Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1078
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica della cartella di pagamento al contribuente, smentendo l'asserzione di mancata ricezione.

  • Rigettato
    Inesistenza del ruolo

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento presupposta, regolarmente notificata, renda definitivo il credito e precluda la contestazione dell'esistenza del ruolo.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza

    La Corte ha ritenuto che, data la notifica della cartella di pagamento in data 5.10.2022, non sia maturata alcuna prescrizione o decadenza.

  • Rigettato
    Illegittimità sanzioni applicate

    La Corte ha ritenuto che, stante la mancata impugnazione della cartella di pagamento presupposta, non possano essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, implicando ciò anche la validità delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1078
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1078
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo