citamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenen- za del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appar-
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tenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispet- to ai titoli vantati dall'attore.” (Sez. 2 -
, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021).
2. Tanto premesso in via generale, è opportuno preliminarmente perimetra- re l'onore probatorio che grava sugli attori in questa vicenda processuale. I convenuti hanno contestato la qualità di proprietari dei beni controversi (i terreni contrassegnati dalle particelle n. 950 di mq 48 e n. 951 di mq 35) in capo agli attori ed ai loro danti causa. Gli attori non hanno prodotto un tito- lo che dimostrasse un acquisto a titolo originario. Su e Parte_1 Pt_2 tera , quindi, grava l'onore in questo processo di dimostrare di aver CP_2 usucapito il bene o che lo stesso era stato già usucapito la loro dante causa.
4.È opportuno, quindi, avere riguardo alla prova documentale fornita da e in ordine alla proprietà dei beni
contro
- Parte_1 Controparte_2 versi.
Nessuno dei documenti allegati all'atto di citazione dagli attori attesta un acquisto a titolo originario: a. l'atto di compravendita del 1912 non docu- menta un acquisto a titolo originario;
b. il testamento pubblico del 1948, non costituisce prova della proprietà dei beni da parte del de cuius; c. la di- visione (redatta dal Notaio del 1955, ha carattere dichiarativo, non Per_5 prova la proprietà; d. la denuncia di successione vol. 395/90, assolve a esi- genze di carattere fiscale (negli stessi termini si è pronunciata la Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15716 del 08/11/2002).
. Parimenti, non è dimostrato un acquisto a titolo originario mediante gli atti successivamente prodotti da parte attrice: a. l'atto indicato dagli attori co- me compravendita del 1866 (che sarebbe stata redatta dal Notaio : la Per_11 produzione non è leggibile;
una compravendita, comunque, non attesta un acquisto a titolo originario;
b. i certificati catastali della particella 685 la vi- sura storica;
c. La nomina del c.t.u. ed i verbali del giudizio con nr. r.g. 686.2009, non attestano un acquisto a titolo originario. L'atto di citazione del 5.3.1997 (in cui si richiamerebbe, secondo l'attore, la citazione del 1984 recante R.G. 583/84) è stato prodotto per affermare l'esercizio del possesso da parte del dante causa degli attori. Giova precisa- re che la citazione richiamata è stata prodotta in copia. La conformità all'originale della stessa è stata oggetto di contestazione da parte dei con- venuti. Tale eccezione è stata promossa in modo tempestivo e specifico: i convenuti l'hanno effettuata nella prima memoria (del 27.11.2017) succes- siva alla produzione (avvenuta il 9.11.2017). Di tal che la citazione non è
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utilizzabile ai fini proposti dagli attori (per la verifica dell'autenticità, infat- ti, non è stata promossa azione). 5.Tanto premesso sulla prova documentale, è opportuno valutare la prova dichiarativa. Per parte attrice è stato sentito un unico teste, che all'udienza del 15.11.2021 dichiarava: “ADR:”MI chiamo , nato/a a Ischia il Tes_1
31.08.1965, residente in [...]; indifferente alle parti, svolgo la professione di geometra, ho ricevuto incarico professionale Testim da e Maria Mattera” ho conosciuto CP_2 Persona_1 nel 2007. ADR: sono stato sul terreno oggetto di causa per la prima volta nel 2008 poco prima che morisse;
all'epoca il ter- Persona_1 reno era in parte coltivato ma non ricordo con quali piante;
lo stesso Mi- chelangelo mi disse che era lui a coltivarlo e mi portai sul posto CP_2 perché il de cuius aveva all'epoca intenzione di dividere il fondo tra i suoi figli. ADR: nei pressi vi è una falegnameria dotata di un locale sotterraneo che in parte si trova al di sotto della part. lla 685; adiacente alla falegna- meria vi è una corte posta a quota più elevata della falegnameria stessa e al servizio dell'immobile esistente al piano superiore disabitato all'epoca del mio accesso ed in cattivo stato. ADR: su detta corte non ho mai visto transitare nessuno. ADR: non so dire se dopo il 2008 la part. lla 685 sia stata coltivata o meno. ADR: vi era un muretto a secco tra la falegnameria e la corte con finalità di contenimento del terreno posto ad un piano più elevato. ADR: che io ricordi non vi erano altre opere di recinzione. Il teste, dunque, in un solo frangete temporale (il 2008) ha effettuato un so- pralluogo sui fondi per cui è causa, ricevendo la dichiarazione di
[...]
, che assumeva di coltivare i piccoli terreni oggetto di pro- Persona_12 cesso. Attraverso questo solo teste deve escludersi che sia stato provato il posses- so utile ad usucapire. Dall'esame, dunque, dalle prove documentali e testimoniali ne consegue che gli attori non hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante: la domanda di accertamento e di dichiarazione della proprietà da parte degli attori sui terreni contrassegnati dalle particelle n. 950 di mq 48 e n. 951 di mq 35 va rigettata.
6. Per il principio della ragione più liquida devono intendersi assorbite le ulteriori domande proposte dagli attori: presuppongono, infatti, la prova dei diritti reali degli attori sui fondi oggetto di processo.
7. Parimenti, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti in via su- bordinata è assorbita dal rigetto della domanda degli attori. La Cassazione ritiene che: “Qualora l'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene sia stata proposta in via ricon- venzionale, da chi si afferma aver posseduto "uti dominus" per il tempo ne-
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cessario nei confronti di un soggetto che nel processo sia risultato non es- sere il proprietario di quel bene, viene meno il dovere del giudice di pro- nunciare sulla domanda essendo questa improponibile per carenza di inte- resse.” (Sez. 2, Sentenza n. 14867 del 16/11/2000)
8. Le spese seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico degli attori, secondo i criteri ed i valori medi per le cause rientranti nello scaglione per le cause di valore indeterminabili – complessità bassa, cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicem- bre 2012, n.; le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla controversia come proposta così provvede:
1. RIGETTA la domanda tesa ad accertare e dichiarare la piena pro- prietà di e sul terreno contrasse- Parte_1 Persona_9 gnato dalle particelle n. 950 di mq 48 per e n. 951 Persona_9 di mq 35 per al foglio di mappa n. 12 del Comune di Parte_6
SE FO, ordina alla conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente di cancellare le iscrizioni e le trascrizio- ni di e che pregiudichino Parte_1 Controparte_2 [...]
e ; CP_1 Controparte_3
2. Condanna e a rifondere a Parte_7 Controparte_2 [...]
ed a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Controparte_3 in euro 7.616 per compensi, nonché euro 43, 00 per le spese di giu- dizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
Così deciso, si comunichi.
Napoli, lì 15.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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