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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2024, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G. 10739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Saverio Umberto De Simone Presidente
AL Carra Giudice
Lorenzo Mennoia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio promosso da:
(C.F. ), parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERLOCO CATERINA;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), parte rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. MORAMARCO GIOVANNI;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari, in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENIENTE EX LEGE
Pag. 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27/09/2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'affidamento condiviso del figlio AL (8/6/2022), nato dalla relazione extra-coniugale tra la ricorrente ed il resistente, , CP_1 nonché di regolare il diritto di visita dell'altro genitore ponendo a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, versandole la somma di
€500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto anche l'assegnazione della casa familiare ed un calendario di visite ristretto (pag. 6 del ricorso). Ha allegato di aver avuto una elazione con il medesimo sino all'agosto
2023, cessata con il proprio abbandono della casa familiare a causa delle incomprensioni e delle diversità caratteriali.
Si è costituito il resistente con memoria del 10.11.2023, chiedendo l'affido condiviso del minore, il collocamento presso la madre ma un calendario meno stringente di quello proposto dalla ricorrente, avendo già convissuto con il figlio e comunque stante l'importanza di consentire la formazione di un legame genitoriale sin da subito con il proprio figlio AL.
Fissata la comparizione personale delle parti del 2.5.2024 le parti hanno discusso la causa ed il Giudice ha fatto una proposta transattiva, recepita nell'accordo depositato il 29.5.2024 ed il Giudice ha assegnato direttamente la causa in decisione al Collegio.
Il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione.
Pacificamente cessata la convivenza more uxorio, si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole ai sensi degli artt. 317-bis e segg. c.c.
Quanto all'affidamento, il minore va affidato ad entrambi i genitori in condiviso, e quindi riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita di AL, che continuerà a risiedere in via prevalente con la madre, rispettando uno stato di fatto ormai consolidato.
In ordine alla disciplina delle visite, la ricorrente ha chiesto che il padre possa incontrare il figlio senza pernotti, richiesta cui ha aderito anche il padre.
Pag. 2 di 4 Ne consegue che nel caso di specie ben può applicarsi il regime delle visite ordinariamente dettato da questo Tribunale, salvo quanto espressamente previsto nell'accordo, che costituisce parte integrante di questo provvedimento.
Sul piano economico, premesso che la madre vi provvederà solo in via diretta, a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre €250,00 mensili, a decorrere dal mese di giugno 2024; importo che il Collegio ritiene adeguato alle esigenze di vita, ludiche e relazionali della prole e alla capacità contributiva del padre, che svolge la mansione di operaio.
Tale somma dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto per la mensilità in corso e gli arretrati ed entro il giorno 15 di ogni mese per Org_ quelle future e dovrà essere adeguata annualmente secondo gli indici
Il resistente, inoltre, dovrà corrispondere alla ricorrente nella misura del 50% le spese straordinarie che questa dovesse affrontare nell'interesse della minore, per tali intendendosi quelle regolate nel protocollo d'intesa stipulato con il locale C.O.A, mentre l'assegno unico sarà direttamente percepito dalla . Pt_1
Nulla per le spese, come da accordi.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1. affida AL (8.6.2022) ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocamento privilegiato presso la madre;
2. dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori resteranno con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla loro educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3. il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé AL in maniera tendenzialmente libera, tenendo conto sia degli impegni lavorativi dei genitori sia, soprattutto, delle esigenze di vita, ludiche e relazionali del piccolo, e comunque, solo in caso di disaccordo tra loro, secondo il calendario indicato nell'accordo depositato;
Pag. 3 di 4 4. pone a carico del RESISTENTE l'obbligo di versare all'altro genitore l'assegno mensile di €250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale;
il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto per la mensilità in corso e arretrati, con decorrenza da giugno 2024, ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
5. pone altresì a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, per tali intendendosi quelle previste dal protocollo d'intesa stipulato con il locale C.O.A., mentre l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla parte ricorrente;
6. nulla per le spese del giudizio.
Bari, così deciso nella camera di consiglio del 11/06/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Lorenzo Mennoia Saverio Umberto De Simone
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Saverio Umberto De Simone Presidente
AL Carra Giudice
Lorenzo Mennoia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio promosso da:
(C.F. ), parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERLOCO CATERINA;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), parte rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. MORAMARCO GIOVANNI;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari, in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENIENTE EX LEGE
Pag. 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27/09/2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'affidamento condiviso del figlio AL (8/6/2022), nato dalla relazione extra-coniugale tra la ricorrente ed il resistente, , CP_1 nonché di regolare il diritto di visita dell'altro genitore ponendo a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, versandole la somma di
€500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto anche l'assegnazione della casa familiare ed un calendario di visite ristretto (pag. 6 del ricorso). Ha allegato di aver avuto una elazione con il medesimo sino all'agosto
2023, cessata con il proprio abbandono della casa familiare a causa delle incomprensioni e delle diversità caratteriali.
Si è costituito il resistente con memoria del 10.11.2023, chiedendo l'affido condiviso del minore, il collocamento presso la madre ma un calendario meno stringente di quello proposto dalla ricorrente, avendo già convissuto con il figlio e comunque stante l'importanza di consentire la formazione di un legame genitoriale sin da subito con il proprio figlio AL.
Fissata la comparizione personale delle parti del 2.5.2024 le parti hanno discusso la causa ed il Giudice ha fatto una proposta transattiva, recepita nell'accordo depositato il 29.5.2024 ed il Giudice ha assegnato direttamente la causa in decisione al Collegio.
Il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione.
Pacificamente cessata la convivenza more uxorio, si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole ai sensi degli artt. 317-bis e segg. c.c.
Quanto all'affidamento, il minore va affidato ad entrambi i genitori in condiviso, e quindi riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita di AL, che continuerà a risiedere in via prevalente con la madre, rispettando uno stato di fatto ormai consolidato.
In ordine alla disciplina delle visite, la ricorrente ha chiesto che il padre possa incontrare il figlio senza pernotti, richiesta cui ha aderito anche il padre.
Pag. 2 di 4 Ne consegue che nel caso di specie ben può applicarsi il regime delle visite ordinariamente dettato da questo Tribunale, salvo quanto espressamente previsto nell'accordo, che costituisce parte integrante di questo provvedimento.
Sul piano economico, premesso che la madre vi provvederà solo in via diretta, a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre €250,00 mensili, a decorrere dal mese di giugno 2024; importo che il Collegio ritiene adeguato alle esigenze di vita, ludiche e relazionali della prole e alla capacità contributiva del padre, che svolge la mansione di operaio.
Tale somma dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto per la mensilità in corso e gli arretrati ed entro il giorno 15 di ogni mese per Org_ quelle future e dovrà essere adeguata annualmente secondo gli indici
Il resistente, inoltre, dovrà corrispondere alla ricorrente nella misura del 50% le spese straordinarie che questa dovesse affrontare nell'interesse della minore, per tali intendendosi quelle regolate nel protocollo d'intesa stipulato con il locale C.O.A, mentre l'assegno unico sarà direttamente percepito dalla . Pt_1
Nulla per le spese, come da accordi.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1. affida AL (8.6.2022) ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocamento privilegiato presso la madre;
2. dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori resteranno con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla loro educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3. il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé AL in maniera tendenzialmente libera, tenendo conto sia degli impegni lavorativi dei genitori sia, soprattutto, delle esigenze di vita, ludiche e relazionali del piccolo, e comunque, solo in caso di disaccordo tra loro, secondo il calendario indicato nell'accordo depositato;
Pag. 3 di 4 4. pone a carico del RESISTENTE l'obbligo di versare all'altro genitore l'assegno mensile di €250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale;
il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto per la mensilità in corso e arretrati, con decorrenza da giugno 2024, ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
5. pone altresì a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, per tali intendendosi quelle previste dal protocollo d'intesa stipulato con il locale C.O.A., mentre l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla parte ricorrente;
6. nulla per le spese del giudizio.
Bari, così deciso nella camera di consiglio del 11/06/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Lorenzo Mennoia Saverio Umberto De Simone
Pag. 4 di 4