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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.SA Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.SA Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1894/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Felicia D'Amico Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Pugliese CP_1
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6007/2023 del 9.6.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 30 agosto 2022 e ritualmente notificato ha chiesto CP_1 di “accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare parte resistente al pagamento della indennità da quantificarsi nella misura massima corrispondente a 10 mensilità ex articolo 8 legge 604/66 considerata l'anzianità di servizio di circa 14 anni o in subordine della misura ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazioni al soddisfo;
condannare parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato nella misura che riterrà di giustizia anche secondo equità rivalutazioni e interessi fino al soddisfo”.
1 Ha premesso al riguardo di essere stata assunta alle dipendenze dello studio legale in Pt_1
data 12 Dicembre 2008 con contratto a tempo determinato, inquadramento di segretaria studio professionale livello 3 super CCNL Studi Professionali 20 ore settimanali e che in data 5 gennaio 2010 il contratto era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Ha altresì esposto che con decorrenza dal 12 Marzo 2018 l'orario di lavoro era paSAto da 20 ore a 32 ore settimanali e che con decorrenza dal 1 luglio 2021 l'orario di lavoro era stato ridotto da 32 a 20 ore settimanali. Ha esposto di essersi occupata di ricevere e smistare le telefonate dei clienti, di fiSAre gli appuntamenti, di organizzare l'archivio delle pratiche, di aggiornare l'agenda delle udienze, di preparare le fatture per i clienti, di notificare, depositare e ritirare atti giudiziari e di spedire e ritirare raccomandate.
In merito al licenziamento, ha dedotto che la mattina dell' 8 Marzo 2022- dopo aver ritirato presso la Corte di CaSAzione una sentenza per conto dello studio legale- l'avvocato le Pt_1
aveva intimato licenziamento verbale con effetto immediato, chiedendole di restituire le chiavi invitandola ad allontanarsi dallo studio;
in data 9 Marzo 2022 le era stata spedita lettera raccomandata contenente comunicazione di licenziamento per giustificato motivo del seguente tenore : “A causa della necessità di procedere al riassetto organizzativo per la più economica gestione dello studio, siamo spiacenti doverLe comunicare che questo studio legale è costretto
a ridurre la forza lavoro e procedere al suo licenziamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2118 CC e articolo 3 legge 604/66. Il rapporto verrà ceSAre a decorrere dalla data di ricezione della presente lettera. Tutte le competenze retributive correlate alla ceSAzione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, le verranno corrisposte nei termini contrattuali”.
Ha lamentato l'illegittimità del licenziamento intimatole per l'insussistenza dei presupposti di legge.
Si è costituita parte resistente che ha chiesto il rigetto delle domande.
Ha eccepito che lo era articolato in due sedi l'una in LE e l'altra in Roma Parte_1
sita in via Germanico 97 e che lo stesso occupava complessivamente meno di 5 dipendenti.
In particolare, alla data del licenziamento in esame, ne occupava 3: due segretarie, la signora e la signora con sede di lavoro in LE, ciascuna con Parte_2 Parte_3
contratto part time;
la signora con sede di lavoro in Roma. CP_1
Ha esposto che alla metà del 2021 all'esito di un anno e mezzo di pandemia Covid e della significativa trasformazione che aveva intereSAto tutto il comparto dell'Avvocatura, nonchè dopo un periodo di caSA integrazione che aveva riguardato anche la , lo CP_1 Parte_1
aveva deciso di ritornare al precedente orario part time (solo pomeridiano), che era stato vigente
2 dal momento dell'assunzione della ricorrente fino al marzo 2018; fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 si era realizzato il trasferimento in pianta stabile del prof. alla sede di LE, Pt_1
presso il cui Ordine egli è iscritto, con frequentazione solo residuale dello studio di Roma;
in forza di tale nuovo assetto logistico e lavorativo, i soci avevano deciso di procedere ad una riorganizzazione complessiva di entrambe le sedi, sia a LE che a Roma, allo scopo di renderle rispondenti alle nuove esigenze;
in particolare non appariva più neceSAria per la sede romana una segretaria inquadrata nel livello contrattuale 3super; tutte le attività lavorative svolte dalla ricorrente erano state soppresse a partire da marzo 2022; in particolare le attività di organizzazione dell'agenda e di fatturazione erano state soppresse presso la sede di Roma ed accentrate presso la sede di LE;
l'attività di deposito telematico degli atti veniva svolta direttamente in prima persona dall'avvocato D'Amico, l'attività di spedizione delle raccomandate non era più neceSAria perché sostituita dalla trasmissione di pec;
l'attività di notifica degli atti giudiziari era stata accentrata presso la sede di LE, l'utilizzo delle linee telefoniche fisse presso la sede romana era divenuto residuale, perché sostituito in larghissima parte dall'utilizzo di telefono cellulare e comunicazioni via email e whatsapp;
l'attività di fotocopiatura degli atti aveva cambiato modalità a seguito dell'entrata a pieno regime del processo telematico.
Ha altresì dedotto di aver assunto il 19 aprile 2022 la dottoreSA a tempo CP_2
indeterminato, orario part time 50% di 20 ore settimanali, qualifica di impiegata d'ordine, con mansioni di addetta alla segreteria ed inquadramento al quarto livello del CCNL studi professionali e retribuzione pari ad euro 706,55 al mese e che le mansioni concretamente svolte dalla steSA non erano quelle indicate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, atteso che la
Dott.SA , praticante legale dell'Avv.to D'Amico, forniva supporto ed assistenza allo CP_2
studio nei rapporti con l e con l Parte_4 Parte_5
enti con i quali intercorrevano rapporti quotidiani e che sempre la dottoreSA
[...]
era deputata ad interloquire con enti pubblici, quali il le di CP_2 CP_3 CP_4
Milano e di Roma, il Ministero ed a svolgere attività di supporto all'organizzazione CP_5
di eventi e convegni vari in virtù delle buone conoscenze giuridiche possedute dalla steSA.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, espletato l'interrogatorio formale del resistente, il Tribunale-dato atto che in ragione delle conclusioni rassegnate l'oggetto del giudizio era limitato all'impugnazione del licenziamento scritto intimato il 9.3.2022 e ritenuto non provato il giustificato motivo oggettivo da parte dell'appellato nonchè infondato il preteso danno non patrimoniale- ha così deciso:
“1) Accerta e dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente ed ordina al
3 resistente di riassumere la ricorrente entro 3 giorni ovvero di corrisponderle euro 8.066,15 oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 4 aprile 2022 al saldo;
2) Respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) Dichiara compensate per la metà le spese processuali tra le parti e condanna il resistente a rifondere a parte ricorrente la residua metà, residua parte che liquida in complessivi euro 1549 oltre rimborso C.U. versato, 15% per spese generali, i.v.a e c.p.a. con distrazione al difensore antistatario“.
2.Proponeva gravame lo per i seguenti motivi: Parte_1
n. 1) errata applicazione delle norme in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soppressione delle mansioni;
errata valutazione della prova documentale;
n. 2) errata valutazione della prova documentale relativa all'attività svolta dalla dott.SA CP_2
, praticante avvocato;
[...]
n.3) mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Errato computo degli importi riconosciuti e versati alla ricorrente in virtù di un contratto full time invece che part time.
Così concludeva: “Voglia la Corte di appello civile di Roma, Sezione Lavoro, in accoglimento dei motivi sopra esposti , in via principale e nel merito
- A modifica dell'ordinanza 14.4.2023, acquisire la comunicazione proveniente da URP
CaSAzione e la mail 9 marzo 2023 descritte nella parte motiva e qui in allegato;
- In integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda della ricorrente per essere il licenziamento del 9 marzo 2022 sorretto da giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione delle sue mansioni e dell'unico posto di lavoro di segreteria;
- Ordinare alla appellata la restituzione in favore della parte appellante della somma di E. E
8.066,00, oltre interessi dal giugno 2023 nonché E. 1549,99 più accessori a titolo di spese di lite per il primo grado, oltre interessi di legge dal giugno 2023;
- In subordine, ordinare alla appellata la restituzione in proprio favore di E. 4.033,40 oltre interessi di legge, pari alla differenza fra 5 mensilità di paga base full time e 5 mensilità di paga base part time;
- spese del grado come per legge”.
In subordine chiedeva ai sensi dell'art. 421 cpc l'escussione della la dott.SA e CP_2
dell'avv. Benedetta Manasseri sui capitoli:
“-
1.vero che le attività le mansioni di segreteria sono state soppresse presso lo studio di Roma via Germanico con decorrenza marzo 2022;
-
2. vero che le attività svolte dalla dott.SA hanno ad oggetto esclusivamente i CP_2
4 rapporti istituzionali con , , Regione Lazio e l'organizzazione di CP_3 CP_4 eventi e seminari per le e l'associazione , Parte_4 Parte_5
nonché della signora sul seguente capitolo: Parte_2
“-
3. Vero che le attività di fatturazione, gestione agenda, notificazione atti, richiesta e ritiro telematico degli atti, contatti telefonici con i clienti sono state soppresse presso la sede di Roma ed accentrate presso la sede di LE con decorrenza marzo 2022 a tutt'oggi, e sono da Lei svolte”.
Resisteva l'appellato nel grado che così concludeva: “(A) in via principale, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6007/2023 pubblicata in data Parte_6
09.06.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dr.SA Giovanna
Palmieri, a definizione del procedimento rubricato al n. 27199/2022 R.G.;
(B) sempre in via principale, accertare e dichiarare che l'importo liquidato dalla sentenza di primo grado nella misura di Euro 8.066,15 è corretto e, conseguentemente, che la sig.ra CP_1 non deve restituire alcunché in favore dell'appellante;
(C) in via subordinata, ove mai – denegatamente – l'adìta Corte ritenesse fondata l'eccezione avversaria in punto di erronea determinazione dell'importo liquidato dalla sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto alla Sig.ra è pari ad CP_1
Euro 4.705,00 e, conseguentemente, disporre la restituzione, a carico della Lavoratrice, dell'importo di Euro 3.361,00;
(D) in via istruttoria, rigettare le richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ex art.
345 cod. proc. civ. e, in ogni caso, del tutto irrilevanti ai fini del decidere;
nonché ammettere la prova contraria sui mezzi istruttori – denegatamente – ammessi”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discuSA e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è parzialmente fondato entro i limiti che seguono.
3.1Preliminarmente si dà atto che è sceso il giudicato interno sul rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in carenza di appello incidentale sul punto.
3.2 In primo luogo, quanto alla richiesta di modifica dell'ordinanza assunta dal Tribunale il
14.4.2023, e volta ad acquisire la comunicazione proveniente dall' URP della CaSAzione e la mail dd. 9 marzo 2023- e ciò al fine di dimostrare, in buona sostanza, che non vi fu alcun licenziamento orale il giorno 8 marzo 2022-si osserva che vertendo il petitum sull'impugnazione del licenziamento irrogato per iscritto il 9.3.2022 (tanto che è stata richiesta la tutela obbligatoria) eSA non risulta rilevante ai fini di causa e va disattesa.
3.2 Nel merito, i primi due motivi di appello-che meritano di essere congiuntamente esaminati
5 sotto il profilo logico-giuridico- non colgono nel segno.
Giova premettere, in diritto, che vertendosi in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n. 604 del 1966 dev'essere richiamato, siccome pienamente condivisibile, l'insegnamento della Suprema Corte di CaSAzione secondo cui l'effettività della motivazione del licenziamento indicata dal datore di lavoro ha carattere fondamentale, sicchè se tale motivazione è la crisi aziendale tale da rendere neceSAria una riduzione dell'attività e dei costi il giudice di merito non può sindacare i criteri adottati dal datore di lavoro per una “più economica gestione aziendale”, ma deve però accertare che il motivo del licenziamento sia
“reale” (ex multis Cass. N. 9799/2008), e l'onere probatorio è a carico del datore di lavoro.
Nel caso di specie nella lettera di licenziamento del 9.3.2022 si legge, per quanto qui di rilievo,
“a causa della necessità di procedere al riassetto organizzativo per la più economica gestione del studio, siamo spiacenti doverle comunicare che questo Studio Legale è costretto a ridurre la forza lavoro e a procedere al suo licenziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2118 c.c. e art. 3 legge n. 604/1966. Il rapporto verrà a ceSAre a decorrere dalla data di ricezione della presente lettera. (…)”.
A fronte della contestazione da parte della lavoratrice-assunta sin dal 2018 con mansioni di segretaria di studio- circa la sussistenza della giustificazione posta a fondamento del licenziamento del 9.3.2022 (pag. 3 ricorso primo grado), parte datoriale ha sostenuto che tutte le mansioni svolte dalla prima erano state soppresse a partire dal marzo 2022 per effetto del riassetto organizzativo come sopra dettagliato, negando che le stesse fossero state svolte dalla dott.SA . CP_2
Ciò posto l'appellante lamenta, in primo luogo, che il giudice di prime cure abbia omesso ogni valutazione sulla dedotta soppressione delle mansioni in precedenza affidate alla CP_1
concentrando la verifica giudiziale sulla prova delle diverse mansioni svolte dalla dott.SA
. CP_2
Invero la doglianza va disattesa, in quanto secondo la steSA prospettazione contenuta nella memoria di costituzione e risposta di primo grado l'attività della non sarebbe stata in CP_2
nulla assimilabile a quella in precedenza svolta dalla , e dunque la verifica giudiziale CP_1 circa l'effettività della soppressione del posto di lavoro di segretaria dello studio doveva neceSAriamente riguardare anche le mansioni in concreto svolte dalla seconda.
Ancora l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto meramente indiziaria la prova documentale depositata in atti in merito alla soppressione del posto di segretaria, ritenendo neceSAria una prova orale tuttavia non offerta in primo grado.
Osserva la Corte-con effetto dirimente in senso sfavorevole alla tesi dell'appellante- che come
6 correttamente argomentato anche dal giudice di prime cure all'udienza del 14.4.2023 l'avv.
Alfredo Galasso, in sede di interpello formale, ha dichiarato tra l'altro “Le attività che prima faceva la ricorrente sono svolte dalla praticante dott.SA , che collabora senza CP_2 formalizzazione di rapporto”.
Tale dichiarazione assume valore confessorio ex art. 2730 c.c. e pertanto fa piena prova dei fatti ammessi ex artt. 2733 c.c.-116 c.p.c. e vincola il giudice, con conseguente rigetto dell'istanza ex art. 421 c.p.c. proposta in questa sede e volta all'integrazione della prova orale assunta in primo grado.
Infatti la circostanza che le mansioni in precedenza svolte dalla fossero state ricoperte CP_1
dalla dott.SA dallo stesso Studio legale con mansioni di addetta alla Parte_7 Pt_1
segreteria 20 ore settimanali quaranta giorni dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato alla , che pure svolgeva mansioni di segretaria presso lo studio per 20 CP_1
ore settimanali-comprova la carenza di effettività della dedotta soppressione del posto di segretaria per effetto della riorganizzazione aziendale e per ragioni di economicità, pure poste a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Solamente ad abundantiam si osserva, poi, che la documentazione prodotta in primo grado dall'appellante a sostegno della dedotta soppressione delle mansioni già svolte dalla CP_1
non appariva dirimente, in quanto, ad esempio, per quanto concerne i tabulati telefonici, se è vero che le telefonate “nazionali” avevano tutte il prefisso di LE (in quanto dirette solamente all'altro studio), tuttavia ne compaiono anche di “locali” in uscita dall'utenza fiSA dello studio;
oppure per quanto riguarda gli scambi di mail tra l'avv. D'Amico e la segretaria dello studio di LE, essi fanno riferimento all'elaborazione solamente di alcune fatture (cfr. numeri non progressivi).
Tutto ciò basta a far ritenere illegittimo il licenziamento de quo, rendendo irrilevante ai fini della decisione della lite ogni ulteriore valutazione sulle ulteriori mansioni svolte dalla CP_2 all'interno dello studio.
3.2 Il terzo motivo è parzialmente fondato.
In primo luogo si dà atto che la ricorrente non aveva richiesto la condanna alla riassunzione e in ciò la censura è fondata.
Sotto il profilo del quantum risulta per tabulas che erroneamente il giudice di prime cure abbia tenuto a riferimento quale ultima retribuzione globale di fatto il lordo del full time riportato nella busta paga e non il percepito part time dalla , come dalla steSA pacificamente CP_1
ammesso in primo grado pari a € 806,52 lorde.
Ne consegue-pacifica la debenza contrattuale della 13°-14° (vedi buste paga)- che l'ultima
7 retribuzione globale di fatto va rideterminata in € 940,94 (€ 806,52 per 14:12), che moltiplicata per 5 mensilità determina la somma complessiva di € 4.704,70.
Per l'effetto va dichiarato il diritto dell'appellata alla corresponsione da parte dell'appellante della somma di € 4.704,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.4.2022 al saldo.
Tuttavia, dato atto dell'intervenuto versamento da parte dell'appellante a favore dell'appellata
-in esecuzione della sentenza di primo grado-della somma di € 8.066,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.4.2022, in questa sede l'appellata va condannata alla restituzione a favore dell'appellante della somma di € 3.361,45 oltre interessi legali dal giugno 2023 al saldo.
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui sopra.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la prevalente e sostanziale soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-dichiara il diritto dell'appellata alla corresponsione da parte dell'appellante della somma di €
4.704,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.4.2022 al saldo per il titolo di cui in parte motiva;
-dato atto dell'intervenuto versamento da parte dell'appellante a favore dell'appellata della somma di € 8.066,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.4.2022 al saldo per il titolo di cui in parte motiva, condanna l'appellata alla restituzione a favore dell'appellante della somma di € 3.361,45 oltre interessi legali dal giugno 2023 al saldo;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellata, liquidate in € 2.775,00 per il primo grado ed € 1.923,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 4.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.SA Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.SA Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.SA Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1894/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Felicia D'Amico Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Pugliese CP_1
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6007/2023 del 9.6.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 30 agosto 2022 e ritualmente notificato ha chiesto CP_1 di “accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare parte resistente al pagamento della indennità da quantificarsi nella misura massima corrispondente a 10 mensilità ex articolo 8 legge 604/66 considerata l'anzianità di servizio di circa 14 anni o in subordine della misura ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazioni al soddisfo;
condannare parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato nella misura che riterrà di giustizia anche secondo equità rivalutazioni e interessi fino al soddisfo”.
1 Ha premesso al riguardo di essere stata assunta alle dipendenze dello studio legale in Pt_1
data 12 Dicembre 2008 con contratto a tempo determinato, inquadramento di segretaria studio professionale livello 3 super CCNL Studi Professionali 20 ore settimanali e che in data 5 gennaio 2010 il contratto era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Ha altresì esposto che con decorrenza dal 12 Marzo 2018 l'orario di lavoro era paSAto da 20 ore a 32 ore settimanali e che con decorrenza dal 1 luglio 2021 l'orario di lavoro era stato ridotto da 32 a 20 ore settimanali. Ha esposto di essersi occupata di ricevere e smistare le telefonate dei clienti, di fiSAre gli appuntamenti, di organizzare l'archivio delle pratiche, di aggiornare l'agenda delle udienze, di preparare le fatture per i clienti, di notificare, depositare e ritirare atti giudiziari e di spedire e ritirare raccomandate.
In merito al licenziamento, ha dedotto che la mattina dell' 8 Marzo 2022- dopo aver ritirato presso la Corte di CaSAzione una sentenza per conto dello studio legale- l'avvocato le Pt_1
aveva intimato licenziamento verbale con effetto immediato, chiedendole di restituire le chiavi invitandola ad allontanarsi dallo studio;
in data 9 Marzo 2022 le era stata spedita lettera raccomandata contenente comunicazione di licenziamento per giustificato motivo del seguente tenore : “A causa della necessità di procedere al riassetto organizzativo per la più economica gestione dello studio, siamo spiacenti doverLe comunicare che questo studio legale è costretto
a ridurre la forza lavoro e procedere al suo licenziamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2118 CC e articolo 3 legge 604/66. Il rapporto verrà ceSAre a decorrere dalla data di ricezione della presente lettera. Tutte le competenze retributive correlate alla ceSAzione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, le verranno corrisposte nei termini contrattuali”.
Ha lamentato l'illegittimità del licenziamento intimatole per l'insussistenza dei presupposti di legge.
Si è costituita parte resistente che ha chiesto il rigetto delle domande.
Ha eccepito che lo era articolato in due sedi l'una in LE e l'altra in Roma Parte_1
sita in via Germanico 97 e che lo stesso occupava complessivamente meno di 5 dipendenti.
In particolare, alla data del licenziamento in esame, ne occupava 3: due segretarie, la signora e la signora con sede di lavoro in LE, ciascuna con Parte_2 Parte_3
contratto part time;
la signora con sede di lavoro in Roma. CP_1
Ha esposto che alla metà del 2021 all'esito di un anno e mezzo di pandemia Covid e della significativa trasformazione che aveva intereSAto tutto il comparto dell'Avvocatura, nonchè dopo un periodo di caSA integrazione che aveva riguardato anche la , lo CP_1 Parte_1
aveva deciso di ritornare al precedente orario part time (solo pomeridiano), che era stato vigente
2 dal momento dell'assunzione della ricorrente fino al marzo 2018; fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 si era realizzato il trasferimento in pianta stabile del prof. alla sede di LE, Pt_1
presso il cui Ordine egli è iscritto, con frequentazione solo residuale dello studio di Roma;
in forza di tale nuovo assetto logistico e lavorativo, i soci avevano deciso di procedere ad una riorganizzazione complessiva di entrambe le sedi, sia a LE che a Roma, allo scopo di renderle rispondenti alle nuove esigenze;
in particolare non appariva più neceSAria per la sede romana una segretaria inquadrata nel livello contrattuale 3super; tutte le attività lavorative svolte dalla ricorrente erano state soppresse a partire da marzo 2022; in particolare le attività di organizzazione dell'agenda e di fatturazione erano state soppresse presso la sede di Roma ed accentrate presso la sede di LE;
l'attività di deposito telematico degli atti veniva svolta direttamente in prima persona dall'avvocato D'Amico, l'attività di spedizione delle raccomandate non era più neceSAria perché sostituita dalla trasmissione di pec;
l'attività di notifica degli atti giudiziari era stata accentrata presso la sede di LE, l'utilizzo delle linee telefoniche fisse presso la sede romana era divenuto residuale, perché sostituito in larghissima parte dall'utilizzo di telefono cellulare e comunicazioni via email e whatsapp;
l'attività di fotocopiatura degli atti aveva cambiato modalità a seguito dell'entrata a pieno regime del processo telematico.
Ha altresì dedotto di aver assunto il 19 aprile 2022 la dottoreSA a tempo CP_2
indeterminato, orario part time 50% di 20 ore settimanali, qualifica di impiegata d'ordine, con mansioni di addetta alla segreteria ed inquadramento al quarto livello del CCNL studi professionali e retribuzione pari ad euro 706,55 al mese e che le mansioni concretamente svolte dalla steSA non erano quelle indicate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, atteso che la
Dott.SA , praticante legale dell'Avv.to D'Amico, forniva supporto ed assistenza allo CP_2
studio nei rapporti con l e con l Parte_4 Parte_5
enti con i quali intercorrevano rapporti quotidiani e che sempre la dottoreSA
[...]
era deputata ad interloquire con enti pubblici, quali il le di CP_2 CP_3 CP_4
Milano e di Roma, il Ministero ed a svolgere attività di supporto all'organizzazione CP_5
di eventi e convegni vari in virtù delle buone conoscenze giuridiche possedute dalla steSA.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, espletato l'interrogatorio formale del resistente, il Tribunale-dato atto che in ragione delle conclusioni rassegnate l'oggetto del giudizio era limitato all'impugnazione del licenziamento scritto intimato il 9.3.2022 e ritenuto non provato il giustificato motivo oggettivo da parte dell'appellato nonchè infondato il preteso danno non patrimoniale- ha così deciso:
“1) Accerta e dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente ed ordina al
3 resistente di riassumere la ricorrente entro 3 giorni ovvero di corrisponderle euro 8.066,15 oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 4 aprile 2022 al saldo;
2) Respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) Dichiara compensate per la metà le spese processuali tra le parti e condanna il resistente a rifondere a parte ricorrente la residua metà, residua parte che liquida in complessivi euro 1549 oltre rimborso C.U. versato, 15% per spese generali, i.v.a e c.p.a. con distrazione al difensore antistatario“.
2.Proponeva gravame lo per i seguenti motivi: Parte_1
n. 1) errata applicazione delle norme in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soppressione delle mansioni;
errata valutazione della prova documentale;
n. 2) errata valutazione della prova documentale relativa all'attività svolta dalla dott.SA CP_2
, praticante avvocato;
[...]
n.3) mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Errato computo degli importi riconosciuti e versati alla ricorrente in virtù di un contratto full time invece che part time.
Così concludeva: “Voglia la Corte di appello civile di Roma, Sezione Lavoro, in accoglimento dei motivi sopra esposti , in via principale e nel merito
- A modifica dell'ordinanza 14.4.2023, acquisire la comunicazione proveniente da URP
CaSAzione e la mail 9 marzo 2023 descritte nella parte motiva e qui in allegato;
- In integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda della ricorrente per essere il licenziamento del 9 marzo 2022 sorretto da giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione delle sue mansioni e dell'unico posto di lavoro di segreteria;
- Ordinare alla appellata la restituzione in favore della parte appellante della somma di E. E
8.066,00, oltre interessi dal giugno 2023 nonché E. 1549,99 più accessori a titolo di spese di lite per il primo grado, oltre interessi di legge dal giugno 2023;
- In subordine, ordinare alla appellata la restituzione in proprio favore di E. 4.033,40 oltre interessi di legge, pari alla differenza fra 5 mensilità di paga base full time e 5 mensilità di paga base part time;
- spese del grado come per legge”.
In subordine chiedeva ai sensi dell'art. 421 cpc l'escussione della la dott.SA e CP_2
dell'avv. Benedetta Manasseri sui capitoli:
“-
1.vero che le attività le mansioni di segreteria sono state soppresse presso lo studio di Roma via Germanico con decorrenza marzo 2022;
-
2. vero che le attività svolte dalla dott.SA hanno ad oggetto esclusivamente i CP_2
4 rapporti istituzionali con , , Regione Lazio e l'organizzazione di CP_3 CP_4 eventi e seminari per le e l'associazione , Parte_4 Parte_5
nonché della signora sul seguente capitolo: Parte_2
“-
3. Vero che le attività di fatturazione, gestione agenda, notificazione atti, richiesta e ritiro telematico degli atti, contatti telefonici con i clienti sono state soppresse presso la sede di Roma ed accentrate presso la sede di LE con decorrenza marzo 2022 a tutt'oggi, e sono da Lei svolte”.
Resisteva l'appellato nel grado che così concludeva: “(A) in via principale, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6007/2023 pubblicata in data Parte_6
09.06.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dr.SA Giovanna
Palmieri, a definizione del procedimento rubricato al n. 27199/2022 R.G.;
(B) sempre in via principale, accertare e dichiarare che l'importo liquidato dalla sentenza di primo grado nella misura di Euro 8.066,15 è corretto e, conseguentemente, che la sig.ra CP_1 non deve restituire alcunché in favore dell'appellante;
(C) in via subordinata, ove mai – denegatamente – l'adìta Corte ritenesse fondata l'eccezione avversaria in punto di erronea determinazione dell'importo liquidato dalla sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto alla Sig.ra è pari ad CP_1
Euro 4.705,00 e, conseguentemente, disporre la restituzione, a carico della Lavoratrice, dell'importo di Euro 3.361,00;
(D) in via istruttoria, rigettare le richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ex art.
345 cod. proc. civ. e, in ogni caso, del tutto irrilevanti ai fini del decidere;
nonché ammettere la prova contraria sui mezzi istruttori – denegatamente – ammessi”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discuSA e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è parzialmente fondato entro i limiti che seguono.
3.1Preliminarmente si dà atto che è sceso il giudicato interno sul rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in carenza di appello incidentale sul punto.
3.2 In primo luogo, quanto alla richiesta di modifica dell'ordinanza assunta dal Tribunale il
14.4.2023, e volta ad acquisire la comunicazione proveniente dall' URP della CaSAzione e la mail dd. 9 marzo 2023- e ciò al fine di dimostrare, in buona sostanza, che non vi fu alcun licenziamento orale il giorno 8 marzo 2022-si osserva che vertendo il petitum sull'impugnazione del licenziamento irrogato per iscritto il 9.3.2022 (tanto che è stata richiesta la tutela obbligatoria) eSA non risulta rilevante ai fini di causa e va disattesa.
3.2 Nel merito, i primi due motivi di appello-che meritano di essere congiuntamente esaminati
5 sotto il profilo logico-giuridico- non colgono nel segno.
Giova premettere, in diritto, che vertendosi in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n. 604 del 1966 dev'essere richiamato, siccome pienamente condivisibile, l'insegnamento della Suprema Corte di CaSAzione secondo cui l'effettività della motivazione del licenziamento indicata dal datore di lavoro ha carattere fondamentale, sicchè se tale motivazione è la crisi aziendale tale da rendere neceSAria una riduzione dell'attività e dei costi il giudice di merito non può sindacare i criteri adottati dal datore di lavoro per una “più economica gestione aziendale”, ma deve però accertare che il motivo del licenziamento sia
“reale” (ex multis Cass. N. 9799/2008), e l'onere probatorio è a carico del datore di lavoro.
Nel caso di specie nella lettera di licenziamento del 9.3.2022 si legge, per quanto qui di rilievo,
“a causa della necessità di procedere al riassetto organizzativo per la più economica gestione del studio, siamo spiacenti doverle comunicare che questo Studio Legale è costretto a ridurre la forza lavoro e a procedere al suo licenziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2118 c.c. e art. 3 legge n. 604/1966. Il rapporto verrà a ceSAre a decorrere dalla data di ricezione della presente lettera. (…)”.
A fronte della contestazione da parte della lavoratrice-assunta sin dal 2018 con mansioni di segretaria di studio- circa la sussistenza della giustificazione posta a fondamento del licenziamento del 9.3.2022 (pag. 3 ricorso primo grado), parte datoriale ha sostenuto che tutte le mansioni svolte dalla prima erano state soppresse a partire dal marzo 2022 per effetto del riassetto organizzativo come sopra dettagliato, negando che le stesse fossero state svolte dalla dott.SA . CP_2
Ciò posto l'appellante lamenta, in primo luogo, che il giudice di prime cure abbia omesso ogni valutazione sulla dedotta soppressione delle mansioni in precedenza affidate alla CP_1
concentrando la verifica giudiziale sulla prova delle diverse mansioni svolte dalla dott.SA
. CP_2
Invero la doglianza va disattesa, in quanto secondo la steSA prospettazione contenuta nella memoria di costituzione e risposta di primo grado l'attività della non sarebbe stata in CP_2
nulla assimilabile a quella in precedenza svolta dalla , e dunque la verifica giudiziale CP_1 circa l'effettività della soppressione del posto di lavoro di segretaria dello studio doveva neceSAriamente riguardare anche le mansioni in concreto svolte dalla seconda.
Ancora l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto meramente indiziaria la prova documentale depositata in atti in merito alla soppressione del posto di segretaria, ritenendo neceSAria una prova orale tuttavia non offerta in primo grado.
Osserva la Corte-con effetto dirimente in senso sfavorevole alla tesi dell'appellante- che come
6 correttamente argomentato anche dal giudice di prime cure all'udienza del 14.4.2023 l'avv.
Alfredo Galasso, in sede di interpello formale, ha dichiarato tra l'altro “Le attività che prima faceva la ricorrente sono svolte dalla praticante dott.SA , che collabora senza CP_2 formalizzazione di rapporto”.
Tale dichiarazione assume valore confessorio ex art. 2730 c.c. e pertanto fa piena prova dei fatti ammessi ex artt. 2733 c.c.-116 c.p.c. e vincola il giudice, con conseguente rigetto dell'istanza ex art. 421 c.p.c. proposta in questa sede e volta all'integrazione della prova orale assunta in primo grado.
Infatti la circostanza che le mansioni in precedenza svolte dalla fossero state ricoperte CP_1
dalla dott.SA dallo stesso Studio legale con mansioni di addetta alla Parte_7 Pt_1
segreteria 20 ore settimanali quaranta giorni dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato alla , che pure svolgeva mansioni di segretaria presso lo studio per 20 CP_1
ore settimanali-comprova la carenza di effettività della dedotta soppressione del posto di segretaria per effetto della riorganizzazione aziendale e per ragioni di economicità, pure poste a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Solamente ad abundantiam si osserva, poi, che la documentazione prodotta in primo grado dall'appellante a sostegno della dedotta soppressione delle mansioni già svolte dalla CP_1
non appariva dirimente, in quanto, ad esempio, per quanto concerne i tabulati telefonici, se è vero che le telefonate “nazionali” avevano tutte il prefisso di LE (in quanto dirette solamente all'altro studio), tuttavia ne compaiono anche di “locali” in uscita dall'utenza fiSA dello studio;
oppure per quanto riguarda gli scambi di mail tra l'avv. D'Amico e la segretaria dello studio di LE, essi fanno riferimento all'elaborazione solamente di alcune fatture (cfr. numeri non progressivi).
Tutto ciò basta a far ritenere illegittimo il licenziamento de quo, rendendo irrilevante ai fini della decisione della lite ogni ulteriore valutazione sulle ulteriori mansioni svolte dalla CP_2 all'interno dello studio.
3.2 Il terzo motivo è parzialmente fondato.
In primo luogo si dà atto che la ricorrente non aveva richiesto la condanna alla riassunzione e in ciò la censura è fondata.
Sotto il profilo del quantum risulta per tabulas che erroneamente il giudice di prime cure abbia tenuto a riferimento quale ultima retribuzione globale di fatto il lordo del full time riportato nella busta paga e non il percepito part time dalla , come dalla steSA pacificamente CP_1
ammesso in primo grado pari a € 806,52 lorde.
Ne consegue-pacifica la debenza contrattuale della 13°-14° (vedi buste paga)- che l'ultima
7 retribuzione globale di fatto va rideterminata in € 940,94 (€ 806,52 per 14:12), che moltiplicata per 5 mensilità determina la somma complessiva di € 4.704,70.
Per l'effetto va dichiarato il diritto dell'appellata alla corresponsione da parte dell'appellante della somma di € 4.704,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.4.2022 al saldo.
Tuttavia, dato atto dell'intervenuto versamento da parte dell'appellante a favore dell'appellata
-in esecuzione della sentenza di primo grado-della somma di € 8.066,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.4.2022, in questa sede l'appellata va condannata alla restituzione a favore dell'appellante della somma di € 3.361,45 oltre interessi legali dal giugno 2023 al saldo.
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui sopra.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la prevalente e sostanziale soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-dichiara il diritto dell'appellata alla corresponsione da parte dell'appellante della somma di €
4.704,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.4.2022 al saldo per il titolo di cui in parte motiva;
-dato atto dell'intervenuto versamento da parte dell'appellante a favore dell'appellata della somma di € 8.066,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.4.2022 al saldo per il titolo di cui in parte motiva, condanna l'appellata alla restituzione a favore dell'appellante della somma di € 3.361,45 oltre interessi legali dal giugno 2023 al saldo;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellata, liquidate in € 2.775,00 per il primo grado ed € 1.923,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 4.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.SA Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
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