Articolo 1 della Legge 19 luglio 1956, n. 901
Articolo 2
Versione
4 settembre 1956
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita', sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.
La ratifica sara' effettuata con la riserva contemplata nel paragrafo 3 dell'art. 1 della Convenzione stessa concernente la facolta' di ciascuna Parte contraente di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 4 settembre 1956
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