Sentenza 11 marzo 2025
Rigetto
Sentenza breve 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 09/05/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04002/2025REG.PROV.COLL.
N. 03046/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3046 del 2025, proposto dalla signora LE LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’ARPA Lazio- Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Occhipinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia e l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. V, 11 marzo 2025 n. 5071, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria sul ricorso n. 10067/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti dell’Agenzia regionale protezione ambientale – ARPA Lazio concernenti la verifica svolta sull’attestato di prestazione energetica- APE n.5809123000869218 rilasciato dall’arch. LE LL per l’appartamento situato in Roma, largo Bompiani 5 interno 14:
a) della disciplina regolamentare prevista nella procedura operativa denominata “Attività di controllo APE” DPL_SSI PO 08 Rev. 2 Data: 02.01.2023 protocollo 10/01/2023.0001308I;
b) della nota 27 giugno 2024 prot. n. 0046260.U, trasmessa via pec lo stesso giorno, di comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria;
c) del verbale 3 luglio 2024 prot. n. 0047955.U, trasmesso via pec lo stesso giorno, di accertamento e contestazione di violazione amministrativa;
e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, comprese tutte le comunicazioni del procedimento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ARPA Lazio e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente appellante è architetto iscritto al relativo Albo (cfr. appello, p. 2 § 1, fatto non contestato).
2. Nell’esercizio della sua attività professionale, e in particolare di una specifica competenza attribuitale dalla legge, art. 2 d.P.R. 16 aprile 2013 n.75, ha predisposto un attestato di prestazione energetica- APE, ovvero il documento che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera l- ter ) del d. lgs. 19 agosto 2005 n.192, attesta l’efficienza energetica di un edificio, per un appartamento situato a Roma, in largo Bompiani 5 interno 14, di proprietà di certo Martella, un privato cittadino, estraneo a questo processo (doc. 11 bis ricorso I grado, APE in questione, come ricalcolato).
3. Per quest’attività, ha ricevuto il verbale 3 luglio 2024 prot. n. 0047955.U, trasmesso via pec lo stesso giorno, di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (all. C all’appello), emesso dall’ARPA Lazio, nell’esercizio dell’attività di controllo sugli APE rilasciati per cui è competente ai sensi dell’art. 9 comma 5 quinquies lettera b) del d. lgs. 192/2005.
4. Con il verbale in questione, l’ARPA ha rilevato presunte violazioni commesse dalla ricorrente appellante nel rilascio dell’APE di cui si è detto e le ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 15 comma 3 del d. lgs. 192/2005.
5. La ricorrente appellante ha impugnato questo verbale di sanzione, e gli atti ulteriori di cui in epigrafe, avanti il T.a.r. Lazio, sede di Roma, deducendo censure di carattere sia procedurale, sia sostanziale; in estrema sintesi, ha sostenuto che nel corso dell’istruttoria che ha portato ad emettere il verbale sia stato violato a suo danno il contraddittorio procedimentale; ha poi contestato, in particolare, la stessa competenza dell’ARPA a procedere al controllo, in quanto l’APE in questione al momento di apertura del procedimento relativo si sarebbe dovuto considerare già decaduto e quindi privo di effetto.
6. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Nella motivazione, ha rilevato che la sanzione irrogata, prevista come si è detto dall’art. 15 del d. lgs. 192/2005, ai sensi degli artt. 6 comma 3 e 9 comma 1 dello stesso decreto, dell’art. 9 commi 1 e 7 del d.P.R. 75/2013 e della l.r. Lazio 5 luglio 1994 n.30, è una sanzione disciplinata dalla l. 24 dicembre 1981 n.689, richiamata in modo espresso dalle norme indicate, e che ai sensi dell’art. 22 della stessa l. 689/1981 i relativi giudizi di opposizione sono devoluti alla giurisdizione del Giudice ordinario.
7. Contro questa sentenza, l’interessata ha proposto impugnazione, con appello che contesta quanto sopra esposto e sostiene la giurisdizione del Giudice amministrativo, in sintesi perché contestato sarebbe in realtà il regolamento in base al quale l’ARPA ha ritenuto di poter procedere; l’appello ripropone poi tutte le censure di merito dedotte in I grado.
8. Contestualmente all’appello, l’interessata ha proposto domanda cautelare.
9. Hanno resistito l’ARPA Lazio, con atto 30 aprile e memoria 5 maggio 2025, e la Regione Lazio, con atto 5 maggio 2025, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto, difendendo le motivazioni della sentenza impugnata.
10. Alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione, dopo avere avvisato le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
11. I presupposti richiesti dalla norma sussistono, dato che la notifica del ricorso ha avuto luogo il 2 aprile e quindi è decorso il termine di venti giorni richiesto, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
12. Preliminarmente, va dato atto che nel caso di appello su sentenza che denega la giurisdizione, ai sensi dell’art. 105 c.p.a. questo Giudice può pronunciarsi soltanto sulla relativa questione, negando o affermando la giurisdizione del Giudice amministrativo e, nel secondo caso, annullando la sentenza con rinvio al Giudice di I grado, ma in nessuno dei due casi può pronunciare nel merito: così la costante giurisprudenza di questo Consiglio, per tutte sez. IV 12 febbraio 2013 n.847. Non possono quindi essere esaminate in questa sede le questioni di merito dedotte dall’appellante, in particolare quelle relative alla natura del regolamento contestato illustrate anche in sede di discussione.
13. Ciò premesso, l’appello in punto giurisdizione è infondato e va respinto. Così come correttamente ritenuto dal Giudice di I grado, si controverte in sintesi dell’impugnazione di un verbale che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della l. 24 novembre 1981 n.689, legge generale in materia richiamata in modo espresso dalle norme specifiche in materia sopra elencate, in particolare dagli artt. 6 comma 3, 9 comma 1 e 15 del d. lgs. 192/2005. A norma della stessa l. 689/1981, la relativa controversia è sottoposta alla giurisdizione ordinaria, conclusione che non cambia anche se, come nel caso di specie, sia impugnato contestualmente un regolamento che disciplina la materia sostanziale sottesa, dato che non sono ammessi spostamenti della giurisdizione per motivi di connessione: così la costante giurisprudenza, per tutte Cass. civ. SS. UU. 19 aprile 2013 n.9534 e 7 giugno 2012 n.9185.
14. La particolarità della controversia, sulla quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (ricorso n.3046/2025 R.G.), respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO