CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere All' esito udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa n. 5396 r.g.a.c per l'anno 2018 Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 sso cui el.te dom.to via E. Gianturco 69 Napoli
Appellante E
rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui el.te dom.ta in Napoli alla via Diaz 11
Appellata Conclusioni delle parti Con ricorso depositato in data 9.11.2018 davanti alla Corte di Appello civile e poi transitato davanti a questa Corte a seguito di modifica tabellare intervenuta con decreto presidenziale n. 402/25 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 1982 del 2018 del Tribunale di Napoli nord emessa il 15.9.2017 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione per tardività. Con un unico motivo di appello, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto la stessa era stata regolarmente iscritta a ruolo in data 10.7.2017 e invece la cancelleria aveva lavorato tale iscrizione in data successiva e cioè sette giorni dopo rendendo la stessa tardiva. Ma la responsabilità non era dell'opponente bensì della cancelleria che aveva lavorato tardi la sua opposizione. Ribadiva poi nel merito i motivi del ricorso. Si costituiva l ed eccepiva Controparte_1
l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza di primo grado ben motivata. All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza . Motivi della decisione L'appello è infondato e pertanto va rigettato seppur con diversa motivazione. Sulla base della motivazione più liquida e in conformità all'art. 118 disp att cpc, la Corte ritiene che l'appello sia infondato nel merito avendo l'allora ricorrente depositato in tempo il ricorso notificato come testimoniano le varie ricevute di consegna in atti non smentite da alcuna prova contraria. L'ordinanza era scaturita da un accertamento di una casa di gioco privata e dove erano state verificate una serie di violazioni di legge come quella di assenza di un foglio Asl circa il fatto che il gioco di azzardo può comportare dipendenza, che lo stesso avvertimento non fosse riportato sulle schedine e di non aver individuato nel concessionario il vero responsabile in quanto l'appellante si limitava a vendere le schedine e a raccogliere le scommesse. Il verbale redatto dai funzionari che avevano avuto accesso nei locali della società, il cui legale rappresentante è l'appellante , fanno fede fino a querela di falso dei dati di fatto da loro accertati. E agli atti nessuna querela di falso è stata proposta. Le varie fotografie e documenti prodotti dall'appellante non hanno alcun valore probatorio sia perché la data non è certa sia per le ragioni dette prima e che la documentazione poteva essere prodotta solo in un giudizio di querela di falso. Di conseguenza si deve ritenere che le varie inadempienze contestate erano tutte veritiere e attendibili. Circa la responsabilità del concessionario, questo Collegio ritiene che essa non sussista perché l'appellante oltre a dover metter lui il cartello dell' Asl nel suo locale poteva e doveva rifiutare le schedine senza l'avvertimento contestato perché non conformi a legge e invece le aveva utilizzate a suo vantaggio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: A) Rigetta l'appello; B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge se dovuto;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto. Napoli 8.7.2025
Il Presidente rel
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere All' esito udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa n. 5396 r.g.a.c per l'anno 2018 Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 sso cui el.te dom.to via E. Gianturco 69 Napoli
Appellante E
rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui el.te dom.ta in Napoli alla via Diaz 11
Appellata Conclusioni delle parti Con ricorso depositato in data 9.11.2018 davanti alla Corte di Appello civile e poi transitato davanti a questa Corte a seguito di modifica tabellare intervenuta con decreto presidenziale n. 402/25 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 1982 del 2018 del Tribunale di Napoli nord emessa il 15.9.2017 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione per tardività. Con un unico motivo di appello, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto la stessa era stata regolarmente iscritta a ruolo in data 10.7.2017 e invece la cancelleria aveva lavorato tale iscrizione in data successiva e cioè sette giorni dopo rendendo la stessa tardiva. Ma la responsabilità non era dell'opponente bensì della cancelleria che aveva lavorato tardi la sua opposizione. Ribadiva poi nel merito i motivi del ricorso. Si costituiva l ed eccepiva Controparte_1
l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza di primo grado ben motivata. All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza . Motivi della decisione L'appello è infondato e pertanto va rigettato seppur con diversa motivazione. Sulla base della motivazione più liquida e in conformità all'art. 118 disp att cpc, la Corte ritiene che l'appello sia infondato nel merito avendo l'allora ricorrente depositato in tempo il ricorso notificato come testimoniano le varie ricevute di consegna in atti non smentite da alcuna prova contraria. L'ordinanza era scaturita da un accertamento di una casa di gioco privata e dove erano state verificate una serie di violazioni di legge come quella di assenza di un foglio Asl circa il fatto che il gioco di azzardo può comportare dipendenza, che lo stesso avvertimento non fosse riportato sulle schedine e di non aver individuato nel concessionario il vero responsabile in quanto l'appellante si limitava a vendere le schedine e a raccogliere le scommesse. Il verbale redatto dai funzionari che avevano avuto accesso nei locali della società, il cui legale rappresentante è l'appellante , fanno fede fino a querela di falso dei dati di fatto da loro accertati. E agli atti nessuna querela di falso è stata proposta. Le varie fotografie e documenti prodotti dall'appellante non hanno alcun valore probatorio sia perché la data non è certa sia per le ragioni dette prima e che la documentazione poteva essere prodotta solo in un giudizio di querela di falso. Di conseguenza si deve ritenere che le varie inadempienze contestate erano tutte veritiere e attendibili. Circa la responsabilità del concessionario, questo Collegio ritiene che essa non sussista perché l'appellante oltre a dover metter lui il cartello dell' Asl nel suo locale poteva e doveva rifiutare le schedine senza l'avvertimento contestato perché non conformi a legge e invece le aveva utilizzate a suo vantaggio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: A) Rigetta l'appello; B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge se dovuto;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto. Napoli 8.7.2025
Il Presidente rel