Articolo 12 della Legge 8 ottobre 1984, n. 658
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 ottobre 1984
Art. 12.
I giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 , restano attribuiti alla cognizione della sezione giurisdizionale istituita con la presente legge. Tali giudizi sono sospesi dal 18
luglio 1984 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fermi rimanendo gli effetti delle preclusioni che abbiano
determinato o determinino l'inoppugnabilita' dei provvedimenti emessi dalla sezione giudicante istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 , restano salvi gli effetti impeditivi di decadenza ovvero interruttivi o sospensivi di prescrizione per gli atti compiuti anteriormente alla data del 18 luglio 1984.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1984