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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 19.9.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 7.10.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 607/24, vertente
TRA (CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: e (CF: ,
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Tuorto appellanti
e
in MATERA Controparte_1 appellato nonché
(CF: ), Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
(CF: ) e (CF:
[...] C.F._5 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Mauro Danzi C.F._6 intervenuti
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 7.10.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2017 , e Parte_2 Parte_1 Pt_3 instauravano un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti del
[...]
in Matera, chiedendo di: “1) determinare e quantificare i danni Controparte_1 subiti dagli odierni ricorrenti, per il mancato normale uso delle porzioni immobiliari site in Matera, al piano attico dell'edificio di , rispettivamente a favore dell'ing. Controparte_1 Parte_1
in euro 124.366,02 per il periodo dal 04/02/2002 al 18/02/2009, ed a favore del dr.
[...] [...]
e della sig.ra in euro 108.079,98 dal 18.02.2009 sino alla cessione Parte_2 Parte_3 degli appartamenti avvenuta in data 24/03/2015, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
2) determinare il deprezzamento subito dalle unità immobiliari poste al terzo piano dell'edificio sito in Matera alla stante l'inutilizzabilità del terrazzo a livello di loro Controparte_1 pertinenza e per l'effetto condannare il condominio a risarcire al dr. e alla Parte_2 sig.ra la somma di € 626.780,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta Parte_3 di giustizia;
3) accertare e dichiarare il danno alla vita di relazione causato dagli odierni ricorrenti in dipendenza dell'impossibilità di pieno utilizzo delle predette porzioni immobiliari e la conseguente alienazione a prezzo vile, da quantificarsi in via equitativa, e per l'effetto condannare il CP_1 al risarcimento dello stesso”.
Si costituiva il con comparsa del 14.1.2020, chiedendo il rigetto della avversa domanda. CP_1
Veniva disposta ed espletata una CTU.
2. Con ordinanza n. 2404/2024, depositata il 26.4.2024, il Tribunale: 1) accoglieva per quanto di ragione la domanda attorea, e per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, a favore CP_1 dei ricorrenti, della complessiva somma di € 53.360,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva;
2) condannava il convenuto a CP_1 rimborsare ai ricorrenti le spese di lite liquidate in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, IVA e CPA;
3) poneva in via definitiva le spese di c.t.u. a carico del convenuto. CP_1
3. Con atto di citazione notificato in data 25.11.24, proponevano appello , Parte_1
e , chiedendo: a) in riforma dell'impugnata sentenza, previa Parte_3 Parte_2 rinnovazione della CTU, determinare e quantificare i danni subiti dagli odierni ricorrenti, per il mancato normale uso delle porzioni immobiliari site in Matera, all'ultimo piano dell'edificio di
[...]
, rispettivamente a favore dell'ing. in euro 124.366,02 per il periodo CP_1 Parte_1 dal 04/02/2002 al 18.02.2009, ed a favore del dr. e della signora Parte_2 Pt_3 in euro 108.079,98 dal 18.02.2009 sino alla cessione degli appartamenti avvenuta in data
[...]
24/03/2015, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) determinare il deprezzamento subito dalle unità immobiliari poste al terzo piano dell'edificio sito in Matera alla Controparte_1 stante l'inutilizzabilità del terrazzo a livello di loro proprietà e per l'effetto condannare il condominio a risarcire al dr. e alla signora la somma di euro 626.780,00 o Parte_2 Parte_3 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
c) accertare e dichiarare il danno alla vita di relazione causato dagli odierni appellanti in dipendenza dell'impossibilità di pieno utilizzo delle predette porzioni immobiliari e la conseguente alienazione a prezzo vile, da quantificare in via equitativa, e per l'effetto condannare il al risarcimento dello stesso. CP_1
Sostenevano in sintesi gli appellanti:
3.1. che il Tribunale aveva errato nella quantificazione del danno da risarcire agli appellanti, basandosi su una consulenza tecnica d'ufficio nulla;
3.2. che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno alla vita da relazione. Il in Matera non si costituiva, nonostante la rituale notifica a mezzo Controparte_1 pec del 25.11.2024 al difensore costituito in primo grado.
Con comparsa depositata in data 7.5.2025, intervenivano in giudizio , Controparte_4 CP_2
e , chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'appello
[...] Controparte_5 inammissibile in quanto tardivo;
- nel merito, di rigettare l'appello proposto.
4. Con ordinanza del 10.6.2025, veniva fissata l'udienza del 7.10.2025 per la discussione davanti al collegio, con termine per note conclusionali fino a trenta giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del , Controparte_6 che non si è costituito, nonostante la rituale notifica avvenuta a mezzo pec in data 25.11.2024 al difensore costituito in primo grado.
6. Ciò posto, l'appello è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 702 quater c.p.c. -abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ma applicabile al caso di specie, in cui si verte nell'ambito di un'impugnazione di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., a conclusione di un procedimento sommario di cognizione introdotto nel 2017- stabilisce che “l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non
è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
L'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'abrogato art. 702 quater c.p.c. discende dal fatto che la disciplina transitoria prevista dall'art. 35 del d.lgs. 149 del 2022, nella formulazione come modificata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 -in forza del quale le disposizioni del decreto, salvo che non sia diversamente previsto, “hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”-, che, quindi, circoscrive l'ambito applicativo della nuova disciplina ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge e, quindi, dopo il 28.2.2023, deve essere interpretata nel senso che la pendenza del procedimento deve essere individuata con riferimento alla data di instaurazione del procedimento di primo grado.
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo, risulta che l'ordinanza emessa in data 26.4.2024 è stata comunicata in pari data dalla Cancelleria, in forma integrale, oltre che al difensore del CP_1 costituito, anche all'avv. Gerardo Tuorto, difensore di , e Parte_2 Parte_1
. Parte_3
Occorre infatti ricordare che, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto, nel procedimento sommario di cognizione, dall'art. 702 quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa a norma dell'art. 702 ter, comma 6 c.p.c., la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione (cfr. Cass. Civ., n. 7401/2017 e n. 5079/2022).
Ne consegue che la decorrenza del termine breve di trenta giorni per l'impugnazione dell'ordinanza che ci occupa debba farsi risalire al 26.4.2024 -data della comunicazione della Cancelleria-; pertanto, il termine breve per proporre appello era già decorso alla data della notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec del 25.11.2024.
Né rileva, nel caso di specie, la circostanza che le Sezioni Unite abbiano statuito “l'applicabilità all'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., qualora essa non sia stata comunicata, anche del termine semestrale di impugnazione, in corrispondenza coerente all'esigenza di stabilizzazione della decisione, in funzione di certezza dei rapporti giuridici” (Cass. Civ., S.U., n. 28975/2022), poiché, come innanzi spiegato, l'ordinanza che ci occupa è stata comunicata alle parti dalla Cancelleria del
Tribunale, con conseguente decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello preclude l'esame delle richieste formulate con l'atto di intervento volontario.
7. Spese di lite.
Nulla sulle spese del presente giudizio di impugnazione nei rapporti tra gli appellanti e il CP_1 appellato, non costituito.
Le spese di lite sostenute dagli intervenuti rimangono a loro carico, tenuto conto della circostanza che i predetti sono volontariamente intervenuti in un giudizio di appello inammissibile, in quanto tardivo;
né può assumere rilevanza, ai fini delle spese, la circostanza che essi abbiano eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività, tenuto conto del fatto che la tempestività dell'appello deve essere verificata d'ufficio.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico degli appellanti in solido di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 2404/2024 emessa dal Tribunale di Matera in data
26.4.2024 a conclusione del procedimento ex art. 702 bis iscritto al RG 2120/2017, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Matera;
Controparte_6
b) dichiara l'appello inammissibile;
c) nulla sulle spese nei rapporti tra gli appellanti e il appellato, non costituito;
CP_1
d) le spese di lite sostenute dagli intervenuti rimangono a loro carico;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 7.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 19.9.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 7.10.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 607/24, vertente
TRA (CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: e (CF: ,
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Tuorto appellanti
e
in MATERA Controparte_1 appellato nonché
(CF: ), Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
(CF: ) e (CF:
[...] C.F._5 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Mauro Danzi C.F._6 intervenuti
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 7.10.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2017 , e Parte_2 Parte_1 Pt_3 instauravano un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti del
[...]
in Matera, chiedendo di: “1) determinare e quantificare i danni Controparte_1 subiti dagli odierni ricorrenti, per il mancato normale uso delle porzioni immobiliari site in Matera, al piano attico dell'edificio di , rispettivamente a favore dell'ing. Controparte_1 Parte_1
in euro 124.366,02 per il periodo dal 04/02/2002 al 18/02/2009, ed a favore del dr.
[...] [...]
e della sig.ra in euro 108.079,98 dal 18.02.2009 sino alla cessione Parte_2 Parte_3 degli appartamenti avvenuta in data 24/03/2015, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
2) determinare il deprezzamento subito dalle unità immobiliari poste al terzo piano dell'edificio sito in Matera alla stante l'inutilizzabilità del terrazzo a livello di loro Controparte_1 pertinenza e per l'effetto condannare il condominio a risarcire al dr. e alla Parte_2 sig.ra la somma di € 626.780,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta Parte_3 di giustizia;
3) accertare e dichiarare il danno alla vita di relazione causato dagli odierni ricorrenti in dipendenza dell'impossibilità di pieno utilizzo delle predette porzioni immobiliari e la conseguente alienazione a prezzo vile, da quantificarsi in via equitativa, e per l'effetto condannare il CP_1 al risarcimento dello stesso”.
Si costituiva il con comparsa del 14.1.2020, chiedendo il rigetto della avversa domanda. CP_1
Veniva disposta ed espletata una CTU.
2. Con ordinanza n. 2404/2024, depositata il 26.4.2024, il Tribunale: 1) accoglieva per quanto di ragione la domanda attorea, e per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, a favore CP_1 dei ricorrenti, della complessiva somma di € 53.360,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva;
2) condannava il convenuto a CP_1 rimborsare ai ricorrenti le spese di lite liquidate in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, IVA e CPA;
3) poneva in via definitiva le spese di c.t.u. a carico del convenuto. CP_1
3. Con atto di citazione notificato in data 25.11.24, proponevano appello , Parte_1
e , chiedendo: a) in riforma dell'impugnata sentenza, previa Parte_3 Parte_2 rinnovazione della CTU, determinare e quantificare i danni subiti dagli odierni ricorrenti, per il mancato normale uso delle porzioni immobiliari site in Matera, all'ultimo piano dell'edificio di
[...]
, rispettivamente a favore dell'ing. in euro 124.366,02 per il periodo CP_1 Parte_1 dal 04/02/2002 al 18.02.2009, ed a favore del dr. e della signora Parte_2 Pt_3 in euro 108.079,98 dal 18.02.2009 sino alla cessione degli appartamenti avvenuta in data
[...]
24/03/2015, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) determinare il deprezzamento subito dalle unità immobiliari poste al terzo piano dell'edificio sito in Matera alla Controparte_1 stante l'inutilizzabilità del terrazzo a livello di loro proprietà e per l'effetto condannare il condominio a risarcire al dr. e alla signora la somma di euro 626.780,00 o Parte_2 Parte_3 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
c) accertare e dichiarare il danno alla vita di relazione causato dagli odierni appellanti in dipendenza dell'impossibilità di pieno utilizzo delle predette porzioni immobiliari e la conseguente alienazione a prezzo vile, da quantificare in via equitativa, e per l'effetto condannare il al risarcimento dello stesso. CP_1
Sostenevano in sintesi gli appellanti:
3.1. che il Tribunale aveva errato nella quantificazione del danno da risarcire agli appellanti, basandosi su una consulenza tecnica d'ufficio nulla;
3.2. che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno alla vita da relazione. Il in Matera non si costituiva, nonostante la rituale notifica a mezzo Controparte_1 pec del 25.11.2024 al difensore costituito in primo grado.
Con comparsa depositata in data 7.5.2025, intervenivano in giudizio , Controparte_4 CP_2
e , chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'appello
[...] Controparte_5 inammissibile in quanto tardivo;
- nel merito, di rigettare l'appello proposto.
4. Con ordinanza del 10.6.2025, veniva fissata l'udienza del 7.10.2025 per la discussione davanti al collegio, con termine per note conclusionali fino a trenta giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del , Controparte_6 che non si è costituito, nonostante la rituale notifica avvenuta a mezzo pec in data 25.11.2024 al difensore costituito in primo grado.
6. Ciò posto, l'appello è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 702 quater c.p.c. -abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ma applicabile al caso di specie, in cui si verte nell'ambito di un'impugnazione di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., a conclusione di un procedimento sommario di cognizione introdotto nel 2017- stabilisce che “l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non
è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
L'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'abrogato art. 702 quater c.p.c. discende dal fatto che la disciplina transitoria prevista dall'art. 35 del d.lgs. 149 del 2022, nella formulazione come modificata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 -in forza del quale le disposizioni del decreto, salvo che non sia diversamente previsto, “hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”-, che, quindi, circoscrive l'ambito applicativo della nuova disciplina ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge e, quindi, dopo il 28.2.2023, deve essere interpretata nel senso che la pendenza del procedimento deve essere individuata con riferimento alla data di instaurazione del procedimento di primo grado.
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo, risulta che l'ordinanza emessa in data 26.4.2024 è stata comunicata in pari data dalla Cancelleria, in forma integrale, oltre che al difensore del CP_1 costituito, anche all'avv. Gerardo Tuorto, difensore di , e Parte_2 Parte_1
. Parte_3
Occorre infatti ricordare che, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto, nel procedimento sommario di cognizione, dall'art. 702 quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa a norma dell'art. 702 ter, comma 6 c.p.c., la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione (cfr. Cass. Civ., n. 7401/2017 e n. 5079/2022).
Ne consegue che la decorrenza del termine breve di trenta giorni per l'impugnazione dell'ordinanza che ci occupa debba farsi risalire al 26.4.2024 -data della comunicazione della Cancelleria-; pertanto, il termine breve per proporre appello era già decorso alla data della notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec del 25.11.2024.
Né rileva, nel caso di specie, la circostanza che le Sezioni Unite abbiano statuito “l'applicabilità all'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., qualora essa non sia stata comunicata, anche del termine semestrale di impugnazione, in corrispondenza coerente all'esigenza di stabilizzazione della decisione, in funzione di certezza dei rapporti giuridici” (Cass. Civ., S.U., n. 28975/2022), poiché, come innanzi spiegato, l'ordinanza che ci occupa è stata comunicata alle parti dalla Cancelleria del
Tribunale, con conseguente decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello preclude l'esame delle richieste formulate con l'atto di intervento volontario.
7. Spese di lite.
Nulla sulle spese del presente giudizio di impugnazione nei rapporti tra gli appellanti e il CP_1 appellato, non costituito.
Le spese di lite sostenute dagli intervenuti rimangono a loro carico, tenuto conto della circostanza che i predetti sono volontariamente intervenuti in un giudizio di appello inammissibile, in quanto tardivo;
né può assumere rilevanza, ai fini delle spese, la circostanza che essi abbiano eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività, tenuto conto del fatto che la tempestività dell'appello deve essere verificata d'ufficio.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico degli appellanti in solido di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 2404/2024 emessa dal Tribunale di Matera in data
26.4.2024 a conclusione del procedimento ex art. 702 bis iscritto al RG 2120/2017, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Matera;
Controparte_6
b) dichiara l'appello inammissibile;
c) nulla sulle spese nei rapporti tra gli appellanti e il appellato, non costituito;
CP_1
d) le spese di lite sostenute dagli intervenuti rimangono a loro carico;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 7.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria