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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/08/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguen- te
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1094/2024 R.G. vertente
TRA
Parte_1
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., eletti-
[...] P.IVA_1 vamente domiciliato in Crotone, alla piazza Pitagora, n. 1, presso lo studio dell'avv. Giulio Vrenna (cod. fisc. – pec: C.F._1 [...]
, che lo rappresenta e difende per man- Email_1 dato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante -
nonchè
(cod. fisc. , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Crotone, alla Piazza della Resi-
1 stenza, n. 1, presso la Casa comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria
Sitra (cod. fisc. – pec: rotone.it), C.F._2 Email_2 CP_1 dell'Avvocatura comunale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e del. G.C. n. 115 del 18.4.2019);
- appellato e appellante incidentale-
E
cod. fisc. ; CP_2 C.F._3
- appellato contumace -
Oggetto: Appello su sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 195/2024, depositata in Cancelleria l'8.4.2024, non notificata, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 963/2019.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per il 9.6.2025, in cui le parti si sono riportate agli atti ed ai verbali di causa ed hanno chiesto la decisio- ne della controversia.
Fatto e diritto
1. Con atto di appello ritualmente notificato, esponeva: che Parte_1 con atto di citazione del terzo del 24.11.2019 l'aveva convenuto CP_2
in giudizio assumendo che: in data 20.3.2019 verso le ore 21,00 alla via Mario
Nicoletta, in Crotone, nei pressi del centro commerciale Il Granaio il veicolo Fiat
500 tg. ES162EH di sua proprietà e da lui condotto finiva dentro un tombino privo di coperchio/chiusino, provocando danni materialei alla vettura;
che l'evento dannoso era conseguenza dell'omessa manutenzione del manto strada- le a cura del che aveva agito dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Crotone per ottenere il risarcimento del danno e che il costituitosi, CP_1
2 aveva eccepito di non aver alcuna responsaiblità in quanto la manutenzione del tombino era di competenza con cui era stata stipulata la convenzione Parte_1 per il servizio idrico integrato;
che, svolta l'istruttoria orale e documentale, con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Crotone condannava ed Parte_1
il in solido al risarcimento del danno subito dal Controparte_1 CP_2 quantificandolo in € 1.500,00 oltre interessi e spese;
che il Giudice di primo gra- do aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie in quanto era emerso che il chiusino oggetto del sinistro era di competenza dell'ASP di Crotone, ossia era un allaccio privato, sul quale non aveva alcuna competenza;
che, Parte_1
comunque, la zona ove era asseritamente avvenuto il sinistro era perfettamente illuminata e pertanto il chiusino era visibile;
che anche sulla ricostruzione della veridicità del sinistro non era stata raggiunta alcuna prova, tanto che la teste sentita, dichiaratasi passeggera del veicolo incidentato, aveva dichiarato che i danni erano occorsi alla ruota posteriore destra mentre dalle foto del sinistro la ruota incidentata sarebbe quella posteriore sinistra;
che anche la perizia tecnica presentava imprecisioni sulla parte del veicolo incidentata.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sen- tenza di primo grado, che la sentenza di primo grado fosse riformata e la do- manda del rigettata. CP_2
2. Si costituiva il con propria memoria, aderendo alla Controparte_1
prospettazione dell'appellante e formulando appello incidentale, deducendo: che il giudice di primo grado non aveva attentamente valutato le risultanze istruttorie, in quanto era emerso che la zona asseritamente oggetto del sinistro era perfettamente illuminata, la teste dell'attore in primo grado non era stata in grado di riferire correttamente in merito alla ruota danneggiata;
che era stata er- roneamente disposta, con la sentenza appellata, la condanna in solido a carico di e del convenuto, in quanto in virtù della convenzione Parte_1 CP_1
sottoscritta tra le parti il compito di mantenere in condizioni di efficienza le opere del servizio idrico integrato era affidato a Parte_1
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, di rigettare
3 la domanda di con restituzione della somma id € 3.585,73 già CP_2
pagata dal in subordine, la riforma della sentenza, con condanna del CP_1 solo al risarcimento del danno subito dal Vrenna;
in ulteriore subor- Parte_1
dine, la condanna a carico di della rifusione della metà della somma Parte_1
già pagata in favore del Vrenna.
3. All'udienza del 17.3.2025 era dichiarata la contumacia di CP_3
regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
[...]
4. In assenza di alcuna attività istruttoria, ed acquisito il fascicolo di pri- mo grado, in data 9.6.2025 la causa era trattenuta in decisione.
* * * *
5. Deve essere preliminarmente confermata la dichiarazione di contuma- cia di CP_2
6. Nel merito, l'appello principale e l'appello incidentale sono fondati e vanno accolti.
La fattispecie dedotta in giudizio dall'attore in primo grado va corretta- mente ricondotta nell'alveo di operatività segnato dall'art. 2051 c.c.
L'attore in particolare, incentrava la propria domanda, CP_2
in punto di ricostruzione del fatto illecito, sul cattivo stato di manutenzione di un tombino posto sulla sede stradale in Crotone, alla via Mario Nicoletta, nei pressi del centro commerciale “Il Granaio”, rimasto aperto, nel quale era caduta la sua autovettura Fiat 500 in data 20.3.2019 verso le 21,00.
In punto di diritto, va precisato che in tema di danni causati all'utente della strada in conseguenza dell'asserita mancata idonea manutenzione, la giu- risprudenza di legittimità, modificando un orientamento più risalente, ha af- fermato che è sempre configurabile a carico del custode della rete stradale di propria competenza, una responsabilità ex art. 2051 c.c. (addirittura, per il caso di beni demaniali o patrimoniali da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di notevole esten-
4 sione e quindi oggetto di difficile esercizio della necessaria attività di controllo come in Cass. 20.02.2006 n. 3651; Cass. 06.07.2006, n. 15383).
Conseguentemente, è irrilevante il concetto di insidia elaborato dalla giu- risprudenza in riferimento alla diversa previsione dell'art. 2043 c.c. e quindi a nulla rileva la circostanza che il danneggiato fosse in grado di accorgersi della presenza dell'ostacolo, poiché chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato della prova dell'elemento colposo, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia – l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (Cass. 01.10.2004 n. 19653; Cass. 13.01.2003 n. 298). In- comberà poi sul custode convenuto, al fine di superare la presunzione di re- sponsabilità di cui all'art. 2051 c.c., fornire la prova dell'assenza di colpa, e se- gnatamente dimostrare che, pur essendosi mantenuto il comportamento dili- gente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile ne' superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto, ivi compreso anche il fatto dello stesso danneggiato che, ex art. 1227, c.civ., puo' anche aver concorso nella produzione del danno (Cassazione civile, sez. III,
15/10/2010, n. 21328), circostanza questa evidenziata dal in Controparte_1
primo ed in secondo grado.
La nozione della custodia rappresenta un elemento strutturale dell'illecito, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico.
I criteri di valutazione della c.d. esigibilità della custodia ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che so- no funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell'utente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 15/10/2010, n. 21328).
Venendo all'esame della fattispecie concreta oggetto del giudizio, va os-
5 servato in primo luogo che il rapporto di custodia tra l' convenu- CP_4
to ed il tratto di strada di cui si discute deve ritenersi sussistente, trattandosi
(come dato pacifico) di area ricadente nel territorio comunale. Quanto alla legit- timazione di quest'ultimo contesta che il tombino sia di sua perti- Parte_1
nenza, essendo emerso da indagini compiute e dalle testimonianze svolte in primo grado che trattavasi di tombino contenente allaccio privato di spettanza dell'A.S.P. di Crotone. Tale elemento, tuttavia, non esimerebbe dalla Parte_1
responsabilità essendo lo stesso, all'epoca dei fatti, titolare del servizio di manu- tenzione delle condotte comunali in virtù di apposita convenzione, in atti.
Si deve, tuttavia, ritenere che l'evento, così come descritto, possa essere interamente imputato alla responsabilità dell'attore in primo grado.
Lo stesso, infatti, in data 20.3.2019, alle ore 21,00, in perfette condizioni di visibilità, considerate le fotografie allegate al fascicolo di primo grado nelle qua- li si evince che trattavasi di tratto di strada illuminato, percorrendo la via Nico- letta in Crotone con la propria autovettura, non si avvedeva della presenza di un tombino non chiuso. Deve peraltro rilevarsi che, trattandosi di strada comu- nale ove è prevista una velocità di guida massima a 50 km/h, è quasi impensa- bile che l'attore in primo grado non abbia potuto vedere il tombino e che, ove avesse percorso la strada alla velocità massima consentita, avrebbe potuto evi- tarlo usando l'ordinaria diligenza.
Considerato che – anche se, come narrato dall'attore, si fosse trattato di un ostacolo non visibile – il conducente deve prestare particolare attenzione quando percorre la strada, e appare inverosimile che guidando il conducente non guardi le condizioni della strada, incombendo sullo stesso un particolare onere di attenzione quando percorre la strada cittadina;
ne deriva che deve rite- nersi, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che non pos- sa essere addebitata alcuna responsabilità a né al appellan- Parte_1 CP_1
te.
Accertata quindi l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella causa- zione dell'evento, attesa appunto l'imprudente condotta e la sua cosciente espo-
6 sizione ad un rischio normalmente percepibile e calcolabile, e dunque la sua grave colpa, rimane esonerata l'indagine sul quantum risarcibile, conseguendo- ne il rigetto della domanda.
Statuisce, infatti, la Suprema Corte che “in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configu- rabile una responsabilità oggettiva della p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussi- stente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la respon- sabilità della p.a., qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. In altri termini quan- to più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e supe- rata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggia- to, tanto più incidente deve considerarsi la efficienza causale del comportamen- to imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione civile, sez. III, 16/05/2013, n. 11946).
Deve rilevarsi che sussistono dubbi, peraltro, anche sulla veridicità dell'evento come narrato, tenuto conto che l'unica testimone sentita nel corso del giudizio di primo grado, che ha dichiarato di essere terza trasportata sul veicolo del al momento del sinistro, ha sostenuto che “la ruota posterio- CP_2
re destra era danneggiata”, quando invece dalle fotografie esibite la ruota dan- neggiata risulta essere quella posteriore sinistra.
La sentenza dev'essere pertanto riformata e dev'essere conseguentemen- te rigettata la domanda formulata in primo grado da CP_2
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto del valore della controversia, dell'assenza del- la fase istruttoria in secondo grado e secondo i valori medi di tariffa, ridotti del
7 50% considerata la semplicità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, sulla domanda proposta da Parte_2
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentan-
[...] P.IVA_1 te p.t., e sull'appello incidentale proposto dal (cod. fisc. Controparte_1
), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., con atto di ap- P.IVA_2 pello su sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 195/2024, depositata in
Cancelleria l'8.4.2024, non notificata, resa nell'ambito del giudizio R.G. n.
963/2019, contro contrariis rejectis: CP_2
1. Accoglie l'appello di e l'appello incidentale del Parte_1 CP_1
e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Crotone n. 195/2024, depositata in Cancelleria l'8.4.2024, non notificata, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 963/2019, rigetta la domanda origi- nariamente proposta da conto e il CP_2 Parte_1 [...]
; CP_1
2. Condanna alla restituzione in favore del CP_2 CP_1
delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo gra-
[...] do;
3. Condanna al pagamento delle spese legali sostenute nel CP_2
doppio grado da e dal che liquida, per Parte_1 Controparte_1 ciascuna parte, in € 633,00 per il giudizio di primo grado ed € 147,00 per esborsi (in favore del solo ed € 852,00 per ciascuna parte, per Parte_1
compensi per il presente grado, oltre compenso forfettario del 15%,
I.V.A., C.P.A. come per legge.
Così deciso in Crotone, il 16 agosto 2025. Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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