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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 7546 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per la malattia professionale “ipoacusia percettiva bilaterale da rumore” riconosciuta giudizialmente nella misura del 9%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare
l'aggravamento della stessa riconosciuto dall' nella misura, a suo dire insufficiente del 15% CP_1
e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Il CTU nominato, Dott. , infatti, ha concluso ritenendo che la patologia riscontrata, Per_1 ipoacusia neurosensoriale bilaterale sia quantificabile attualmente nella misura del 16% con decorrenza dalla data della denuncia di aggravamento.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 16 % con decorrenza dalal domanda di aggravamento, di talché l' deve essere condannato alla costituzione della rendita e al CP_1 pagamento del dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 16 % dalla data della domanda di aggravamento (6.4.2024), condanna l' al pagamento del CP_1 dovuto maturato e maturando con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 4.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AR LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 7546 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per la malattia professionale “ipoacusia percettiva bilaterale da rumore” riconosciuta giudizialmente nella misura del 9%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare
l'aggravamento della stessa riconosciuto dall' nella misura, a suo dire insufficiente del 15% CP_1
e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Il CTU nominato, Dott. , infatti, ha concluso ritenendo che la patologia riscontrata, Per_1 ipoacusia neurosensoriale bilaterale sia quantificabile attualmente nella misura del 16% con decorrenza dalla data della denuncia di aggravamento.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 16 % con decorrenza dalal domanda di aggravamento, di talché l' deve essere condannato alla costituzione della rendita e al CP_1 pagamento del dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 16 % dalla data della domanda di aggravamento (6.4.2024), condanna l' al pagamento del CP_1 dovuto maturato e maturando con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 4.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AR LEONE)