Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 1497/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.o.t. Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1497 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo materia bancaria, trattenuta in decisione il 13 settembre 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:
, titolare dell'omonima ditta individuale “ ”, Parte_1 Parte_2
c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente alla contrada C.F._1
San Silvestro n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico D'ANTONIO – c.f.
[...]
- con studio in 86100 CAMPOBASSO alla Via Trento 16, presso il quale e' elett. te C.F._2 dom.to
Opponente
Contro
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Via V. Controparte_1
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), , rappr.ta da da (già P.IVA_1 Controparte_2
a seguito di variazione di denominazione sociale del 14/12/2018) con sede legale in CP_3
20121, Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 in persona del legale rappresentante pro
elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Vaccaro Carmela, sito in Corso Bucci n. 54/A
86100 Campobasso;
Opposta
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art.
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei
principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con Decreto Ingiuntivo n. 276/2021, emesso dal Tribunale di Campobasso e notificato alla parte opponente il 28/06/2021, la società ha chiesto al sig. Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di € 45.132,49 di cui € 40.211,56 (€ 15.538,47 + € Pt_1
24.673,09) quale saldo debitore del c/c n. 0747/315901458 ed € 4.920,96 (€ 2.497,94 + €
2.423,02) quale saldo debitore del rapporto di finanziamento n. 023/00980284 di €
10.000,00, oltre alle spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, in data 6/09/2021, il sig. Parte_1
titolare della Ditta “Quattro Passi Calzature”, ha convenuto in giudizio la società
[...]
per ivi sentir dichiarare la revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 276/2021 del CP_1 28.4.2021 – R.G. n. 752/2020 del Tribunale di Campobasso, eccependo in particolare : i)
l'illegittimità degli interessi anatocistici con riferimento al conto corrente;
ii) l'illegittimità di altre forme di capitalizzazione sostitutive a quella trimestrale;
iii)l'illegittimità
dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, e della determinazione delle valute;
iv) l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese;
v) l'usura del conto corrente ai sensi della l. 108/96;L'opponente ha chiesto, inoltre, la restituzione della somma di euro
10.000,00 e il rimborso di euro 1.480,37.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 07.01.2022, si e' costituita in giudizio la societa' opposta contestando le avverse deduzioni e richieste chiedendo, pertanto,
il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatasi la lite, venivano concessi ed espletati i termini ex art.183 6°co. cpc all'esito dei quali veniva disposta una ctu tecnico-contabile .
Depositata la relazione peritale definitiva l'08.11.2023, la causa veniva rinviata al 13.09.2024
per la precisazione delle conclusioni. All'udienza anzidetta le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc.
Decorso il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica questo giudice provvede al deposito della decisione sulla base della documentazione prodotta dalle parti e della ctu.
%%%%%%%%%%%% Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare dalla ctu contabile espletata, l'opposizione e' risultata parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di seguito.
Va anzitutto detto che, come da giurisprudenza costante e condivisibile, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 10704 del
27.09.1999; Cass. n. 4974 del 18.04.2000; Cass. n. 6663 del 09.05.2002). Consegue da quanto detto che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite per il procedimento monitorio (Cass. n. 15702 del 12.08.2004). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del
18.03.2003; Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993).
Va', poi, precisato, quanto alla ctu tecnico contabile espletata, che l'estensore della presente ritiene di poter condividere la stessa limitatamente alle risultanze della indagine condotta in relazione al conto corrente, ma non anche a quelle relative al contratto di finanziamento.
Cio' in conformita' dei princìpi di diritto espressi dalla S.C. con la nota pronuncia a SS.UU. del 29 maggio 2024 n. 15130 cui la scrivente aderiva gia' in precedenza.
Nella CTU contabile esperita nel corso del giudizio l'ausiliario è pervenuto alle seguenti conclusioni:
1) RAPPORTO CONTO CORRENTE N. 074731590145:Decreto Ingiuntivo: € 40.211,56
(Capitale € 15.538,47 + Interessi M. € 24.673,09); Ricalcolo CTU: € 17.304,44 (Capitale € 6.602,87
+ Interessi M. € 10.701,57). L'opposta, assolvendo il proprio onere probatorio, ha depositato agli atti di causa il contratto originario di apertura del conto corrente n. 04731590145, acceso presso la filiale di CP_4
l'08/10/2001, che alla data del 01/03/2011 passava a sofferenza per la somma di - €
[...]
15.538,47.
In relazione a tale contratto il CTU ha evidenziato che lo stesso non contiene alcuna pattuizione né della capitalizzazione trimestrale, né del tasso degli interessi passivi né di quello degli interessi attivi, né l'aliquota delle Commissioni di massimo scoperto e né tantomeno la pattuizione delle spese;
mentre il contratto di apertura di credito stipulato dall'opponente con la stessa banca il 29/09/2004 presenta soltanto l'indicazione del TAN e del TAE relativo CP_4
agli interessi debitori.( Cfr. pagg. 40-42 ctu: “…II° RAPPORTO CONTO CORRENTE N.
074731590145 sottoscritto il 08/10/2001. Relativamente al rapporto di conto corrente n.
074731590145, lo scrivente in ossequio al quesito ed alle richieste delle parti ha provveduto a sottoporre in esame le condizioni economiche di fatto applicate al rapporto in esame, relativamente alla capitalizzazione degli interessi, ai tassi e alle spese, alle valute alla CMS.Dalla disamina della
contrattualistica in atti ed in particolare dalla disamina delle condizioni economiche sopra menzionate, lo scrivente rileva relativamente al contratto originario sottoscritto in data 08/10/2001 di non aver rilevato alcuna condizione economica.
Mentre in riferimento al contratto sottoscritto in data 29/09/2004, lo scrivente rileva l'indicazione del
solo tasso debitore TAN e l'indicazione del corrispondente TAE. Nessun' altra condizione economica si rileva. Ragion per cui lo scrivente ha provveduto ad applicare i seguenti parametri di conteggio:I°
PERIODO E/C DALL'11/10/2001 AL 28/09/2004:-Epurazione competenze trimestrali;
-Applicazione
tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB n. 385/'93 interessi attivi e passivi;
-Esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e contabilizzazione semplice;
-Esclusione degli importi a titolo di CMS;
-Esclusione delle Valute;
-Esclusione delle spese.II° PERIODO E/C DALL'11/10/2001 AL
29/09/2004:-Epurazione competenze trimestrali;
-Applicazione tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB n.
385/'93 interessi attivi ed applicazione del tasso Banca per gli interessi passivi;
-Esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e contabilizzazione semplice;
-Esclusione degli importi a titolo di CMS;
-Esclusione delle Valute;
-Esclusione delle spese. Dal ricalcolo del conto corrente il CTU ha
rideterminato la sorta capitale in € 6.602,87 (All.9) e gli interessi in € 3.312,18 (All.10) per un totale dovuto dall'opponente pari ad € 6.602,87. Ha poi calcolati gli interessi moratori applicando la seguente formula Interessi Moratori = (Debito residuo X Giorni moratori X Tasso di mora%)365 ha sostituito i dati: Interessi Moratori = (6.602,87 X 4.166 X 14,2%)/ 365 = € 10.701,57. Pertanto il CTU , sulla scorta dei quesiti peritali formulati dal G.I., ha rideterminato il saldo del conto corrente nella somma ricalcolata alla data del 01/03/2011 nella somma di - € 6.602,87. Il CTU, inoltre, con un conteggio
separato, ha eseguito il ricalcolo degli interessi moratori sulla somma ricalcolata del conto corrente di € -
6.602,87, applicando l'aliquota del 14,20%, e quantificando così la somma di € 10.701,57 a titolo di interessi moratori…”)
Pertanto, dai rilievi eseguiti dal CTU emerge che il conto corrente per cui è causa presenta il calcolo illegittimo in capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e delle spese.
Tale illegittimità deriva dalla mancanza di alcuna convenzione sottoscritta dal correntista, idonea ai sensi dell'art. 1283 c.c. a permettere all'istituto di credito di poter calcolare gli interessi le commissioni e le spese con la capitalizzazione trimestrale, generando ciò un saldo debitore maggiorato di interessi anatocistici e, quindi, illegittimi.
Pertanto, il ctu ha correttamente applicato al conto corrente la capitalizzazione semplice.
Essendo i conti correnti stipulati successivamente al 10.07.1992, i ricalcoli sono stati effettuati applicando ai saldi debitori e creditori il tasso BOT . Il ctu evidenzia ,inoltre, il mancato superamento del tasso soglia e ,quindi, l'assenza di usurarieta' sia in sede di stipula del contratto che successivamente nell'applicazione dei tassi da parte della banca.
Quanto alla CMS dall'analisi del contratto di conto corrente e' emerso che la stessa non risulta correttamente pattuita in quanto non e' stato specificato il criterio di calcolo.
Com'è noto la capitalizzazione degli interessi, in base alla nota delibera CICR, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi e sempre che vi sia una adesione esplicita del cliente attraverso specifica sottoscrizione.
Dalla consulenza contabile non risulta pattuita nè una capitalizzazione reciproca né risulta essere intervenuta alcuna valida successiva rinegoziazione contrattuale;
difatti, la banca convenuta non ha fornito dimostrazione, anche nel periodo successivo alla delibera C.I.C.R. del 2000, di essersi adeguata applicando la pari periodicità per gli interessi attivi e passivi con apposita clausola sottoscritta dal cliente, che nella specie manca, essendo del tutto inidonea a raggiungere gli effetti di cui all'art. 7 comma 3 della citata delibera, la mera pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera e della comunicazione al correntista.
Difatti l'art 6 Delibera CICR del 9 Febbraio 2000 stabilisce che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base
annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.”
Del resto, la richiamata delibera prevede all'art. 6, intitolato “Trasparenza contrattuale”, che “i
contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera, indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.”
Il successivo art. 7 al comma 3 prevede che: “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate
dalla clientela”.
Nel caso in esame, attesa la nullità della clausola anatocistica, non vi è dubbio che l'applicazione al rapporto della capitalizzazione trimestrale degli interessi rappresenti una condizione peggiorativa per la quale era necessaria non solo la pubblicità sulla G.U., ma anche e soprattutto l'espressa approvazione del cliente, nel caso di specie mancante (ex multis
Tribunale di Napoli, sez. II, 13 febbraio 2017, n. 1924).
La nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è ormai acquisita in giurisprudenza per cui questo giudice rimanda a quanto già ampiamente sancito dalla
Suprema Corte (Cass. sez. un. sent. n. 21095 del 4.11.2004; si vedano nella stessa direzione anche Cass. civ, sent. n. 12222 del 20.8.2002, Cass. civ. sent. n. 15218 del 5.7.2007, Cass. civ. sent. n. 6514 del 19.3.2007, Cass. civ. sent. n. 2593 del 20.2.2003, Cass. civ. sent. n. 2374 del 16.3.1999, Cass. civ. sent. n. 3096 del 30.3.1999 e Cass. civ. sent. n. 3845 del 17.4.1999), evidenziandosi che, in ordine agli effetti della declaratoria di illegittimità della pratica di conteggiare gli interessi composti, dalla violazione della norma imperativa dell'art. 1283 cod. civ. non si può giungere all'applicazione di alcun meccanismo integrativo e pertanto gli interessi vanno conteggiati senza alcuna capitalizzazione.
L'accertata illegittimità della capitalizzazione incide anche su tutte le altre voci del rapporto e, quindi, anche sulla commissione di massimo scoperto che, come evidenziato nella relazione contabile, non risulta essere stata pattuita nella percentuale né nelle modalità di conteggio.
Come correttamente rilevato dal consulente, mancando una pattuizione scritta e accertato, invece, che la c.m.s. è stata di fatto calcolata ed addebitata trimestralmente dalla banca sul conto corrente menzionato, tutto ciò non può che condurre a dichiararsi la nullità anche di tale relativa pattuizione a termini degli artt.1418 e 1325 n.4 c.c. per mancanza di stipula con forma scritta ad substantiam.
E' noto a questo giudice l'esistenza di vedute difformi in giurisprudenza sull'invalidità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa;
ciò che è certo, è che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la clausola che prevede la c.m.s., perché sia valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo con la previsione del tasso della commissione, dei criteri di calcolo e della sua periodicità ai sensi dell'art. 1346 c.c. e, più in particolare, ai sensi dell'art. 117, comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari e, quindi, anche con riferimento alle commissioni c.d. DIF o commissioni per scoperto/sconfinamento di conto.
Si è pure sostenuto che l'onere di determinatezza della previsione contrattuale della c.m.s., non essendo riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica ed essendo invece nota la diversità di vedute circa la sua natura, giustificazione e metodologia applicativa, deve essere valutato con particolare rigore con l'indicazione almeno di tutti gli elementi necessari a determinarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), così da consentire al correntista di apprezzare il reale contenuto giuridico della clausola e della sua incidenza economica nel rapporto;
in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non troverebbe legittimazione in una valida pattuizione consensuale. L'ausiliario ha poi provveduto ad eliminare le spese per operazioni non dovute in quanto non pattuite.
Ciò premesso in via generale, nel presente giudizio, non e' contestata, e comunque accertata mediante la documentazione prodotta, la sussistenza del rapporto indicato in atti, e risulta accertato, altresì, che nel rapporto di conto corrente erano stati praticati in favore dell'istituto di credito sia la commissione di massimo scoperto, sia le spese, sia gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale con esclusione di ogni ipotesi di usura.
2) RAPPORTO FINANZIAMENTO N. 023/00980284 stipulato il 25.07.2005: Decreto
Ingiuntivo: € 4.920,96 (Capitale € 2.497,94 + Interessi M. € 2.423,02); Ricalcolo CTU: € 3.860,22
(Debito Residuo € 2.100,96 + Interessi M. € 1.759,26).
A pag. 44 della ctu l'ausiliario afferma testualmente: “…Dal ricalcolo del piano di ammortamento (citato in All.3), lo scrivente ha riscontrato la collimazione dei dati riportati nel contratto quali la rata, la durata, il tasso, la tipologia di ammortamento, la decrescenza delle quote interessi e la decrescenza delle quote capitali…In ordine alla modalità di calcolo del
piano di ammortamento, lo scrivente rileva che il contratto originario versato in atti datato 25/07/2005, riporta il metodo di ammortamento alla francese e non anche il regime finanziario adottato dall'istituto di credito…Successivamente ha provveduto ad effettuare la verifica dell'usura originaria rilevando che il
TEG non è risultato essere superiore al tasso soglia in ossequio alle disposizioni in materia di usura (L.
n.108/'96)…” tuttavia, nonostante, la positiva verifica di quanto previsto in contratto e poi concretamente applicato oltreche' di quella effettuata in seguito al ricalcolo del piano di ammortamento e verificata la collimazione dei dati riportati dal piano di ammortamento versato in atti rispetto al piano di ammortamento ricalcolato dal CTU (citato in All.3), quali il
Debito residuo alle scadenze prefissate, l'importo della rata sempre costante, l'importo delle quote interessi decrescenti nonché l'importo delle quote capitali crescenti, ritenendo trattarsi di un piano di ammortamento c.d. alla “francese in regime finanziario composto”,
successivamente (il CTU) ha non condivisibilmente :”… ricalcolato il piano di ammortamento adottando il regime finanziario semplice…” (Cfr. pag. 45 ctu)
Per quanto riguarda il rapporto di finanziamento, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il
CTU ha eseguito il ricalcolo del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, sconfinando in una valutazione giuridica a lui sottratta, mancando- a suo dire-l'indicazione nel contratto di finanziamento del regime finanziario applicato dalla banca. Ma, per quanto gia' sopra detto, sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite il 29 maggio 2024, per cui il debito residuo relativo al rapporto di finanziamento, come da decreto ingiuntivo, resta pari ad € 4.920,96, comprensivo di interessi moratori .
Invero,nel contratto di mutuo sottoscritto il 25.07.2005 ed oggetto di causa sono presenti ciascuno degli elementi analiticamente indicati dall'art. 124 del T.U.B., ivi compresi quelli previsti a pena di nullità: sicché è possibile riscontrare l'indicazione dell'ammontare del finanziamento e le relative modalità; il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
il
TAEG etc.
Vi è ,inoltre, coincidenza tra quanto disposto dagli articoli del contratto di mutuo (in cui sono indicati il tasso di interesse, il numero delle rate e la loro composizione) e quanto poi articolato e sviluppato nel piano di ammortamento.
Il regime finanziario applicato è stato concordato ed è conforme al piano di ammortamento consegnato all'opponente e depositato agli atti del presente giudizio.
Il contenuto del contratto di mutuo in oggetto soddisfa, pertanto, i requisiti minimi indicati anche dalla recente giurisprudenza della S.C. secondo cui: “La pattuizione degli interessi deve contenere l'indicazione della percentuale del tasso d'interesse in ragione di un periodo predeterminato e tale condizione si realizza anche quando il tasso d'interesse è desumibile da contratti, senza alcun margine d'incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem
mediante rinvio a criteri oggettivamente verificabili (cfr. Cass. n. 2072/2013)” e i suddetti criteri ed elementi richiamati per iscritto devono però essere obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio d'interesse (cfr. Cass. n. 5609/2017; Cass. n.
3480/2016; Cass. n. 25205/2014).
Infatti, secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Alle sovraesposte argomentazioni non e' di ostacolo il risultato dell'indagine svolta e conclusa dal ctu di cui non si condividono i risultati poiche' basati su erronee premesse.
Ed infatti, il CTU, dott. , dopo aver accertato anche il mancato superamento dei Persona_1
tassi soglia e, quindi, il rispetto della normativa antiusura, travalicando i confini della propria indagine, addentrandosi in questioni di natura giuridica che esulano dalla competenza dell'ausiliario, ha rideterminato il piano di ammortamento in regime finanziario semplice ritenendo fondata la censura dell'indeterminatezza formulata da parte opponente per il fatto che non era stato indicato il regime finanziario composto applicato dall'istituto di credito e desumibile dal piano di ammortamento allegato al contratto.
A quanto innanzi si aggiunga che sulla specifica materia e' intervenuta la S.C. a Sezioni Unite
per dirimere il contrasto prima esistente, con la nota e gia' citata pronuncia del 29 maggio 2024
n.15130.
L'importo ingiunto relativo al debito in capo all'opponente per il contratto di mutuo va', pertanto, interamente confermato.
In definitiva a seguito della integrale ricostruzione dei rapporti di conto corrente e di finanziamento analizzati sulla base dei parametri anzidetti risulta una posizione debitoria complessiva nei confronti dell' opposta pari a: per il rapporto di c/c n. 074731590145: €
17.304,44 (Capitale € 6.602,87 + Interessi M. € 10.701,57); mentre per il contratto di finanziamento n. 023/00980284 € 4.920,96 (Capitale € 2.497,94 + Interessi M. € 2.423,02) pari ad un importo complessivo a debito dell'opponente di euro 22.225,4 in luogo del maggiore importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto di euro € 45.132,49 oltre interessi e spese.
Al riguardo, va rilevato che si ritiene far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c., dovendo considerare che entrambe le parti erano consapevoli della nullità di pattuizioni non scritte, nonché dovendo ritenere la buona fede della banca in relazione alle clausole di richiamo agli usi su piazza e di capitalizzazione trimestrale, essendo pattuizioni che all'epoca dell'apertura del conto corrente erano ritenute legittime. Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, la domanda dell'opponente va' parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'esposizione debitoria dell'opponente va , per quanto innanzi, rideterminata nell'importo complessivo di euro 22.225,4 in luogo del maggiore importo ingiunto.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, ivi compresa la ctu, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e del D.M. 147/22 e s.m. e i., in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa rappresentato dalla somma in contestazione.
Le stesse seguono la soccombenza, per cui vanno compensate per 1/5 e considerati i parametri generali di cui all'art. 4 D.M. citato e non ravvisandosi elementi che giustifichino un discostamento dal valore medio di riferimento indicato per ciascuna delle quattro fasi in cui si
è svolto il presente giudizio (fase di studio;
fase introduttiva;
fase istruttoria e fase decisoria) delle allegate tabelle, si liquidano come indicato in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice
Onorario Filomena Girardi, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara la nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente recante il n. 074731590145 è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di spese e la commissione di massimo scoperto in assenza di valide pattuizioni scritte;
2) accerta e dichiara che, il saldo del conto corrente n. 074731590145 in € 17.304,44 (Capitale € 6.602,87 + Interessi M. € 10.701,57) e' a debito del correntista per l'importo di 22.225,4,
Revoca il decreto ingiuntivo n. 276/2021 del 28.4.2021 – R.G. n. 752/2020, emesso dal Tribunale di Campobasso oggetto della presente opposizione;
Accerta il saldo finale per il rapporto di c/c n. 074731590145 in € 17.304,44 (Capitale € 6.602,87 +
Interessi M. € 10.701,57); mentre per il contratto di finanziamento n. 023/00980284 in € 4.920,96
(Capitale € 2.497,94 + Interessi M. € 2.423,02) per un importo complessivo a debito dell'opponente di euro 22.225,4 per come accertato e ricalcolato dal ctu e, per l'effetto,
condanna l'opponente al pagamento del predetto importo in favore dell'opposta; Condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente delle spese di giudizio, compensate per 1/5, che liquida, gia' operata la decurtazione, in euro 4.700,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di ctu, previa decurtazione di 1/5 per effetto della compensazione delle spese, per come liquidate in atti.
Così deciso in Campobasso, il 27 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi