Versione
4 settembre 1956
4 settembre 1956
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita', sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.
La ratifica sara' effettuata con la riserva contemplata nel paragrafo 3 dell'art. 1 della Convenzione stessa concernente la facolta' di ciascuna Parte contraente di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso articolo.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita', sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.
La ratifica sara' effettuata con la riserva contemplata nel paragrafo 3 dell'art. 1 della Convenzione stessa concernente la facolta' di ciascuna Parte contraente di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso articolo.
Giurisprudenza • 10
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 11/06/2014, n. 2453Provvedimento: N. 03310/2014 REG.RIC. N. 02453/2014 REG.PROV.CAU. N. 03310/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 3310 del 2014, proposto da: Università degli Studi di L'Aquila e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nelle persone rispettivamente del rettore e del ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro CO RI; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00052/2014, resa tra …Leggi di più...
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