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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1078/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5974/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumara
elettivamente domiciliato presso Comune Di Fiumara Comune 89050 Fiumara RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005263775000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420259005263775000, notificata il 31.7.2025, chiedendone l'annullamento limitatamente alla cartella di pagamento n.
09420210017893055000 di € 975,40 (Tari 2018, Comune di Fiumara).
Ha dedotto, mediante le più estese argomentazioni di cui in atti, l'omessa notifica degli atti presupposti, inesistenza del ruolo, prescrizione e/o decadenza, illegittimità delle sanzioni applicate.
delle presupposte cartelle e la prescrizione delle imposte oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
Si è opposto il concessionario controdeducendo la rituale notifica della cartella n. 0942021 0017893055.000, consegnata a mani del contribuente (ed odierno ricorrente) il 5.10.2022.
Il Comune di Fiumara, benché ritualmente citato, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Infatti, la costituita resistente (ADER) ha provato la rituale notifica della cartella di pagamento in premessa indicata e costituente l'atto presupposto della qui impugnata intimazione.
Si tratta di atto esattoriale consegnato a amni del contribuente cosicché risulta smentita l'asserzione dello stesso di non aver ricevuto alcun atto prima dell'opposto avviso di intimazione.
La predetta cartella non risulta, peraltro, essere stata impugnata.
Deve rammentarsi, al riguardo, che la mancata contestazione del precedente atto esattoriale contenente la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria implica la irretrattabilità del credito;
infatti, per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
In ogni caso, non sembra ultroneo evidenziare che, alla luce della notifica del 5.10.2022, non è maturata in specie alcuna prescrizione (tanto meno alcuna decadenza).
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con applicazione dei parametri normativamente previsti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 284,00 (oltre accessori come per legge) in favore della costituita resistente (Ader).
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5974/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumara
elettivamente domiciliato presso Comune Di Fiumara Comune 89050 Fiumara RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005263775000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420259005263775000, notificata il 31.7.2025, chiedendone l'annullamento limitatamente alla cartella di pagamento n.
09420210017893055000 di € 975,40 (Tari 2018, Comune di Fiumara).
Ha dedotto, mediante le più estese argomentazioni di cui in atti, l'omessa notifica degli atti presupposti, inesistenza del ruolo, prescrizione e/o decadenza, illegittimità delle sanzioni applicate.
delle presupposte cartelle e la prescrizione delle imposte oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
Si è opposto il concessionario controdeducendo la rituale notifica della cartella n. 0942021 0017893055.000, consegnata a mani del contribuente (ed odierno ricorrente) il 5.10.2022.
Il Comune di Fiumara, benché ritualmente citato, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Infatti, la costituita resistente (ADER) ha provato la rituale notifica della cartella di pagamento in premessa indicata e costituente l'atto presupposto della qui impugnata intimazione.
Si tratta di atto esattoriale consegnato a amni del contribuente cosicché risulta smentita l'asserzione dello stesso di non aver ricevuto alcun atto prima dell'opposto avviso di intimazione.
La predetta cartella non risulta, peraltro, essere stata impugnata.
Deve rammentarsi, al riguardo, che la mancata contestazione del precedente atto esattoriale contenente la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria implica la irretrattabilità del credito;
infatti, per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
In ogni caso, non sembra ultroneo evidenziare che, alla luce della notifica del 5.10.2022, non è maturata in specie alcuna prescrizione (tanto meno alcuna decadenza).
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con applicazione dei parametri normativamente previsti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 284,00 (oltre accessori come per legge) in favore della costituita resistente (Ader).