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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10896/2020 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall' Avv. Giovanni Morelli come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t., rapp.to e difeso dai funzionari autorizzati dott.ssa Annalisa Moschetti e dott.ssa Rosa
Tanzarella
RESISTENTE
Oggetto: Immissione in ruolo docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di essere docente precaria della scuola secondaria di secondo grado, inserita al 1° Posto delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Lecce, valide per il triennio 2019-2022, per la classe di concorso
A014 – Discipline Plast. Scult. ; deduceva che, per l' a.s. 2020/2021, completata la fase CP_2 della mobilità provinciale, erano residuati 4 posti vacanti e disponibili per la suddetta classe, destinati per metà (50%) ai trasferimenti/mobilità interprovinciale e per la restante parte (50%) alle immissioni in ruolo, così come prescritto dall' art. 8 del CCNI Mobilità 2019/2022; rilevava che, quanto alle operazioni di immissioni in ruolo, l' pur riconoscendo l'esistenza in provincia di Controparte_1
Lecce dei due posti - che andavano ripartiti tra Graduatorie concorsuali di merito e Graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. 297/1994 - aveva autorizzato l'utilizzo di uno solo, mediante lo scorrimento delle GM, mentre il secondo posto era stato utilizzato per riassorbire una posizione di esubero sulla provincia di Taranto, in evidente contrasto con l'art.39 del CCNL che prescrive che rientrano nella III° fase (dei trasferimenti interprovinciali) “i trasferimenti e i passaggi del personale proveniente da altra provincia”. 1 Tanto premesso, eccepiva la illegittimità del procedimento di immissione in ruolo attuato in violazione delle disposizioni della Contrattazione collettiva, in particolare dell'art. 8 che detta criteri ben precisi di riparto dei contingenti del personale docente da assegnare ai trasferimenti interprovinciali e alle assunzioni a tempo indeterminato.
Lamentava, altresì, di essere stata privata del diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato già dall' a.s. 2020/2021, pur essendo collocata al primo posto delle GAE per la classe di concorso A014, nonostante l'espressa previsione all'art.8, comma 7 del CCNL di un criterio di alternanza nell'assegnazione di un eventuale posto dispari (in esubero ogni anno) tra i trasferimenti interprovinciali e le immissioni in ruolo e l'espressa statuizione che per l'anno 2019/20 il posto dispari era già stato destinato alle operazioni di mobilità; di conseguenza, per l'anno scolastico 2020/2021 andava assegnato alle immissioni in ruolo.
Chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto all'assunzione in ruolo con decorrenza dal 01.09.2020, mediante scorrimento delle GAE, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito quanto dedotto da parte ricorrente CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con note di trattazione scritta del 30.11.2022 la ricorrente precisava di aver conseguito la nomina in ruolo per la Provincia di Lecce, per la medesima classe di concorso, con decorrenza dal 01.09.2021.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione un rapporto di pubblico impiego privatizzato nell'ambito del quale la ricorrente chiede tutela del diritto soggettivo alla assunzione, con la conseguenza per cui gli eventuali atti amministrativi presupposti possono essere disapplicati, ove illegittimi.
Sempre in preliminare fa ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire, atteso che l'immissione in ruolo della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2021/2022 non la priva dell'interesse a vedersi riconoscere una maggiore anzianità di servizio, a tutti gli effetti di legge.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La normativa di riferimento in materia di mobilità del personale docente è rappresentata dall'art. 8 del
CCNL 2019-2022 il quale prevede che: “
5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
- a.s. 2021/22 il 25% delle
2 disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità”.
Ed ancora, ai sensi dell'art. 399 del D. Lgs. 297/94: “
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che per l'a.s. 2020-2021 terminata la fase della mobilità provinciale erano residuati n.4 posti in provincia di Lecce (autorizzati con D.M. n.91/20) per la classe di concorso A014, destinati per il 50% ai trasferimenti interprovinciali (o mobilità) e per il restante 50% alle immissioni in ruolo, così come prescritto dall'art.8 del CCNL.
Risulta, altresì che, residuando un posto in esubero nella Provincia di Taranto lo stesso è stato coperto dall' attingendo dalla disponibilità dei suindicati posti nella provincia di Lecce;
in tal modo i CP_3 posti vacanti e disponibili per la medesima classe di concorso sono divenuti 3, a fronte dei 4 inizialmente autorizzati.
Ebbene, in applicazione del criterio di alternanza nell'assegnazione del posto dispari di cui all'art.8, comma 7 CNL: “Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità” ed alla luce della specifica previsione per cui “per il 2019/20 lo stesso viene assegnato alle operazioni di mobilità”, per l'anno scolastico 2020/2021 il posto dispari andava correttamente assegnato alle immissioni in ruolo, secondo la seguente ripartizione: su n.3 posti vacanti n.1 posto alle mobilità interprovinciali (o terza fase) e n.2 posti alle immissioni in ruolo, da ripartire questi ultimi attingendo sia dalle graduatorie concorsuali di merito che dalle graduatorie permanenti ad esaurimento (v. in tal senso tabella esemplificativa allegata al suindicato articolo).
Ne consegue che la ricorrente collocata al primo posto delle GAE per la classe di concorso A014 aveva diritto alla immissione in ruolo già nell' a.s. 2020/2021.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato già a decorrere dal 01 settembre 2020 ad ogni effetto giuridico ed economico, con conseguente condanna del convenuto a porre in essere gli adempimenti CP_1 conseguenti.
Le spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della amministrazione convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. G.
3 Morelli.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che la ricorrente ha diritto alla immissione in ruolo a far data dal 1° settembre 2020 (a.s.
2020/2021) a tutti gli effetti giuridici ed economici;
- per l'effetto, condanna il , in persona del a porre in Controparte_4 CP_5 essere gli adempimenti conseguenti;
- condanna il , in persona del al pagamento delle spese Controparte_4 CP_5 processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. G. Morelli.
Lecce, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10896/2020 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall' Avv. Giovanni Morelli come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t., rapp.to e difeso dai funzionari autorizzati dott.ssa Annalisa Moschetti e dott.ssa Rosa
Tanzarella
RESISTENTE
Oggetto: Immissione in ruolo docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di essere docente precaria della scuola secondaria di secondo grado, inserita al 1° Posto delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Lecce, valide per il triennio 2019-2022, per la classe di concorso
A014 – Discipline Plast. Scult. ; deduceva che, per l' a.s. 2020/2021, completata la fase CP_2 della mobilità provinciale, erano residuati 4 posti vacanti e disponibili per la suddetta classe, destinati per metà (50%) ai trasferimenti/mobilità interprovinciale e per la restante parte (50%) alle immissioni in ruolo, così come prescritto dall' art. 8 del CCNI Mobilità 2019/2022; rilevava che, quanto alle operazioni di immissioni in ruolo, l' pur riconoscendo l'esistenza in provincia di Controparte_1
Lecce dei due posti - che andavano ripartiti tra Graduatorie concorsuali di merito e Graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. 297/1994 - aveva autorizzato l'utilizzo di uno solo, mediante lo scorrimento delle GM, mentre il secondo posto era stato utilizzato per riassorbire una posizione di esubero sulla provincia di Taranto, in evidente contrasto con l'art.39 del CCNL che prescrive che rientrano nella III° fase (dei trasferimenti interprovinciali) “i trasferimenti e i passaggi del personale proveniente da altra provincia”. 1 Tanto premesso, eccepiva la illegittimità del procedimento di immissione in ruolo attuato in violazione delle disposizioni della Contrattazione collettiva, in particolare dell'art. 8 che detta criteri ben precisi di riparto dei contingenti del personale docente da assegnare ai trasferimenti interprovinciali e alle assunzioni a tempo indeterminato.
Lamentava, altresì, di essere stata privata del diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato già dall' a.s. 2020/2021, pur essendo collocata al primo posto delle GAE per la classe di concorso A014, nonostante l'espressa previsione all'art.8, comma 7 del CCNL di un criterio di alternanza nell'assegnazione di un eventuale posto dispari (in esubero ogni anno) tra i trasferimenti interprovinciali e le immissioni in ruolo e l'espressa statuizione che per l'anno 2019/20 il posto dispari era già stato destinato alle operazioni di mobilità; di conseguenza, per l'anno scolastico 2020/2021 andava assegnato alle immissioni in ruolo.
Chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto all'assunzione in ruolo con decorrenza dal 01.09.2020, mediante scorrimento delle GAE, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito quanto dedotto da parte ricorrente CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con note di trattazione scritta del 30.11.2022 la ricorrente precisava di aver conseguito la nomina in ruolo per la Provincia di Lecce, per la medesima classe di concorso, con decorrenza dal 01.09.2021.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione un rapporto di pubblico impiego privatizzato nell'ambito del quale la ricorrente chiede tutela del diritto soggettivo alla assunzione, con la conseguenza per cui gli eventuali atti amministrativi presupposti possono essere disapplicati, ove illegittimi.
Sempre in preliminare fa ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire, atteso che l'immissione in ruolo della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2021/2022 non la priva dell'interesse a vedersi riconoscere una maggiore anzianità di servizio, a tutti gli effetti di legge.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La normativa di riferimento in materia di mobilità del personale docente è rappresentata dall'art. 8 del
CCNL 2019-2022 il quale prevede che: “
5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
- a.s. 2021/22 il 25% delle
2 disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità”.
Ed ancora, ai sensi dell'art. 399 del D. Lgs. 297/94: “
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che per l'a.s. 2020-2021 terminata la fase della mobilità provinciale erano residuati n.4 posti in provincia di Lecce (autorizzati con D.M. n.91/20) per la classe di concorso A014, destinati per il 50% ai trasferimenti interprovinciali (o mobilità) e per il restante 50% alle immissioni in ruolo, così come prescritto dall'art.8 del CCNL.
Risulta, altresì che, residuando un posto in esubero nella Provincia di Taranto lo stesso è stato coperto dall' attingendo dalla disponibilità dei suindicati posti nella provincia di Lecce;
in tal modo i CP_3 posti vacanti e disponibili per la medesima classe di concorso sono divenuti 3, a fronte dei 4 inizialmente autorizzati.
Ebbene, in applicazione del criterio di alternanza nell'assegnazione del posto dispari di cui all'art.8, comma 7 CNL: “Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità” ed alla luce della specifica previsione per cui “per il 2019/20 lo stesso viene assegnato alle operazioni di mobilità”, per l'anno scolastico 2020/2021 il posto dispari andava correttamente assegnato alle immissioni in ruolo, secondo la seguente ripartizione: su n.3 posti vacanti n.1 posto alle mobilità interprovinciali (o terza fase) e n.2 posti alle immissioni in ruolo, da ripartire questi ultimi attingendo sia dalle graduatorie concorsuali di merito che dalle graduatorie permanenti ad esaurimento (v. in tal senso tabella esemplificativa allegata al suindicato articolo).
Ne consegue che la ricorrente collocata al primo posto delle GAE per la classe di concorso A014 aveva diritto alla immissione in ruolo già nell' a.s. 2020/2021.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato già a decorrere dal 01 settembre 2020 ad ogni effetto giuridico ed economico, con conseguente condanna del convenuto a porre in essere gli adempimenti CP_1 conseguenti.
Le spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della amministrazione convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. G.
3 Morelli.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che la ricorrente ha diritto alla immissione in ruolo a far data dal 1° settembre 2020 (a.s.
2020/2021) a tutti gli effetti giuridici ed economici;
- per l'effetto, condanna il , in persona del a porre in Controparte_4 CP_5 essere gli adempimenti conseguenti;
- condanna il , in persona del al pagamento delle spese Controparte_4 CP_5 processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. G. Morelli.
Lecce, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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