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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2773 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/01/1970, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Arcidiacono;
ricorrente
E
(CF ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/12/1969, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia De Santo;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 16.8.1997 nel Comune di Malvito, che dalla predetta unione CP_1
nasceva (il 04/06/2008), deduceva che con decreto del 14.1.2021 l'intestato Per_1
Tribunale omologava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale
(22.10.2020) non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio opponendosi, tuttavia, alle ulteriori richieste di natura economica. All'udienza del 17.1.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio, pertanto, chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo depositato telematicamente il 31.12.2024, aderendo altresì al rilievo sollevato dal Tribunale.
Il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza sulle conclusioni rassegante a verbale, riservando la decisione al Collegio.
***********
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con decreto n. 17/2021 del 14.1.2021 il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo recepirsi quanto concordato dalle parti con l'accordo sottoscritto e depositato in atti, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso della minore ed il collocamento della stessa presso la madre, con diritto di visita del padre da estrinsecarsi in forma libera, tenuto conto dell'età della minore e con disciplina dei tempi di visita e di pernotto presso il padre nei periodi estivi e festivi nei termini indicati ai punti 4, 5 e 6 dell'accordo, non ravvisandovi ragioni di segno contrario avuto riguardo all'interesse della minore.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento della figlia minore, il Collegio reputa equo recepire quanto disposto dalle parti, le quali hanno concordato di porre a carico del sig. un assegno mensile di € 200,00 (da rivalutarsi annualmente CP_1
secondo indici ISTAT) da corrispondere alla madre nelle modalità e nei termini di cui al punto 7 dell'accordo, oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie (punto 12).
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2
e alle condizioni di cui in parte motiva;
[...] Controparte_1
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Malvito per quanto di sua competenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2773 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/01/1970, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Arcidiacono;
ricorrente
E
(CF ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/12/1969, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia De Santo;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 16.8.1997 nel Comune di Malvito, che dalla predetta unione CP_1
nasceva (il 04/06/2008), deduceva che con decreto del 14.1.2021 l'intestato Per_1
Tribunale omologava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale
(22.10.2020) non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio opponendosi, tuttavia, alle ulteriori richieste di natura economica. All'udienza del 17.1.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio, pertanto, chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo depositato telematicamente il 31.12.2024, aderendo altresì al rilievo sollevato dal Tribunale.
Il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza sulle conclusioni rassegante a verbale, riservando la decisione al Collegio.
***********
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con decreto n. 17/2021 del 14.1.2021 il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo recepirsi quanto concordato dalle parti con l'accordo sottoscritto e depositato in atti, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso della minore ed il collocamento della stessa presso la madre, con diritto di visita del padre da estrinsecarsi in forma libera, tenuto conto dell'età della minore e con disciplina dei tempi di visita e di pernotto presso il padre nei periodi estivi e festivi nei termini indicati ai punti 4, 5 e 6 dell'accordo, non ravvisandovi ragioni di segno contrario avuto riguardo all'interesse della minore.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento della figlia minore, il Collegio reputa equo recepire quanto disposto dalle parti, le quali hanno concordato di porre a carico del sig. un assegno mensile di € 200,00 (da rivalutarsi annualmente CP_1
secondo indici ISTAT) da corrispondere alla madre nelle modalità e nei termini di cui al punto 7 dell'accordo, oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie (punto 12).
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2
e alle condizioni di cui in parte motiva;
[...] Controparte_1
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Malvito per quanto di sua competenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma