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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa BA LA, nella causa civile iscritta al N. 13976/2024
R.G.L. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Rizzuto pec: Email_1
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Rosaria Ciancimino dal quale è rappresentato e CP_2
difeso
-resistente -
Avente ad oggetto: indennità integrativa speciale
All'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 550,00 per CP_2
compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Martina Rizzuto ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.10.2024, conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l' al fine di sentir “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dal
01.05.2020 al 31.05.2020; dall'01.06.2020 al 30.06.2020; dall'01.07.2020 al
31.07.2020; dall'01.11.2020 al 30.11.2020; dall'01.03.2021 al 27.03.2021; dal
27.06.2021 al 30.06.2021; dall'01.07.2021 al 31.07.2021; dall'01.08.2021 al
31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al 09.10.2021 condannare l' (C.F. Controparte_3
), in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità integrativa prevista ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 in relazione ai suddetti periodi ut supra meglio specificati”.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
In corso di causa tuttavia provvedeva al pagamento della prestazione chiesta. Parte ricorrente produceva estratto dei pagamenti effettuati.
All'udienza di oggi le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del
CP_ contendere, con spese di lite a carico dell' parte ricorrente e con spese
CP_ compensate l'
La causa pertanto viene decisa come in epigrafe.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
all'udienza di oggi le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse in capo alla ricorrente;
dichiara cessata la materia del contendere. Quanto alla regolazione delle spese legali esse, stante la soccombenza virtuale dell' , vanno poste in capo all'Istituto e liquidate, secondo i criteri di cui al DM CP_2
55/2014 e s.m.i., al minimo della tariffa, come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 30.09.2025
Il Giudice onorario
BA LA
Firmato digitalmente