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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/03/2024, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5196 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 17/10/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma in via Giuseppe Grezar, n.14, in persona del
Procuratore p.t., , in qualità di Responsabile Atti Parte_2
introduttivi del Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, Org_1
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 Persona_1
raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giacomo Maddaluna, (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia, in S. C.F._1
Maria Capua Vetere, al Corso Garibaldi, 108
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in CP_1 C.F._2
1 virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Gennaro Monsurrò (C.F. , C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale ubicato in via
Gambardella n. 120, Torre Annunziata
APPELLATO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro- tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2023 ha rassegnato le conclusioni, riportandosi Pt_3
ai propri scritti difensivi, dei quali ha chiesto l'accoglimento. Ha chiesto riservarsi la causa in decisione, con rinuncia all'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa c oncessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata n. 3335/2022 (relativa al procedimento n. 4836/2021
R.G.), depositata in cancelleria in data 13.06.2022, con la quale è stata accolta la domanda promossa da di annullamento della cartella CP_1
di pagamento n. 07120110250507973000 risultante dall'estratto ruolo n.
2011/13431 impugnato, per intervenuta prescrizione, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2006, ente impositore
Controparte_2
In particolare, nel giudizio di primo grado, ha impugnato CP_1
2 l'estratto di ruolo n. 2011/13431 relativo alla cartella di pagamento n.
07120110250507973000, eccependo la prescrizione dell'obbligo triennale di pagamento non avendo ricevuto alcuna richiesta di adempimento dalla notifica della cartella fino alla richiesta dell'estratto ruolo (28.04.2021).
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la Controparte_3
carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle commissioni tributarie e l'avvenuta corretta notifica della cartella esattoriale opposta con conseguente interruzione del termine di prescrizione. Ha chiesto pertanto: in via principale, il rigetto dell'appello con riconoscimento della giurisdizione in favore delle commissioni tributarie;
in via subordinata, dichiararsi l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con sentenza n. 3335/2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ha accolto la domanda di per intervenuta prescrizione, annullando CP_1
l'atto impositivo impugnato e condannando l' Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso detta sentenza, l' ha proposto Parte_4
appello con atto di citazione notificato in data 13.10.2022, eccependo:
-la carenza di giurisdizione del giudice adito;
-l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo nei casi di corretta notifica della cartella esattoriale;
- l'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo avente ad oggetto la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto.
Ha concluso chiedendo: in via preliminare, di ritenere ammissibile la domanda, poiché conforme all'art.342 c.p.c.; di dichiarare la carenza di
3 giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore della giurisdizione delle
Commissioni Tributarie;
in subordine di annullare e quindi riformare in toto la sentenza n. 3335/2022 resa dal Giudice di Torre Annunziata e confermare il credito della cartella esattoriale impugnata, a mezzo dell'estratto di ruolo, nel giudizio di primo grado in quanto 'non è impugnabile l'estratto di ruolo sia per carenza dell'interesse ad agire, sia perché non è impugnabile, qualora siano state notificate le cartelle esattoriali sul quale esso si fonda, sia perché l'eccezione di prescrizione non può essere utilizzata come azione di accertamento negativo del debito”; e di conseguenza ha concluso chiedendo di modificare ulteriormente con “la soccombenza delle spese è in capo al sig. con vittoria di spese ed onorari del doppio grado CP_1
di giudizio in favore dell'agente della riscossione”.
Si è costituito , depositando comparsa di costituzione in cui ha CP_1
contestato puntualmente i motivi addotti dall'appellante e in particolare: la corretta giurisdizione del giudice adito l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, da intendersi quale termine triennale;
l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto ruolo ricorrendo, in maniera esplicita,
l'interesse ad agire del contribuente. Nessuna prova è stata data dall' di notifiche, interruttive del termi ne Parte_1
di prescrizione.
Ha rilevato altresì:
- la violazione delle disposizioni di cui all'art 342 cpc. L'appello proposto evidenzia l'indispensabilità dei seguenti elementi: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle mod ifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
4 l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Pertanto parte appellata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 17.10.2023, ha rassegnato le conclusioni, Pt_3
riportandosi ai propri scritti difensivi, dei quali ha chiesto l'accoglimento.
Ha chiesto riservarsi la causa in decisione, con rinuncia all'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Si dà atto della contumacia della ritualmente citata e Controparte_2
non costituitasi.
Va, preliminarmente, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante. Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante, attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addott e dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente
5 grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una pa rte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevato dall' , relativo al mancato Parte_1
pagamento della tassa automobilistica, anno 2006, è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie. Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario
6 nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione. Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti, queste, atti di riscossione e non di ese cuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19,
lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
7 inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di me zzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Nel caso di impugnazione di estratto ruolo, si è al di fuori delle ipotesi di cui al punto 2), essendo in questione non un atto esecutivo, ma un atto interno.
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata
8 tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa
(art.2 dlgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella impugnata sia la tassa automobilistica anno 2006, che in primo grado ha CP_1
impugnato l'estratto ruolo eccependo la prescrizione triennale tra la presunta notifica della cartella e la richiesta di estratto ruolo.
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di
prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice
tributario, anche in caso di ritenuta validità della notific a della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla
sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la
definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del
25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione
9 tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa a d atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
D'altronde, dalla stessa prospettazione di parte opponente si evince che alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di per il credito in CP_1
oggetto. Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si precisa chiaramente “che l'attore ha appreso dall'
[...]
che gli sarebbe stata notificata la cartella esattoriale Parte_1
n. 07120110250507973000 di importo di € 58,43 contenente la richiesta di
pagamento per tassa automobilistica in favore della per Controparte_2
il 2006; che dalla notificazione della cartella di cui al precedente capo non
faceva seguito la comunicazione di alcuna richiesta di pagamento fino alla attualità”.
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e della avverso la sentenza n. 3335/2022 del
[...] Controparte_2
13.06.2022, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel procedimento civile R.G. 4836/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice trib utario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 20/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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