Articolo 4 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401
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23 gennaio 2001
Art. 4. (Attribuzione di mansioni superiori) 1. A parziale deroga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , al personale medico gia' inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unita' operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.
Nota all' art. 4:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , concerne "Attuazione delle direttive Euratom 80/836 , 84/467 , 84/466 , 89/618 , 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
Entrata in vigore il 23 gennaio 2001
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